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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1120 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
Società unipersonale, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante, Dott. con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. 1, codice Controparte_2 fiscale, partita I.V.A. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...] in persona del suo procuratore speciale, Dott. , con Parte_1 Controparte_3 sede legale in San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca il quale dichiara di voler ricevere le P.IVA_2 comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni all'indirizzo P.E.C.
Email_1
-Appellante-
Contro
e , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
-Appellati contumaci-
E contro
, rappresentato e difeso, nel procedimento di primo grado, dall'Avv. Patricia CP_7
Giovannetti,
Appellato e Appellante incidentale-
E contro - 2 -
nuova denominazione assunta da “ , con sede Controparte_8 Controparte_9 legale e direzione Generale in Corso Cavour, 19, 70122 Cod. Fiscale e iscrizione Registro CP_9 CP_ Imprese di n. . P.IVA_3
-Appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 289/2023, emessa dal Tribunale di Teramo il 26 marzo
2023 e pubblicata in data 28 marzo 2023
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza n. 289/2023, pubblicata in data 28.03.2023, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 4136/2015 R.G., in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza appellata in parte qua e condannare , CP_10 CP_7
, e al pagamento a favore di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 667.572,17 derivante dalle seguenti ragioni creditorie: (i) euro
278.508,72, comprensivo di interessi maturati al 18.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 19.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore relativo all'apertura di credito in conto corrente n. 71.330.12616, (ii) euro 389.063,45, comprensivo di interessi maturati al 19.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal
20.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore evidenziato nell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. N. 385/1993 in data 19.08.2015, relativo al mutuo ipotecario di originari euro
500.000,00, a rogito nel Notaio , Rep. N. 3981, pos. n. 71.601.1042392. Persona_1
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio di appello e di quelle di primo grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP nonché al pagamento e/o alla refusione delle spese di CTU.
Con ogni più ampia riserva di precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte nonché di altro produrre, allegare, dedurre, eccepire, precisare ed argomentare, nei termini di legge o di quelli assegnandi dal Giudice, sia in punto di fatto che di diritto, sia nel merito che in via istruttoria.
Per l'appellato: nella comparsa conclusionale
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accertata la violazione dell'art. 331 c.p.c. ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Fallimento Moda srl e, all'uopo, fissare udienza di comparizione, ordinando il termine nel quale dovrà essere effettuata la notificazione;
accertare il difetto di legittimazione e titolarità attiva della società appellante e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello proposto. - 3 -
Con nel merito e per i motivi dedotti in narrativa rigettare l'appello proposto dalla società CP_1
[... a mezzo della mandataria.
In riforma della sentenza n. 289/2023 pubblicata in data 28/03/2023 e appellata accogliere le conclusioni così come rassegnate nel giudizio di primo grado e che si precisano e per l'effetto:
“in via pregiudiziale: accertata la nullità delle clausole contenute nell'art. 16 del contratto di fideiussione omnibus e art. 17 del contratto di fideiussione definita impropriamente “specifica” in quanto vessatorie ed abusive e dichiarare incompetente il Tribunale di Teramo in favore della competenza del Tribunale di Fermo quale foro del Consumatore e revocare il decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo poiché competente il
Tribunale di Fermo sia per la domanda sorretta dal preteso saldo negativo dell'apertura di conto corrente, sia, per ragioni di cumulo soggettivo, per la domanda fondata sul preteso saldo negativo del contratto di mutuo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto. nel merito: accertata l'inesistenza, l'inesigibilità, l'infondatezza e la illegittimità della pretesa ingiunta per tutti i motivi e le eccezioni di cui alla narrativa dell'atto di opposizione e nella narrativa della presente comparsa ivi compresa la nullità di tutte le clausole vessatorie, come specificate, revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1176/2015 emesso dal
Tribunale di Teramo e dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore in favore della società appellante
e della banca cedente. Rigettare comunque tutte le domande ex avderso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare a restituire tutto quanto l'appellato fosse costretto eventualmente a versare in forza del decreto ingiuntivo;
in via istruttoria: alle luce della carenza documentale si insiste per la nomina di un consulente contabile che, sulla base della documentazione in atti e sulla scorta delle eccezioni dedotte e richiamate e con riferimento al complesso rapporto tra le parti, verificata l'assenza della documentazione in atti, accerti il saldo e l'ammontare complessivo delle competenze, commissioni, spese e penali complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto e, attesa l'assenza del contratto originario di scoperto in conto corrente determini, previa rettifica del saldo contabile,
l'effettivo saldo dare/avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 289/2023 pubblicata in data 28.03.2023 il Tribunale di Teramo pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1176/2015 proposta da Moda S.r.l., successivamente dichiarata fallita, e e CP_10 CP_7 Controparte_4 CP_5
nei confronti di poi e
[...] CP_11 Controparte_12 per essa quale mandataria nonché a seguito di cessione del credito in favore Controparte_13 della con intervento della mandataria di quest'ultima Controparte_1 CP_14 [...]
, che avevano agito per un credito pari ad €. 278.508,72, comprensivo di interessi
[...] maturati al 18.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal
19.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore evidenziato nell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 in data 18.08.2015, relativo all'apertura di credito in conto corrente n.
71.330.12616, e per un altro credito pari ad €. 389.063,45, comprensivo di interessi maturati al
19.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 20.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore evidenziato nell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs.
n. 385/1993 in data 19.08.2015, relativo al mutuo ipotecario di originari euro 500.000,00, a rogito nel
Notaio Rep. n. 3981, pos. n. 71.601.1042392, rigettava la spiegata Persona_1 opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il credito vantato da
[...]
e per essa, quale mandataria, dalla nei confronti di parte Controparte_13 Controparte_1 opponente in €. 242.898,91, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 21495 intercorso tra la società Moda s.r.l., poi fallita, e l' credito filiale di Porto san CP_15 CP_16
Giorgio e, per l'effetto, condannava le parti opponenti in solido fra loro al pagamento, in favore di e per essa, quale mandataria, della di tale somma Controparte_13 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo;
con condanna delle parti opponenti in solido fra loro alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del procedimento liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge e ponendo le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle stesse parti opponenti in solido.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo le parti opponenti: in via preliminare eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo in favore del
Tribunale di Fermo sia in relazione alla domanda sorretta dal preteso saldo negativo dell'apertura di conto corrente sia in riferimento, per ragioni di cumulo soggettivo, alla domanda fondata sul preteso saldo negativo del contratto di mutuo, in forza della clausola prevista dall'art. 19 del contratto di conto corrente che prevedeva quale foro competente quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca presso cui si era costituito il rapporto;
nel merito sollevavano eccezioni relative al disconoscimento delle firme apposte ex art. 214 c.p.c., alla rilevata inidoneità dell'estratto ex art. 50 D. Lgs. 385/93 e della relativa documentazione allegata, alla presunta inesigibilità della pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori per mancanza di data certa, alla presunta inesigibilità della pretesa creditoria per l'asserita mancanza di prova della consegna della dichiarazione di recesso e risoluzione anticipata nei confronti delle parti opponenti, alla mancanza in riferimento al contratto di conto corrente di una valida ed efficace pattuizione scritta circa il tasso di interesse da applicare, alla omessa comunicazione da parte dell'istituto di credito della avvenuta segnalazione in sofferenza della debitrice principale, Moda S.r.l., ponendo così in essere una condotta contraria ai principi di buona fede, alla errata determinazione delle valute da applicare per le singole operazioni. - 5 -
Sempre nel merito sollevavano eccezioni relative alla illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, alla inammissibilità delle commissioni di massimo scoperto, alla indebita percezione di somme a titolo di spese e commissioni non pattuite convenzionalmente, alla illegittimità dell'esercizio dello ius variandi con violazione degli artt. 1175,
1375 e 1439 c.c. e, infine, ad una presunta e asserita applicazione di interessi superiori al taglio soglia.
Per tali motivi le parti opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo previa nomina di un Ctu cui affidare la verifica della complessa operazione contrattuale posta in essere fra le parti sotto i vati profili denunciati con il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare e avere.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, poi quale mandataria CP_11 Controparte_13 della per contestare e impugnare le avverse deduzioni e eccezioni, sia Controparte_9 preliminari che di merito, poiché infondate in fatto e in diritto e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto il fallimento della Moda S.r.l. con l'interruzione del procedimento, il procedimento veniva riassunto dagli altri opponenti, cui seguiva la costituzione di e, Controparte_13 successivamente, con comparsa di intervento, della per il tramite della mandataria Controparte_1 ratificando e facendo proprie tutte le difese e attività espletate da e Parte_1 nell'interesse della AN opposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla CP_11 stessa rassegnate.
1.3 Acquisite le prove documentali, ammessa ed espletata la Ctu contabile, all'udienza del 06 ottobre
2022, previa precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione, il primo Giudice rigettava l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo per essere asseritamente competente il Tribunale di
Fermo rilevando la non esclusività del foro convenzionale pattuito dalle parti, rigettava l'eccezione avanzata dalle parti opponenti avente ad oggetto disconoscimenti di firme ex art.214 c.p.c. per difetto dei requisiti di specificità necessari a renderle efficaci, rigettava l'eccezione relativa alla inidoneità dell'estratto ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 e della documentazione allegata poiché la documentazione consentiva di rilevare la rispondenza della medesima ai requisiti necessari richiesti da tale normativa, rigettava l'eccezione relativa alla inesigibilità della pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori per assenza di data certa in quanto dagli atti di causa si rilevava che il titolo posto a base del credito era perfettamente opponibile ai fideiussori, rigettava l'eccezione relativa ad una presunta inesigibilità della pretesa creditoria per assenza di prova di consegna della dichiarazione di recesso e risoluzione anticipata nei confronti delle parti opponenti rilevando la presenza di n. 5 ricevute di consegna con codici diversi da cui desumerne l'invio, rigettava l'eccezione relativa ad una presunta assenza nel contratto di conto corrente di una valida pattuizione scritta avente ad oggetto il tasso di interesse da applicare in quanto nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente dell'8.08.2002 sottoscritto dal legale rappresentante della Moda s.r.l. erano determinate le condizioni del rapporto, - 6 -
rigettava l'eccezione relativa alla omessa comunicazione da parte di dell'avvenuta Controparte_17 segnalazione in sofferenza della Moda s.r.l., ponendo con ciò in essere un comportamento contrario ai principi generali di buona fede contrattuale, in quanto era smentita dalla documentazione versata in atti, rigettava inoltre l'eccezione relativa alla errata determinazione delle valute in quanto anche in tal caso dalla lettura del foglio delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente si evidenziava l'accordo intervenuto fra le parti per la determinazione, per ogni operazione, del periodo di valuta bancaria. Quanto alle altre eccezioni relative all'illegittimità della pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, alla inammissibilità delle commissioni di massimo scoperto, ad un indebito per somme corrisposte a titolo di spese e commissioni mai pattuite né concordate, oltre ad un'asserita illegittimità dell'esercizio dello ius variandi e violazione degli artt.1175,1375,1439 c.c. e, infine, ad una presunta applicazione di interessi superiori al tasso soglia, il primo giudice rilevava che tutte le questioni erano state analizzate e definite in sede di Ctu contabile la quale aveva determinato il saldo al 30.06.2015 del conto corrente, con esclusione delle commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate e mantenendo i tassi di interesse praticati e le spese addebitate per tutti gli estratti conti dei trimestri in esame. Alla luce di tali fatti, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli opponenti, revocava il decreto ingiuntivo opposto con rideterminazione del credito vantato da e per essa, quale mandataria, dalla Controparte_13
nella somma di €. 242.898,91, quale saldo debitore del conto corrente di Controparte_1 corrispondenza n. 21495 intercorso tra la società Moda s.r.l., poi fallita, e l'Istituto di credito CP_16
con la condanna delle parti opponenti al pagamento della predetta somma, oltre che al
[...] pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte opposta e con l'addebito alle stesse parti opponenti delle spese di c.t.u.
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante, ha contestato la decisione del Tribunale di
Teramo chiedendone la riforma sulla base di due diversi motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 4 e 7.1 della Legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del primo giudice in relazione al capo della sentenza in cui, facendo proprie le conclusioni del Ctu il quale, dopo avere escluso dal relativo calcolo le commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate suo rapporto di conto corrente, aveva determinato in riferimento al rapporto di conto corrente un saldo debitore effettivo al 30.06.2015 pari ad €. 242.898,91, in accoglimento parziale della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo con revoca dello stesso, aveva provveduto a rideterminare il credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti degli opponenti, nella somma pari ad €. 242.898,91, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza intercorso tra la società Moda s.r.l., poi fallita, e l'Istituto di credito CP_16 filiale di Porto san Giorgio, con la condanna delle parti opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, della della Controparte_13 Controparte_1 - 7 -
predetta somma, così come rideterminata a seguito del ricalcolo da parte del Ctu, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Secondo l'appellante con la predetta statuizione il primo giudice sarebbe incorso nella violazione o, comunque, nella falsa applicazione delle norme di diritto sia sostanziale che processuale desumibili dal combinato disposto dell'art. 112 c.p.c., degli articoli 4 e 7.1 della legge del 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 38.
In particolare, lamenta l'appellante, nonostante la rituale e tempestiva eccezione sul difetto di legittimazione passiva, omettendo di pronunciarsi sulla predetta eccezione, il primo giudice in violazione dell'art. 112 c.p.c. aveva inteso accogliere sia pure parzialmente le domande a carattere restitutorio e risarcitorio avanzate dagli opponenti, ponendo la somma risultata in eccesso a seguito del ricalcolo del Ctu in diretta compensazione con il credito oggetto del decreto ingiuntivo limitatamente al rapporto di conto corrente, operando in tal modo una indebita compromissione della legittima posizione della che, invece, ne doveva restare immune e estranea. Ciò in quanto Controparte_1 le eventuali somme risultate in eccesso rispetto al saldo debitore avrebbero dovuto essere imputate solo ed esclusivamente alla cedente, ovvero la titolare originaria dei rapporti CP_16 CP_18 contestati, sul rilievo che le attività oggetto del ricalcolo da parte del Ctu erano relative ad operazioni anteriori alla intervenuta cessione del credito.
2.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 645 e 653 C.P.C.
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza nella quale il primo giudice dopo aver rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'accogliere parzialmente l'opposizione e nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di decidere in ordine alla richiesta di condanna degli opponenti anche in relazione all'importo richiesto originariamente in via monitoria per la somma di €.
389.063,45, comprensivo di interessi maturati al 19.08.2015, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 20.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di mutuo ipotecario a rogito nel Notaio Rep. n. 3981, Persona_1 pos. n. 71.601.1042392, per complessivi €. 500.000,00, posto che non solo nel corpo della motivazione della sentenza ma anche nel dispositivo non si rinveniva alcuna statuizione sul punto che era parte integrante della domanda e della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
3. Nella sua comparsa di costutuzione , in via preliminare ha eccepito la violazione CP_7 dell'art. 331 c.p.c. (integrazione del contraddittorio), rilevando che l'atto di appello non risulta notificato né alla società costituitasi in sostituzione della società Controparte_13
né al Fallimento Moda s.r.l., laddove l'atto di appello deve essere Controparte_19 notificato a tutte le parti che hanno partecipato al primo grado, salvo poi limitare detta eccezione solo in riferimento al Fallimento Moda s.r.l.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Fermo ribadendo tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e rilevando che a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice l'eccezione appariva correttamente formulata, - 8 -
essendo priva di genericità e trattando tutti i fori alternativi e adducendo a sostegno la circostanza che le parti avevano previsto un foro convenzionale che, a prescindere dalla sua esclusività, era coincidente con il foro in cui era sorta e in cui doveva eseguirsi la prestazione oggetto del contratto.
Inoltre, ha rilevato che le clausole derogatorie del foro del Consumatore, quale deve considerarsi l'appellante, contenute nell'art. 16 del contratto di fideiussione omnibus e nell'art. 17 del contratto di fideiussione definita impropriamente “specifica”, sarebbero da ritenere nulle in quanto vessatorie e abusive e, dunque, anche sotto tale profilo la competenza avrebbe dovuto essere radicata nel foro del consumatore, ovvero il Tribunale di Fermo.
Nel merito ha eccepito e proposto appello incidentale sulle seguenti questioni:
-il difetto di legittimazione attiva della e della Controparte_1 [...] quale pretesa mandataria di sul rilievo che la stessa, Parte_1 Controparte_1 pur essendone onerata, non avrebbe fornito adeguata prova documentale diretta a dimostrare la sua legittimazione attiva né l'inclusione dei crediti nell'operazione di cessione, atteso che la dichiarazione unilaterale resa dalla stessa non sarebbe inidonea a dimostrare la titolarità del credito in capo CP_1 alla stessa, non essendo specificati e rinvenibili i rapporti rientrati nella cessione e se tra di essi rientri anche quello oggetto di giudizio e, soprattutto, per ciò che concerne la posizione dei garanti, se anche entrambi i contratti di fideiussione erano stati oggetto di cessione;
- l'omessa dimostrazione del credito, la violazione dell'art. 2697 c.c. e la violazione dell'art. 112
c.p.c. e la nullità della sentenza;
sul punto lamenta che il contratto di conto corrente è privo di data certa opponibile tanto ai terzi quanto ai fideiussori e, pertanto, non può essere posto a fondamento della pretesa nei confronti dei garanti, rilevando che il primo giudice ha omesso qualsiasi considerazione sul punto, dando per dimostrato che il conto sia stato acceso in data 8/08/2002, circostanza questa contestata e non dimostrata attraverso una data certa opponibile ai fideiussori.
Inoltre, eccepisce che la banca avrebbe posto a fondamento della sua domanda un saldo negativo di conto corrente relativo ad una pretesa “apertura di credito in conto corrente” che non risulta essere stata mai depositata pur essendo un elemento determinante e un presupposto indefettibile per poter statuire in relazione alla esistenza o meno della pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto e la cui mancanza determinerebbe l'inesistenza del credito;
CP_1 in ogni caso, pur ammettendo che il conto corrente sia stato acceso in data 8/08/2002 la avrebbe omesso il deposito integrale di tutti gli estratti di conto dalla data di pretesa apertura del conto corrente sino alla chiusura.
- INEFFICACIA DELLA REVOCA IN CAPO A POMIOLI ANDREA - VIOLAZIONE DELL'ART.
2697 C.C. Secondo l'appellante, al momento del deposito del decreto ingiuntivo la banca non avrebbe validamente notificato al fideiussore alcuna comunicazione di recesso, ragione per cui la somma non sarebbe esigibile. Il primo giudice, invece, avrebbe ritenuto dimostrata la notifica della revoca sulla scorta di una inammissibile e illegittima presunzione rinvenuta dalla presenza di distinti codici numerici sulle ricevute, ma tale conclusione avrebbe violato i principi processuali relativi all'onere - 9 -
della prova in materia di notifiche e, per tale motivo, chiede riforma della sentenza sul punto, atteso che la banca non avrebbe provato la notifica di alcuna revoca al In effetti le Parte_2 raccomandate depositate e le relative ricevute sono tutte intestate a e e CP_6 Persona_2 non anche ad CP_7
- INOPERATIVITA' DELLE FIDEIUSSIONI -NULLITÀ DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE PER
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST. - NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - VIOLAZIONE DELL'ART.
112 C.P.C. Nonostante la esplicita eccezione sollevata in atti, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione alla eccezione di nullità dei contratti di fideiussione i quali risulterebbero con ogni evidenza redatti secondo lo schema ABI, in violazione della normativa anticoncorrenziale. Al proposito, rileva che con l'ordinanza n. 29810/2017 la Prima Sezione della
Corte di Cassazione ebbe a statuire per la prima volta la nullità delle fideiussioni omnibus bancarie predisposte sulla base dello schema ABI, affermazione ribadita con la sentenza n. 13846 del 2019, in cui si riconosce e conferma la nullità delle fideiussioni prestate secondo quello schema ritenuto lesivo della normativa antitrust dalla AN d'IT con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
- VESSATORIETÀ DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATO DI FIDEIUSSIONE.
Ritenuta la qualità di consumatore da riconoscere in capo all'appellato, fideiussore e persona fisica, quest'ultimo contesta che le clausole contenute nei due contratti di fideiussione sarebbero da ritenere vessatorie in quanto entrambi i contratti risulterebbero predisposti su un modulo standard di predisposizione unilaterale e sottoposto alla mera sottoscrizione del consumatore. Segnatamente, rileva la natura vessatoria degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 del contratto di fideiussione omnibus e le clausole n. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 del contratto di fideiussione omnibus definita impropriamente fideiussione specifica, poiché conterrebbero delle clausole limitative della responsabilità del predisponente e che prevedono decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e che, in generale, derogano la normativa prevista a tutela del contraente più debole, osservando che, ai sensi del codice del consumo, la eccezione di nullità è una nullità di protezione che opera a favore del consumatore ed è rilevabile d'ufficio.
- LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE AI SENSI DEGLI ART. 1955 E 1956 C.C. - INOPERATIVITA'
DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS IN RELAZIONE ALL'APERTURA DI CREDITO IN C/C.
Sotto altro profilo, l'appellante eccepisce l'avvenuta estinzione della fideiussione per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c. e ai sensi dell'art. 1956 c.c., oltre che per la decadenza della banca opposta dalla pretesa ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A tale proposito, rileva che qualora nell'ambito di un rapporto bancario (conto corrente e/o affidamento e/o mutuo) si dovesse manifestare un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle esistenti all'atto dell'instaurazione del rapporto e tale da mettere a rischio la solvibilità stessa del debitore, la banca creditrice, disponendo di strumenti di autotutela per porre termine ai rapporti e per impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che - 10 -
aggraverebbero la posizione debitoria, è tenuta ad attuare quegli strumenti anche al fine della tutela dell'interesse del fideiussore se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, salva l'ipotesi in cui lo stesso fideiussore dovesse manifestare la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia. Invece, contesta l'appellato, la banca, nonostante la grave esposizione della società Moda srl, come indicata e risultante dall'estratto conto (saldo al 31/03/2009 -
€. 598.836,41), in data 27/05/2009 nono solo non avrebbe attuato gli strumenti di garanzia ma anzi avrebbe sottoposto alla sottoscrizione dei garanti un documento contenente clausole abusive con il quale i firmatari hanno assunto l'obbligo di garantire personalmente l'operazione di un mutuo ipotecario che era stato concesso al fine di eseguire un'operazione di consolidamento a copertura delle pregresse esposizioni della Moda s.r.l. e sempre nei confronti ed in favore del medesimo e solo istituto di credito.
- SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1957 C.C.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi valide ed efficaci tutte le operazioni di addebito e i contratti, l'appellato chiede che la banca sia dichiarata decaduta dalla pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori per intervenuta estinzione della fideiussione a causa della violazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c., motivo per cui il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato con la conseguente riforma della sentenza impugnata;
- ACCERTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA E CORRETTEZZA CP_20
CONTRATTUALE – OMESSA PRONUNCIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
Infine, secondo l'appellante il primo giudice avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla eccezione di violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, doveri che invece costituiscono la base di ogni comportamento da tenere dalle parti, sia nella fase precontrattuale che nella fase di esecuzione del rapporto (1375 c.c.). Per tale motivo, attraverso la valutazione della condotta complessiva adottata dalla banca, il primo giudice avrebbe dovuto escludere l'operatività stessa della garanzia fideiussoria in quanto la banca non avrebbe osservato i canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà previsti dalla normativa, violando l'obbligo tassativo di ciascun contraente di agire curando anche la tutela degli interessi delle controparti.
4. All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello principale è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, in relazione alla eccepita violazione dell'art. 331 c.p.c. sul rilievo che l'atto di appello non risulterebbe notificato al Fallimento Moda s.r.l., occorre osservare che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio e, quindi, non appare necessario disporre in via - 11 -
obbligatoria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Moda s.r.l., vertendosi in materia di cause scindibili relative ad obbligazioni solidali dal lato passivo che determinano una ipotesi di litisconsorzio facoltativo per il quale l'art. 332 c.p.c., applicabile al caso de quo, prevede qualora l'impugnazione di una sentenza, pronunciata in cause scindibili, viene proposta nei confronti di alcune parti “il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta”. Rilevato che nella fattispecie in esame il termine per impugnare da parte del fallimento Moda S.r.l. era ed è già scaduto, non vi è neppure la necessità di sospendere il procedimento ed ordinare la notificazione.
L'appello invece risulta ritualmente notificato alla cedente, non costituitasi al pari dei cofideiussori di con conseguente declaratoria della loro contumacia . CP_7
5.2 In via preliminare, in disparte ogni valutazione circa l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dall'appellato, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di primo grado in favore della competenza del Tribunale di Fermo, sollevata in primo grado e ribadita in tale sede, appare infondata e deve essere rigettata.
La competenza nella fase monitoria e nella successiva fase di opposizione a decreto ingiuntivo è stata radicata presso il Tribunale di Teramo che rappresenta il foro del domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto degli articoli 1182, comma 1 c.c. il quale prevede che “Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono” e del successivo comma 3 in forza del quale “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, e dell'art. 20
c.p.c. il quale dispone che “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
La clausola invocata dall'appellato di cui all'art. 19 del contratto di conto corrente che prevedeva quale foro convenzionale competente quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca presso cui si era costituito il rapporto, come rilevato correttamente dal primo giudice, alla luce della sua formulazione non poteva e non può ritenersi quale patto di esclusività del foro prescelto tale da escludere la competenza dei fori alternativi e da far ritenere vincolante la scelta operata dalle parti.
Sotto tale profilo, la clausola, proprio per il suo tenore letterale non può ritenersi idonea ad integrare la scelta di un foro esclusivo, sul rilevo che ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c. “l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”, motivo per cui il foro convenzionale per ritenersi esclusivo e vincolante deve contenere una apposita dichiarazione espressa tale da esprimere la univoca volontà delle parti non solo circa la deroga della ordinaria competenza territoriale ma anche in ordine alla esclusione di ogni altro alternativo, volontà che non è ravvisabile nella clausola indicata dall'appellato.
Ritenuto che il contratto di conto corrente era stato stipulato dall'allora con sede legale in CP_11
Teramo, verificato che la convenzione circa il foro competente di cui all'art. 19 del contratto di conto - 12 -
corrente non possiede i requisiti per dedurre l'esclusività del foro prescelto, ritenuto altresì che nel rapporto di mutuo concluso dalle stesse parti era prevista la competenza del Tribunale di Teramo, applicata la regola di cui al combinato disposto degli art. 1182 c.c. e 20 c.p.c., rilevato inoltre che a supporto e sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio fondata sulla convenzione pattizia la parte non aveva e non ha trattato tutti gli altri aspetti relativi alla competenza territoriale in riferimento ai fori alternativi, fra cui quello relativo al foro del creditore, questa osserva che deve essere confermata la statuizione del primo giudice che ha radicato la competenza presso il Tribunale di
Teramo e, pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata. Né per le ragioni di seguito specificate
è invocabile il foro del consumatore, tale qualità non potendo riconoscersi in capo all'attuale appellato costituito.
5.3 In via preliminare di merito, avendo carattere potenzialmente assorbente, in quanto attiene allo stesso potere di presentare l'appello con effetti decisivi ai fini del presente giudizio, si deve affrontare la questione relativa alla eccezione sollevata dall'appellato per la prima volta in sede di appello con la comparsa di costituzione e risposta in cui si eccepisce la carenza di legittimazione attiva della
[...] per non avere quest'ultima provato l'intervenuta cessione del credito e, quindi, la sua Controparte_1 qualità di cessionaria e la titolarità del credito.
Secondo l'appellante tale eccezione sarebbe inammissibile perché è stata proposta per la prima volta solo in grado di appello in violazione della regola del divieto del novum prescritto dall'art. 345 c.p.c. e risultando, in ogni caso, del tutto incompatibile con la difesa svolta dall'appellato in primo grado.
Su tale questione, al fine di dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza, si è pronunciata la
Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) la quale ha chiarito che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio”.
L'evoluzione successiva della giurisprudenza, formatasi proprio in punto di cessione dei crediti bancari, in cui viene in discussione, nella normalità dei casi il difetto di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla cessionaria ha permesso di aggiungere ulteriori tasselli alla ricostruzione degli istituti coinvolti giungendo ad affermare quella di legittimità, anche più recente e con valenza ricognitiva che “ come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in - 13 -
sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare
l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi - 14 -
dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente
o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”(Cass..15088/2025)
Calando i condivisibili principi sopra esposti al caso di specie rileva il Collegio innanzi tutto che a fronte della costituzione della attuale appellante, già in primo grado, non vi è stata contestazione della titolarità in capo ad essa del credito, sicchè essa è da ritenere tardivamente proposta solo con la costituzione nel presente giudizio di appello e che in ogni caso oggetto di contestazione da parte dell'appellato non è l'esistenza della cessione ma l'inclusione della posizione debitoria tra quelle oggetto di cessione ed in particolare la inclusione o no tra i crediti ceduti di quello derivante dalla garanzia prestata.
Nella vicenda in esame, l'appellante si è costituita in primo grado mediante una comparsa intervento depositata in data 13.09.2019 depositando a sostegno della sua posizione e della sua legittimazione l'avviso di cessione del credito pubblicato nella G.U. - anno 159 - n. 130, parte seconda, datato 8 novembre 2018, nel quale a pag. 21, si dà comunicazione che in data 31 ottobre Controparte_1
2018 aveva concluso, fra gli altri, con la 17 contratti di cessione di Controparte_21 crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con decorrenza dal 1° novembre 2018 e viene indicata la tipologia per categorie dei crediti ceduti, disponendosi al riguardo che “la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i
Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito)
e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa AN Cedente alla data del 31 ottobre 2018”, con la precisazione che i dati indicativi dei crediti erano resi disponibili dalle Banche Cedenti e dalla Società acquirente nelle specifiche pagine web indicate e che i debitori - 15 -
ceduti avrebbero potuto richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di apposita richiesta scritta da far pervenire all'indirizzo email: Email_2
Nella fattispecie in esame, parte appellante, dunque, quale cessionaria del credito, ha prodotto sin dalla sua costituzione l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quale sono indicati per categoria i singoli crediti ceduti (peraltro senza eccezioni capaci di generare confusione) con la specificazione dell'arco temporale di riferimento e con la messa a disposizione dei debitori delle apposite pagine web in cui reperire i dati dei singoli crediti, oltre all'indicazione di un indirizzo elettronico della cessionaria in cui era possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento. Il contenuto riportato nell'avviso di cessione che individua la tipologia dei crediti ceduti, li colloca in arco temporale determinato, unitamente alla facoltà per i debitori di prendere visione dei singoli crediti attraverso l'utilizzo di apposite pagine web indicate specificatamente e messe a disposizione dei debitori stessi, rappresentano elementi che possono ritenersi quali indicazioni sufficientemente chiare per individuare con un presumibile grado di certezza sia la posizione ceduta che la sua inclusione nell'operazione di cessione in blocco dei crediti.
Né di per sé è meritevole la censura secondo cui la cessione non potrebbe ritenersi estesa alla garanzia prestata poiché, sempre nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è espressamente previsto che
“unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti alla società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni eccezioni e facoltà relativi agli stessi tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione come previsto dall'articolo 7.1, comma sei della legge sulla cartolarizzazione”, compresa dunque la fideiussione.
Pertanto, questa Corte ritiene provata la legittimazione attiva della appellante, e Controparte_1
l'infondatezza della relativa eccezione preliminare.
5.4 Nel merito, il primo motivo dell'appello principale è fondato. Occorre preliminarmente precisare che la vicenda in questione attiene alla cessione “in blocco” dei crediti sofferenti o deteriorati (c.d.
Non Performing Loans, NPL) effettuata ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, che disciplina le operazioni di c.d. cartolarizzazione dei crediti. Oggetto di contestazione è la possibilità che le domande di restituzione per indebito derivante da accertate nullità contrattuali e le relative condanne di restituzione e/o risarcitorie, anche in compensazione, possano essere pronunciate anche nei confronti della società cessionaria, se cioè rispetto a tali domande vi sia la legittimazione passiva della società cessionaria del credito o meno. Su tale quesito, dopo ampia trattazione in sede di giurisprudenza di merito, si è espressa la Suprema Corte di legittimità attraverso un'interpretazione che ha escluso la legittimazione passiva della cessionaria, inaugurata con la sentenza n. 21843/2019 dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte, già varie volte condivisa da questa Corte d'Appello, con un orientamento dal quale in questa sede non si ravvisano motivi per discostarsene, tanto più che la Cassazione negli anni seguenti ha avuto modo di confermare la suddetta impostazione con le - 16 -
pronunce che verranno di seguito ricordate e meglio illustrate del 2022 e da ultimo nel 2024. Riteneva la Corte Suprema di Cassazione che: “i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
(in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza di rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. Sent. n. 21843 del 30 agosto 2019). Si è osservato che, sulla base della necessaria distinzione tra l'istituto della cessione del contratto e quello della cessione del credito e del vincolo della destinazione impressa ai patrimoni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione, disciplinata dalla l. 130/1999, legge speciale che prevale sulla disciplina di cui all'art. 58 D.lvo 385/1993, alla cessionaria viene trasferito il solo lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto, rivestendo la cessionaria la posizione di soggetto terzo in relazione al rapporto contrattuale;
pertanto, difettando nei suoi confronti la legittimazione passiva, non può essere avanzata alcuna pretesa restitutoria diretta verso la cessionaria. Ed invero, l'art. 4 L. n. 130/1999 richiama espressamente solo i commi 2, 3 e 4 e non anche il quinto comma dell'art. 58 TUB (per cui
“I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”), alla luce del fatto che la cartolarizzazione del credito è un'operazione di cessione del credito, e non del contratto, avente lo scopo di cedere alla società cessionaria solo il lato attivo delle obbligazioni. In parte motiva della sopra citata decisione si specificava come non potesse condividersi la tesi, fatta propria dalla precedente giurisprudenza di merito, secondo cui, in caso di cessione “in blocco” dei crediti, effettuata ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. da 1 a 4, “sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante”. Si tratta di un indirizzo (espresso, tra gli altri, da Trib. Milano, sent. 12 gennaio 2016; Trib. Pavia, sent.
12 ottobre 2016; Trib. Napoli Nord, sent. 10 novembre 2016; Trib. Rieti, sent. 18 aprile 2017 e Trib.
Catania, sent. 19 marzo 2018) secondo cui la cessione dei crediti “in blocco” troverebbe la sua disciplina nel D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 58 (cd. “TUB”), con la conseguente applicabilità del principio enunciato da questa Corte, secondo cui detta norma, “nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui - 17 -
prevale in virtù del principio di specialità” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 26 agosto 2014, n. 18258,
Rv. 632303-01), realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario” (così già Cass. Sez. 1, sent. 10 febbraio
2004, n. 264, Rv. 570009-01)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.08.2019, n. 21843). Infatti, come sottolineato dal giudice di legittimità nella citata sentenza, le cui argomentazioni questa Corte ritiene di condividere, “la ricostruzione appena illustrata finisce, in definitiva, per annullare - quasi per
"sublimazione" - la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di "cartolarizzazione" disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato. (…) la L. n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite
(cd. società veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione”. L'art. 1 comma 1 lett b) della legge 130 del 1999 infatti stabilisce che il patrimonio delle società cessionarie formato come indicato, dalla emissione titoli per l'acquisto dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dall'escussione di tali crediti, è patrimonio separato ed a destinazione vincolata, perché finalizzata a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi proprio per finanziare l'operazione di cartolarizzazione ed i costi dell'operazione. “ Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perchè non soddisfatti dai debitori, ovvero perchè inesistenti o, al limite, perchè già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti - 18 -
cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori”( Cass. Sent. n. 21843 del 30 agosto 2019 in parte motiva).
Gli stessi principi e la stessa impostazione interpretativa sono stati ribaditi di recente dalle pronunce della Cassazione n. 13735 del 2 maggio 2022 e da ultimo da quella di cui alla Ordinanza n. 18454 del
5 luglio 2024. Quest'ultima decisione in particolare, nel ripercorrere tutto l'excursus normativo relativo alle operazioni di cartolarizzazione, mette in evidenza come la previsione della legge
130/1999 di un patrimonio separato delle società cessionarie risulta conforme alle norme di settore del regolamento europeo a conferma della corretta interpretazione seguita dalla Corte di legittimità. Si è affermato in particolare che: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente – c.d. originatori – gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)”(Cass.
Ord. n. 18454 del 5 luglio 2024). Applicando i principi suddetti e condivisi da questa Corte, deve accogliersi il motivo di gravame proposto dalla sul punto e dichiararsi il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva della stessa in ordine alla eccepita compensazione del credito di conto corrente con la parte di indebito applicato al rapporto nella sentenza di primo grado che, sul punto, deve essere riformata, in forza della sussistenza della titolarità, dal lato passivo, della sola cedente CP_11
Di conseguenza, la somma di €. 32.798,59, che è risultata addebitata in eccesso agli opponenti in riferimento al rapporto di conto corrente per commissioni di massimo scoperto non dovute perché non pattuite, potrà essere eventualmente pretesa dagli stessi in restituzione nei confronti della banca cedente, unica legittimata passiva, e non potrà essere posta in compensazione con il credito vantato dalla cessionaria che deve essere considerata del tutto estranea rispetto ai rapporti instaurati tra la cedente e i debitori.
5.5. Anche il secondo motivo di appello appare fondato e deve essere accolto. Il credito azionato in via monitoria dall'allora e in riferimento al quale ha spiegato intervento l'appellante, quale CP_11 cessionaria, riportandosi a tutte le domande e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, era relativo a due distinte posizioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, segnatamente: a) il credito di €. 278.508,72, comprensivo di interessi maturati al 18.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 19.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore relativo all'apertura di credito in conto corrente n. 71.330.12616; - 19 -
b) il credito di €. 389.063,45, comprensivo di interessi maturati al 19.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 20.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore evidenziato nell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. N. 385/1993 in data 19.08.2015, relativo al mutuo ipotecario di originari euro 500.000,00, a rogito nel Notaio Persona_1
Rep. N. 3981, pos. n. 71.601.1042392.
Tuttavia, nella sentenza impugnata, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, dopo aver disposto la revoca del decreto ingiuntivo, il primo giudice ha condannato i debitori - opponenti al pagamento in favore dell'opposta, odierna appellante della somma di €. 242.898,91, oltre interessi, quale somma risultante dall'ammontare del credito complessivo richiesto quale saldo debitore sul conto corrente per €. 278.508,72, ridotto per la applicata detrazione della somma di €. 32.798,59, risultata erroneamente addebitata a carico dei debitori per commissioni di m.s. che non erano dovute.
Nel compiere tale operazione, a parte l'errata compensazione disposta sul credito vantato in riferimento al rapporto di conto corrente, il primo giudice ha erroneamente tralasciato sia nella parte motiva che nel dispositivo ogni considerazione e statuizione sul credito vantato dalla cedente e dalla cessionaria intervenuta in relazione al contratto di mutuo ipotecario che, come detto, era stato oggetto sia del decreto ingiuntivo opposto che della successiva domanda azionata in sede di cognizione. In tal modo, il primo giudice è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che non ha statuito sulla pretesa creditoria relativa al saldo debitore riferito al mutuo ipotecario che costituiva una parte integrante della domanda e della complessiva pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Rilevata la sussistenza del vizio evidenziato dall'appellante, la sentenza di primo grado dovrà quindi essere riformata sul punto, nel senso che dovrà essere disposta la condanna degli appellati anche al pagamento dell'ulteriore somma pari ad €. 389.063,45, oltre interessi, a titolo di credito vantato quale saldo debitore relativo al contratto di mutuo ipotecario.
6. Per quanto riguarda l'appello incidentale svolto dall'appellato con il quale contesta la sentenza impugnata sotto vari profili, in primo luogo e alla luce della specifica eccezione sollevata dall'appellante occorre verificarne e accertarne la sua ammissibilità.
L'appello incidentale introdotto da è un appello incidentale tardivo in quanto CP_7 depositato in conseguenza dell'appello principale oltre il termine, sia breve che lungo, per impugnare tempestivamente e in via autonoma la sentenza.
In tale ipotesi, ritiene questo Collegio di aderire all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale l'appello incidentale tardivo può essere ritenuto ammissibile a prescindere dal fatto che l'interesse alla sua proposizione sia sorto in dipendenza e in conseguenza della proposizione dell'appello principale. Ciò in quanto “l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui,
"che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato". (cfr. sul punto Cass.SS.UU.4640/89 e la già citata Cass.150889/25).
In ogni caso, l'appello incidentale appare infondato nel merito. - 20 -
6.1 Per quanto attiene la questione con la quale l'appellante incidentale, definendosi quale consumatore e fideiussore, contesta che le clausole contenute nei due contratti sono da ritenere vessatorie, atteso che entrambi i contratti sono predisposti su modulo standard di formazione unilaterale e sottoposti alla mera sottoscrizione del consumatore, la relativa eccezione deve essere rigettata. In particolare, viene denunciata la natura vessatoria di quegli articoli del contratto di fideiussione omnibus del 2.12.2008 e del contratto di fideiussione specifica del 25.5.2009, che conterrebbero clausole che limitano la responsabilità del predisponente, che sanciscono decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e che, in generale, derogano la normativa posta a tutela del contraente più debole, osservando che, ai sensi del codice del consumo, la eccezione di nullità è una nullità di protezione che opera a favore del consumatore ed è rilevabile d'ufficio.
Al riguardo, in primo luogo occorre valutare e verificare la riconoscibilità o meno in capo al fideiussore – appellante incidentale della qualità di consumatore, in quanto tale accertamento rappresenta il presupposto per l'applicazione della tutela consumeristica ai sensi e per gli effetti della
Direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo che definiscono quale consumatore qualsiasi persona fisica che agisce per fini estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In linea generale, quindi, si deve qualificare consumatore unicamente la persona fisica che agisce per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare estranee alla sua attività professionale, ovvero il soggetto che “negozia con il professionista al di fuori di una qualsiasi attività di impresa” (Cass. civ., 23.2.07, n. 4208).
L'onere della prova della qualificazione come consumatore non spetta al soggetto che la invoca, essendo una valutazione che ai sensi dell'art. 4 Direttiva 93/13/CEE, degli artt. art. 34 e 36, comma 3,
Codice del Consumo deve compiere il giudice d'ufficio investito della questione sulla base degli elementi acquisiti agli atti (Cass. civ. S.U. 26242/2014, Cass. Civ. S.U. Ord. 28314/2019). Sotto tale profilo, nella fase monitoria e in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo era stata allegata una visura della Moda S.r.l., ovvero la debitrice principale, da cui si evince che era titolare di una CP_7 quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale Moda S.r.l. e che assumeva la carica di vice
Presidente del CdA della Moda S.r.l. Sulla base di tale documento, dunque, appare altamente probabile che, unitamente altri soci, l'appellato avesse sottoscritto le fideiussioni proprio nella qualità di socio e di vice Presidente e per tutelare interessi connessi a quelli della società e che, quindi, non avesse operato al di fuori dell'attività di impresa, ragione per cui si deve escludere in capo al CP_7 la qualità di consumatore con esclusione della disciplina e della tutela consumeristica anche
[...] con riferimento al foro invocato).
Ma a prescindere da tale considerazione, la relativa eccezione non merita di essere accolta anche sotto altro profilo. Ripercorrendo le fasi del giudizio di primo grado, risulta che l'opponente, odierno appellante incidentale, ha sollevato la questione della contrarietà dei contratti di fideiussione al codice del consumo solo nell'ultimo scritto difensivo. - 21 -
Sotto tale profilo, questa Corte, conformandosi a precedenti pronunce del medesimo tenore (di recente
Corte App. L'Aquila, sentenza n. 358/2025), deve osservare che la nullità delle clausole inserite in un contratto sottostante alla disciplina del codice del consumatore è rilevabile d'ufficio, cionondimeno, trattandosi di nullità di protezione, il rilievo d'ufficio incontra il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto della nullità che deve essere articolata da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado, non potendo essere rilevata dal giudice in assenza di una specifica allegazione di parte. Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, in una ipotesi analoga applicabile in via analogica alla fattispecie in oggetto, ha precisato che: “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)” (Cass.
Ord. n. 28983 del 18 ottobre 2023).
Nel caso di specie in primo grado l'eccezione di nullità della fideiussione in violazione delle norme del codice del Consumo, con riferimento agli artt. 33, 34 e 36 del predetto codice è stata del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica di quali clausole contrattuali fossero in violazione della normativa consumeristica, ed in che modo il dedotto squilibrio tra le parti si fosse verificato ed avesse alterato la formazione della volontà contrattuale, senza nemmeno allegare la mancanza di trattativa alcuna al riguardo. Tali allegazioni di fatto mancanti in primo grado non possono quindi rendere tempestiva la specifica allegazione poi espressa in modo analitico solo in secondo grado, precludendo la possibilità anche del rilievo ufficioso del giudice in mancanza di tempestiva allegazione specifica dei fatti su cui si deduce abbiano inciso le asserite nullità. In tal senso deve citarsi anche la sentenza della Cassazione secondo cui: “Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice d'appello che non proceda a rilevare d'ufficio una nullità di “protezione” per motivi diversi da quelli denunciati nel primo grado di giudizio, in assenza di puntuale impugnazione”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva rigettato la domanda di nullità di un contratto di “leasing” ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 36, comma 2, lett. c), d.lvo n. 206 del
2005 (codice al consumo), senza verificare d'ufficio se tali clausole potessero considerarsi vessatorie sotto altri aspetti)” (Cass. Sent. n. 11259 del 10 maggio 2018); si precisa quindi la necessità di specifiche domande o eccezioni, presupposti necessari per il rilievo d'ufficio. Non appare in contrasto con quanto appena esposto il dettato della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha chiarito che: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un - 22 -
professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.”(Cass Sent. S.U. n. 9479 del 6 aprile 2023). Il rilievo di ufficio appare infatti nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo maggiormente incisivo ed ampio in considerazione del fatto che trattasi di fase procedimentale inaudita altera parte, dovendosi quindi a contrario ritenere che in sede poi di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi in fase di merito nel contraddittorio delle parti, le parti saranno onerate della specifica e tempestiva allegazione di fatto alla base dell'eccezione di nullità che riterranno di proporre.
Pertanto, il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
6.2 Per quanto attiene la questione relativa alla nullità delle fideiussioni per la presunta violazione della normativa antitrust, tale eccezione deve essere considerata inammissibile in quanto proposta in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Detta eccezione è stata introdotta per la prima volta solo ed esclusivamente nelle note conclusive del giudizio di primo grado, quindi oltre i limiti previsti dalla normativa processuale in forza della quale alle parti è consentito modificare o integrare il thema decidendum entro non oltre la prima memoria istruttoria. Tra l'altro, la predetta eccezione, per il suo contenuto specifico del tutto diverso, per natura e presupposti, rispetto ai motivi di nullità sollevati con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, non potrebbe neppure qualificarsi come una semplice diversa qualificazione di un fatto introdotto tempestivamente con la domanda ovvero con le memorie istruttorie, rappresentando con evidenza una ipotesi di nullità nuova e diversa, tale da introdurre un tema di indagine del tutto autonomo e imporre quindi una analisi e un accertamento da parte del giudice fondati su presupposti totalmente diversi. Quindi, costituendo e rappresentando una eccezione nuova va dichiarata inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.
Né sarebbe utile invocare la regola o il rilievo circa la pretesa rilevabilità d'ufficio dell'eccezione per gli stessi motivi e argomenti esposti nel punto precedente in relazione all'eccezione di nullità delle clausole vessatorie.
Il tutto a tacer del fatto che come già affermato in plurimi provvedimenti emessi da questa Corte, come noto, la AN D'IT, con provvedimento n. 55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie - 23 -
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Sul tema, si rileva che le
Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e hanno, nuovamente, ribadito che “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'GC) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.” Ciò detto, occorre evidenziare come la fideiussione per cui è causa sia stata stipulata in data 29.01.2018 e dunque successivamente all'accertamento effettuato dalla AN d'IT col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n.
55/2005 la AN d'IT non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario - senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito - ed è principalmente per tale ragione che la AN d'IT aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa - il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio
2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'IT (Cass. n.
29810/2017). Ciò premesso, si concorda nel ritenere che "... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette
“follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della AN d'IT e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla - 24 -
sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla AN d'IT
(laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022).
Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'GC) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Del resto, la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante,
è ribadita dal prevalente orientamento di merito che questa Corte reputa di dover condividere ..." (cfr. da ultimo Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022). Per quanto appena sopra illustrato, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione grava allora sull'opponente, in considerazione sia dell'impossibilità per lo stesso di avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'GC ) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Era quindi onere degli opponenti allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Nella sostanza, in relazione a fideiussioni sottoscritte diverso tempo dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dalla mera circostanza che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da AN d'IT nel 2005, dovendosi dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da AN d'IT e della fideiussione contestata, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Tale recente orientamento ermeneutico è stato affermato anche in seno alla giurisprudenza arbitrale, con decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 16511 del 29.12.2022, secondo cui si esclude che l'accertamento della AN d'IT possa estendersi de plano alle fideiussioni concluse in un periodo successivo al 2005, dovendo essere dimostrata la persistenza della intesa antitrust (cui ha aderito la banca) mediante una prova specifica e puntuale della diffusione del modello seriale del testo fideiussorio adottato. Pertanto, in assenza di una specifica dimostrazione della fattispecie anticoncorrenziale denunciata, la domanda di nullità relativa della fideiussione non può trovare - 25 -
accoglimento. Giova, inoltre, rammentare che, al fine di comprovare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulti necessaria la produzione in giudizio, oltre che del contratto di fideiussione omnibus, del provvedimento di AN d'IT n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
6.3 Per quanto attiene la questione relativa alla presunta inesigibilità del credito per l'assenza di una data certa, l'eccezione è priva di fondamento, in quanto come rilevato dal primo giudice dagli atti di causa emerge chiaramente che il contratto di conto corrente, depositato in copia nel procedimento monitorio e in originale in allegato alle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., unitamente alla produzione degli estratti conto, sia avvenuta in data 08.08.2002 come attestato dalla sottoscrizione rilasciata in calce allo stesso dal legale rappresentante della Moda s.r.l. e in assenza di procedura formale di disconoscimento delle firme. Circostanza rafforzata dal fatto che i contratti di fideiussione del 2.12.2008 e del 25.05.2009 risultano redatti in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto di conto corrente dell'8.08.2002. In assenza di una critica motivata avverso la statuizione sul punto da parte del primo giudice, la doglianza non può che essere disattesa. Del resto, in assenza dei documenti giustificativi del rapporto di conto corrente, il Ctu non avrebbe potuto procedere alla verifica del rapporto stesso e non avrebbe potuto di conseguenza procedere al ricalcolo del rapporto di dare e avere che, sia pure in parte, è stato favorevole ai debitori, avendo il Ctu rilevato una eccedenza pari ad €.
32.798,59 a titolo di commissioni di massimo scoperto non pattuite convenzionalmente.
6.4 Relativamente all'eccezione relativa alla presunta inesigibilità del credito a causa della mancanza di prova della consegna della dichiarazione di recesso e di risoluzione anticipata nei confronti di tutti gli appellati, anche in tale caso la documentazione prodotta permette di accertare, quanto meno in via presuntiva, la ricezione della comunicazione da parte di tutti gli appellati. In effetti, risultano allegate n. 5 ricevute di avvenuta consegna delle lettere di recesso dal conto corrente e di risoluzione contrattuale inviate dalla le quali recano ognuna un numero progressivo diverso. Da tale CP_16 fatto, oggettivamente riscontrabile, si può desumere che le 5 lettere, ancorchè siano state spedite e inviate formalmente agli stessi destinatari, in particolare a e erano CP_6 Controparte_4 destinate a 5 soggetti diversi, ovvero a tutti gli obbligati, altrimenti non si spiegherebbe la diversità dei codici di spedizione apposti nelle ricevute di consegna. La tesi avversa, secondo cui si tratterebbe in realtà di n. 5 fotocopie di sole due lettere di recesso e di risoluzione anticipata, appare del tutto inverosimile.
In ogni caso la dedotta inadempienza della (consistente nella omessa informativa ad alcuni dei CP_16 garanti della revoca degli affidamenti concessi alla società garantita) non è causa di invalidità o inefficacia della fideiussione, ponendosi al più come violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede (fermo che della revoca sicuramente ha avuto notizia con la notifica del ricorso CP_7 per decreto ingiuntivo) rispetto alla quale tuttavia alcuna specifica deduzine o pretesa risarcitoria è stata avanzata da quest'ultimo. - 26 -
6.5 Parimenti infondata appare l'eccezione con la quale si denuncia l'avvenuta estinzione della fideiussione per la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dell'art. 1956 c.c., oltre che per la decadenza della banca opposta dalla pretesa ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, in generale si contesta la violazione da pare dell'istituto di credito la violazione dei doveri corretta e lealtà nella fase precontrattuale e contrattuale
La giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento alla liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. ha ritenuto che qualora “il creditore tace al fideiussore l'involuzione economica subita dal debitore, il garante non può ritenersi liberato dall'obbligazione ex art. 1955 c.c., in quanto non è rilevante il comportamento meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. civ. 21645/2010, Cass. civ. n. 28838/2008). Nel caso di specie comunque il fideiussore, era socio e membro del Cda e per espressa previsione contrattuale aveva l'obbligo di informarsi autonomamente delle condizioni economiche del garantito di cui evidentemente non poteva non essere a conoscenza.
Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c. detto articolo richiede non tanto che il debitore sia in stato di insolvenza ma solo che le sue condizioni patrimoniali offrano giustificato motivo al timore che egli possa cadervi. In secondo luogo, deve trattarsi di un mutamento di condizioni avvenuto fra le condizioni economiche del terzo alla data in cui fu prestata la fideiussione e quelle del momento in cui fu fatto il credito. Se al momento in cui fu prestata la fideiussione le condizioni patrimoniali del debitore erano già tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito, il fideiussore dovrà imputare a sua colpa le conseguenze del suo atto e la sua eventuale impossibile reintegrazione del suo patrimonio e quindi l'articolo non avrà applicazione. Sotto tale profilo, in una recente pronuncia della Suprema Corte che ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che dei tre fideiussori ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore, si è affermato che “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956
c.c., deve provare” la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare “che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come “l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. n.
20713/2023). - 27 -
Tenuto conto che l'appellato era socio della Moda s.r.l., nonché Vicepresidente del CdA, quest'ultimo non poteva non essere a conoscenza della situazione economica della Moda s.r.l. e, dunque, ha operato nella piena consapevolezza del rischio connesso alla garanzia prestata in favore della società.
Alla luce di tali considerazioni, verificata l'assenza di particolari responsabilità della banca nella gestione della complessiva operazione economica, non appare rilevabile neppure a suo carico la violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale, ritenuto che ha agito a tutela dei suoi interessi economici e sempre con l'accordo e il consenso della società e dei suoi soci.
E in ogni caso, la dimostrazione dei fatti e delle circostanze a sostegno dell'effetto di liberazione dei fideiussori ai sensi degli articoli 1955 e 1956 c.c. deve fornita da colui che invoca l'effetto liberatorio, prova che invece non è stata fornita, essendosi limitato l'appellato a mere affermazioni di principio prive di adeguato riscontro.
Il rigetto della domanda di nullità della fideiussione assorbe infine inoltre ogni eventuale questione relativa alla validità della clausola derogatoria di cui all'art. 1957 c.c..
Si rileva peraltro sul punto che tale eccezione risulta formulata con mera indicazione dell'articolo di legge, sin dall'atto di citazione in opposizione ma senza indicazione alcuna delle ragioni che la sostengono, né esse vengono in seguito chiarite né nel procedimento di primo grado o nel presente giudizio di impugnazione.
6.7 Conclusivamente, l'appello principale deve essere accolto integralmente, mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
7. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, rilevato l'integrale accoglimento dell'appello principale e risultando l'infondatezza delle ragioni poste a supporto dell'appello incidentale, si deve ritenere assorbita ogni altra e ulteriore questione e senza la necessità di procedere ai richiesti approfondimenti istruttori, compresa la Ctu contabile.
8. Le spese di lite presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa, di complessità media, vanno poste in solido a carico degli appellati alla luce della loro soccombenza.
9. Trova applicazione, inoltre, la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione, anche in via incidentale, dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016,
Cass. n. 18523/2014), pertanto trattandosi di appello incidentale proposto dopo il 31 gennaio 2013,
l'appellato e appellante incidentale soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - 28 -
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della appellante, in Controparte_1 relazione alle richieste ed eccezioni formulate dagli opponenti in via riconvenzionale;
- condanna le parti appellate, , e al Controparte_4 CP_7 Controparte_5 CP_6 pagamento in favore della appellante, della somma di €. 278.508,72, Controparte_1 comprensivo di interessi maturati al 18.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 19.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore relativo all'apertura di credito in conto corrente n. 71.330.12616,
- condanna le parti appellate, e al Controparte_4 CP_7 Controparte_5 CP_6 pagamento in favore della appellante, della somma di €. 389.063,45, Controparte_1 comprensivo di interessi maturati al 19.08.2015, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso del 2,937% dal 20.08.2015 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore relativo al mutuo ipotecario a rogito nel Notaio Rep. N. 3981, pos. n. 71.601.1042392. Persona_1
2) rigetta l'appello incidentale svolto da;
CP_7
3) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
3) condanna le parti appellate, e Controparte_4 CP_7 Controparte_5 CP_6 in solido al pagamento in favore dell'appellante, delle spese e competenze di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in €. 2.556,00 per spese di contributo unificato e diritti e in €.
18.511,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
4) dichiara parte appellata e appellante incidentale tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono