Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2024, n. 14315
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Sentenza 22 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 22 maggio 2024, relativa a una controversia tra una società in liquidazione e un istituto di credito, riguardante la validità di una polizza fideiussoria. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la società in liquidazione ha chiesto l'accertamento della natura fideiussoria della garanzia e la sua invalidità, mentre l'istituto di credito ha sostenuto la legittimità dell'escussione della polizza, qualificandola come contratto autonomo di garanzia.

Il giudice ha accolto in parte le istanze, dichiarando l'inefficacia della polizza, ritenendo che l'escussione fosse abusiva, in quanto la società garantita non aveva informato l'istituto di credito della propria impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali, a causa di un provvedimento dell'Autorità Garante. La Corte ha argomentato che l'escussione della garanzia, in un contesto di inadempimento e di abuso del diritto, non poteva essere considerata legittima. Inoltre, ha rigettato le impugnazioni, confermando la decisione della Corte d'Appello, che aveva già escluso la natura fideiussoria della garanzia. La sentenza si distingue per l'analisi approfondita delle circostanze di fatto e per l'applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.

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Massime1

Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2024, n. 14315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14315
    Data del deposito : 22 maggio 2024

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