Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5973 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 01/12/1985 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 25/01/1993 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Delle Croci n.2G, presso lo studio dell'avv. Bonanno Giulio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli saranno affidati, congiuntamente, ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione . CP_2
3. Il padre, s'impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, un assegno mensile di € 510,00 (cinqucentodieci/00), da dividere in € 170,00 per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei figli minori, tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT.
4. Le spese straordinarie, invece, saranno affrontate al 50% da entrambi i coniugi purché previamente concordate e debitamente documentate di comune accordo tra di essi. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con se i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento.
7) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune e dichiarano fin da subito di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. L'efficacia delle suddette pattuizioni resta subordinata alla omologazione da parte del Tribunale di Palermo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
2 celebrato il 26/05/2017 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 15 - P. II – serie A - Anno 2017).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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