Sentenza 28 febbraio 2023
Massime • 2
In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale.
Nel giudizio di cassazione, l'art. 379 c.p.c., così come novellato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d) n. 2, del d.l. n. 168 del 2016 (conv. dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore), ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte all'esito della pubblica udienza, che, ove dirette a confutare non le conclusioni del P.M., come previsto dalla norma previgente, ma le affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, si pongono anche in contrasto con il divieto di repliche, stabilito nella stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 6033 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 28/02/2023 2 di 13 Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, gli atti oggetto di causa (avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni del 2014) furono emessi in relazione alle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, di cui era stata dichiarata l'origine PI (con aliquota daziaria pari a 0%), effettuate nel corso degli anni 2010 2011 e 2012 dalla società INOX MARE S.r.l. tramite le società estere TA e CANU. A seguito di indagini dell’OLAF, iniziate nell’aprile 2011, nel 2013 si era giunti alla revoca dei certificati di origine preferenziale Form A rilasciati alle società esportatrici TA e NO in quanto le due società avevano presentato dichiarazioni false per l'ammissione di merci straniere nel porto franco filippino di Subic Bay Freeport. Secondo gli accertamenti, si trattava di prodotti finiti importati da Taiwan, per i quali era stata presentata all’Autorità PI documentazione falsificata al fine di dimostrare che le merci erano prodotti semilavorati, successivamente esportati in Europa come prodotti di provenienza PI. La società INOX MARE S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Genova gli atti notificati dall'Ufficio, contestando in particolare la legittimità della ripresa e chiedendo l'applicazione dell'esimente ex art. 220 CDC. Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 347/7/2015, annullava gli atti impugnati, accogliendo la tesi della Società relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere dall'autorità doganale la non contabilizzazione a posteriori dei dazi. ai sensi dell'art. 220 par. 2 lett. b). Reg. Cee n. 2913/92 (C.D.C.). Appellava l'Ufficio soccombente e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) Liguria rigettava l'appello con sentenza n. 1053/1/2016. 3 di 13 A seguito di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questa Corte con l'ordinanza n. 26912/2019 cassava con rinvio l'impugnata decisione. La società contribuente riassumeva il giudizio avanti alla CTR Liguria che ha accolto l’appello erariale con la sentenza n. 113/2021. La NO RE SR ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La ricorrente ha depositato due memorie, una ex art. 378 c.p.c. e la seconda intestata “ex art. 379 c.p.c.”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della seconda memoria depositata dalla NO RE in data 13 ottobre 2022, ad esito dell’udienza di discussione. L’art. 379 c.p.c., come novellato dall’art. 1 bis comma 1 lett. d) n. 2 d.l. n. 168/2016 conv. con l. n. 197/2016, applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore (e, quindi, anche a quello in esame), ha escluso la possibilità, prevista dalla norma previgente, di depositare osservazioni scritte nell’ambito dell’udienza di discussione. Si noti, oltretutto, che nel precedente regime le osservazioni scritte dovevano riguardare le conclusioni del Pubblico Ministero mentre, in questo caso, la memoria è diretta a confutare affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, cosicché si pone in contrasto anche con il divieto di repliche stabilito dalla stessa disposizione e rimasto fermo con la novella. 2. Passando all’esame dei motivi, con il primo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 2, 24, 53, 97, 101 e 111 Costituzione, art. 6 Cedu, art. 47 Carta dei Diritti e 4 di 13 delle Libertà Fondamentali dell’UE e art. 33 D.Lgs. 546/1992, in quanto la causa era stata decisa mediante trattazione scritta nonostante l’istanza proposta dalla contribuente per la trattazione in pubblica udienza ovvero, in subordine, con collegamento in videoconferenza. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5.) c.p.c., che la CTR della Liguria aveva omesso di esaminare il fatto decisivo che l’autorità doganale PI era informata o avrebbe dovuto ragionevolmente essere informata che le merci non avevano diritto al regime preferenziale (art. 220 comma 2 lett. b) CDC), così incorrendo nella violazione dell’art. 220 CDC. Con il terzo motivo deduce illegittimità ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in merito all’asserito difetto della buona fede di NO RE. Con il quarto motivo deduce ex art. 360 comma 1 nn. 4) e 5) c.p.c. nullità del procedimento e violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di secondo grado omesso di esprimersi sull’illegittimità degli avvisi di accertamento per illegittimità dei sottostanti atti dell’OLAF, nonché omesso esame circa il fatto decisivo dell’illegittimità degli atti dell’OLAF e che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per nullità del procedimento avendo il giudice di secondo grado omesso di esprimersi sulla richiesta di annullamento degli atti impositivi doganali per violazione della normativa regolante il dazio- antidumping, nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., omesso esame circa il fatto decisivo che il dazio anti-dumping non può essere applicato se non è espressamente e specificamente previsto dal Legislatore UE già all’atto dell’importazione. 5 di 13 Con il sesto motivo deduce l’illegittimità ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. per violazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2/2012 del 4 gennaio 2012, Reg. (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, Regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione del 13 giugno 2012 sulla base delle medesime circostanze di cui al motivo precedente. 3. Il primo motivo deve essere disatteso. La ricorrente, in sostanza, lamenta che, nonostante le reiterate richieste di udienza pubblica o, in subordine, di discussione orale da remoto, la CTR aveva deciso sulla base della trattazione scritta, anziché rinviare a nuovo ruolo in attesa della implementazione degli strumenti telematici o della possibilità di udienza in presenza, così pregiudicando il diritto di difesa della parte e gli altri diritti di rango costituzionale di cui alle norme indicate nella rubrica sopra riportata. 3.1.La ricorrente richiama l’ordinaria disciplina processuale - oltre all’art. 33 d.lgs. n. 546/1992 sull’udienza pubblica di discussione, si cita l’art.16 comma 4 d.l. n. 119/2018 che per l’udienza con collegamento da remoto prevede la semplice richiesta di parte senza alcuna discrezionalità del Giudice – ma in questo caso soccorre la normativa emergenziale, introdotta per contrastare la pandemia da COVID 19, che al tempo regolava lo svolgimento dei processi, compresi quelli tributari, a cui si è riferita la stessa ricorrente nelle sue istanze al giudice di merito. 3.2. L’art. 27 d.l. n. 137/2020 (recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”) autorizzava, per i processi tributari, «Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale 6 di 13 conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto...». Il secondo comma stabiliva che «In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia é rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio». 3.3. Quindi, per i processi per i quali era stata richiesta la trattazione a udienza pubblica era praticabile la decisione allo stato degli atti, salvo che una delle parti non avesse insistito per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questa evenienza, però, ove non fosse stato possibile procedere al collegamento da remoto, si doveva disporre trattazione scritta, con fissazione di termini per memorie. 7 di 13 Orbene, la decisione della Commissione rispetta questa cornice normativa perché, come risulta dalla stessa esposizione del motivo, sull’istanza in data 4.11.2020 presentata dalla ricorrente ex art. 27 comma 2 d.l. n. 137/2020, la CTR, rilevato che la parte aveva insistito per la discussione con apposita istanza notificata alle altre parti costituite e depositata almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione e che non era possibile procedere alla discussione mediante collegamento da remoto, aveva disposto, ai sensi dell’art. 27 comma 2 d.l. n. 137/2020, la trattazione scritta per l’udienza dell’11.12.2020. 3.4. La ricorrente sottolinea di aver chiesto l’udienza pubblica e non la “mera discussione” ma la questione non ha pregio. La norma emergenziale, da un lato, presuppone un contesto di divieti e limitazioni che impediscono l’udienza in presenza e, d’altro lato, si fa carico della possibilità che carenze organizzative all’interno degli uffici impediscano lo svolgimento della discussione tramite collegamento da remoto;
essa non rimette la scelta del rito alla parte ma appresta una articolata disciplina, il cui governo è rimesso al giudice, finalizzata ad assicurare, in una situazione eccezionale e transitoria di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dell’attività giudiziaria garantendo comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica, nei termini invocati dalla ricorrente, si pone in contrasto con la ratio della norma perché costringe al rinvio a nuovo ruolo, nei casi in cui non è possibile assicurare né l’udienza in presenza né il collegamento da remoto, pregiudicando così sia l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale sia l’interesse della controparte alla celere definizione del giudizio, e si presta, oltretutto, ad abusi e a facili strumentalizzazioni per scopi essenzialmente dilatori. 8 di 13 3.5. Né una diversa conclusione può ritenersi imposta dai "principi regolatori del giusto processo", che la ricorrente ritiene lesi dalla decisione della CTR di non rinviare a nuovo ruolo. In primo luogo, va osservato, con riguardo all’ammissibilità della censura, che la deduzione della violazione di quei principi deve avere carattere decisivo, nel senso che la lamentata violazione deve incidere sul contenuto della decisione e, dunque, deve arrecare un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. n. 26087 del 2019; Cass. n. 22341 del 2017), mentre difettano, in questo caso, precise indicazioni sulla ricorrenza di un concreto nocumento alle proprie esigenze difensive in conseguenza della mancata trattazione in udienza pubblica. Inoltre, giova segnalare che sul tema della mancata fissazione di udienza pubblica la stessa Corte EDU ha rilevato che l’obbligo di svolgere un’udienza pubblica non è assoluto, in quanto le circostanze che possono giustificare la dispensa dall’udienza dipendono essenzialmente dalla natura delle questioni che devono essere esaminate (De Tommaso c Italia, sentenza 23 febbraio 2017 § 163); che un'udienza pubblica può non essere necessaria, in particolare quando non sono sollevate questioni di fatto o di diritto che non possono essere risolte sulla sola base del fascicolo disponibile o delle osservazioni delle parti, come avviene quando si tratta di questioni altamente tecniche (v. Lorenzetti c. Italia, sentenza 10 aprile 2012, § 32). A più riprese anche questa Corte ha rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (v. Cass. n. 395 del 2017; Cass. n. 5371 del 9 di 13 2017; Cass. n. 7701 del 2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n. 26480 del 2020). 4. E’ fondato, invece, il secondo motivo, nei limiti della seguente motivazione, sotto il profilo dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. 4.1. Secondo quanto risulta dall’espositiva, contenente, per autosufficienza, anche testuali richiami ai precedenti atti (tra cui la sentenza del 27.11.2017 del G.U.P. del Tribunale di Ravenna che ha assolto il legale rappresentante della NO RE SR dall’imputazione per il delitto di evasione di dazio sulle stesse informative dell’OLAF a base dei provvedimenti oggetto del presente giudizio), la ricorrente aveva dedotto nel precedente grado di giudizio quanto segue. I due esportatori filippini, TA e NO, avevano sede presso il Subic Bay Freeport (SBF), zona franca istituita sulla base della Sezione 12 dell’Atto della Repubblica n. 7227 (legge PI del 1992) allo scopo di essere gestita come speciale zona doganale, sottoposta ad un «teorico severo controllo» sia dell’Autorità doganale PI (BOC) sia della Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA); secondo questa normativa, «persone, bagaglio, veicoli e merce che entra o lascia nel Subic Bay Freeport sono assoggettati alla verifica da parte degli ufficiali della dogana come condizione per poter entrare o lasciare la SBF»; «gli ufficiali della dogana possono sequestrare ogni articolo trovato non in regola con la normative doganale durante la verifica doganale nell’entrata o uscita dalla SBF»; le procedure di entrata delle navi nel porto prevedono uno «specifico monitoraggio a bordo (..) e l’ispezione delle merci da parte di un team di cui fa parte anche un “Customs Examiner” del “BOC”» e, dunque, dell’Ufficio delle Dogane;
i due fornitori filippini non esercitavano alcuna attività di produzione nella Subic Bay ma svolgevano attività di servizi e di import-export e importavano da Taiwan, all’interno della Subic Bay, così 10 di 13 severamente controllata, beni finiti destinati, quindi, all’esportazione previo rilascio da parte della stessa autorità doganale della Subic Bay, che doveva aver registrato le importazioni da Taiwan, dei certificati di origine FORM A. Secondo la ricorrente, sulla scorta di questo complessivo quadro, costituito anche da specifici elementi fattuali, si sarebbe dovuto concludere, così come aveva concluso il G.U.P. di Ravenna, che l’autorità doganale PI, presso la Subic Bay, disponeva di elementi sufficienti per rilevare l’inganno perpetrato per diversi anni (dal 2010 al 2012) mentre erano assenti elementi che facevano dubitare della falsità di quei certificati, dovendo ritenersi l’affidamento incolpevole dell’importatore visti i numerosi acquisti effettuati nel corso degli anni dal Gruppo – leader mondiale del settore – di cui facevano parte le due società e la provenienza da zona doganale sottoposta ad una così severa disciplina. L’accertamento di queste circostanze, conclude la ricorrente, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della esimente di cui all’art. 220 par. 2 lett. b) del Regolamento del Consiglio (CE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario – brevemente anche “CDC”). 4.2. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche sulla scorta della giurisprudenza unionale, «In tema di tributi doganali, l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per "origine" il luogo dove la merce è stata realizzata e per "provenienza" il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal fine non essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, verniciatura, selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che un certificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Autorità doganali, qualora constatino la falsità 11 di 13 dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrere cumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento "attivo" delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi l'errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore, salvo che le autorità di quel paese fossero informate o dovessero sapere dell'inoperatività dell'esenzione; osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana» (Cass. n. 4997 del 2009; Cass. n. 23000 del 2020 non massimata;
v. anche, tra le tante nello stesso senso, Cass. n. 33314 del 2019; Cass. n. 17501 del 2019; Cass. n. 4059 del 2019; Cass. n. 4022 del 2012; Cass. n. 13483 del 2012). La deroga al recupero a posteriori è appunto quella prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b) , CDC, ammessa nel concorso delle suddette tre condizioni sopra indicate che la norma contemporaneamente richiede (Corte di Giustizia, 14 maggio 1996, cause C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e altri;
3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood;
18 ottobre 2007, causa C-173/06, Agrover;
15 dicembre 2011, C- 409/10, Afasia Knits;
16 marzo 2017, causa C47/16, Veloserviss). 4.3. Dando continuità a questo orientamento, l'ordinanza n. 26912/2019 di questa Corte aveva cassato la precedente sentenza della CTR segnalando, in particolare, i seguenti principi ai quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi: «a) debbono ricorrere tutte e tre le condizioni di cui all'art. 220, comma 2, lett. b, CDC;
b) la semplice falsità della dichiarazione d'origine legittima l'azione di recupero dei dazi;
c) non costituisce, di per sé, errore attivo il 12 di 13 rilascio di una certificazione falsa e ciò, in ispecie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell'esportatore; d) per ritenere, in questo caso, l'errore imputabile all'autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale;
e) occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede;
f) l'onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull'operatore; g) gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l'accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regime preferenziale, ivi compresa l'origine delle merci;
h) gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell'esportatore; i) ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell'esattezza di un certificato d'origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall'operatore». 4.4. Il Giudice del rinvio, però, si è limitato a riportare che l’Autorità doganale delle Filippine (BOC), nel revocare i certificati rilasciati a TA e NO con nota del 19/07/2013, «affermava che i due fornitori della società appellata avevano presentato, ai fini del rilascio dei certificati Form A, documentazione falsificata per dimostrare che le merci provenienti da Taiwan erano prodotti semilavorati», concludendo così: «Ne deriva che, mancando il requisito della buona fede del debitore era legittima la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione operata dall'Agenzia nel caso in esame». 4.5. L’accertamento della CTR, quindi, è rimasto circoscritto al punto b) indicato nell’ordinanza di rinvio e ha escluso la buona fede solo perché erano stati presentati documenti falsi al fine di ottenere 13 di 13 le certificazioni, omettendo l’esame degli elementi dedotti dalla ricorrente, in astratto riconducibili alle condizioni che configurano, pur in presenza di falsità documentali, l’esimente ex art. 220 cit.., riconosciuta invece dalla gravata sentenza della CTP. 5. Gli altri motivi restano assorbiti. 6. Conclusivamente, accolto il secondo motivo nei limiti in motivazione, rigettato il primo e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e deve rinviarsi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il secondo motivo nei limiti in motivazione, rigettato il primo e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,