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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.2778/2022
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2778/2022 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc: Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Floridia, via Palestro n. 94, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA
GIUFFRIDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Roma, via G. Grezar n. 14, C-F e P.IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv.
Elisabetta Guidi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Pagina 1 Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt 22 e ss. L. n.
689/1981
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.11.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' Controparte_1 previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi sentire dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 298202290042283063000, notificata in data 16.10.2022, con la quale si intimava alla signora il Parte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 3.884,32 relativa agli atti n.
59820160000480480000 (notificato in data 23/06/2016), n. 59820160001810279000
(notificato il 15/12/2016) e n. 59820170001523174000 (notificato il 27/12/2017) per il mancato pagamento di contributi I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), dovuti all' di Siracusa. CP_2
A fondamento della sua domanda, in via preliminare, deduceva:
1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti richiamati nello stesso provvedimento;
2) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per estinzione della pretesa per prescrizione relativamente alla somma di € 2.451,12 richiamata con la cartella di pagamento n. 59820160000480480000, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 16.10.2022, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica del suddetto atto presupposto, avvenuta in data
23.06.2016;
3) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 148 c.p.c. atteso che la relata di notifica risultava essere interamente in bianco e, dunque, priva dell'essenziale ed indefettibile requisito della identificazione e sottoscrizione del messo notificatore;
4) illegittimità dell'intimazione perché notificata tramite poste private in assenza di apposita autorizzazione ministeriale;
Pagina 2 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa motivazione del provvedimento amministrativo, stante la mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Ente impositore, nonché
l'impossibilità di comprendere il calcolato delle somme richieste a titolo di interessi moratori e degli altri compensi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: CP_1
1) l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di quaranta giorni, come indicato dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999;
2) l'inammissibilità del ricorso poiché proposto avverso Controparte_3
e non avverso l' (ente impositore), stante l'asserita richiesta di
[...] CP_2 pronuncia sul merito della pretesa contributiva e non su vizi propri dell'intimazione di pagamento.
La resistente si opponeva, inoltre, alla declaratoria di intervenuta prescrizione posto che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data 16.10.2022 e, quindi, entro i termini di legge, a mezzo servizio di poste private fornito dal Parte_2
che, contrariamente a quanto asserito da controparte, era regolarmente
[...] munito della prescritta licenza ministeriale.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, previo deposito di note scritte, veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità del ricorso perché iscritto a ruolo in data 05.11.2022 a fronte della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 16.10.2022, dunque entro i termini prescritti dalla legge.
Parimenti, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva nei confronti di in quanto, come correttamente CP_1 rilevato dalla ricorrente, la legittimazione passiva dell'ente creditore si ha quando viene in contestazione il merito della vicenda, cioè quando si impugna l'iscrizione a ruolo, mentre si ha la legittimazione dell'Agente della Riscossione quando si contesta un'attività illegittima imputabile solo allo stesso agente. Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente ha eccepito la prescrizione dell'intimazione di pagamento con riferimento
Pagina 3 agli avvisi di addebito sopra richiamati, che l' asserisce di avere Controparte_3 notificato il 23 giugno 2016; 15/12/2016 e 27/12/2017. In pratica, con il ricorso si contesta solo l'attività espletata dall'Agente della Riscossione che ha lasciato trascorrere il termine di prescrizione senza notificare alcun atto interruttivo.
Nel merito, deve dichiararsi la prescrizione del credito intimato in quanto l'avviso di addebito sarebbe stato notificato in data 23 giugno 2016, per cui il termine di cinque anni della prescrizione previsto dalla legge n. 335/1995 sarebbe scaduto il 22 giugno
2021; applicando la sospensione di 311 giorni previsti dal legislatore, e come indicato nella circolare n. 126 del 10 agosto 2021, il termine per la notifica dell'intimazione CP_2 di pagamento scadeva il 29 aprile 2022. Poiché la notifica, come anche dichiarato da controparte, è stata effettuata il 16 ottobre 2022, la stessa risulta effettuata dopo la scadenza dei cinque anni previsti dalla legge sopra richiamata.
A prescindere dalle considerazioni in fatto e in diritto relative al termine prescrizionale del credito intimato, in ogni caso deve dichiararsi la nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto avvenuta solo nel 2016, quando le società di poste private non erano ancora legittimate ad effettuare notifiche di atti giudiziari e/o atti amministrativi.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 10.01.2020 n. 300, infatti,
"In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n.
2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte".
In ultimo, in ogni caso, come si evince dagli atti di causa, il ha Parte_2 ottenuto la licenza ad hoc soltanto nel 2019.
Per tutti questi motivi ne discende la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Assorbiti tutti gli ulteriori motivi e/o eccezioni processuali e di merito.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento e relativi atti di intimazione indicati in premessa;
2) Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Erario, giusta delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal COA di Siracusa di cui in atti di causa, che liquida in complessivi Euro
1.300,00 oltre Iva, Spese Generali e CPA, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2778/2022 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc: Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Floridia, via Palestro n. 94, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA
GIUFFRIDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Roma, via G. Grezar n. 14, C-F e P.IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv.
Elisabetta Guidi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Pagina 1 Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt 22 e ss. L. n.
689/1981
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.11.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' Controparte_1 previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi sentire dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 298202290042283063000, notificata in data 16.10.2022, con la quale si intimava alla signora il Parte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 3.884,32 relativa agli atti n.
59820160000480480000 (notificato in data 23/06/2016), n. 59820160001810279000
(notificato il 15/12/2016) e n. 59820170001523174000 (notificato il 27/12/2017) per il mancato pagamento di contributi I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), dovuti all' di Siracusa. CP_2
A fondamento della sua domanda, in via preliminare, deduceva:
1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti richiamati nello stesso provvedimento;
2) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per estinzione della pretesa per prescrizione relativamente alla somma di € 2.451,12 richiamata con la cartella di pagamento n. 59820160000480480000, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 16.10.2022, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica del suddetto atto presupposto, avvenuta in data
23.06.2016;
3) la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 148 c.p.c. atteso che la relata di notifica risultava essere interamente in bianco e, dunque, priva dell'essenziale ed indefettibile requisito della identificazione e sottoscrizione del messo notificatore;
4) illegittimità dell'intimazione perché notificata tramite poste private in assenza di apposita autorizzazione ministeriale;
Pagina 2 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa motivazione del provvedimento amministrativo, stante la mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Ente impositore, nonché
l'impossibilità di comprendere il calcolato delle somme richieste a titolo di interessi moratori e degli altri compensi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: CP_1
1) l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di quaranta giorni, come indicato dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999;
2) l'inammissibilità del ricorso poiché proposto avverso Controparte_3
e non avverso l' (ente impositore), stante l'asserita richiesta di
[...] CP_2 pronuncia sul merito della pretesa contributiva e non su vizi propri dell'intimazione di pagamento.
La resistente si opponeva, inoltre, alla declaratoria di intervenuta prescrizione posto che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data 16.10.2022 e, quindi, entro i termini di legge, a mezzo servizio di poste private fornito dal Parte_2
che, contrariamente a quanto asserito da controparte, era regolarmente
[...] munito della prescritta licenza ministeriale.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, previo deposito di note scritte, veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità del ricorso perché iscritto a ruolo in data 05.11.2022 a fronte della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 16.10.2022, dunque entro i termini prescritti dalla legge.
Parimenti, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva nei confronti di in quanto, come correttamente CP_1 rilevato dalla ricorrente, la legittimazione passiva dell'ente creditore si ha quando viene in contestazione il merito della vicenda, cioè quando si impugna l'iscrizione a ruolo, mentre si ha la legittimazione dell'Agente della Riscossione quando si contesta un'attività illegittima imputabile solo allo stesso agente. Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente ha eccepito la prescrizione dell'intimazione di pagamento con riferimento
Pagina 3 agli avvisi di addebito sopra richiamati, che l' asserisce di avere Controparte_3 notificato il 23 giugno 2016; 15/12/2016 e 27/12/2017. In pratica, con il ricorso si contesta solo l'attività espletata dall'Agente della Riscossione che ha lasciato trascorrere il termine di prescrizione senza notificare alcun atto interruttivo.
Nel merito, deve dichiararsi la prescrizione del credito intimato in quanto l'avviso di addebito sarebbe stato notificato in data 23 giugno 2016, per cui il termine di cinque anni della prescrizione previsto dalla legge n. 335/1995 sarebbe scaduto il 22 giugno
2021; applicando la sospensione di 311 giorni previsti dal legislatore, e come indicato nella circolare n. 126 del 10 agosto 2021, il termine per la notifica dell'intimazione CP_2 di pagamento scadeva il 29 aprile 2022. Poiché la notifica, come anche dichiarato da controparte, è stata effettuata il 16 ottobre 2022, la stessa risulta effettuata dopo la scadenza dei cinque anni previsti dalla legge sopra richiamata.
A prescindere dalle considerazioni in fatto e in diritto relative al termine prescrizionale del credito intimato, in ogni caso deve dichiararsi la nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto avvenuta solo nel 2016, quando le società di poste private non erano ancora legittimate ad effettuare notifiche di atti giudiziari e/o atti amministrativi.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 10.01.2020 n. 300, infatti,
"In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n.
2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte".
In ultimo, in ogni caso, come si evince dagli atti di causa, il ha Parte_2 ottenuto la licenza ad hoc soltanto nel 2019.
Per tutti questi motivi ne discende la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Assorbiti tutti gli ulteriori motivi e/o eccezioni processuali e di merito.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento e relativi atti di intimazione indicati in premessa;
2) Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Erario, giusta delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal COA di Siracusa di cui in atti di causa, che liquida in complessivi Euro
1.300,00 oltre Iva, Spese Generali e CPA, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 5