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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6666 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1442/2021 posta in deliberazione il giorno 18/06/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_1 C.F._2
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_2 C.F._3
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_3 C.F._4
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_4 C.F._5
Avv. GALDI MASSIMO;
1 E
) CP_5 C.F._6
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_6 C.F._7
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_7 C.F._8
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_8 C.F._9
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_9 C.F._10
Avv. GALDI MASSIMO;
E
CP_10 C.F._11
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_11 C.F._12
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_12 C.F._13
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_13 C.F._14
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_14 C.F._15
2 Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_15
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_16 C.F._17
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_17 C.F._18
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_18
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_19
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_20
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_21
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_22
Avv. GALDI MASSIMO;
( Controparte_23
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) C.F._16
E
)
E
)
E
) C.F._19
E
) C.F._20
E
) C.F._21
E
) C.F._22
E
) C.F._23
E
C.F._24
E
3 ) Controparte_24 C.F._25
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_25 C.F._26
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_26 C.F._27
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_27 C.F._28
Avv. GALDI MASSIMO;
E
Controparte_28 C.F._29
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_29 C.F._30
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_30 C.F._31
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_31 C.F._32
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_32 C.F._33
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_33 C.F._34
Avv. GALDI MASSIMO;
4 CP_34
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_35
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_36
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_37
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_38
Avv. GALDI MASSIMO;
( Controparte_39
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_40
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_41
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_42
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_43
E
) C.F._35
E
( C.F._36
E
C.F._37
E
) C.F._38
E
C.F._39
E
) C.F._40
E
( C.F._41
E
) C.F._42
E
( ) C.F._43
E
C.F._44
5 Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_44
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_45
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_46
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_47
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_48
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_49
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_50
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_51
Avv. GALDI MASSIMO;
( Controparte_52
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) C.F._45
E
) C.F._46
E
) C.F._47
E
) C.F._48
E
) C.F._49
E
) C.F._50
E
) C.F._51
E
) C.F._52
E
) C.F._53
E
6 ( ) CP_53 C.F._54
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_54 C.F._55
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_55 C.F._56
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_56 C.F._57
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_57 C.F._58
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_58 C.F._59
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_59 C.F._60
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_60 C.F._61
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_61 C.F._62
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_62 C.F._63
Avv. GALDI MASSIMO;
7 E
) Controparte_63 C.F._64
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_64 C.F._65
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_65 C.F._66
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_66 C.F._67
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_67 C.F._68
Avv. GALDI MASSIMO;
E
CP_68 C.F._69
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_69 C.F._70
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_70 C.F._71
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_71 C.F._72
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_72 C.F._73
8 Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_73 C.F._74
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_74 C.F._75
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_75 C.F._76
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_76 C.F._77
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_77 C.F._78
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_78 C.F._79
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_79 C.F._80
Avv. GALDI MASSIMO;
E
Controparte_80 C.F._81
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_81 C.F._82
Avv. GALDI MASSIMO;
E
9 ( ) Controparte_82 C.F._83
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_83 C.F._84
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_84 C.F._85
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_85 C.F._86
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_86 C.F._87
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_87 C.F._88
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_88 C.F._89
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_89 C.F._90
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_90 C.F._91
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_91 C.F._92
Avv. GALDI MASSIMO;
10 E
) Controparte_92 C.F._93
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_93 C.F._94
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_94 C.F._95
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_95 C.F._96
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_96 C.F._97
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_97 C.F._98
Avv. GALDI MASSIMO;
E
Controparte_98 C.F._99
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_99 C.F._100
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_100 C.F._101
Avv. GALDI MASSIMO;
E
CP_101 C.F._102
11 Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_102 P.IVA_1
Avv. GAROFOLI UMBERTO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11278/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto la domanda infra specificata.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_102
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata:
“1. Gli attori hanno riassunto innanzi a questo Tribunale il ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR del Lazio – dichiaratosi carente di giurisdizione - avverso le richieste di pagamento avanzate da CP_102
(singolarmente nei confronti di ciascuno degli attori, a mezzo delle note puntualmente individuate in citazione, indicandone, per ciascun destinatario, i singoli estremi di protocollo e di raccomandata di trasmissione) del saldo a conguaglio dei corrispettivi ritenuti dovuti dagli attori medesimi, ex art. 35 della
L. 865/1971, a fronte della concessione in superficie di cui alle convenzioni stipulate con le Cooperative - Cons. FILIPPO TURATI , MATRICO II, e NUOVA CP_10 OASI, previ espropri, a cura dell'allora , delle aree comprese nel Piano di
Zona 38 Laurentino, oggetto di interventi edilizi e opere di urbanizzazione, nell'ambito del Piani di Zona del Comune di approvati con decreto del CP_102
Ministero dei LL.PP. n. 3266 del 11.81964, in attuazione della L. 18.4.1962 n.
12 167. Nel riassumere il giudizio, pertanto, gli attori eccepiscono, anzitutto, la prescrizione ultradecennale di qualsiasi credito potesse legittimamente vantare a titolo di corrispettivo della concessione, ancorché quantificato CP_102
come conguaglio;
contestando, in ogni caso, la arbitraria quantificazione dei conteggi effettuati da risultando, secondo la prospettazione degli CP_102
attori medesimi, sconosciute “...le causali che hanno determinato la richiesta di pagamento delle somme dette nei confronti degli attori e, successivamente, i criteri di ripartizione dell'intero quantum...”, essendo gravata, pertanto, la convenuta dell'onere “...di provare il quantum debeatur e la sua CP_102
ripartizione sui singoli attori...” ed allo scopo essendo stata convenuta in giudizio;
eccependo, comunque, la carenza, nelle originaria convenzione, di clausole intese a qualificare come provvisorio l'importo già versato per la concessione del diritto di superficie, non potendosi, pertanto, giustificare l'esistenza di debiti ulteriori a loro carico a titolo di conguaglio. Gli attori hanno chiesto, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni “...accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dal per intervenuta prescrizione CP_104
sia in relazione alla prima richiesta (2004/2005) che con riferimento alla data di comunicazione degli atti impugnati;
accertare e dichiarare la genericità e perplessità della domanda sostanziale svolta dal in relazione a CP_104
quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c.; per l'effetto di cui punti 1) e 2) annullare e/o dichiarare privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti amministrativi...”.
Si è costituita in giudizio ritenendo, anzitutto, la sussistenza della CP_102
giurisdizione amministrativa, in contrasto con quanto ritenuto dal TAR originariamente adito dagli attori, sul presupposto della discrezionalità della PA nella quantificazione del “...corrispettivo della concessione in proprietà o superficie delle aree p.e.e.p....”, ritenendola confermata (la sussistenza della giurisdizione del GA) dalla richiesta degli attori, formulata in sede civile, intesa alla disapplicazione di atti amministrativi. L'Ente convenuto ha poi eccepito la nullità/inammissibilità dell'atto di riassunzione, per avere gli attori
13 “...palesemente modificato il contenuto della domanda oggetto del ricorso, chiedendo la disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, in luogo della pretesa illegittimità precedentemente sostenuta innanzi al Tar Lazio...Così facendo, però, controparte è incorsa nella violazione del principio di immutabilità della domanda nel giudizio di riassunzione...i ricorrenti qualora avessero inteso continuare a sostenere la tesi dell'illegittimità degli atti amministrativi in questione, avrebbero più correttamente dovuto impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza con cui il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e non riassumere il giudizio innanzi al Tribunale civile, tenuto conto dei noti limiti posti dall'ordinamento alla conoscibilità dei medesimi da parte del giudice ordinario...le censure mosse avverso le note con cui l'Amministrazione capitolina ha inteso richiedere pro quota, ai rispettivi interessati, il conguaglio del corrispettivo del diritto di superficie concesso per l'Attuazione del Piano di Zona 'Laurentino 38 (rubricate come 'violazione della legge', 'eccesso di potere e per carenza dei presupposti',
'travisamento dei fatti' e 'difetto di istruttoria'), nella sostanza, sono tutte volte a contestare vizi di legittimità non conoscibili e giudicabili da codesto Tribunale
'in via principale'...”. Nel merito della controversia, ha chiesto, CP_102
comunque, il rigetto delle domande attoree, stanti, per un verso, le previsioni e prescrizioni di cui art. 35 della L. n. 865/71 (che impongo che il corrispettivo della convenzione deve consentire la copertura integrale delle spese, avendo, pertanto, l'Amministrazione il diritto/dovere di richiedere e incassare i conguagli eventualmente risultati dovuti, come nel caso di specie); per altro verso eccependo l'insussistenza della prescrizione invocata dagli attori, dovendosi individuare il termine di decorrenza della prescrizione decennale per la riscossione dei crediti di cui è causa dal deposito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 10680 del 11.8.2000, che risulta aver definito l'ultima controversia concernente l'espropriazione delle aree relative al P.E.E.P. Laurentino 38, potendo, di conseguenza, l'Amministrazione effettuare i conteggi dei conguagli
14 singolarmente dovuti dagli attori solo a far data dal deposito della sentenza in questione. Sostenendo, infine, l'opposta, la correttezza dei criteri di computo utilizzati per la quantificazione dei contestati conguagli.
3. Con il primo motivo gli appellanti reiterano l'eccezione di prescrizione.
Essa è manifestamente infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione
20691/2016 che ha affermato:
“ In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, previsto dall'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità. Ne consegue che, ove il proprietario del fondo espropriato si sia opposto alla stima, il diritto al predetto corrispettivo può essere fatto valere - ed inizia, quindi, a prescriversi a norma dell'art. 2935 c.c. - solo dal momento in cui la maggiore indennità di esproprio sia stata definitivamente determinata, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, ed effettivamente pagata da parte del ” CP_104
Del tutto condivisibilmente ha controdedotto, in linea con CP_102
quanto già affermato dal Tribunale : “Infatti, la ragione del credito è da rinvenire nella convenzione stipulata tra l'Ente e i concessionari/assegnatari del diritto di superficie/proprietà, così come integrata dal contenuto dispositivo dell'art. 35 della legge 865/71 (ai sensi dell'art. 1339 c.c.), norma quest'ultima che rende esigibile il diritto al conguaglio solo a fronte di un definitivo, certo e non contestabile incremento dei costi sopportati dall'Amministrazione per l'esproprio delle aree finalizzate alla realizzazione del Piano di Zona. Pertanto, il titolo giuridico per la riscossione del credito nei confronti degli attori deve ritenersi sorto solo in seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell'11 agosto 2000, che determinando il passaggio in giudicato della sentenza della
15 Corte d'Appello n. 3127/98, ha reso definitivo, certo e non contestabile il maggior costo sostenuto dall'Amministrazione, condizione cui l'art. 35 della legge 865/71 collega la nascita del diritto di credito al conguaglio.”
Del tutto irrilevante sul piano della decorrenza della prescrizione è la circostanza che la sentenza della Corte di appello di Roma avverso la quale venne proposto il ricorso per cassazione fosse esecutiva.
Esattamente il tribunale aveva inoltre affermato: L'art. 35, dodicesimo comma, della L. n. 865/71, nel disporre che “...I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun CP_105
piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167...” risulta inteso – come appunto statuito nella anzidetta sentenza 1192/2018 – “...ad assicurare il principio del perfetto pareggio economico, vale a dire l'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dall'Amministrazione per l'acquisto delle aree e i corrispettivi dovuti dai privati beneficiari. La regola del pareggio economico, la quale tende ad evitare che l'operazione si risolva in un indebito esborso di risorse finanziarie pubbliche, è inderogabile e integra automaticamente il contenuto della convenzione avente ad oggetto la cessione delle aree...”. Stante la previsione normativa ora citata, pertanto, si rivela infondata l'eccezione degli attori circa la mancata previsione, nelle convenzioni originarie, della provvisorietà del costo del diritto di superficie già pagato, risultando coerente al dettato normativo, infatti, quanto statuito con la ripetuta sentenza 1192/2018, nella parte in cui ha rilevato e dichiarato che l'art. 35 della L. n. 865/71 “...prevale sulle clausole difformi eventualmente pattuite fra le parti, secondo il meccanismo di cui al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., e opera a prescindere dal fatto che la debenza di somme maggiori di quelle inizialmente convenute possa incidere sull'equilibrio dell'originario regolamento contrattuale (Cass. civ., Sez.
I, 13/10/2016, n. 20691; Cons. Stato, Sez. IV, 14/03/2016, n. 1018; Cons. Stato,
16 Sez. V, 17/07/2014, n. 3809; Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, n. 17779 e Cass. civ.,
Sez. II, 10/02/2010, n. 3018). Ne consegue che, indipendentemente da quanto stabilito nella convenzione originaria, ovvero dichiarato dagli stessi organi del e premesso che non risulta alcun violazione delle procedure CP_104
espropriative, occorre comunque coprire i costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, di guisa che è in ogni caso legittimata a CP_102
pretendere l'eventuale differenza, vale a dire i conguagli, ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi...”.
3. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano : “Genericità della domanda.
Mancanza di prova e di adeguata motivazione su di un punto decisivo della domanda”
La doglianza è infondata.
In primo luogo si osserva che gli appellanti lamentano una serie di vizi dell'atto amministrativo (es eccesso di potere), già sviluppati nell'originario ricorso al Tar
Lazio, trascurando di considerare la natura civilistica della controversia e la necessità di una specifica contestazione dell'effettività e dell'ammontare della pretesa verso ciascuno di essi e- in grado di appello- del percorso motivazionale seguito dal tribunale.
La contestazione, infatti, deve essere anzitutto specifica in primo grado e altrettanto specifica, in grado di appello con riferimento alla motivazione della sentenza.
Condivisibilmente il Tribunale aveva affermato: “Più specificamente, per quel che riguarda i criteri utilizzati dai competenti Uffici di il CP_102
conteggio del saldo richiesto a ciascuno degli attori/opponenti risulta correttamente effettuato – come pure ha precisato l'Ente opposto - individuando il costo di acquisizione delle aree dell'intero piano di zona Laurentino 38;
17 ripartendolo per cubatura prevista, opportunamente differenziandone i costi tra edifici residenziale e non residenziali precisando “...il secondo CP_102
'pesando' il doppio del primo...”); rivalutando le somme versate fino al momento della convenzione;
determinando il conguaglio dovuto “...sottraendo dal costo sostenuto per acquisire le aree le somme pagate per lo stesso titolo, opportunamente rivalutate...” (come pure precisa;
ripartendo, CP_102
infine, le somme totali ottenute per i singoli debitori. Gli attori, a fronte dei criteri anzidetti, non hanno contestato specificamente gli errori, le omissioni, le inesattezze che, a loro avviso, ne inficerebbero il risultato con riferimento alla posizione di ciascuno di loro, ritenendo di ovviare alla genericità della tesi che prospettano a mezzo di una CTU, la cui ammissione è risultata, pertanto, inammissibile (cfr. Cass. 31886/2019 in materia di CTU).”
Va infatti evidenziato che i solleciti impugnati si fondano su atti pregressi contenenti i criteri di determinazione del conguaglio complessivo.
Gli appellanti si sono limitati invece a dedurre:
“ Gli attori odierni appellanti lamentano la totale assenza, negli atti amministrativi impugnati, delle ragioni e/o motivazioni ovvero del titolo che giustificherebbe le richieste economiche avanzate da Non vi è CP_102
dubbio che il costo della concessione ricomprendeva gli oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché il costo sostenuto dall'amministrazione per l'acquisizione delle aree e/o eventuali altre spese relative sempre alle attività di edilizia sulle porzioni di terreno e, pertanto, l'unico importo che poteva essere soggetto a variazione era il solo costo dell'espropriazione qualora “a seguito di nuove disposizioni legislative in materia o sentenze definitive che (fissino) in misura diversa l'indennità di espropriazione (…)” quest'ultimo fosse stato rideterminato. Ma, lo si ripete, non vi è traccia negli impugnati atti delle motivazioni e/o delle cause che avrebbero legittimato l'aumento del costo del corrispettivo della concessione del diritto di superficie dal 1986 ad oggi. L'atto amministrativo deve contenere tutti gli elementi utili alla descrizione dell'attività
18 e del fine che una certa Autorità Pubblica intende perseguire attraverso il medesimo (anche le Determinazioni Dirigenziali sono sottoposte a tale disciplina,
Legge 18.8.2000 n°267). Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed in tal senso la decisione del Tribunale appare contraria ad ogni principio di diritto in materia di prova e lacunosa riguardo anche la richiesta di esibizione ritualmente formulata dai ricorrenti. In altri termini, non è dato capire, in assenza di analitici riferimenti negli impugnati atti, ma anche nelle delibere e determinazioni indicate e poste a sostegno delle richieste, le sentenze definitive e/o le nuove disposizioni legislative che avrebbero determinato una variazione del costo delle aree di esproprio. Il Tribunale asserisce di aver correttamente valutato, sulla scorta di idonea ed adeguata documentazione, il costo complessivo dell'esproprio,
l'utilizzo del “principio della cubatura” e non quello della estensione superficiaria (non vi è traccia di alcuna motivazione in tal senso), la corretta suddivisione tra aree residenziali e non ed infine la ripartizione per millesimi delle singole quote;
già sotto questo profilo si dovrebbe ritenere la assoluta impossibilità da parte del Giudicante di poter ritenere fondata la richiesta poiché le carature millesimali non sono elemento avente carattere pubblicistico dovendosi ritenere per il resto la infondatezza della richiesta avanzata dal
. Come già detto la mancanza di questi ultimi requisiti determina CP_104
il vizio dell'eccesso di potere sotto forma della perplessità della motivazione già denunciato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e la nullità della domanda per omissione e/o assoluta incertezza ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per il giudizio che qui ci occupa. Questa difesa ha avuto cura di contestare, già dal primo atto, il criterio che ha determinato il carico complessivo sui ricorrenti in relazione agli asseriti titoli di spese portati dal nell'azione di CP_104
recupero intrapresa in assenza di parametri svincolati dal valore commerciale e da quello dei successivi interventi migliorativi delle urbanizzazioni secondarie;
l'eventuale inserimento, in questa sede, di ulteriori altre spese sostenute da
[...]
nel corso degli anni per le opere di urbanizzazione primaria o CP_102
19 secondaria poiché non pertinenti alla domanda svolta. L'oggetto del presente procedimento è stato sempre limitato all'accertamento dei soli maggiori costi dovuti all'esproprio scevri da eventuali transazioni e/o accordi intercorsi tra il
Comune ed i proprietari poiché inopponibili agli assegnatari (oggi attori).
D'altro canto le odierne concessioni in regime di Legge 167/62 prevedono che il costruttore compili un elenco degli immobili con annessa la indicazione del DTA per la quantificazione del costo di trasformazione ritenendo definita sempre, comunque in ogni suo aspetto ed in epoca anteriore la vendita, la fase dell'esproprio. E' superfluo dire che il Tribunale su tali aspetti ha ritenuto di non dover decidere mediante l'enunciazione pedissequa dei criteri contenuti in atti che gli erano stati sottoposti ad un severo vaglio;
di quanto poc'anzi detto ne è prova la circostanza che anche l'ordine di esibizione, formulato da questa difesa, non sia stato preso in considerazione ed il suo diniego nemmeno motivato con la conseguente lacunosità dell'impianto istruttorio e la affermazione di genericità della domanda su di un punto fondante la domanda del creditore
[...]
).” CP_102
L'ordine di esibizione inoltre era inammissibile per un duplice autonomo ordine di ragioni: da un lato avendo ad oggetto documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire autonomamente esercitando i poteri di cui alla legge 241/1990, sicchè solo l'infruttuoso esperimento di tale facoltà avrebbe potuto legittimare l'emissione di un ordine di esibizione ovvero di una richiesta di informazioni ex art 213 c.p.c. che sono strumenti processuali non utilizzabili per sopperire all'intempestivo o lacunoso onere probatorio a carico della parte, dall'altro essendo prettamente esplorativo.
4. Né può essere accolta la richiesta subordinata di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella comparsa conclusionale in cui parte appellante ha dedotto: “Ed ancora questa difesa rileva che: a) Con deliberazione n.40 del 6.5.2016 il ha integralmente rivisto il valore venale dei piani di CP_104
zona qui oggetto di contestazione rideterminandone il quantum ed assorbendo
20 ogni ulteriore richiesta economica riguardo gli stessi atteso che non vi è più traccia dell'onere economico oggetto del presente giudizio nel totale esposto nella delibera n.40/2016 detta;
b) Lo stesso principio è stato ribadito nel testo della Delibera A.C. n.113 dell'8.6.2023 con cui sono stati riaggiornati (ora definitivamente) i valori venali delle aree soggette ai Piani di Zona ex Legge 448/1998 ed assorbenti anche quelli di cui alla Legge 167/1962 poiché proprio a decorrere dal 2016
l'Amministrazione si è occupata principalmente dello svincolo dal CP_106
prezzo massimo di cessione degli immobili ricadenti nella normativa sopra detta e della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (Legge
448/1998 citata).
Da quanto sopra detto emerge, senza ombra di dubbio, che la materia del contendere sia cessata per la ridefinizione della stessa da parte proprio dell'odierno appellato che ha, di fatto, inserito ogni costo nella revisione finale del valore venale di cui alle delibere dette – al lo scopo di venderle o consentire agli aventi diritto la circolazione dei beni- con la conseguente inesigibilità delle dette somme poiché già contenute in altre poste di bilancio pubblico.”
A prescindere dalla inammissibilità di tale istanza in quanto formulata nella comparsa conclusionale e non all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.6.2025 se ne rileva l'infondatezza in quanto parte appellante aveva sostenuto comunque, infondatamente, la prescrizione del diritto.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la maggiorazione di cui all'art 4 comma 2 DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado alla rifusione in favore di che liquida in € 40.000,00, oltre CP_102
rimborso spese gen.
21 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U
115/2002
Roma, 12.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
22
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1442/2021 posta in deliberazione il giorno 18/06/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_1 C.F._2
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_2 C.F._3
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_3 C.F._4
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_4 C.F._5
Avv. GALDI MASSIMO;
1 E
) CP_5 C.F._6
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_6 C.F._7
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_7 C.F._8
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_8 C.F._9
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_9 C.F._10
Avv. GALDI MASSIMO;
E
CP_10 C.F._11
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_11 C.F._12
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_12 C.F._13
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_13 C.F._14
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_14 C.F._15
2 Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_15
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_16 C.F._17
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_17 C.F._18
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_18
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_19
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_20
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_21
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_22
Avv. GALDI MASSIMO;
( Controparte_23
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) C.F._16
E
)
E
)
E
) C.F._19
E
) C.F._20
E
) C.F._21
E
) C.F._22
E
) C.F._23
E
C.F._24
E
3 ) Controparte_24 C.F._25
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_25 C.F._26
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_26 C.F._27
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_27 C.F._28
Avv. GALDI MASSIMO;
E
Controparte_28 C.F._29
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_29 C.F._30
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_30 C.F._31
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_31 C.F._32
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_32 C.F._33
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_33 C.F._34
Avv. GALDI MASSIMO;
4 CP_34
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_35
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_36
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_37
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_38
Avv. GALDI MASSIMO;
( Controparte_39
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_40
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_41
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_42
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_43
E
) C.F._35
E
( C.F._36
E
C.F._37
E
) C.F._38
E
C.F._39
E
) C.F._40
E
( C.F._41
E
) C.F._42
E
( ) C.F._43
E
C.F._44
5 Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_44
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_45
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_46
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_47
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_48
Avv. GALDI MASSIMO;
( CP_49
Avv. GALDI MASSIMO;
Controparte_50
Avv. GALDI MASSIMO;
CP_51
Avv. GALDI MASSIMO;
( Controparte_52
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) C.F._45
E
) C.F._46
E
) C.F._47
E
) C.F._48
E
) C.F._49
E
) C.F._50
E
) C.F._51
E
) C.F._52
E
) C.F._53
E
6 ( ) CP_53 C.F._54
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_54 C.F._55
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_55 C.F._56
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_56 C.F._57
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_57 C.F._58
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_58 C.F._59
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_59 C.F._60
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_60 C.F._61
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_61 C.F._62
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_62 C.F._63
Avv. GALDI MASSIMO;
7 E
) Controparte_63 C.F._64
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_64 C.F._65
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_65 C.F._66
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_66 C.F._67
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_67 C.F._68
Avv. GALDI MASSIMO;
E
CP_68 C.F._69
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_69 C.F._70
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_70 C.F._71
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_71 C.F._72
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_72 C.F._73
8 Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_73 C.F._74
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_74 C.F._75
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_75 C.F._76
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_76 C.F._77
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_77 C.F._78
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_78 C.F._79
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_79 C.F._80
Avv. GALDI MASSIMO;
E
Controparte_80 C.F._81
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_81 C.F._82
Avv. GALDI MASSIMO;
E
9 ( ) Controparte_82 C.F._83
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_83 C.F._84
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_84 C.F._85
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_85 C.F._86
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_86 C.F._87
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_87 C.F._88
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_88 C.F._89
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_89 C.F._90
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_90 C.F._91
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_91 C.F._92
Avv. GALDI MASSIMO;
10 E
) Controparte_92 C.F._93
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_93 C.F._94
Avv. GALDI MASSIMO;
E
) Controparte_94 C.F._95
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_95 C.F._96
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( Controparte_96 C.F._97
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) CP_97 C.F._98
Avv. GALDI MASSIMO;
E
Controparte_98 C.F._99
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( CP_99 C.F._100
Avv. GALDI MASSIMO;
E
( ) Controparte_100 C.F._101
Avv. GALDI MASSIMO;
E
CP_101 C.F._102
11 Avv. GALDI MASSIMO;
E
) CP_102 P.IVA_1
Avv. GAROFOLI UMBERTO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11278/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto la domanda infra specificata.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_102
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata:
“1. Gli attori hanno riassunto innanzi a questo Tribunale il ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR del Lazio – dichiaratosi carente di giurisdizione - avverso le richieste di pagamento avanzate da CP_102
(singolarmente nei confronti di ciascuno degli attori, a mezzo delle note puntualmente individuate in citazione, indicandone, per ciascun destinatario, i singoli estremi di protocollo e di raccomandata di trasmissione) del saldo a conguaglio dei corrispettivi ritenuti dovuti dagli attori medesimi, ex art. 35 della
L. 865/1971, a fronte della concessione in superficie di cui alle convenzioni stipulate con le Cooperative - Cons. FILIPPO TURATI , MATRICO II, e NUOVA CP_10 OASI, previ espropri, a cura dell'allora , delle aree comprese nel Piano di
Zona 38 Laurentino, oggetto di interventi edilizi e opere di urbanizzazione, nell'ambito del Piani di Zona del Comune di approvati con decreto del CP_102
Ministero dei LL.PP. n. 3266 del 11.81964, in attuazione della L. 18.4.1962 n.
12 167. Nel riassumere il giudizio, pertanto, gli attori eccepiscono, anzitutto, la prescrizione ultradecennale di qualsiasi credito potesse legittimamente vantare a titolo di corrispettivo della concessione, ancorché quantificato CP_102
come conguaglio;
contestando, in ogni caso, la arbitraria quantificazione dei conteggi effettuati da risultando, secondo la prospettazione degli CP_102
attori medesimi, sconosciute “...le causali che hanno determinato la richiesta di pagamento delle somme dette nei confronti degli attori e, successivamente, i criteri di ripartizione dell'intero quantum...”, essendo gravata, pertanto, la convenuta dell'onere “...di provare il quantum debeatur e la sua CP_102
ripartizione sui singoli attori...” ed allo scopo essendo stata convenuta in giudizio;
eccependo, comunque, la carenza, nelle originaria convenzione, di clausole intese a qualificare come provvisorio l'importo già versato per la concessione del diritto di superficie, non potendosi, pertanto, giustificare l'esistenza di debiti ulteriori a loro carico a titolo di conguaglio. Gli attori hanno chiesto, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni “...accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dal per intervenuta prescrizione CP_104
sia in relazione alla prima richiesta (2004/2005) che con riferimento alla data di comunicazione degli atti impugnati;
accertare e dichiarare la genericità e perplessità della domanda sostanziale svolta dal in relazione a CP_104
quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c.; per l'effetto di cui punti 1) e 2) annullare e/o dichiarare privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti amministrativi...”.
Si è costituita in giudizio ritenendo, anzitutto, la sussistenza della CP_102
giurisdizione amministrativa, in contrasto con quanto ritenuto dal TAR originariamente adito dagli attori, sul presupposto della discrezionalità della PA nella quantificazione del “...corrispettivo della concessione in proprietà o superficie delle aree p.e.e.p....”, ritenendola confermata (la sussistenza della giurisdizione del GA) dalla richiesta degli attori, formulata in sede civile, intesa alla disapplicazione di atti amministrativi. L'Ente convenuto ha poi eccepito la nullità/inammissibilità dell'atto di riassunzione, per avere gli attori
13 “...palesemente modificato il contenuto della domanda oggetto del ricorso, chiedendo la disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, in luogo della pretesa illegittimità precedentemente sostenuta innanzi al Tar Lazio...Così facendo, però, controparte è incorsa nella violazione del principio di immutabilità della domanda nel giudizio di riassunzione...i ricorrenti qualora avessero inteso continuare a sostenere la tesi dell'illegittimità degli atti amministrativi in questione, avrebbero più correttamente dovuto impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza con cui il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e non riassumere il giudizio innanzi al Tribunale civile, tenuto conto dei noti limiti posti dall'ordinamento alla conoscibilità dei medesimi da parte del giudice ordinario...le censure mosse avverso le note con cui l'Amministrazione capitolina ha inteso richiedere pro quota, ai rispettivi interessati, il conguaglio del corrispettivo del diritto di superficie concesso per l'Attuazione del Piano di Zona 'Laurentino 38 (rubricate come 'violazione della legge', 'eccesso di potere e per carenza dei presupposti',
'travisamento dei fatti' e 'difetto di istruttoria'), nella sostanza, sono tutte volte a contestare vizi di legittimità non conoscibili e giudicabili da codesto Tribunale
'in via principale'...”. Nel merito della controversia, ha chiesto, CP_102
comunque, il rigetto delle domande attoree, stanti, per un verso, le previsioni e prescrizioni di cui art. 35 della L. n. 865/71 (che impongo che il corrispettivo della convenzione deve consentire la copertura integrale delle spese, avendo, pertanto, l'Amministrazione il diritto/dovere di richiedere e incassare i conguagli eventualmente risultati dovuti, come nel caso di specie); per altro verso eccependo l'insussistenza della prescrizione invocata dagli attori, dovendosi individuare il termine di decorrenza della prescrizione decennale per la riscossione dei crediti di cui è causa dal deposito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 10680 del 11.8.2000, che risulta aver definito l'ultima controversia concernente l'espropriazione delle aree relative al P.E.E.P. Laurentino 38, potendo, di conseguenza, l'Amministrazione effettuare i conteggi dei conguagli
14 singolarmente dovuti dagli attori solo a far data dal deposito della sentenza in questione. Sostenendo, infine, l'opposta, la correttezza dei criteri di computo utilizzati per la quantificazione dei contestati conguagli.
3. Con il primo motivo gli appellanti reiterano l'eccezione di prescrizione.
Essa è manifestamente infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione
20691/2016 che ha affermato:
“ In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, previsto dall'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità. Ne consegue che, ove il proprietario del fondo espropriato si sia opposto alla stima, il diritto al predetto corrispettivo può essere fatto valere - ed inizia, quindi, a prescriversi a norma dell'art. 2935 c.c. - solo dal momento in cui la maggiore indennità di esproprio sia stata definitivamente determinata, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, ed effettivamente pagata da parte del ” CP_104
Del tutto condivisibilmente ha controdedotto, in linea con CP_102
quanto già affermato dal Tribunale : “Infatti, la ragione del credito è da rinvenire nella convenzione stipulata tra l'Ente e i concessionari/assegnatari del diritto di superficie/proprietà, così come integrata dal contenuto dispositivo dell'art. 35 della legge 865/71 (ai sensi dell'art. 1339 c.c.), norma quest'ultima che rende esigibile il diritto al conguaglio solo a fronte di un definitivo, certo e non contestabile incremento dei costi sopportati dall'Amministrazione per l'esproprio delle aree finalizzate alla realizzazione del Piano di Zona. Pertanto, il titolo giuridico per la riscossione del credito nei confronti degli attori deve ritenersi sorto solo in seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell'11 agosto 2000, che determinando il passaggio in giudicato della sentenza della
15 Corte d'Appello n. 3127/98, ha reso definitivo, certo e non contestabile il maggior costo sostenuto dall'Amministrazione, condizione cui l'art. 35 della legge 865/71 collega la nascita del diritto di credito al conguaglio.”
Del tutto irrilevante sul piano della decorrenza della prescrizione è la circostanza che la sentenza della Corte di appello di Roma avverso la quale venne proposto il ricorso per cassazione fosse esecutiva.
Esattamente il tribunale aveva inoltre affermato: L'art. 35, dodicesimo comma, della L. n. 865/71, nel disporre che “...I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun CP_105
piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167...” risulta inteso – come appunto statuito nella anzidetta sentenza 1192/2018 – “...ad assicurare il principio del perfetto pareggio economico, vale a dire l'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dall'Amministrazione per l'acquisto delle aree e i corrispettivi dovuti dai privati beneficiari. La regola del pareggio economico, la quale tende ad evitare che l'operazione si risolva in un indebito esborso di risorse finanziarie pubbliche, è inderogabile e integra automaticamente il contenuto della convenzione avente ad oggetto la cessione delle aree...”. Stante la previsione normativa ora citata, pertanto, si rivela infondata l'eccezione degli attori circa la mancata previsione, nelle convenzioni originarie, della provvisorietà del costo del diritto di superficie già pagato, risultando coerente al dettato normativo, infatti, quanto statuito con la ripetuta sentenza 1192/2018, nella parte in cui ha rilevato e dichiarato che l'art. 35 della L. n. 865/71 “...prevale sulle clausole difformi eventualmente pattuite fra le parti, secondo il meccanismo di cui al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., e opera a prescindere dal fatto che la debenza di somme maggiori di quelle inizialmente convenute possa incidere sull'equilibrio dell'originario regolamento contrattuale (Cass. civ., Sez.
I, 13/10/2016, n. 20691; Cons. Stato, Sez. IV, 14/03/2016, n. 1018; Cons. Stato,
16 Sez. V, 17/07/2014, n. 3809; Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, n. 17779 e Cass. civ.,
Sez. II, 10/02/2010, n. 3018). Ne consegue che, indipendentemente da quanto stabilito nella convenzione originaria, ovvero dichiarato dagli stessi organi del e premesso che non risulta alcun violazione delle procedure CP_104
espropriative, occorre comunque coprire i costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, di guisa che è in ogni caso legittimata a CP_102
pretendere l'eventuale differenza, vale a dire i conguagli, ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi...”.
3. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano : “Genericità della domanda.
Mancanza di prova e di adeguata motivazione su di un punto decisivo della domanda”
La doglianza è infondata.
In primo luogo si osserva che gli appellanti lamentano una serie di vizi dell'atto amministrativo (es eccesso di potere), già sviluppati nell'originario ricorso al Tar
Lazio, trascurando di considerare la natura civilistica della controversia e la necessità di una specifica contestazione dell'effettività e dell'ammontare della pretesa verso ciascuno di essi e- in grado di appello- del percorso motivazionale seguito dal tribunale.
La contestazione, infatti, deve essere anzitutto specifica in primo grado e altrettanto specifica, in grado di appello con riferimento alla motivazione della sentenza.
Condivisibilmente il Tribunale aveva affermato: “Più specificamente, per quel che riguarda i criteri utilizzati dai competenti Uffici di il CP_102
conteggio del saldo richiesto a ciascuno degli attori/opponenti risulta correttamente effettuato – come pure ha precisato l'Ente opposto - individuando il costo di acquisizione delle aree dell'intero piano di zona Laurentino 38;
17 ripartendolo per cubatura prevista, opportunamente differenziandone i costi tra edifici residenziale e non residenziali precisando “...il secondo CP_102
'pesando' il doppio del primo...”); rivalutando le somme versate fino al momento della convenzione;
determinando il conguaglio dovuto “...sottraendo dal costo sostenuto per acquisire le aree le somme pagate per lo stesso titolo, opportunamente rivalutate...” (come pure precisa;
ripartendo, CP_102
infine, le somme totali ottenute per i singoli debitori. Gli attori, a fronte dei criteri anzidetti, non hanno contestato specificamente gli errori, le omissioni, le inesattezze che, a loro avviso, ne inficerebbero il risultato con riferimento alla posizione di ciascuno di loro, ritenendo di ovviare alla genericità della tesi che prospettano a mezzo di una CTU, la cui ammissione è risultata, pertanto, inammissibile (cfr. Cass. 31886/2019 in materia di CTU).”
Va infatti evidenziato che i solleciti impugnati si fondano su atti pregressi contenenti i criteri di determinazione del conguaglio complessivo.
Gli appellanti si sono limitati invece a dedurre:
“ Gli attori odierni appellanti lamentano la totale assenza, negli atti amministrativi impugnati, delle ragioni e/o motivazioni ovvero del titolo che giustificherebbe le richieste economiche avanzate da Non vi è CP_102
dubbio che il costo della concessione ricomprendeva gli oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché il costo sostenuto dall'amministrazione per l'acquisizione delle aree e/o eventuali altre spese relative sempre alle attività di edilizia sulle porzioni di terreno e, pertanto, l'unico importo che poteva essere soggetto a variazione era il solo costo dell'espropriazione qualora “a seguito di nuove disposizioni legislative in materia o sentenze definitive che (fissino) in misura diversa l'indennità di espropriazione (…)” quest'ultimo fosse stato rideterminato. Ma, lo si ripete, non vi è traccia negli impugnati atti delle motivazioni e/o delle cause che avrebbero legittimato l'aumento del costo del corrispettivo della concessione del diritto di superficie dal 1986 ad oggi. L'atto amministrativo deve contenere tutti gli elementi utili alla descrizione dell'attività
18 e del fine che una certa Autorità Pubblica intende perseguire attraverso il medesimo (anche le Determinazioni Dirigenziali sono sottoposte a tale disciplina,
Legge 18.8.2000 n°267). Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed in tal senso la decisione del Tribunale appare contraria ad ogni principio di diritto in materia di prova e lacunosa riguardo anche la richiesta di esibizione ritualmente formulata dai ricorrenti. In altri termini, non è dato capire, in assenza di analitici riferimenti negli impugnati atti, ma anche nelle delibere e determinazioni indicate e poste a sostegno delle richieste, le sentenze definitive e/o le nuove disposizioni legislative che avrebbero determinato una variazione del costo delle aree di esproprio. Il Tribunale asserisce di aver correttamente valutato, sulla scorta di idonea ed adeguata documentazione, il costo complessivo dell'esproprio,
l'utilizzo del “principio della cubatura” e non quello della estensione superficiaria (non vi è traccia di alcuna motivazione in tal senso), la corretta suddivisione tra aree residenziali e non ed infine la ripartizione per millesimi delle singole quote;
già sotto questo profilo si dovrebbe ritenere la assoluta impossibilità da parte del Giudicante di poter ritenere fondata la richiesta poiché le carature millesimali non sono elemento avente carattere pubblicistico dovendosi ritenere per il resto la infondatezza della richiesta avanzata dal
. Come già detto la mancanza di questi ultimi requisiti determina CP_104
il vizio dell'eccesso di potere sotto forma della perplessità della motivazione già denunciato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e la nullità della domanda per omissione e/o assoluta incertezza ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per il giudizio che qui ci occupa. Questa difesa ha avuto cura di contestare, già dal primo atto, il criterio che ha determinato il carico complessivo sui ricorrenti in relazione agli asseriti titoli di spese portati dal nell'azione di CP_104
recupero intrapresa in assenza di parametri svincolati dal valore commerciale e da quello dei successivi interventi migliorativi delle urbanizzazioni secondarie;
l'eventuale inserimento, in questa sede, di ulteriori altre spese sostenute da
[...]
nel corso degli anni per le opere di urbanizzazione primaria o CP_102
19 secondaria poiché non pertinenti alla domanda svolta. L'oggetto del presente procedimento è stato sempre limitato all'accertamento dei soli maggiori costi dovuti all'esproprio scevri da eventuali transazioni e/o accordi intercorsi tra il
Comune ed i proprietari poiché inopponibili agli assegnatari (oggi attori).
D'altro canto le odierne concessioni in regime di Legge 167/62 prevedono che il costruttore compili un elenco degli immobili con annessa la indicazione del DTA per la quantificazione del costo di trasformazione ritenendo definita sempre, comunque in ogni suo aspetto ed in epoca anteriore la vendita, la fase dell'esproprio. E' superfluo dire che il Tribunale su tali aspetti ha ritenuto di non dover decidere mediante l'enunciazione pedissequa dei criteri contenuti in atti che gli erano stati sottoposti ad un severo vaglio;
di quanto poc'anzi detto ne è prova la circostanza che anche l'ordine di esibizione, formulato da questa difesa, non sia stato preso in considerazione ed il suo diniego nemmeno motivato con la conseguente lacunosità dell'impianto istruttorio e la affermazione di genericità della domanda su di un punto fondante la domanda del creditore
[...]
).” CP_102
L'ordine di esibizione inoltre era inammissibile per un duplice autonomo ordine di ragioni: da un lato avendo ad oggetto documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire autonomamente esercitando i poteri di cui alla legge 241/1990, sicchè solo l'infruttuoso esperimento di tale facoltà avrebbe potuto legittimare l'emissione di un ordine di esibizione ovvero di una richiesta di informazioni ex art 213 c.p.c. che sono strumenti processuali non utilizzabili per sopperire all'intempestivo o lacunoso onere probatorio a carico della parte, dall'altro essendo prettamente esplorativo.
4. Né può essere accolta la richiesta subordinata di declaratoria di cessazione della materia del contendere contenuta nella comparsa conclusionale in cui parte appellante ha dedotto: “Ed ancora questa difesa rileva che: a) Con deliberazione n.40 del 6.5.2016 il ha integralmente rivisto il valore venale dei piani di CP_104
zona qui oggetto di contestazione rideterminandone il quantum ed assorbendo
20 ogni ulteriore richiesta economica riguardo gli stessi atteso che non vi è più traccia dell'onere economico oggetto del presente giudizio nel totale esposto nella delibera n.40/2016 detta;
b) Lo stesso principio è stato ribadito nel testo della Delibera A.C. n.113 dell'8.6.2023 con cui sono stati riaggiornati (ora definitivamente) i valori venali delle aree soggette ai Piani di Zona ex Legge 448/1998 ed assorbenti anche quelli di cui alla Legge 167/1962 poiché proprio a decorrere dal 2016
l'Amministrazione si è occupata principalmente dello svincolo dal CP_106
prezzo massimo di cessione degli immobili ricadenti nella normativa sopra detta e della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (Legge
448/1998 citata).
Da quanto sopra detto emerge, senza ombra di dubbio, che la materia del contendere sia cessata per la ridefinizione della stessa da parte proprio dell'odierno appellato che ha, di fatto, inserito ogni costo nella revisione finale del valore venale di cui alle delibere dette – al lo scopo di venderle o consentire agli aventi diritto la circolazione dei beni- con la conseguente inesigibilità delle dette somme poiché già contenute in altre poste di bilancio pubblico.”
A prescindere dalla inammissibilità di tale istanza in quanto formulata nella comparsa conclusionale e non all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.6.2025 se ne rileva l'infondatezza in quanto parte appellante aveva sostenuto comunque, infondatamente, la prescrizione del diritto.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la maggiorazione di cui all'art 4 comma 2 DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado alla rifusione in favore di che liquida in € 40.000,00, oltre CP_102
rimborso spese gen.
21 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U
115/2002
Roma, 12.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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