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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/10/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 538/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 538/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2025 alle ore 11:32 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MARAIA FRANCESCO;
Parte_1
Per il , è presente il funzionario delegato dott.ssa Controparte_1
, giusta delega in atti. Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Eccepisce la costituzione tardiva e la decadenza dai documenti.
Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 538/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal funzionario Controparte_1 delegato dott. e dott. , in servizio presso l'Ufficio Controparte_3 Persona_1 competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 20/06/2025
, docente a tempo determinato della Scuola Liceo Curiel di Paullo, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, affinché il Giudice accertasse e dichiarasse il diritto all'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e per l'effetto condannasse parte resistente al pagamento dell'importo di € 5.843,48, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Si è tardivamente costituito in giudizio il Controparte_4
contestando gli assunti in diritto della avversa
[...] pretesa, resistendo nel merito alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il
Giudice ha deciso la causa tramite lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che si andranno ad esporre.
In via preliminare, come eccepito da parte ricorrente, deve essere rilevata la costituzione tardiva del resistente e la decadenza da ogni produzione documentale. CP_1
Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.
L'art. 13, commi 8 e 9 del CCNL 2006-2018 prevedeva: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono Pag. 2 di 9 monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma
2”.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sanciva il diritto di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico assunto a tempo determinato, prevedendo espressamente che: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 13 comma 15 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non godute per il personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In sintesi, prima dell'intervento normativo del 2012, il C.C.N.L. del comparto per il personale assunto a tempo determinato prevedeva: a) la monetizzazione delle ferie al termine dell'anno scolastico (o dell'ultimo contratto a tempo determinato in corso nel detto anno scolastico); b) la monetizzazione anche per i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
c) la fruizione facoltativa e non obbligatoria delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
È intervenuto il d.l. n. 95 del 6.7.2012, convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, il cui art. 5 comma 8, ha introdotto, a decorrere dall'entrata in vigore (7.7.2012), l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto di monetizzazione. Art. 5 comma 8: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento
e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Pag. 3 di 9 L'art. 1 commi 54-55-56 della legge n. 228 del 24.12.2012, introducendo una deroga all'art. 5 comma 8
(d.l. 95/2012) per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ha disposto che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.». Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”. Ne consegue che il personale scolastico,
a partire dal 1.09.2013 (v. art. 1 comma 56 cit.): a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali;
b) se assunto a tempo determinato, è disposta la monetizzazione ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, ricompresi nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Per i docenti a termine, l'art. 1 comma 55 della legge n. 228 del 24.12.2012 ha, limitatamente alla eccedenza tra giorni di ferie maturati e giorni in cui è obbligatorio per il personale fruire delle ferie, concesso la possibilità di monetizzazione delle ferie nell'anno scolastico di riferimento, in quanto “il presente comma – comma 8 dell'art. 5, del d.l. n. 95/2012- non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”.
Essendo il docente obbligato a godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Parte ricorrente, docente a tempo determinato, domanda l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite nel corso degli anni scolastici, rispettivamente 21,75 giorni di ferie per l'a.s. 2020/2021, 20 giorni di ferie per l'a.s. 2021/2022, 25,41 giorni di ferie per l'a.s. 2022/2023, 29,24 giorni di ferie per l'a.s. 2023/2024.
Deve condividersi il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. La normativa interna deve
Pag. 4 di 9 essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 03/06/2024, n. 15415; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/04/2024, n. 9982; Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14268; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 08/07/2022, n.
21780; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2022, n. 18140).
L'applicazione del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non ha dimostrato nel presente giudizio: - di aver invitato inutilmente controparte a godere delle ferie;
- in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa controparte della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato;
- della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata da parte ricorrente o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è possibile equiparare il godimento delle ferie alla sospensione delle attività didattiche/cessazione delle lezioni, trattandosi di concetti differenti e non sovrapponibili.
Il docente nel periodo successivo alla fine delle lezioni è a disposizione del nello svolgimento CP_1 del servizio che non richiede la presenza in aula.
L'art. 74 comma 2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
La norma non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e dunque di permanenza in servizio del docente.
La Corte di Cassazione ha confutato tale argomentazione nella sentenza n. 16715 del 17.06.2024, sancendo che: “in particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (si veda anche, conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/10/2020,
n. 23934: “[…] oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola […]”).
È necessaria una richiesta di ferie proveniente dal docente. Occorre altresì che il datore di lavoro pubblico fornisca una informazione precisa sulle modalità di esercizio del diritto e l'avviso della perdita del diritto
Pag. 5 di 9 nel caso contrario, circostanze che il Ministero non ha allegato.
La Cassazione ha anche affermato (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/11/2024, n. 28587): “osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Si ribadisce che sospensione delle attività scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie.
In punto di conteggi, deve premettersi che il non ha specificamente contestato Controparte_1 né i giorni di ferie e festività soppresse maturate che parte ricorrente ha allegato, né la retribuzione giornaliera ivi indicata, né i periodi di sospensione dell'attività didattica.
La quantificazione di parte ricorrente può essere posta a fondamento della decisione.
Il conteggio applica l'art. 13 commi 2, 3, 4 del CCNL Scuola 2006-2009 per il personale assunto a tempo indeterminato (in parte modificato dall'art. 38 del CCNL Scuola del 18.1.2024 e ripreso dall'art. 95 del medesimo CCNL) e l'art. 35 comma 2 del CCNL Scuola del 18.1.2024 (periodo 2019-2021) per il personale assunto a tempo determinato.
L'art. 13 comma 2 precisa in particolare che le ferie devono ricomprendere, in aggiunta, i due giorni di cui alla L. n. 937/1977, art. 1 comma 1, lett. a) (“due giornate in aggiunta al congedo ordinario”).
Secondo la disposizione, il divisore è rappresentato da n. 32 giorni di ferie per anno scolastico a seconda dell'anzianità di servizio del docente.
I dipendenti appena assunti e quelli entro i tre anni di servizio prestato nella scuola maturano 30 giorni di ferie comprensivi dei due giorni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 937/1977.
La disposizione specifica che il dipendente che ha goduto dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 del
CCNL conserva il diritto alle ferie.
L'art. 13 prevede che il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
L'art. 19 comma 2 del CCNL Scuola del 29.11.2007 (periodo 2006-2009) per il personale assunto a tempo determinato (oggi art. 35 del CCNL Scuola del 2024), prevede: “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale
Pag. 6 di 9 da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Per i suddetti anni scolastici – pacifico che l'indennità sostitutiva compete per il numero di giorni di ferie maturati e non goduti - la quantificazione dei giorni spettanti corrisponde all'ammontare di cui al ricorso, dovendosi così recepire i dati inerenti i giorni di lavoro, i giorni di ferie maturate, le festività soppresse, la retribuzione giornaliera indicati nella tabella citata.
I giorni di sospensione delle lezioni vengono definiti dal calendario scolastico della Regione CP_4 cui devono aggiungersi i giorni di festività soppresse per ciascun anno scolastico, come risultanti dai conteggi prodotti.
Devono essere computati i giorni di festività soppresse, dedotti da parte ricorrente per ogni anno scolastico, considerato che sono regolati dall'art. 14 comma 1 del CCNL 2007 (v. art. 95 del CCNL del
2024), quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (il tenore dell'art. 14 è il seguente: “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante
i periodi di sospensione delle lezioni”).
Tale soluzione è conforme a recente giurisprudenza di legittimità, che sulla questione ha così sottolineato:
“la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/04/2024, n. 8926). Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, sul presupposto che sono istituti assimilabili fra loro, né è possibile diversamente argomentare.
Ne consegue che l'indennizzo dovuto alla ricorrente è pari ad € 5.843,48.
Il credito non è prescritto. La prescrizione ha durata decennale per la natura mista dell'indennità e non è, nel caso di specie, compiutamente decorsa (v. principio condiviso espresso da Cass. civ., Sez. I,
10/02/2020, n. 30211; in materia di dies a quo del termine, fissato alla cessazione del rapporto di lavoro, 1 “in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, stante la natura mista dell'indennità medesima - ovvero sia risarcitoria che retributiva - ai fini della prescrizione, deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio volto a Pag. 7 di 9 v. principio condiviso di Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/06/2023, n. 17643).
L'indennità per ferie maturate e non godute ha natura risarcitoria e non una natura solo retributiva ai fini contributivi, di talché la prescrizione non può che avere durata decennale.
Il ricorso, per tutti questi motivi, merita di essere accolto, con condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento dell'importo di € 5.843,48 pari ai giorni di ferie maturati dal docente negli anni scolastici e rimasti non goduti.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la CP_1 parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, dimidiati a fronte della semplicità delle questioni affrontate e della consolidata giurisprudenza in argomento;
non viene liquidato il compenso per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi. Compensi distratti al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso proposto, dichiara il diritto di all'indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il al pagamento in suo favore CP_5 dell'importo di € 5.843,48, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria
ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.741,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore del procuratore antistatario. Compenso incrementato per la presenza di collegamenti ipertestuali nel corpo dell'atto.
Lodi, 9 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo per cui trova applicazione il termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale dell'art. 2948 c.c. Mentre, la natura retributiva di tale indennità viene in rilievo, allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/02/2020, n. 3021). Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 538/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2025 alle ore 11:32 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MARAIA FRANCESCO;
Parte_1
Per il , è presente il funzionario delegato dott.ssa Controparte_1
, giusta delega in atti. Controparte_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Eccepisce la costituzione tardiva e la decadenza dai documenti.
Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 538/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal funzionario Controparte_1 delegato dott. e dott. , in servizio presso l'Ufficio Controparte_3 Persona_1 competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 20/06/2025
, docente a tempo determinato della Scuola Liceo Curiel di Paullo, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, affinché il Giudice accertasse e dichiarasse il diritto all'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e per l'effetto condannasse parte resistente al pagamento dell'importo di € 5.843,48, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Si è tardivamente costituito in giudizio il Controparte_4
contestando gli assunti in diritto della avversa
[...] pretesa, resistendo nel merito alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il
Giudice ha deciso la causa tramite lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che si andranno ad esporre.
In via preliminare, come eccepito da parte ricorrente, deve essere rilevata la costituzione tardiva del resistente e la decadenza da ogni produzione documentale. CP_1
Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.
L'art. 13, commi 8 e 9 del CCNL 2006-2018 prevedeva: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono Pag. 2 di 9 monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma
2”.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sanciva il diritto di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico assunto a tempo determinato, prevedendo espressamente che: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 13 comma 15 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non godute per il personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In sintesi, prima dell'intervento normativo del 2012, il C.C.N.L. del comparto per il personale assunto a tempo determinato prevedeva: a) la monetizzazione delle ferie al termine dell'anno scolastico (o dell'ultimo contratto a tempo determinato in corso nel detto anno scolastico); b) la monetizzazione anche per i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
c) la fruizione facoltativa e non obbligatoria delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
È intervenuto il d.l. n. 95 del 6.7.2012, convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, il cui art. 5 comma 8, ha introdotto, a decorrere dall'entrata in vigore (7.7.2012), l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto di monetizzazione. Art. 5 comma 8: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento
e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Pag. 3 di 9 L'art. 1 commi 54-55-56 della legge n. 228 del 24.12.2012, introducendo una deroga all'art. 5 comma 8
(d.l. 95/2012) per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ha disposto che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.». Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”. Ne consegue che il personale scolastico,
a partire dal 1.09.2013 (v. art. 1 comma 56 cit.): a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali;
b) se assunto a tempo determinato, è disposta la monetizzazione ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, ricompresi nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Per i docenti a termine, l'art. 1 comma 55 della legge n. 228 del 24.12.2012 ha, limitatamente alla eccedenza tra giorni di ferie maturati e giorni in cui è obbligatorio per il personale fruire delle ferie, concesso la possibilità di monetizzazione delle ferie nell'anno scolastico di riferimento, in quanto “il presente comma – comma 8 dell'art. 5, del d.l. n. 95/2012- non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”.
Essendo il docente obbligato a godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Parte ricorrente, docente a tempo determinato, domanda l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite nel corso degli anni scolastici, rispettivamente 21,75 giorni di ferie per l'a.s. 2020/2021, 20 giorni di ferie per l'a.s. 2021/2022, 25,41 giorni di ferie per l'a.s. 2022/2023, 29,24 giorni di ferie per l'a.s. 2023/2024.
Deve condividersi il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. La normativa interna deve
Pag. 4 di 9 essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 03/06/2024, n. 15415; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/04/2024, n. 9982; Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14268; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 08/07/2022, n.
21780; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2022, n. 18140).
L'applicazione del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non ha dimostrato nel presente giudizio: - di aver invitato inutilmente controparte a godere delle ferie;
- in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa controparte della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato;
- della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata da parte ricorrente o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è possibile equiparare il godimento delle ferie alla sospensione delle attività didattiche/cessazione delle lezioni, trattandosi di concetti differenti e non sovrapponibili.
Il docente nel periodo successivo alla fine delle lezioni è a disposizione del nello svolgimento CP_1 del servizio che non richiede la presenza in aula.
L'art. 74 comma 2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
La norma non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e dunque di permanenza in servizio del docente.
La Corte di Cassazione ha confutato tale argomentazione nella sentenza n. 16715 del 17.06.2024, sancendo che: “in particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (si veda anche, conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/10/2020,
n. 23934: “[…] oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola […]”).
È necessaria una richiesta di ferie proveniente dal docente. Occorre altresì che il datore di lavoro pubblico fornisca una informazione precisa sulle modalità di esercizio del diritto e l'avviso della perdita del diritto
Pag. 5 di 9 nel caso contrario, circostanze che il Ministero non ha allegato.
La Cassazione ha anche affermato (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/11/2024, n. 28587): “osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. Si ribadisce che sospensione delle attività scolastiche e sospensione delle lezioni non coincidono: i periodi di fruizione obbligatoria delle ferie non superano quindi le ferie annuali disponibili, con conseguente totale consumazione delle ferie.
In punto di conteggi, deve premettersi che il non ha specificamente contestato Controparte_1 né i giorni di ferie e festività soppresse maturate che parte ricorrente ha allegato, né la retribuzione giornaliera ivi indicata, né i periodi di sospensione dell'attività didattica.
La quantificazione di parte ricorrente può essere posta a fondamento della decisione.
Il conteggio applica l'art. 13 commi 2, 3, 4 del CCNL Scuola 2006-2009 per il personale assunto a tempo indeterminato (in parte modificato dall'art. 38 del CCNL Scuola del 18.1.2024 e ripreso dall'art. 95 del medesimo CCNL) e l'art. 35 comma 2 del CCNL Scuola del 18.1.2024 (periodo 2019-2021) per il personale assunto a tempo determinato.
L'art. 13 comma 2 precisa in particolare che le ferie devono ricomprendere, in aggiunta, i due giorni di cui alla L. n. 937/1977, art. 1 comma 1, lett. a) (“due giornate in aggiunta al congedo ordinario”).
Secondo la disposizione, il divisore è rappresentato da n. 32 giorni di ferie per anno scolastico a seconda dell'anzianità di servizio del docente.
I dipendenti appena assunti e quelli entro i tre anni di servizio prestato nella scuola maturano 30 giorni di ferie comprensivi dei due giorni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 937/1977.
La disposizione specifica che il dipendente che ha goduto dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 del
CCNL conserva il diritto alle ferie.
L'art. 13 prevede che il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
L'art. 19 comma 2 del CCNL Scuola del 29.11.2007 (periodo 2006-2009) per il personale assunto a tempo determinato (oggi art. 35 del CCNL Scuola del 2024), prevede: “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale
Pag. 6 di 9 da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Per i suddetti anni scolastici – pacifico che l'indennità sostitutiva compete per il numero di giorni di ferie maturati e non goduti - la quantificazione dei giorni spettanti corrisponde all'ammontare di cui al ricorso, dovendosi così recepire i dati inerenti i giorni di lavoro, i giorni di ferie maturate, le festività soppresse, la retribuzione giornaliera indicati nella tabella citata.
I giorni di sospensione delle lezioni vengono definiti dal calendario scolastico della Regione CP_4 cui devono aggiungersi i giorni di festività soppresse per ciascun anno scolastico, come risultanti dai conteggi prodotti.
Devono essere computati i giorni di festività soppresse, dedotti da parte ricorrente per ogni anno scolastico, considerato che sono regolati dall'art. 14 comma 1 del CCNL 2007 (v. art. 95 del CCNL del
2024), quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (il tenore dell'art. 14 è il seguente: “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante
i periodi di sospensione delle lezioni”).
Tale soluzione è conforme a recente giurisprudenza di legittimità, che sulla questione ha così sottolineato:
“la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/04/2024, n. 8926). Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, sul presupposto che sono istituti assimilabili fra loro, né è possibile diversamente argomentare.
Ne consegue che l'indennizzo dovuto alla ricorrente è pari ad € 5.843,48.
Il credito non è prescritto. La prescrizione ha durata decennale per la natura mista dell'indennità e non è, nel caso di specie, compiutamente decorsa (v. principio condiviso espresso da Cass. civ., Sez. I,
10/02/2020, n. 30211; in materia di dies a quo del termine, fissato alla cessazione del rapporto di lavoro, 1 “in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, stante la natura mista dell'indennità medesima - ovvero sia risarcitoria che retributiva - ai fini della prescrizione, deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio volto a Pag. 7 di 9 v. principio condiviso di Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/06/2023, n. 17643).
L'indennità per ferie maturate e non godute ha natura risarcitoria e non una natura solo retributiva ai fini contributivi, di talché la prescrizione non può che avere durata decennale.
Il ricorso, per tutti questi motivi, merita di essere accolto, con condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento dell'importo di € 5.843,48 pari ai giorni di ferie maturati dal docente negli anni scolastici e rimasti non goduti.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la CP_1 parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, dimidiati a fronte della semplicità delle questioni affrontate e della consolidata giurisprudenza in argomento;
non viene liquidato il compenso per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi. Compensi distratti al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso proposto, dichiara il diritto di all'indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il al pagamento in suo favore CP_5 dell'importo di € 5.843,48, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria
ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.741,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore del procuratore antistatario. Compenso incrementato per la presenza di collegamenti ipertestuali nel corpo dell'atto.
Lodi, 9 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo per cui trova applicazione il termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale dell'art. 2948 c.c. Mentre, la natura retributiva di tale indennità viene in rilievo, allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/02/2020, n. 3021). Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9