Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni. (Nella specie,la sentenza impugnata, nell'escludere la consapevolezza, da parte dell'acquirente, del pregiudizio arrecato dalla compravendita,aveva dato rilevanza decisiva alla rinuncia dei creditori ad iscrivere, ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., ipoteca legale sui beni dei debitori a garanzia del diritto al conguaglio nei loro confronti maturato in virtù di atto di divisione; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che ,mentre la rinuncia all'ipoteca legale poteva rispondere ad esigenze diverse, come quella di facilitare i debitori, stretti congiunti dei creditori, i giudici di appello non avevano esaminato una serie di elementi, che - attraverso la valutazione del comportamento tenuto dall'acquirente - avrebbero consentito di verificarne la consapevolezza o meno del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto di disposizione).
Commentario • 1
- 1. Apertura di credito e revocatoria ordinaria, il finanziamento in pool disvela la consapevolezza della bancahttps://www.dirittobancario.it/ · 18 gennaio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2007, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NO, LO SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PROVINI, difesi dall'avvocato CAUCCI MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PO GOTICA DI AG AN &, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore Sig. AG AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BORSI 3, presso lo studio dell'avvocato PISANO PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato MARSILIO FERRATA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AT EN, CO NADIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 671/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/05 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato CAUCCI Massimo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7/8.3.'89 IL IN e IU AC, deducendo di essere creditori della somma di L. 64.000.000 nei confronti di ZO IN e LE NA, a seguito dello scioglimento della comunione di beni immobili avvenuto con rogito 10.10.1988; di aver chiesto ed ottenuto dal Pres. del Tribunale di Padova il 5.12.88 un decreto ingiuntivo esecutivo in forza del quale avevano iscritto ipoteca giudiziale sulla proprietà immobiliare dei debitori, costituita dalla quota di un capannone ad uso artigianale sito in Padova via Lussemburgo 40; che i debitori avevano venduto il 28.10.1988, il predetto capannone alla Società Tipografica Gotica, di AG UC e C. s.n.c., con l'evidente scopo di sottrarre ogni garanzia al credito degli attori, trovandosi IN ZO nell'ottobre 1988 in stato di decozione(con debiti verso banche e privati per L. 250.000.000 circa;
che, inoltre, la vendita era simulata;
tutto ciò premesso, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Padova IN ZO, NA LE e la Società Tipografica Gotica perché fosse dichiarato inefficace nei loro confronti il contratto di compravendita;
ed in subordine perché il suddetto contratto fosse dichiarato nullo per simulazione assoluta.
Costituitasi, la Soc. Tipografica Gotica contestava la domanda asserendo che la vendita era conseguente ad un preliminare stipulato il 28.9.87 con il quale IN IL, IN ZO, AC IU, LE NA si erano impegnati a venderle il capannone entro il termine del 15.11.'87, termine prorogato al 30.10.88.
Costituitosi anche IN ZO, ammetteva di essere debitore verso gli attori, di L. 64.000.000; di aver venduto perché costretto dalle minacce del AG, rappresentante della Società convenuta;
di essere consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori;
di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di prezzo perché la vendita era simulata.
Rimasta contumace la LE, disconosciuta dagli attori la propria firma sugli atti prodotti dalla convenuta che ne ha chiesto la verificazione, il Tribunale di Padova, con sentenza 23.10.'91, rinunciata la domanda di simulazione, rigettava la revocatoria per non aver dato i creditori alcuna prova del pregiudizio che l'atto aveva arrecato alle loro ragioni.
Su impugnazione degli attori, espletata una consulenza per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, la corte di appello di Venezia, con sentenza 23.5.2001 respingeva l'appello, pur con diversa motivazione.
Precisato: che la vendita del capannone è pregiudizievole per gli interessi dei creditori;
che l'appartamento di via Lussemburgo 52 di proprietà dei debitori, è gravato da una ipoteca per 6 0 milioni a garanzia di un mutuo contratto da IN ZO e da una ipoteca convenzionale accesa il 25.6.98 a garanzia di cambiali per L. 65.000.000; afferma la corte d'appello, per quanto ancora interessa, che non è sostenibile che la società acquirente fosse consapevole, al momento della compravendita, del pregiudizio arrecato ai creditori dell'atto di vendita;
e ciò in quanto, avendo i ricorrenti diritto al conguaglio, relativamente all'atto divisorio del 10.10.98, la loro rinunzia alla garanzia reale ex art. 2817 c.c., avvenuta poco prima della compravendita non poteva indurre la società acquirente a prospettarsi l'eventualità che l'atto di vendita potesse pregiudicare le ragioni di credito, vista la fiducia nella solvibilità dei venditori risposta dai ricorrenti, con la rinunzia all'ipoteca di cui sopra;
dal momento che, essendo stato il contratto di divisione trascritto il 3.12.1988, prima cioè dell'atto di vendita, la cui trascrizione è del 4.12.88, l'ipoteca sarebbe stata opponibile all'acquirente ove i creditori non avessero rinunciato alla garanzia reale.
I suddetti rilievi privano di ogni rilevanza gli elementi addotti dagli appellanti a dimostrazione della consapevolezza da parte della soc. acquirente circa il pregiudizio delle ragioni dei creditori e cioè le ipoteche accese nell'84 e nell'88 sull'altro immobile dei debitori;
ed i quattro protesti cambiari subiti dal IN ZO tra la fine di settembre e l'ottobre '88.
In ogni caso, prosegue la corte d'appello l'esistenza del consilium fraudis e' esclusa dal fatto che la vendita 28.10.'88, è stata stipulata in adempimento del contratto preliminare 28.9.'87, stipulato con la società resistente anteriore di più di un anno al sorgere del credito degli appellanti, sottoscritto da IN ZO e LE NA, non invalidato dalle firme false di IN IL e AC IU.
Per la corte d'appello, quindi, dovendo la compravendita 28.10.88 essere qualificata come atto dovuto, compiuto in adempimento di una obbligazione, essa non va revocata.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione IN IL e AC IU.
Resiste con controriccorso la Società Tipografica Gotica che ha depositato memoria.
Nessuna attività difensiva hanno svolto IN ZO e LE NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;
2. nonché l'omessa, ovvero insufficiente e illogica motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5 - per avere la corte d'appello ERRONEAMENTE:
A) escluso che l'acquirente Società Topografica Gotica s.n.c. fosse consapevole, al momento della vendita, del pregiudizio che tale atto arrecava ai creditori, NONOSTANTE: 1) il comportamento da essa tenuto fosse indice di un vero consilium fraudis, essendo essa a conoscenza, come da lettera 17.10.88 della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, degli atti pregiudizievoli a suo carico, quale garante di IN ZO;
circostanza che la Corte aveva omesso di considerare;
alla stessa stregua 2) dei rapporti societari esistenti tra i resistenti e AG UC, amm.re della società acquirente, al quale IN ZO - socio di questa - aveva ceduto la sua quota ed al quale i resistenti (debitori) avevano rilasciato una procura a vendere altro immobile di loro proprietà, oggetto, poi, di esecuzione immobiliare;
B) affermato che la rinuncia all'ipoteca legale fatta dai ricorrenti nell'atto di divisione, interpretata secondo buona fede, ben poteva rappresentare agli occhi dell'acquirente società, l'elemento decisivo per ritenere la piena solvibilità dei venditori, e, quindi, per escludere che la suddetta società potesse prospettarsi l'eventualità di una vendita pregiudizievole ai creditori, NONOSTANTE: 1) la suddetta rinuncia potesse essere dettata da considerazioni di natura economica (maggiore onerosità dell'operazione divisionale), oppure da semplice imprudenza, circostanze entrambe non escludenti la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio che la compravendita arrecava ai creditori;
C) ritenuto la vendita 28.10.88 (oggetto della revocatoria) stipulata in adempimento del contratto preliminare 28.9.87, preesistente al sorgere del credito (cioè all'atto di divisione) NONOSTANTE: 1) l'acclarata falsità delle sottoscrizioni dei ricorrenti privasse di efficacia il preliminare, mancando la sottoscrizione di tutti i comproprietari;
2) il preliminare suddetto, privo di data certa, fosse diverso per contenuto dal contratto 28.10.88 indicante un prezzo diverso, il trasferimento del possesso e la dazione di una caparra, mai comprovati;
3) la richiesta proroga di cui alla dichiarazione 3.3.'88 non fosse opponibile ai ricorrenti, le cui firme apposte erano palesemente false.
Il ricorso è fondato.
Premesso: che, ove oggetto di revoca sia un negozio a titolo oneroso, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, ex art.2901 c.c., n. 2, consiste, come è noto, nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la diminuzione della sostanza patrimoniale del debitore e, con essa, della garanzia spettante alle ragioni del creditore? per cui non è necessaria la collusione (animus nocendi) fra debitore e terzo (v. sent. 5451/85); che la suddetta consapevolezza può essere provata anche per presunzione;
erra la corte d'appello quando considera elemento decisivo per escludere la suddetta consapevolezza e per ritenere conseguentemente la piena solvibilità dei debitori, la circostanza della rinunzia da parte dei ricorrenti alla garanzia reale prevista dall'art. 2817 c.c.;
rinuncia che, come evidenziano i ricorrenti ben poteva rispondere ad altre esigenze, ivi compresa, ad es., quella di facilitare ai debitori, stretti congiunti, il ricorso al credito bancario. Erra, altresì, la stessa corte nel trascurare di considerare: le ipoteche gravanti sull'altro immobile di proprietà dei debitori;
i protesti cambiari subiti dal IN;
gli atti pregiudizievoli subiti dalla Soc. Tipografica quale garante del IN ed a lei comunicati dalla Cassa di Risparmio di Padova;
i rapporti societari intercorsi fra il IN ed il AG, l'uno socio e l'altro amm.re della società Tipografica;
la procura speciale al AG a vendere un immobile dei debitori, poi oggetto di esecuzione;
elementi tutti che l'istruttoria di merito aveva acquisito e che andavano presi in esame per una completa valutazione del comportamento dei rappresentanti della società resistente e quindi, della consapevolezza o meno da parte degli stessi, del pregiudizio che l'atto di disposizione recava ai creditori.
Erra ancora la corte d'appello quando ritiene atto dovuto la vendita 28.10.'88 perché in esecuzione del preliminare 28.9.87, senza verificare: in primo luogo se il preliminare avesse data certa ex art. 2704 c.c., nei confronti dei creditori, da ritenere terzi rispetto alle parti contraenti, una volta accertata la falsità della loro firma risultante apposta al preliminare;
ne' potendosi avvalorare la tesi dell'anteriorità del preliminare alla vendita 2 8.10.88 invocando la dichiarazione 3.3.88 di proroga della stipula del contratto definitivo;
dal momento che la scrittura è stata disconosciuta dai ricorrenti, e che la soc. Tipografica, che del documento si voleva avvalere, non ha proposto istanza di verificazione, con la conseguenza che essendo il documento privo di efficacia probatoria, è precluso al giudice di avvalersene. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007