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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1266/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Silvia Lubrano Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nella causa civile iscritta al n. 1318/2024 R.G.A.C. su ricorso di Parte_1
(alias come da modello C/3 , c.f.
[...] Parte_2
nata in [...] il 20.12.1998, COD. CUI , C.F._1 C.F._2
n. BN0006485, residente a Tavenna (Cb), presso il S.A.I. sito in Via Vico IV Pt_3
Belvedere n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Sida Pelillo ( , presso il cui Studio elegge domicilio in Email_1
PA (Cb) alla C.da Neviera n. 2, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta con cui si rigettava la domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierna ricorrente, finalizzato ad ottenere:
a) In via preliminare, in accoglimento dell'istanza cautelare, dichiarare la sospensione automatica dell'impugnato provvedimento ovvero sospendere l'esecutività del provvedimento in oggetto inaudita altera parte;
b) In via principale, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l'effetto, concedere il richiesto lo status di rifugiato;
c) In subordine, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l'effetto, concedere la protezione sussidiaria;
d) In ulteriore subordine accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l'effetto, concedere la protezione speciale;
e) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionale.
La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta;
all'udienza di trattazione scritta da ultimo fissata, nella contumacia della Commissione Territoriale, la causa veniva assunta in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda di sospensiva è inammissibile, considerato che la procedura applicata dalla Commissione è quella ordinaria, per cui la proposizione del ricorso ha già prodotto l'effetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
2. Nel merito, deve, innanzitutto, escludersi che la ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".
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Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire alla richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
E invero, dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla richiedente innanzi alla Commissione Territoriale i motivi prospettati nel ricorso non appaiono in alcun modo riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La ricorrente riferiva, infatti, di essersi allontanata dal proprio Paese per conflitti con la famiglia di origine del marito che, essendo musulmana, non accettava la sua fede cristiana. Riferiva inoltre di aver subito, sempre in ambito familiare, maltrattamenti e minacce al fine di ottenere la sua conversione, e di non potere pertanto fare ritorno in Costa d'Avorio per il timore di essere costretta a diventare musulmana o, in caso contrario, di dover lasciare il proprio coniuge. Riferiva, quindi, di avere lasciato due dei suoi figli in Costa d'Avorio, e di aver partorito il suo terzogenito in Italia, che è titolare di permesso di soggiorno.
Dal racconto del richiedente, gli elementi posti a fondamento della domanda di protezione sono estranei al perimetro della vigente normativa in materia, non configurandosi rischi rilevanti ai fini della protezione internazionale.
Dalle dichiarazioni rese, allora, non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici timori o rischi in caso di rimpatrio né per ritenere che la ricorrente sia portatrice di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.
3.Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26).
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Sicché l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 13858 del 2018; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12).
Ciò premesso, va rilevato che l'attuale situazione sociopolitica della Costa D'Avorio non è caratterizzata da alcun conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Inoltre, i rapporti internazionali più aggiornati (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2021 - https://www.ecoi.net/en/countries/cote-d-ivoire/featured-topics/accord- report-on-the-political-situation-and-selected-human-rights-issues-in-cote-d-ivoire/; ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire, Update, September 2021 https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoi CP_1 re_September+2021.pdf;
ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire, December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2043398/ACCORD_COI-Compilation_Cote_d- Ivoire_December-2020.pdf sono concordi nel negare la sussistenza di un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione (ex art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D.Lgs n. 251/2007.
Come posto in rilievo dalla Suprema Corte di Cassazione, l'ipotesi della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata,
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che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr., in termini, ord. n. 14006/2018).
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non ravvisandoli nel Paese in origine del ricorrente (Costa d'Avorio).
Dal racconto del ricorrente non sembra emergere, dunque, un fondato pericolo di condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).
3. Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione speciale merita, invece, accoglimento.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale ed alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso in esame.
Il D.L. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria, adottata dalla modificata L. n. 132/2018, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 286/98 introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale
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idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (11 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale, dal provvedimento impugnato si evince che la domanda è stata presentata il 15/03/2023 (cfr. modello C3 in atti) e che, pertanto, la fattispecie rientri nella vigenza del cd. decreto . Per_1
Ritiene quindi il Collegio che la domanda di protezione speciale debba trovare accoglimento.
Va affermato, sul punto (Cass. 28161/2023) che, nonostante l'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs. 286/1998, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permanga nell'ordinamento italiano, quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana e all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali, dato che si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Tuttavia, deve in ogni caso ricordarsi che la protezione cd. speciale è una misura atipica e residuale che, come tale, copre situazioni da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria) non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio
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possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
In adesione ai richiamati principi, ritiene il Collegio che, dalla valutazione comparativa tra il livello di integrazione in Italia del ricorrente e la propria situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, deve conseguire l'accoglimento della domanda volta a ottenere la suddetta tutela.
Difatti, nel valutare la possibilità di rimpatrio della ricorrente, occorre avere riguardo ai seguenti elementi: ella è in Italia dal 20.12.2022, dove ha partorito in data 01.07.2023 il suo terzogenito, che ha ottenuto il permesso di soggiorno. Dal 24.05.2024 entrambi sono ospiti presso il Progetto SAI di Tavenna, unitamente al marito, anch'egli richiedente asilo, come da dichiarazione di ospitalità in atti. Il nucleo familiare cui la ricorrente appartiene è stato quindi ricongiunto mediante l'inserimento all'interno del Progetto di Accoglienza e Integrazione in attuazione del principio di unità familiare e nell'interesse del minore.
Si osserva che la Suprema Corte, con due recenti pronunce, ha riconosciuto la protezione speciale nel superiore interesse dell'unità familiare, affermando che “in tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3978 https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518543/stranieri- riconosciuta-la protezione-speciale-nel-superiore.html); e ancora, la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32851/2023).
Si osserva, altresì, che “i vincoli familiari esistenti in Italia hanno autonoma rilevanza rispetto agli altri criteri di accertamento del livello di integrazione sociale raggiunto,
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poiché l'art. 8 CEDU tutela il diritto in sé a vivere in famiglia”; pertanto, “la situazione di radicamento familiare, ove sussistente (…), deve essere esaminata e valutata in modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio del richiedente nel Paese d'origine renda probabile un significativo peggioramento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tale da pregiudicare il diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU” (Trib. Milano, 2 novembre 2022).
Ne consegue, allora, che il rimpatrio della richiedente, a fronte della presenza in Italia dei familiari (in particolare del figlio più piccolo e del marito), e dunque della necessaria tutela dell'unità familiare e dello sforzo di inserimento ed integrazione nel contesto sociale (iscrizione ad un corso di alfabetizzazione), anche in ragione delle criticità sopra evidenziate con riferimento al Paese di origine, determinerebbe quel vulnus alla vita privata e familiare che la normativa richiamata mira a prevenire.
Alla luce di quanto esposto, deve essere accordata la protezione speciale e, a tal fine, si dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che, con riferimento a quelle del presente giudizio di rinvio, la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva;
accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, riconosce la protezione speciale a
[...]
(alias come da modello C/3 , c.f. Parte_1 Parte_2
e dispone la trasmissione di copia del presente decreto al sig. C.F._1
Questore di Benevento per i provvedimenti conseguenti.
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Lubrano dott.ssa Barbara Previati
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TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Silvia Lubrano Giudice relatore dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nella causa civile iscritta al n. 1318/2024 R.G.A.C. su ricorso di Parte_1
(alias come da modello C/3 , c.f.
[...] Parte_2
nata in [...] il 20.12.1998, COD. CUI , C.F._1 C.F._2
n. BN0006485, residente a Tavenna (Cb), presso il S.A.I. sito in Via Vico IV Pt_3
Belvedere n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Sida Pelillo ( , presso il cui Studio elegge domicilio in Email_1
PA (Cb) alla C.da Neviera n. 2, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta con cui si rigettava la domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierna ricorrente, finalizzato ad ottenere:
a) In via preliminare, in accoglimento dell'istanza cautelare, dichiarare la sospensione automatica dell'impugnato provvedimento ovvero sospendere l'esecutività del provvedimento in oggetto inaudita altera parte;
b) In via principale, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l'effetto, concedere il richiesto lo status di rifugiato;
c) In subordine, accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l'effetto, concedere la protezione sussidiaria;
d) In ulteriore subordine accertare e dichiarare la fondatezza del ricorso proposto e, per l'effetto, concedere la protezione speciale;
e) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionale.
La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta;
all'udienza di trattazione scritta da ultimo fissata, nella contumacia della Commissione Territoriale, la causa veniva assunta in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda di sospensiva è inammissibile, considerato che la procedura applicata dalla Commissione è quella ordinaria, per cui la proposizione del ricorso ha già prodotto l'effetto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
2. Nel merito, deve, innanzitutto, escludersi che la ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".
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Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire alla richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
E invero, dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla richiedente innanzi alla Commissione Territoriale i motivi prospettati nel ricorso non appaiono in alcun modo riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La ricorrente riferiva, infatti, di essersi allontanata dal proprio Paese per conflitti con la famiglia di origine del marito che, essendo musulmana, non accettava la sua fede cristiana. Riferiva inoltre di aver subito, sempre in ambito familiare, maltrattamenti e minacce al fine di ottenere la sua conversione, e di non potere pertanto fare ritorno in Costa d'Avorio per il timore di essere costretta a diventare musulmana o, in caso contrario, di dover lasciare il proprio coniuge. Riferiva, quindi, di avere lasciato due dei suoi figli in Costa d'Avorio, e di aver partorito il suo terzogenito in Italia, che è titolare di permesso di soggiorno.
Dal racconto del richiedente, gli elementi posti a fondamento della domanda di protezione sono estranei al perimetro della vigente normativa in materia, non configurandosi rischi rilevanti ai fini della protezione internazionale.
Dalle dichiarazioni rese, allora, non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici timori o rischi in caso di rimpatrio né per ritenere che la ricorrente sia portatrice di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.
3.Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26).
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Sicché l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 13858 del 2018; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12).
Ciò premesso, va rilevato che l'attuale situazione sociopolitica della Costa D'Avorio non è caratterizzata da alcun conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Inoltre, i rapporti internazionali più aggiornati (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2021 - https://www.ecoi.net/en/countries/cote-d-ivoire/featured-topics/accord- report-on-the-political-situation-and-selected-human-rights-issues-in-cote-d-ivoire/; ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire, Update, September 2021 https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoi CP_1 re_September+2021.pdf;
ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire, December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2043398/ACCORD_COI-Compilation_Cote_d- Ivoire_December-2020.pdf sono concordi nel negare la sussistenza di un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione (ex art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D.Lgs n. 251/2007.
Come posto in rilievo dalla Suprema Corte di Cassazione, l'ipotesi della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata,
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che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr., in termini, ord. n. 14006/2018).
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non ravvisandoli nel Paese in origine del ricorrente (Costa d'Avorio).
Dal racconto del ricorrente non sembra emergere, dunque, un fondato pericolo di condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).
3. Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione speciale merita, invece, accoglimento.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale ed alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso in esame.
Il D.L. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria, adottata dalla modificata L. n. 132/2018, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 286/98 introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale
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idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (11 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale, dal provvedimento impugnato si evince che la domanda è stata presentata il 15/03/2023 (cfr. modello C3 in atti) e che, pertanto, la fattispecie rientri nella vigenza del cd. decreto . Per_1
Ritiene quindi il Collegio che la domanda di protezione speciale debba trovare accoglimento.
Va affermato, sul punto (Cass. 28161/2023) che, nonostante l'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs. 286/1998, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permanga nell'ordinamento italiano, quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana e all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali, dato che si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Tuttavia, deve in ogni caso ricordarsi che la protezione cd. speciale è una misura atipica e residuale che, come tale, copre situazioni da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria) non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio
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possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
In adesione ai richiamati principi, ritiene il Collegio che, dalla valutazione comparativa tra il livello di integrazione in Italia del ricorrente e la propria situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, deve conseguire l'accoglimento della domanda volta a ottenere la suddetta tutela.
Difatti, nel valutare la possibilità di rimpatrio della ricorrente, occorre avere riguardo ai seguenti elementi: ella è in Italia dal 20.12.2022, dove ha partorito in data 01.07.2023 il suo terzogenito, che ha ottenuto il permesso di soggiorno. Dal 24.05.2024 entrambi sono ospiti presso il Progetto SAI di Tavenna, unitamente al marito, anch'egli richiedente asilo, come da dichiarazione di ospitalità in atti. Il nucleo familiare cui la ricorrente appartiene è stato quindi ricongiunto mediante l'inserimento all'interno del Progetto di Accoglienza e Integrazione in attuazione del principio di unità familiare e nell'interesse del minore.
Si osserva che la Suprema Corte, con due recenti pronunce, ha riconosciuto la protezione speciale nel superiore interesse dell'unità familiare, affermando che “in tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3978 https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518543/stranieri- riconosciuta-la protezione-speciale-nel-superiore.html); e ancora, la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32851/2023).
Si osserva, altresì, che “i vincoli familiari esistenti in Italia hanno autonoma rilevanza rispetto agli altri criteri di accertamento del livello di integrazione sociale raggiunto,
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poiché l'art. 8 CEDU tutela il diritto in sé a vivere in famiglia”; pertanto, “la situazione di radicamento familiare, ove sussistente (…), deve essere esaminata e valutata in modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio del richiedente nel Paese d'origine renda probabile un significativo peggioramento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tale da pregiudicare il diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU” (Trib. Milano, 2 novembre 2022).
Ne consegue, allora, che il rimpatrio della richiedente, a fronte della presenza in Italia dei familiari (in particolare del figlio più piccolo e del marito), e dunque della necessaria tutela dell'unità familiare e dello sforzo di inserimento ed integrazione nel contesto sociale (iscrizione ad un corso di alfabetizzazione), anche in ragione delle criticità sopra evidenziate con riferimento al Paese di origine, determinerebbe quel vulnus alla vita privata e familiare che la normativa richiamata mira a prevenire.
Alla luce di quanto esposto, deve essere accordata la protezione speciale e, a tal fine, si dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che, con riferimento a quelle del presente giudizio di rinvio, la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva;
accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, riconosce la protezione speciale a
[...]
(alias come da modello C/3 , c.f. Parte_1 Parte_2
e dispone la trasmissione di copia del presente decreto al sig. C.F._1
Questore di Benevento per i provvedimenti conseguenti.
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Lubrano dott.ssa Barbara Previati
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