Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6033
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Sentenza 28 febbraio 2023

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In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale.

Nel giudizio di cassazione, l'art. 379 c.p.c., così come novellato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d) n. 2, del d.l. n. 168 del 2016 (conv. dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore), ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte all'esito della pubblica udienza, che, ove dirette a confutare non le conclusioni del P.M., come previsto dalla norma previgente, ma le affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, si pongono anche in contrasto con il divieto di repliche, stabilito nella stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6033
    Data del deposito : 28 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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