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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr. Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato in [...] in data [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.:
- p.e.c.: – fax: 06-5941245) presso il C.F._2 Email_1
cui indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti su foglio separato, materialmente congiunto al presente atto.
- RICORRENTE -
E
, (C.F. in persona del in carica, legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2 C.F._3
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del ventisei novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il proprio status di cittadino Controparte_1 italiano in quanto discendente in linea retta da cittadina italiana, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deduceva il ricorrente di essere discendente diretto di cittadina italiana, nata a [...], Persona_1
in data 3.1.1917, come dall'atto di nascita che si allega (all.1), emigrata in Argentina senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 29.6.2022 (all.3).
In data 28.10.1939 a Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Persona_1 Per_2
, cittadino argentino, come dall'atto di matrimonio che si allega (all.2); dalla loro unione nasceva a
[...]
Buenos Aires (Argentina), in data 14.12.1941, come dall'atto di nascita che si allega Persona_3
(all.4). Quest'ultima in data 3.1.1964 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_4
come dall'atto di matrimonio che si allega (all.5) e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires
[...]
(Argentina), in data 3.1.1965, , come dall'atto di nascita che si allega (all.6). Persona_5
In data 2.11.1990 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_5
come dall'atto di matrimonio che si allega (all.7) e da questo matrimonio nasceva a Persona_6
Buenos Aires (Argentina), in data 24.4.1992, odierno ricorrente, come dall'atto di nascita Parte_1
che si allega (all.8).
Tanto premesso il ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa jure sanguinis alla Persona_1
propria figlia , e da questa a tutti i propri discendenti, come documentalmente provato. Persona_3
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla Controparte_1 sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del ventisei novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'ava è nata a [...], provincia di Vibo Valentia, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta attraverso la figura femminile di nata a [...], in data [...] e che la stessa, emigrata in Persona_1
Argentina e coniugata con è divenuta madre di in data 14.12.1941. Persona_2 Persona_3
A tal proposito si rappresenta che il riconoscimento della cittadinanza italiana, consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La normativa vigente al momento dell'emigrazione in Argentina della sig.ra on prevedeva Persona_1 la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della cittadinanza italiana per linea materna;
- che tuttavia la sentenza n. 30/1983 della Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana;
che, da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo se la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
che pertanto lo status civitatis dev'essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1.1.1948 e ai loro discendenti.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha stabilito che lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità dello status
3 civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle "situazioni esaurite", come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della
Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'ava Persona_1
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome della stessa (all.3). La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per via materna è intervenuto prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'ava nata a [...], in Persona_1 data 03.01.1917, deceduta senza mai naturalizzarsi argentina e da questa trasmessa alla figlia
[...]
. Per_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del
4 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Da ultimo la legge n. 91/1992 all' art. 1 stabilisce espressamente che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, discendente di sua ava italiana e per discendenza diretta Persona_1
derivante dalla propria figlia Persona_3
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadino italiano di Pt_2
nato in [...] in data [...], C.F. . Parte_1 C.F._1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26/11/2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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