CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
Massime • 1
Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2024, n. 14315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14315 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G., proposto da DIGITEL ITALIA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Panico n.72, presso lo Studio dell'Avvocato Eutimio Monaco (pec dichiarata: eutimio.monaco@legalmail.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 14315 Anno 2024 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 22/05/2024 2 FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n.37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini;
rappresentato e difeso dall’Avvocato AO TO (pec dichiarata: avvpaolosambenedetto@cnfpec.it), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avvocato TO Marchese (pec dichiarata: avvtommasomarchese@puntopec.it), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020; nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 27193/2021 R.G., proposto da DIGITEL ITALIA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Panico n.72, presso lo Studio dell'Avvocato Eutimio Monaco (pec dichiarata: eutimio.monaco@legalmail.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
nei confronti di FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n. 37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini;
rappresentato e difeso dall’Avvocato AO TO (pec dichiarata: 3 avvpaolosambenedetto@cnfpec.it), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente - nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA;
-intimata- e di NO DI AR, TO TR, DO DI BACCO;
-intimati- avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 21 luglio 2021, notificata il 22 luglio 2021; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere relatore, AO SPziani;
udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’Avv. Eutimio Monaco;
udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’Avv. Antonio Serafini, per delega dell’Avv. AO TO;
udito, con riguardo al ricorso iscritto al n. 22122/2020, l’Avv. TO Marchese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Pepe, il quale, in relazione al ricorso iscritto al n. 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne ha chiesto il rigetto. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la Banca di Credito Cooperativo di OL PE – premesso che, in data 19 ottobre 2009, tra DI AL s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “DI”) e VO AL s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “VO”) era stato stipulato un contratto in forza 4 del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di Telecom AL s.p.a. (di seguito anche, brevemente, “Telecom”), al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazione nel territorio previsto dal contratto;
che, a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni, VO AL s.r.l. aveva prestato una polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, per l’importo di Euro 100.000; e che, in data 14 dicembre 2017, DI AL s.r.l. aveva deciso di escutere la garanzia, richiedendole il pagamento della predetta somma – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambe le società, domandando: a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di VO AL s.r.l. e in favore di DI AL s.r.l.; b) che fosse accertato il grave inadempimento di DI AL s.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con VO AL s.r.l.; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di DI AL s.r.l.. Nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di DI AL s.r.l. integrasse, non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia. Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’inadempimento di DI (dichiarando la risoluzione, per sua colpa, del contratto stipulato con VO), per violazione dell’obbligo, impostole con provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di informare la propria cliente della circostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con Telecom AL s.p.a., le era stato inibito, da parte della stessa Autorità, l’accesso alla rete di interconnessione Telecom, con conseguente impossibilità di 5 continuare ad offrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicata l’operatività sul mercato. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale VO AL s.r.l. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussione della polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’inadempimento di DI) e appello incidentale sia la Banca di Credito Cooperativo di OL PE (che ripropose le domande formulate in primo grado), sia la stessa DI AL s.r.l., che invece censurò il vizio di ultra-petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrispondente domanda della controparte contrattuale. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha, nella sostanza, accolto le impugnazioni della Banca di Credito Cooperativo di OL PE e di VO, dichiarando l’inefficacia della polizza, pur qualificando la stessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione. la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ exceptio doli e che tale eccezione fosse fondata, avuto riguardo, per un verso, al comprovato inadempimento della società garantita e, per l’altro, al – parimenti evidente – abuso del diritto da parte sua, per avere richiesto l’escussione della polizza nella piena consapevolezza di non essere in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito, a causa dell’interruzione dell’accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confronti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Più analiticamente, il giudice d’appello ha osservato che, in base agli atti processuali e alla luce dei documenti prodotti in giudizio, da un 6 lato, era emerso che DI aveva allegato, a giustificazione della decisione di escutere la garanzia, l’esistenza di una forte esposizione debitoria di VO nei suoi confronti, la quale, al febbraio 2017, sarebbe ammontata ad Euro 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla Banca di Credito Cooperativo di OL PE), avrebbe sfiorato l’importo di Euro 500.000; dall’altro lato, era però anche risultato che, in quello stesso periodo, DI aveva «in corso dinanzi all’AGCOM un giudizio di verifica della correttezza dei rapporti con Telecom», nel corso del quale l’Autorità di garanzia aveva emesso due provvedimenti diretti ad inibirle l’accesso ai servizi di interconnessione della Telecom ed erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a «ridefinire l’esposizione debitoria di DI nei riguardi di Telecom» e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi della società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con continuità aziendale, rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze. Queste vicende – ad avviso della Corte territoriale – per un verso, davano conto del grave inadempimento di DI AL s.r.l. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idonei ad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il servizio che costituiva l’oggetto principale del negozio stipulato con VO, quest’ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idonea a consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti;
per altro verso, rendevano palese l’abuso del diritto da parte della stessa DI, la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale della propria impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loro concluso (in ragione della «ormai reale ed oggettiva» interruzione da parte di Telecom dei servizi di interconnessione 7 precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria, «pur essendo da tempo nella piena consapevolezza di non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dalla polizza stessa». La Corte abruzzese, peraltro, in sostanziale parziale accoglimento anche dell’impugnazione di DI AL s.r.l., ha anche ritenuto che VO AL s.r.l. non aveva «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento della DI AL», dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello. 3. La sentenza n. 684 del 2020 della Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da DI AL s.r.l. in liquidazione sia con ricorso per cassazione, sia per revocazione. Quest’ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, contro la quale DI AL s.r.l. ha proposto un distinto ricorso per cassazione. 4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello n. 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. 22122/2020 R.G.; il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.27193/2021 R.G.. 5. Al primo ricorso ha resistito con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di OL PE;
ha resistito altresì, con distinto controricorso, il EN della società VO AL s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. Al ricorso incidentale del EN VO ha resistito con controricorso la ricorrente principale DI AL s.r.l.. 8 6. Al secondo ricorso ha resistito con controricorso soltanto il EN della società VO AL s.r.l., mentre non hanno svolto difese né la Banca di Credito Cooperativo di OL PE né le persone fisiche intimate, NO di OL, ON ET, LD Di Bacco, già soci di VO AL s.r.l., volontariamente intervenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al EN della società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale. 7. La trattazione del ricorso iscritto al n. 22122/2020, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (in vista della quale DI AL s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di OL PE avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere effettuata unitamente a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione delle questioni poste al fondo delle due impugnazioni. La congiunta trattazione dei due ricorsi è stata dunque fissata in udienza pubblica. Il pubblico ministero ha presentato memorie: in relazione al procedimento iscritto al n.22122/2020 R.G., ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
in relazione al procedimento iscritto al n. 27193/2021 R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso. In ordine al primo ricorso tutte le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza; DI AL s.r.l. ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso. Con provvedimento reso in udienza, il ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G. (più recente) è stato riunito al ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G. (più risalente). RAGIONI DELLA DECISIONE 9 A. Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684 del 2020. Questa Corte, infatti, ha affermato – e reiteratamente ribadito – non solo che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d’appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti (in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità, possono essere oggetto di esame contestuale e di un’unica decisione), ma anche che, in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui questioni assumono carattere pregiudiziale (Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568). A.
1. Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. e dell’art. 402 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività dell’errore revocatorio di cui all’impugnazione per revocazione, nonché per motivazione apparente perché contraddittoria)». A.
1.a. Nell’impugnare la sentenza d’appello (n. 684/2020) per revocazione, DI AL s.r.l. aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ.. Secondo l’impugnante, precisamente, l’errore sarebbe consistito nel ritenere che l’esposizione debitoria di VO verso DI fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato 10 dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto delle scritture contabili;
copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze nel 2018); pertanto il giudice d’appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l’escussione della garanzia era stata richiesta per un credito relativo al rapporto tra DI e VO, maturato a favore della prima ben prima delle vicissitudini successivamente verificatesi in ordine al rapporto tra DI e Telecom. A.
1.b. Con la sentenza n. 1157/2021, la Corte d’appello abruzzese (debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la sentenza gravata per revocazione) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha ritenuto che, «pur volendo aderire alla tesi di DI, l’individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controparte si è tradotta in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio»; in secondo luogo, ha reputato che «l’eventuale errore non è tuttavia decisivo ai fini dell’accoglimento della revocazione della sentenza», dal momento che, alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione della statuizione sulla exceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l’inadempimento del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con Telecom e il provvedimento inibitorio dell’AGCOM) aventi efficacia modificativa od estintiva del diritto del creditore, dei quali quest’ultimo abbia scientemente taciuto la sussistenza. A.
1.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1157/2021, DI AL s.r.l. si duole che essa pronuncia, «riferendosi al connotato della decisività dell’errore revocatorio, non ne 11 effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che “Tali aspetti della vicenda però attengono più direttamente all’accertamento della sussistenza dei requisiti per sollevare l’eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito della fattispecie”» e omettendo di considerare che, al contrario, «il giudice della revocazione ben può - qualora lo ritenga opportuno (come, evidentemente, il caso di specie) - decidere sulla asserita sussistenza dei superiori requisiti, accedendo proprio alla struttura bifasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito della vicenda sottoposta al suo esame»; secondo la ricorrente, pertanto, «per qualificare l’errore de quo come decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l’anteriorità dell’insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio dell’exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito dell’istanza di revocazione avrebbe del tutto obliterato. Con il medesimo motivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività dell’errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza, nella sentenza impugnata, di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere, con motivazione dal «carattere apparente e comunque perplesso», «compiuto un vero e proprio “salto argomentativo”, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto alla base della decisione del giudizio di revocazione introdotto da DI»; la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito «in sole poche righe … la centrale questione dell’anteriorità del credito vantato da DI per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema dell’applicabilità dell’istituto dell’exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti». A.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 12 A.
1.1.a. È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura della valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto. Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto, ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della revocazione non solo il carattere non decisivo dell’errore denunciato, ma anche – prima ancora – il rilievo che, quand’anche si volesse ammettere la sussistenza del detto errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. Poiché il motivo di ricorso per cassazione censura soltanto la prima delle due rationes decidendi poste a fondamento dell’impugnata statuizione di inammissibilità della revocazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). A.
1.1.b. Il motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. Al riguardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 13 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Ciò posto, la sentenza impugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessa dotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente ed articolato supporto argomentativo, nel quale, tra l’altro, sono individuabili due distinte rationes decidendi, una delle quali in alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in esame. A.
1.1.c. Al di là delle ragioni poste a fondamento della motivazione della decisione impugnata, giova, poi, rilevare, che, a prescindere dalla qualificazione dell’errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnata per revocazione. Invero, in sede di valutazione delle prove documentali versate in atti, il giudice d’appello si era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraio a novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento (da 14 circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) dell’esposizione debitoria di VO verso DI (esposizione allegata da quest’ultima a giustificazione della propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la Banca di Credito Cooperativo di OL PE, in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verificazione di fatti (addirittura esitati nell’esclusione della possibilità di DI di accedere alla rete di interconnessione della Telecom a causa del provvedimento inibitorio emesso nello stesso periodo dall’AGCOM e, quindi, nell’impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obbligata con il medesimo contratto da cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendere abusiva detta escussione. Nel dare atto delle risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2017 (ritenute rilevanti in funzione dell’accoglimento dell’exceptio doli sollevata dal garante), il giudice d’appello non aveva commesso alcun errore revocatorio, in quanto il mancato rilievo attribuito all’esposizione debitoria di VO nel periodo precedente era dipeso, non già dall’erronea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua LE in funzione della statuizione di merito emettenda. Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. A.
2. Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all’istituto dell’exceptio doli, correlati al contratto autonomo di garanzia (artt. 1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio 15 revocatorio impugnato;
nonché del principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile n. 16345/2018». DI AL s.r.l. in liquidazione lamenta la violazione o falsa applicazione delle succitate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi dell’exceptio doli generalis;
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse «situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso», dal momento che il credito da essa vantato risaliva a fatture emesse nell’anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con Telecom e il provvedimento assunto dall’AGCOM non rappresentavano «certo fatti sopravvenuti idonei a determinare l’estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da DI». A.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione. A.
2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a censurare la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendi fondata sul carattere non decisivo dell’eventuale errore del giudice d’appello, ma non anche l’autonoma e distinta ratio decidendi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunque nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulata con il precedente motivo. 16 A.
2.1.b. Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame deriva ulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l’insussistenza o la non decisività dell’errore di fatto (che costituiscono il fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione), bensì, piuttosto, il giudizio di fondatezza dell’eccezione (c.d. exceptio doli generalis) sollevata dalla banca garante in funzione di paralizzare l’iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia. Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 – già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra) – piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione. Nell’ambito di quest’ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legittimità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribadire il carattere illegittimo e abusivo dell’escussione della garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a DI dal contratto stipulato con VO (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell’economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con Telecom e nella taciuta inibizione all’accesso ai servizi di interconnessione), il carattere non decisivo dell’eventuale errore sulla sussistenza dell’esposizione debitoria di VO nel periodo anteriore al febbraio 2017. Pertanto, mentre la doglianza diretta a mettere in discussione la valutazione di non decisività dell’errore è inammissibile perché rivolta contro una sola delle due rationes decidendi della statuizione di 17 inammissibilità della revocazione, quella diretta a censurare la mancanza dei presupposti dell’ exceptio doli è inammissibile perché – come correttamente osservato dal Procuratore Generale – attiene, non alla revocazione della sentenza d’appello ma al merito dell’accoglimento, da parte della stessa, dell’ exceptio doli generalis e del correlativo rigetto della domanda di escussione della garanzia autonoma. A.
3. In definitiva, il ricorso proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d’appello dell’Aquila deve essere rigettato. B. Passando al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello n. 684/2020 della Corte territoriale abruzzese, vanno esaminati anzitutto i motivi posti a fondamento del ricorso principale proposto dalla stessa DI AL s.r.l. in liquidazione, per poi passare allo scrutinio dell’unico mezzo del ricorso incidentale proposto dal EN di VO AL s.r.l.. B.
1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-2016- 2017 risultanti dagli atti processuali emesse da DI nei confronti di VO, attestanti l’anteriorità dei crediti di DI rispetto all’insorgenza dell’obbligo informativo - di cui alla Delibera Presidenziale 27/17/PRES del 15 novembre 2017, nonché al menzionato provvedimento dell’AGCOM del febbraio 2017 - dedotto alla base dell’ exceptio doli contestata a DI». La sentenza impugnata è censurata per avere asseritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfatto di DI verso VO (e quindi dell’inadempimento di quest’ultima nei confronti della prima) rispetto all’obbligo informativo 18 sorto a carico della stessa DI per effetto dei provvedimenti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La società ricorrente deduce che la rilevante esposizione debitoria di VO nei suoi confronti (con il conseguente grave inadempimento di quest’ultima) si era originata sin dal 2015, sicché essa, già in tale periodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussione bancaria;
al contrario, l’obbligo, da parte sua, di informare VO delle vicissitudini relative al rapporto intrattenuto con Telecom e all’interruzione dell’accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimenti dell’Autorità Garante del 2017. Osserva, al riguardo, che la preesistenza del proprio credito rispetto all’insorgenza dell’obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in particolare, mediante l’estratto autentico del Libro IVA (già prodotto nel giudizio di primo grado), attestante le «fatture 2015-2016-2017 … emesse da DI nei confronti di VO»), nonché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmente prodotto, in ragione del tempo della sua emissione, nel giudizio di secondo grado). Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali documenti, oltre alle deduzioni contenute nella memoria di replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di VO era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l’escussione della garanzia in ogni caso senza che, in particolare, assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relazione alla parallela “vicenda Telecom” a far tempo dal febbraio 2017. 19 B.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la sussistenza del denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve, nella fattispecie, recisamente escludersi. B.
1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio – novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento dell’esposizione debitoria di VO verso DI (passata da circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazione della pretesa di escutere la garanzia autonoma costituita presso la Banca di Credito Cooperativo di OL PE. La Corte d’appello, pertanto, al fine di prendere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione, alla luce dell’exceptio doli sollevata dall’istituto di credito, ha debitamente preso in considerazione tale circostanza (che ha reputato documentalmente provata), mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata), relativa alla sottoposizione di DI al giudizio di verifica della regolarità dei rapporti con Telecom, esitato, oltre che in iniziative (anche di carattere giudiziario) dirette a definire l’esposizione debitoria di DI verso Telecom, persino nell’inibizione della possibilità di DI di accedere ai servizi di interoperatività e di continuare ad offrire ai propri clienti (i cc.dd. resellers, tra cui, in particolare, la stessa VO) i servizi che costituivano oggetto del contratto con essi stipulato. Dalla considerazione di tali vicende – che, secondo il motivato accertamento della Corte territoriale, DI aveva fraudolentemente taciuto a VO – il giudice d’appello ha tratto l’altrettanto motivato – e come tale insindacabile – giudizio di merito circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza. 20 La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicende verificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro, nell’omessa considerazione dell’esposizione debitoria di VO relativa al periodo precedente;
al contrario, nel riferire testualmente il contenuto della memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cui DI AL s.r.l. aveva allegato il rilevante inadempimento di VO AL s.r.l.), la sentenza impugnata (par.14; pagg. 7-8) ha dato espressamente atto che «al febbraio 2017» il debito di VO già ammontava a circa 130.000 Euro per poi passare a circa 500.000 Euro nel dicembre successivo;
con tale considerazione, lungi dal non considerare che il debito preesistesse alle vicende verificatesi in prossimità della richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l’implicita supposizione che si trattasse, al contrario, di un debito risalente già agli anni precedenti, divenuto cospicuo agli inizi del 2017. La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quanto il giudice del merito non ha omesso di considerare la situazione debitoria di VO AL s.r.l. anteriore al 2017, ma l’ha reputata irrilevante in funzione del giudizio di merito sull’accoglimento dell’exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativa statuizione di illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte della società creditrice. B.
1.1.b. Deve essere, inoltre, considerato – concordando anche su questo aspetto con le puntuali osservazioni del Procuratore Generale – che la Corte d’appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure, ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimento dell’exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintivi della pretesa del creditore di escutere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale) 21 circostanze fattuali idonee non solo (e non tanto) a costituire oggetto di un’eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile – sempre alla stregua della valutazione di merito effettuata –, la condotta abusiva dello stesso creditore, il quale, nell’escutere la garanzia, aveva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con Telecom e all’impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulato con il debitore garantito. Tenuto conto di ciò, l’eventuale omessa considerazione del carattere risalente del debito gravante su quest’ultimo, quand’anche sussistente, sarebbe stata irrilevante (con conseguente difetto di decisività del fatto di cui – in thesi – si sarebbe omesso l’esame) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione della garanzia alla data del 14 dicembre 2017. Il primo motivo del ricorso principale avverso la sentenza n. 684/2020, pertanto, deve essere rigettato. B.
2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata «Violazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contestata da VO nei confronti di DI, fatto uso dei propri poteri istruttori d’ufficio: i) richiedendo un’integrazione documentale;
ovvero ii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti rilevanti;
ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario». 22 La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della garanzia autonoma (in particolare: l’interruzione, da parte di Telecom, dei servizi di accesso all’infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore;
la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con VO;
la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente della predetta interruzione) sarebbero state sommariamente accertate in difetto di un’adeguata istruzione probatoria. Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui essa – anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta – aveva stigmatizzato l’inadeguatezza, osservando che le vicende poste a fondamento delle domande proposte e delle eccezioni sollevate non potevano formare oggetto di una “cognizione sommaria”. Sostiene che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori officiosi attribuitigli dall’art. 702 ter, comma quinto, cod. proc. civ. e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa;
dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ. e avrebbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito. Deduce, infine, che l’asserita violazione dell’obbligo di informativa (dall’accertamento della quale il giudice d’appello ha tratto il giudizio circa la violazione, da parte sua, dei canoni di buona fede e 23 correttezza nell’esecuzione del contratto stipulato con VO AL s.r.l.) sarebbe smentita dalla documentazione (debitamente depositata in primo grado) attestante l’avvenuta impugnazione della delibera presidenziale 72/17/PRES del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo;
sottolinea, al riguardo, che, con l’impugnazione di tale provvedimento essa aveva inteso denunciare la strategia anticoncorrenziale attuata da Telecom ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda coinvolgente sia i rapporti tra DI e Telecom che gli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui essa aveva contestato – eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la Delibera 27/11/PRES – la propria indebita esclusione dai tavoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti. B.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. B.
2.1.a. Giova premettere che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione” – già disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo Capo III quater del Titolo I del Libro II (artt. 281 decies – 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” – non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. Diversamente dai procedimenti caratterizzati, sul piano strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianza si 24 tramuti in giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e quelli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con rito sommario si caratterizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrappone ai procedimenti con rito formale (proprio dell’ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell’istruzione probatoria e del conseguente accertamento. In tal senso va letto l’art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove «è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio») senza estenderla alla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione «rilevanti» in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli «indispensabili» ai fini di un giudizio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l’art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari). B.
2.1.b. Va pure osservato – sempre in funzione correttiva delle erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame – che la lettura dell’art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ., se da un lato consente di confermare il carattere di giudizio a cognizione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semplificata) del procedimento sommario di cognizione, dall’altro lato non autorizza ad affermarne il carattere formalmente inquisitorio. Diversamente da quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttori rilevanti ai fini della decisione sulle domande e sulle eccezioni 25 proposte nel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosia sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.). Analogamente, l’art.702 quater cod. proc. civ. (sempre nella formulazione vigente ratione temporis), nel prevedere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegio li ritiene indispensabili, non pone una deroga al principio della disponibilità delle prove ma stabilisce i limiti entro i quali opera, per le parti, la preclusione istruttoria. È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d’appello di rimettere la causa a quello di primo grado: un provvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le uniche ipotesi di rimessione in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. B.
2.1.c. Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame, nel contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolavano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostanza che l’esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e, in ordine al secondo, Cass. 10/05/2022, n. 14734) e che, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stato specificamente sollecitato dalla parte, la quale, sotto il primo profilo – al di là della generica integrazione documentale invocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame –, avrebbe dovuto indicare al giudice d’appello lo specifico mezzo di prova che, in quanto indispensabile, avrebbe dovuto essere ammesso non ostante la maturazione della barriera preclusiva, 26 mentre, sotto il secondo profilo, avrebbe avuto l’onere di evidenziare – in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle questioni in discussione – la ritenuta incompatibilità della causa con l’istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538). B.
2.1.d. Manifestamente inammissibile è, poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l’accertamento di merito circa la violazione degli obblighi informativi, la quale risulterebbe smentita dall’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall’AGCOM e dalla denuncia della condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla Telecom. Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede di legittimità un motivato accertamento di fatto, non tiene conto dell’assoluta LE delle vicende evocate in ordine a quell’accertamento, atteso che sul dovere di DI di informare VO del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non incideva la legittimità o meno di tale provvedimento, il quale comunque aveva avuto l’effetto di escludere l’accesso di DI all’infrastruttura di rete fissa, in tal modo ponendola nell’impossibilità di continuare a offrire regolarmente ai propri clienti (cc.dd. resellers) i servizi promessi. B.
3. In definitiva, il ricorso principale proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 684/2020 della Corte d’appello dell’Aquila va rigettato. 27 C. Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal EN della società VO AL s.r.l., quest’ultimo, con l’unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia «Violazione dell’art. 345 1° c. Cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità, in quanto nuova, della domanda (di VO) di risoluzione del contratto 19.10.2009 (“Condizioni generali per la fornitura di servizi di accesso disaggregato”) intercorso con DI AL SP, ora DI AL Srl». La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, in sostanziale parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da DI AL s.r.l., ha ritenuto che VO AL s.r.l. non avesse «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento della DI AL», dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello. Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che, al contrario, tale domanda sarebbe stata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con cui si era invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra DI e VO in ragione dell’inadempimento della prima. C.
1. Il motivo è infondato. C.
1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 della sentenza impugnata), nell’interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio, ha espressamente ritenuto che il garante (la Banca di Credito Cooperativo di OL PE) e il debitore (VO AL s.r.l.) si fossero «limitati a sollevare l’exceptio doli con riferimento all’escussione della garanzia» e ha espressamente escluso che VO avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del contratto per 28 inadempimento di DI;
coerentemente con tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla sentenza di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contratto medesimo) e ha dichiarato l’inammissibilità per novità della relativa domanda, in quanto proposta in appello. C.
1.b. Ciò posto, va ribadito che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. 5/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). C.
1.c. Nel caso in esame, lungi dall’essersi verificate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti delle difese svolte da VO con la comparsa di risposta in primo grado. Questa società, infatti, stando alla trascrizione dello stralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto, all’atto di citazione in appello (pagg.24-25 del controricorso), aveva chiesto che, «accertata e dichiarata l’inefficacia del contratto ripassato tra la DI AL SP e VO AL SP (recte: Srl), stante il grave inadempimento della DI AL SP», fosse dichiarata la «conseguenziale inefficacia della fideiussione prestata dalla BCC di OL PE in data 16 dicembre 2009». 29 Risulta, pertanto, evidente – lo si rileva, tuttavia, ad abundantiam senza invadere il potere interpretativo della domanda riservato al giudice del merito – che, nel costituirsi nel giudizio introdotto dall’istituto di credito garante, VO non aveva inteso allargare l’oggetto del giudizio oltre i limiti della domanda da esso formulata, circoscritta alla proposizione, sia pure in via d’azione, dell’exceptio doli diretta a paralizzare la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte della creditrice, l’accoglimento della quale avrebbe dovuto implicare l’accertamento, incidenter tantum, dell’inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito. Anche il ricorso incidentale proposto dal EN della società VO AL s.r.l. avverso la sentenza n. 684/2020 della Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato. D. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d’appello dell’Aquila, sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da DI AL s.r.l. in liquidazione e dal EN della società VO AL s.r.l.), avverso la sentenza n. 684/2020 della stessa Corte d’appello. E. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’Erario, stante l’ammissione della parte costituita vittoriosa (EN VO AL s.r.l.) al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra DI AL s.r.l. e il EN VO AL s.r.l. vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza;
quelle 30 relative al rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra DI AL s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di OL PE seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. F. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito (da parte della società ricorrente in relazione al ricorso già iscritto al n.27193/2021; da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.22122/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte: 1. rigetta il ricorso proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 21 luglio 2021, n. 1157; condanna DI AL s.r.l. in liquidazione a rimborsare al EN di VO AL s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore dell’Erario; dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto;
31 2. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da DI AL s.r.l. in liquidazione e dal EN della società VO AL s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 15 maggio 2020, n. 684; compensa le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il EN della società VO AL s.r.l. e DI AL s.r.l. in liquidazione;
condanna DI AL s.r.l. in liquidazione a rimborsare alla Banca di Credito Cooperativo di OL PE le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Panico n.72, presso lo Studio dell'Avvocato Eutimio Monaco (pec dichiarata: eutimio.monaco@legalmail.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 14315 Anno 2024 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 22/05/2024 2 FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n.37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini;
rappresentato e difeso dall’Avvocato AO TO (pec dichiarata: avvpaolosambenedetto@cnfpec.it), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avvocato TO Marchese (pec dichiarata: avvtommasomarchese@puntopec.it), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020; nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 27193/2021 R.G., proposto da DIGITEL ITALIA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via di Panico n.72, presso lo Studio dell'Avvocato Eutimio Monaco (pec dichiarata: eutimio.monaco@legalmail.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
nei confronti di FALLIMENTO TELEVOIP ITALIA s.r.l., in persona del Curatore;
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Ottoboni n. 37, presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Serafini;
rappresentato e difeso dall’Avvocato AO TO (pec dichiarata: 3 avvpaolosambenedetto@cnfpec.it), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente - nonché di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA;
-intimata- e di NO DI AR, TO TR, DO DI BACCO;
-intimati- avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 21 luglio 2021, notificata il 22 luglio 2021; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere relatore, AO SPziani;
udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’Avv. Eutimio Monaco;
udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’Avv. Antonio Serafini, per delega dell’Avv. AO TO;
udito, con riguardo al ricorso iscritto al n. 22122/2020, l’Avv. TO Marchese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Pepe, il quale, in relazione al ricorso iscritto al n. 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne ha chiesto il rigetto. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la Banca di Credito Cooperativo di OL PE – premesso che, in data 19 ottobre 2009, tra DI AL s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “DI”) e VO AL s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “VO”) era stato stipulato un contratto in forza 4 del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di Telecom AL s.p.a. (di seguito anche, brevemente, “Telecom”), al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazione nel territorio previsto dal contratto;
che, a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni, VO AL s.r.l. aveva prestato una polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, per l’importo di Euro 100.000; e che, in data 14 dicembre 2017, DI AL s.r.l. aveva deciso di escutere la garanzia, richiedendole il pagamento della predetta somma – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambe le società, domandando: a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di VO AL s.r.l. e in favore di DI AL s.r.l.; b) che fosse accertato il grave inadempimento di DI AL s.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con VO AL s.r.l.; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di DI AL s.r.l.. Nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di DI AL s.r.l. integrasse, non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia. Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’inadempimento di DI (dichiarando la risoluzione, per sua colpa, del contratto stipulato con VO), per violazione dell’obbligo, impostole con provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di informare la propria cliente della circostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con Telecom AL s.p.a., le era stato inibito, da parte della stessa Autorità, l’accesso alla rete di interconnessione Telecom, con conseguente impossibilità di 5 continuare ad offrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicata l’operatività sul mercato. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale VO AL s.r.l. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussione della polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’inadempimento di DI) e appello incidentale sia la Banca di Credito Cooperativo di OL PE (che ripropose le domande formulate in primo grado), sia la stessa DI AL s.r.l., che invece censurò il vizio di ultra-petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrispondente domanda della controparte contrattuale. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha, nella sostanza, accolto le impugnazioni della Banca di Credito Cooperativo di OL PE e di VO, dichiarando l’inefficacia della polizza, pur qualificando la stessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione. la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ exceptio doli e che tale eccezione fosse fondata, avuto riguardo, per un verso, al comprovato inadempimento della società garantita e, per l’altro, al – parimenti evidente – abuso del diritto da parte sua, per avere richiesto l’escussione della polizza nella piena consapevolezza di non essere in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito, a causa dell’interruzione dell’accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confronti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Più analiticamente, il giudice d’appello ha osservato che, in base agli atti processuali e alla luce dei documenti prodotti in giudizio, da un 6 lato, era emerso che DI aveva allegato, a giustificazione della decisione di escutere la garanzia, l’esistenza di una forte esposizione debitoria di VO nei suoi confronti, la quale, al febbraio 2017, sarebbe ammontata ad Euro 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla Banca di Credito Cooperativo di OL PE), avrebbe sfiorato l’importo di Euro 500.000; dall’altro lato, era però anche risultato che, in quello stesso periodo, DI aveva «in corso dinanzi all’AGCOM un giudizio di verifica della correttezza dei rapporti con Telecom», nel corso del quale l’Autorità di garanzia aveva emesso due provvedimenti diretti ad inibirle l’accesso ai servizi di interconnessione della Telecom ed erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a «ridefinire l’esposizione debitoria di DI nei riguardi di Telecom» e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi della società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con continuità aziendale, rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze. Queste vicende – ad avviso della Corte territoriale – per un verso, davano conto del grave inadempimento di DI AL s.r.l. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idonei ad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il servizio che costituiva l’oggetto principale del negozio stipulato con VO, quest’ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idonea a consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti;
per altro verso, rendevano palese l’abuso del diritto da parte della stessa DI, la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale della propria impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loro concluso (in ragione della «ormai reale ed oggettiva» interruzione da parte di Telecom dei servizi di interconnessione 7 precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria, «pur essendo da tempo nella piena consapevolezza di non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dalla polizza stessa». La Corte abruzzese, peraltro, in sostanziale parziale accoglimento anche dell’impugnazione di DI AL s.r.l., ha anche ritenuto che VO AL s.r.l. non aveva «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento della DI AL», dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello. 3. La sentenza n. 684 del 2020 della Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da DI AL s.r.l. in liquidazione sia con ricorso per cassazione, sia per revocazione. Quest’ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, contro la quale DI AL s.r.l. ha proposto un distinto ricorso per cassazione. 4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello n. 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. 22122/2020 R.G.; il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.27193/2021 R.G.. 5. Al primo ricorso ha resistito con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di OL PE;
ha resistito altresì, con distinto controricorso, il EN della società VO AL s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. Al ricorso incidentale del EN VO ha resistito con controricorso la ricorrente principale DI AL s.r.l.. 8 6. Al secondo ricorso ha resistito con controricorso soltanto il EN della società VO AL s.r.l., mentre non hanno svolto difese né la Banca di Credito Cooperativo di OL PE né le persone fisiche intimate, NO di OL, ON ET, LD Di Bacco, già soci di VO AL s.r.l., volontariamente intervenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al EN della società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale. 7. La trattazione del ricorso iscritto al n. 22122/2020, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (in vista della quale DI AL s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di OL PE avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere effettuata unitamente a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione delle questioni poste al fondo delle due impugnazioni. La congiunta trattazione dei due ricorsi è stata dunque fissata in udienza pubblica. Il pubblico ministero ha presentato memorie: in relazione al procedimento iscritto al n.22122/2020 R.G., ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale;
in relazione al procedimento iscritto al n. 27193/2021 R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso. In ordine al primo ricorso tutte le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza; DI AL s.r.l. ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso. Con provvedimento reso in udienza, il ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G. (più recente) è stato riunito al ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G. (più risalente). RAGIONI DELLA DECISIONE 9 A. Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684 del 2020. Questa Corte, infatti, ha affermato – e reiteratamente ribadito – non solo che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d’appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti (in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità, possono essere oggetto di esame contestuale e di un’unica decisione), ma anche che, in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui questioni assumono carattere pregiudiziale (Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568). A.
1. Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. e dell’art. 402 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività dell’errore revocatorio di cui all’impugnazione per revocazione, nonché per motivazione apparente perché contraddittoria)». A.
1.a. Nell’impugnare la sentenza d’appello (n. 684/2020) per revocazione, DI AL s.r.l. aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ.. Secondo l’impugnante, precisamente, l’errore sarebbe consistito nel ritenere che l’esposizione debitoria di VO verso DI fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato 10 dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto delle scritture contabili;
copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze nel 2018); pertanto il giudice d’appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l’escussione della garanzia era stata richiesta per un credito relativo al rapporto tra DI e VO, maturato a favore della prima ben prima delle vicissitudini successivamente verificatesi in ordine al rapporto tra DI e Telecom. A.
1.b. Con la sentenza n. 1157/2021, la Corte d’appello abruzzese (debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la sentenza gravata per revocazione) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha ritenuto che, «pur volendo aderire alla tesi di DI, l’individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controparte si è tradotta in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio»; in secondo luogo, ha reputato che «l’eventuale errore non è tuttavia decisivo ai fini dell’accoglimento della revocazione della sentenza», dal momento che, alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione della statuizione sulla exceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l’inadempimento del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con Telecom e il provvedimento inibitorio dell’AGCOM) aventi efficacia modificativa od estintiva del diritto del creditore, dei quali quest’ultimo abbia scientemente taciuto la sussistenza. A.
1.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1157/2021, DI AL s.r.l. si duole che essa pronuncia, «riferendosi al connotato della decisività dell’errore revocatorio, non ne 11 effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che “Tali aspetti della vicenda però attengono più direttamente all’accertamento della sussistenza dei requisiti per sollevare l’eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito della fattispecie”» e omettendo di considerare che, al contrario, «il giudice della revocazione ben può - qualora lo ritenga opportuno (come, evidentemente, il caso di specie) - decidere sulla asserita sussistenza dei superiori requisiti, accedendo proprio alla struttura bifasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito della vicenda sottoposta al suo esame»; secondo la ricorrente, pertanto, «per qualificare l’errore de quo come decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l’anteriorità dell’insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio dell’exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito dell’istanza di revocazione avrebbe del tutto obliterato. Con il medesimo motivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività dell’errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza, nella sentenza impugnata, di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere, con motivazione dal «carattere apparente e comunque perplesso», «compiuto un vero e proprio “salto argomentativo”, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto alla base della decisione del giudizio di revocazione introdotto da DI»; la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito «in sole poche righe … la centrale questione dell’anteriorità del credito vantato da DI per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema dell’applicabilità dell’istituto dell’exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti». A.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 12 A.
1.1.a. È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura della valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto. Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto, ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della revocazione non solo il carattere non decisivo dell’errore denunciato, ma anche – prima ancora – il rilievo che, quand’anche si volesse ammettere la sussistenza del detto errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. Poiché il motivo di ricorso per cassazione censura soltanto la prima delle due rationes decidendi poste a fondamento dell’impugnata statuizione di inammissibilità della revocazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). A.
1.1.b. Il motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. Al riguardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 13 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Ciò posto, la sentenza impugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessa dotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente ed articolato supporto argomentativo, nel quale, tra l’altro, sono individuabili due distinte rationes decidendi, una delle quali in alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in esame. A.
1.1.c. Al di là delle ragioni poste a fondamento della motivazione della decisione impugnata, giova, poi, rilevare, che, a prescindere dalla qualificazione dell’errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnata per revocazione. Invero, in sede di valutazione delle prove documentali versate in atti, il giudice d’appello si era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraio a novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento (da 14 circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) dell’esposizione debitoria di VO verso DI (esposizione allegata da quest’ultima a giustificazione della propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la Banca di Credito Cooperativo di OL PE, in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verificazione di fatti (addirittura esitati nell’esclusione della possibilità di DI di accedere alla rete di interconnessione della Telecom a causa del provvedimento inibitorio emesso nello stesso periodo dall’AGCOM e, quindi, nell’impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obbligata con il medesimo contratto da cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendere abusiva detta escussione. Nel dare atto delle risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2017 (ritenute rilevanti in funzione dell’accoglimento dell’exceptio doli sollevata dal garante), il giudice d’appello non aveva commesso alcun errore revocatorio, in quanto il mancato rilievo attribuito all’esposizione debitoria di VO nel periodo precedente era dipeso, non già dall’erronea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua LE in funzione della statuizione di merito emettenda. Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. A.
2. Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all’istituto dell’exceptio doli, correlati al contratto autonomo di garanzia (artt. 1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio 15 revocatorio impugnato;
nonché del principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile n. 16345/2018». DI AL s.r.l. in liquidazione lamenta la violazione o falsa applicazione delle succitate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi dell’exceptio doli generalis;
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse «situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso», dal momento che il credito da essa vantato risaliva a fatture emesse nell’anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con Telecom e il provvedimento assunto dall’AGCOM non rappresentavano «certo fatti sopravvenuti idonei a determinare l’estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da DI». A.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione. A.
2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a censurare la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendi fondata sul carattere non decisivo dell’eventuale errore del giudice d’appello, ma non anche l’autonoma e distinta ratio decidendi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunque nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulata con il precedente motivo. 16 A.
2.1.b. Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame deriva ulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l’insussistenza o la non decisività dell’errore di fatto (che costituiscono il fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione), bensì, piuttosto, il giudizio di fondatezza dell’eccezione (c.d. exceptio doli generalis) sollevata dalla banca garante in funzione di paralizzare l’iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia. Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 – già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra) – piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione. Nell’ambito di quest’ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legittimità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribadire il carattere illegittimo e abusivo dell’escussione della garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a DI dal contratto stipulato con VO (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell’economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con Telecom e nella taciuta inibizione all’accesso ai servizi di interconnessione), il carattere non decisivo dell’eventuale errore sulla sussistenza dell’esposizione debitoria di VO nel periodo anteriore al febbraio 2017. Pertanto, mentre la doglianza diretta a mettere in discussione la valutazione di non decisività dell’errore è inammissibile perché rivolta contro una sola delle due rationes decidendi della statuizione di 17 inammissibilità della revocazione, quella diretta a censurare la mancanza dei presupposti dell’ exceptio doli è inammissibile perché – come correttamente osservato dal Procuratore Generale – attiene, non alla revocazione della sentenza d’appello ma al merito dell’accoglimento, da parte della stessa, dell’ exceptio doli generalis e del correlativo rigetto della domanda di escussione della garanzia autonoma. A.
3. In definitiva, il ricorso proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d’appello dell’Aquila deve essere rigettato. B. Passando al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello n. 684/2020 della Corte territoriale abruzzese, vanno esaminati anzitutto i motivi posti a fondamento del ricorso principale proposto dalla stessa DI AL s.r.l. in liquidazione, per poi passare allo scrutinio dell’unico mezzo del ricorso incidentale proposto dal EN di VO AL s.r.l.. B.
1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-2016- 2017 risultanti dagli atti processuali emesse da DI nei confronti di VO, attestanti l’anteriorità dei crediti di DI rispetto all’insorgenza dell’obbligo informativo - di cui alla Delibera Presidenziale 27/17/PRES del 15 novembre 2017, nonché al menzionato provvedimento dell’AGCOM del febbraio 2017 - dedotto alla base dell’ exceptio doli contestata a DI». La sentenza impugnata è censurata per avere asseritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfatto di DI verso VO (e quindi dell’inadempimento di quest’ultima nei confronti della prima) rispetto all’obbligo informativo 18 sorto a carico della stessa DI per effetto dei provvedimenti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La società ricorrente deduce che la rilevante esposizione debitoria di VO nei suoi confronti (con il conseguente grave inadempimento di quest’ultima) si era originata sin dal 2015, sicché essa, già in tale periodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussione bancaria;
al contrario, l’obbligo, da parte sua, di informare VO delle vicissitudini relative al rapporto intrattenuto con Telecom e all’interruzione dell’accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimenti dell’Autorità Garante del 2017. Osserva, al riguardo, che la preesistenza del proprio credito rispetto all’insorgenza dell’obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in particolare, mediante l’estratto autentico del Libro IVA (già prodotto nel giudizio di primo grado), attestante le «fatture 2015-2016-2017 … emesse da DI nei confronti di VO»), nonché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmente prodotto, in ragione del tempo della sua emissione, nel giudizio di secondo grado). Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali documenti, oltre alle deduzioni contenute nella memoria di replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di VO era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l’escussione della garanzia in ogni caso senza che, in particolare, assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relazione alla parallela “vicenda Telecom” a far tempo dal febbraio 2017. 19 B.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la sussistenza del denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve, nella fattispecie, recisamente escludersi. B.
1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio – novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento dell’esposizione debitoria di VO verso DI (passata da circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazione della pretesa di escutere la garanzia autonoma costituita presso la Banca di Credito Cooperativo di OL PE. La Corte d’appello, pertanto, al fine di prendere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione, alla luce dell’exceptio doli sollevata dall’istituto di credito, ha debitamente preso in considerazione tale circostanza (che ha reputato documentalmente provata), mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata), relativa alla sottoposizione di DI al giudizio di verifica della regolarità dei rapporti con Telecom, esitato, oltre che in iniziative (anche di carattere giudiziario) dirette a definire l’esposizione debitoria di DI verso Telecom, persino nell’inibizione della possibilità di DI di accedere ai servizi di interoperatività e di continuare ad offrire ai propri clienti (i cc.dd. resellers, tra cui, in particolare, la stessa VO) i servizi che costituivano oggetto del contratto con essi stipulato. Dalla considerazione di tali vicende – che, secondo il motivato accertamento della Corte territoriale, DI aveva fraudolentemente taciuto a VO – il giudice d’appello ha tratto l’altrettanto motivato – e come tale insindacabile – giudizio di merito circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza. 20 La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicende verificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro, nell’omessa considerazione dell’esposizione debitoria di VO relativa al periodo precedente;
al contrario, nel riferire testualmente il contenuto della memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cui DI AL s.r.l. aveva allegato il rilevante inadempimento di VO AL s.r.l.), la sentenza impugnata (par.14; pagg. 7-8) ha dato espressamente atto che «al febbraio 2017» il debito di VO già ammontava a circa 130.000 Euro per poi passare a circa 500.000 Euro nel dicembre successivo;
con tale considerazione, lungi dal non considerare che il debito preesistesse alle vicende verificatesi in prossimità della richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l’implicita supposizione che si trattasse, al contrario, di un debito risalente già agli anni precedenti, divenuto cospicuo agli inizi del 2017. La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quanto il giudice del merito non ha omesso di considerare la situazione debitoria di VO AL s.r.l. anteriore al 2017, ma l’ha reputata irrilevante in funzione del giudizio di merito sull’accoglimento dell’exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativa statuizione di illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte della società creditrice. B.
1.1.b. Deve essere, inoltre, considerato – concordando anche su questo aspetto con le puntuali osservazioni del Procuratore Generale – che la Corte d’appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure, ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimento dell’exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintivi della pretesa del creditore di escutere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale) 21 circostanze fattuali idonee non solo (e non tanto) a costituire oggetto di un’eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile – sempre alla stregua della valutazione di merito effettuata –, la condotta abusiva dello stesso creditore, il quale, nell’escutere la garanzia, aveva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con Telecom e all’impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulato con il debitore garantito. Tenuto conto di ciò, l’eventuale omessa considerazione del carattere risalente del debito gravante su quest’ultimo, quand’anche sussistente, sarebbe stata irrilevante (con conseguente difetto di decisività del fatto di cui – in thesi – si sarebbe omesso l’esame) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione della garanzia alla data del 14 dicembre 2017. Il primo motivo del ricorso principale avverso la sentenza n. 684/2020, pertanto, deve essere rigettato. B.
2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata «Violazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contestata da VO nei confronti di DI, fatto uso dei propri poteri istruttori d’ufficio: i) richiedendo un’integrazione documentale;
ovvero ii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti rilevanti;
ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario». 22 La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della garanzia autonoma (in particolare: l’interruzione, da parte di Telecom, dei servizi di accesso all’infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore;
la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con VO;
la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente della predetta interruzione) sarebbero state sommariamente accertate in difetto di un’adeguata istruzione probatoria. Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui essa – anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta – aveva stigmatizzato l’inadeguatezza, osservando che le vicende poste a fondamento delle domande proposte e delle eccezioni sollevate non potevano formare oggetto di una “cognizione sommaria”. Sostiene che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori officiosi attribuitigli dall’art. 702 ter, comma quinto, cod. proc. civ. e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa;
dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ. e avrebbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito. Deduce, infine, che l’asserita violazione dell’obbligo di informativa (dall’accertamento della quale il giudice d’appello ha tratto il giudizio circa la violazione, da parte sua, dei canoni di buona fede e 23 correttezza nell’esecuzione del contratto stipulato con VO AL s.r.l.) sarebbe smentita dalla documentazione (debitamente depositata in primo grado) attestante l’avvenuta impugnazione della delibera presidenziale 72/17/PRES del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo;
sottolinea, al riguardo, che, con l’impugnazione di tale provvedimento essa aveva inteso denunciare la strategia anticoncorrenziale attuata da Telecom ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda coinvolgente sia i rapporti tra DI e Telecom che gli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui essa aveva contestato – eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la Delibera 27/11/PRES – la propria indebita esclusione dai tavoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti. B.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. B.
2.1.a. Giova premettere che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione” – già disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo Capo III quater del Titolo I del Libro II (artt. 281 decies – 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” – non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. Diversamente dai procedimenti caratterizzati, sul piano strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianza si 24 tramuti in giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e quelli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con rito sommario si caratterizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrappone ai procedimenti con rito formale (proprio dell’ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell’istruzione probatoria e del conseguente accertamento. In tal senso va letto l’art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove «è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio») senza estenderla alla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione «rilevanti» in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli «indispensabili» ai fini di un giudizio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l’art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari). B.
2.1.b. Va pure osservato – sempre in funzione correttiva delle erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame – che la lettura dell’art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ., se da un lato consente di confermare il carattere di giudizio a cognizione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semplificata) del procedimento sommario di cognizione, dall’altro lato non autorizza ad affermarne il carattere formalmente inquisitorio. Diversamente da quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttori rilevanti ai fini della decisione sulle domande e sulle eccezioni 25 proposte nel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosia sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.). Analogamente, l’art.702 quater cod. proc. civ. (sempre nella formulazione vigente ratione temporis), nel prevedere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegio li ritiene indispensabili, non pone una deroga al principio della disponibilità delle prove ma stabilisce i limiti entro i quali opera, per le parti, la preclusione istruttoria. È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d’appello di rimettere la causa a quello di primo grado: un provvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le uniche ipotesi di rimessione in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. B.
2.1.c. Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame, nel contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolavano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostanza che l’esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e, in ordine al secondo, Cass. 10/05/2022, n. 14734) e che, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stato specificamente sollecitato dalla parte, la quale, sotto il primo profilo – al di là della generica integrazione documentale invocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame –, avrebbe dovuto indicare al giudice d’appello lo specifico mezzo di prova che, in quanto indispensabile, avrebbe dovuto essere ammesso non ostante la maturazione della barriera preclusiva, 26 mentre, sotto il secondo profilo, avrebbe avuto l’onere di evidenziare – in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle questioni in discussione – la ritenuta incompatibilità della causa con l’istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538). B.
2.1.d. Manifestamente inammissibile è, poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l’accertamento di merito circa la violazione degli obblighi informativi, la quale risulterebbe smentita dall’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall’AGCOM e dalla denuncia della condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla Telecom. Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede di legittimità un motivato accertamento di fatto, non tiene conto dell’assoluta LE delle vicende evocate in ordine a quell’accertamento, atteso che sul dovere di DI di informare VO del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non incideva la legittimità o meno di tale provvedimento, il quale comunque aveva avuto l’effetto di escludere l’accesso di DI all’infrastruttura di rete fissa, in tal modo ponendola nell’impossibilità di continuare a offrire regolarmente ai propri clienti (cc.dd. resellers) i servizi promessi. B.
3. In definitiva, il ricorso principale proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 684/2020 della Corte d’appello dell’Aquila va rigettato. 27 C. Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal EN della società VO AL s.r.l., quest’ultimo, con l’unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia «Violazione dell’art. 345 1° c. Cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità, in quanto nuova, della domanda (di VO) di risoluzione del contratto 19.10.2009 (“Condizioni generali per la fornitura di servizi di accesso disaggregato”) intercorso con DI AL SP, ora DI AL Srl». La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, in sostanziale parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da DI AL s.r.l., ha ritenuto che VO AL s.r.l. non avesse «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento della DI AL», dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello. Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che, al contrario, tale domanda sarebbe stata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con cui si era invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra DI e VO in ragione dell’inadempimento della prima. C.
1. Il motivo è infondato. C.
1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 della sentenza impugnata), nell’interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio, ha espressamente ritenuto che il garante (la Banca di Credito Cooperativo di OL PE) e il debitore (VO AL s.r.l.) si fossero «limitati a sollevare l’exceptio doli con riferimento all’escussione della garanzia» e ha espressamente escluso che VO avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del contratto per 28 inadempimento di DI;
coerentemente con tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla sentenza di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contratto medesimo) e ha dichiarato l’inammissibilità per novità della relativa domanda, in quanto proposta in appello. C.
1.b. Ciò posto, va ribadito che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. 5/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). C.
1.c. Nel caso in esame, lungi dall’essersi verificate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti delle difese svolte da VO con la comparsa di risposta in primo grado. Questa società, infatti, stando alla trascrizione dello stralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto, all’atto di citazione in appello (pagg.24-25 del controricorso), aveva chiesto che, «accertata e dichiarata l’inefficacia del contratto ripassato tra la DI AL SP e VO AL SP (recte: Srl), stante il grave inadempimento della DI AL SP», fosse dichiarata la «conseguenziale inefficacia della fideiussione prestata dalla BCC di OL PE in data 16 dicembre 2009». 29 Risulta, pertanto, evidente – lo si rileva, tuttavia, ad abundantiam senza invadere il potere interpretativo della domanda riservato al giudice del merito – che, nel costituirsi nel giudizio introdotto dall’istituto di credito garante, VO non aveva inteso allargare l’oggetto del giudizio oltre i limiti della domanda da esso formulata, circoscritta alla proposizione, sia pure in via d’azione, dell’exceptio doli diretta a paralizzare la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte della creditrice, l’accoglimento della quale avrebbe dovuto implicare l’accertamento, incidenter tantum, dell’inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito. Anche il ricorso incidentale proposto dal EN della società VO AL s.r.l. avverso la sentenza n. 684/2020 della Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato. D. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d’appello dell’Aquila, sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da DI AL s.r.l. in liquidazione e dal EN della società VO AL s.r.l.), avverso la sentenza n. 684/2020 della stessa Corte d’appello. E. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’Erario, stante l’ammissione della parte costituita vittoriosa (EN VO AL s.r.l.) al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra DI AL s.r.l. e il EN VO AL s.r.l. vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza;
quelle 30 relative al rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra DI AL s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di OL PE seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. F. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito (da parte della società ricorrente in relazione al ricorso già iscritto al n.27193/2021; da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.22122/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte: 1. rigetta il ricorso proposto da DI AL s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 21 luglio 2021, n. 1157; condanna DI AL s.r.l. in liquidazione a rimborsare al EN di VO AL s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore dell’Erario; dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto;
31 2. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da DI AL s.r.l. in liquidazione e dal EN della società VO AL s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 15 maggio 2020, n. 684; compensa le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il EN della società VO AL s.r.l. e DI AL s.r.l. in liquidazione;
condanna DI AL s.r.l. in liquidazione a rimborsare alla Banca di Credito Cooperativo di OL PE le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza