Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 779/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 779/2021 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), e AR CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ),
[...] CodiceFiscale_2 rappresentate e difese, per procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni Caruso e Sonia Scarcella (con pec indicata), elettivamente domiciliate in Messina, Via G. La Farina n. 62, presso lo studio del primo,
Appellanti contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Pt_3
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), rappresentati e difesi,
[...] CodiceFiscale_4 per procura in atti, dall'avv. Francesco Aloisi (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via
Cesare Battisti 175, sono elettivamente domiciliati,
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1523/2020 emessa, in data 21 ottobre 2020, dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 19 maggio 2006, conveniva in giudizio, Controparte_1 davanti al Tribunale di Messina, esponendo: - di essere proprietario di un immobile sito AR in Giampilieri Superiore (ME) via Trave, riportato in catasto alla particella 124 del foglio 198, attiguo ad altro immobile di proprietà della sig.ra identificato al catasto alle particelle 714 e AR
123 del foglio 198; - che tali immobili erano uniti da un comune muro divisorio della larghezza di 43 cm.; - che la sig.ra aveva ristrutturato il proprio immobile, realizzando una struttura portante Pt_1 con propri pilastri portanti in cemento armato in lungo ed in aderenza al muro comune;
- che tale costruzione era stata realizzata in violazione delle norme antisismiche, in quanto non rispettosa del c.d. “giunto tecnico”; - che tale circostanza era emersa in esito ad una consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito di un precedente giudizio, vertente tra le stesse parti ed afferente ai medesimi immobili, conclusosi con sentenza n. 189/06.
1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto ex AR adverso e precisando di essere disponibile, nell'eventualità in cui si fosse ritenuta violata la normativa antisismica relativa al rispetto del giunto tecnico, a realizzarlo, mediante l'eliminazione della porzione di muro comune necessaria allo scopo.
Con ordinanza del 17 marzo 2008, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
- in quanto comproprietaria insieme al marito, , dell'immobile oggetto Parte_3 Controparte_1 di causa - la quale si costituiva in giudizio aderendo espressamente a tutte le domande, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni attoree.
All'udienza del 18 maggio 2009, su richiesta di parte attrice, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di - ritenuta dall'attore comproprietaria, insieme con E_
, dell'immobile oggetto di causa - la quale non si costituiva in giudizio, sicché ne veniva AR dichiarata la contumacia.
Disposta l'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio espletata, nel giudizio iscritto al n.
710/1992 R.G. sez. Stralcio Tribunale di Messina, dal geometra , datata 18 gennaio Parte_4
2001, con sentenza n. 1523/2020 emessa, in data 21 ottobre 2020, il Tribunale di Messina, così provvedeva: “Ordina a e a in via solidale, di procedere alla AR E_ demolizione totale o parziale del proprio manufatto, sito in Giampilieri Superiore Via Trave, ovvero all'arretramento dello stesso in modo da assicurare la costituzione del prescritto giunto tecnico rispetto al fabbricato di proprietà e . Rigetta, nel resto, le domande Controparte_1 Parte_3 attoree. Dichiara compensate in ragione di metà le spese processuali e condanna e AR
, in via solidale, alla refusione della restante parte in favore di e E_ Controparte_1 di , liquidandola, per ciascuno, in euro 2,738,00, per fase introduttiva, fase studio, fase Parte_3 istruttoria e fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e chiedendo, il rigetto AR E_ delle avverse domande, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e contestando Controparte_1 Parte_3 la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 27 maggio 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Estraneità della sig.ra E_ alla dedotta controversia. Carenza di legittimazione passiva”. Ha evidenziato che E_ contrariamente a quanto asserito dalle controparti, non era comproprietaria dell'immobile della convenuta, sito al primo e secondo piano del fabbricato oggetto di causa, bensì AR proprietaria esclusiva di altro immobile, sito al piano terra e adibito a magazzino, non confinante con
2 l'immobile degli attori, bensì con sottopassaggio del demanio comunale, e non interessato dall'intervento di ristrutturazione, oggetto di controversia.
La doglianza è fondata.
Occorre premettere, in diritto, che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, 12/02/2021, n. 3765).
Nel caso in esame, all'udienza del 18 maggio 2009, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di su istanza di “parte attrice” (alla richiesta di E_ Pt_3 si è associato ), fondata sull'assunto che la figlia di
[...] Controparte_1 Pt_2 AR fosse “comproprietaria dell'immobile per cui è causa”, vale a dire dell'immobile di proprietà della convenuta (sito al primo e al secondo piano dell'edificio) fatto oggetto dell'intervento di ristrutturazione in violazione delle norme antisismiche.
Tuttavia, parte attrice non ha assolto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., all'onere di provare la qualità, in capo alla di comproprietaria dell'immobile oggetto Pt_2 dell'intervento edilizio, effettuato in violazione delle norme antisismiche.
Né tale qualità emergeva dagli atti di causa. In proposito, occorre, anzi, osservare come nella consulenza tecnica d'ufficio acquisita nel corso del primo grado del giudizio si facesse riferimento ad un intervento di ristrutturazione eseguito dalla sola sul proprio immobile (sito al AR secondo e terzo piano dell'edificio).
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate tutte le domande proposte nei confronti di con conseguente revoca della condanna di quest'ultima alla E_ rifusione delle spese processuali, in favore delle controparti.
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Riconoscimento da parte delle Autorità
Amministrative dell'idoneità sismica dell'immobile e della legittimità della ristrutturazione”. Ha evidenziato che la legittimità dell'intervento edilizio eseguito da e la conformità alla AR normativa edilizia e alle leggi antisismiche era stata accertata dal Genio Civile di Messina e dal
Comune di Messina, col rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria del 13 gennaio 2004, prot. n
759, già agli atti di causa.
La censura è inammissibile, oltre che infondata.
In primo luogo, occorre osservare che la invocata Concessione Edilizia in sanatoria, datata 13 gennaio
2004, prot. n 759, è stata per la prima volta prodotta nel giudizio di primo grado con la comparsa conclusionale e, dunque, in violazione dei vigenti termini di preclusione.
In ogni caso, come correttamente affermato dal primo giudice, a nulla rileva l'asserito avvenuto rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria, posto che l'accertamento della violazione dell'art. 9, comma 3°, della l. n. 1684 del 1962, sub specie della mancata realizzazione del giunto tecnico di oscillazione, è tale da determinare una presunzione assoluta di pericolosità con riferimento all'eventualità di eventi tellurici che rende irrilevante il rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente (Cass. civ., n. 11728 del 2012).
Costituisce, inoltre, un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In tema di rapporti di vicinato, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme regolamentari e la conseguente facoltà del proprietario del fondo
3 confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione dell'art. 872 c.c., non restano escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, ovvero, nelle zone sismiche, di progetto approvato dall'ufficio del genio civile ai sensi dell'art. 25 l. n. 1684 del 1962, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, né pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti” (Cass. Civ., sez. II, 05/05/2015, n. 8935).
3. Con il terzo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Disciplina interpretativa della L.
25/11/1962 n. 684 (“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare n° 7 del 21/01/2019 C.S.LL. PP) costruzione a “struttura mista” in “aggregato edilizio”.
Ha evidenziato che, in base alla più recente normativa in materia di costruzione degli edifici dettata dal D.M. 17 gennaio 2018, nonché dalla Circolare n° 7 del 21/01/2019 C.S.LL. PP - che ha introdotto delle novità in materia di edifici preesistenti, con particolare riguardo a quelli facenti parte degli
“aggregati edilizi” - l'accertamento della presenza, o assenza, del giunto tecnico tra il fabbricato dell'appellante, e quello degli appellati non sarebbe più determinante ai fini di una AR valutazione della sicurezza delle strutture dal punto di vista sismico, in considerazione del fatto che detto fabbricato fa parte di un “aggregato edilizio” e che si presenta anche “a struttura mista”. Ha aggiunto che vertendosi in tema di ristrutturazione di un immobile a struttura mista, facente parte di un aggregato edilizio, non sussisteva alcun obbligo di collocare il giunto tecnico, né di osservare distanze di sorta dall'immobile del vicino, sicché gravava sugli attori, dimostrare che vi fossero problemi di anti-sismicità e di sicurezza connessi agli interventi delle appellanti.
La censura è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che l'art. 9 della legge del 25/11/1962 n. 1684, stabilisce che “In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a sè stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente ostinazione di ciascuno di essi” (comma 3).
Tale norma - diretta non solo ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati, ma anche a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata - è stata fatta salva dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (che ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo) e non è stata abrogata, né modificata, dai successivi interventi normativi in materia di costruzione, che, peraltro, contrariamente a quanto asserito dal difensore delle appellanti, non hanno espressamente introdotto deroghe alla applicabilità della stessa norma in relazione ad immobili a struttura mista, facenti parte di un aggregato edilizio.
Inoltre, come bene chiarito dal primo giudice (le cui argomentazioni non sono state specificamente censurate) la disciplina afferente alle costruzioni in aderenza in zone sismiche è applicabile, oltre che nel caso di nuova costruzione, altresì in caso di sopraelevazioni e di riparazioni o ristrutturazioni.
L'art 15 della l. n. 64 del 1974 (oggi art. 91 T.U. edilizia, d.P.R. n. 380 del 2001) dispone che «le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli».
L'art. 3 T.U. edilizia, con precipuo riferimento agli “interventi di ristrutturazione edilizia” (lett. d), sancisce che «gli interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione
4 e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica».
In occasione, dunque, di interventi di ristrutturazione edilizia in zone sismiche, laddove, come nella specie, si realizzino per la prima volta strutture portanti in cemento armato, peraltro “appoggiate” su un muro ordinario, in muratura semplice, devono essere eseguiti gli opportuni adeguamenti al fine di mettere in sicurezza le costruzioni interessate. Ciò in quanto la mancata messa in sicurezza delle costruzioni in zona sismica, ragionevolmente espone a pericolo la pubblica incolumità, atteso il rischio tellurico stimato nella zona interessata.
Nel caso in esame, la violazione della normativa sul c.d. “giunto tecnico” è stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito di altro procedimento svoltosi dinnanzi al
Tribunale di Messina (n. 710/1992 R.G.), riguardante le stesse parti e concernente i medesimi immobili confinanti di Via Trave, in Giampilieri Superiore, il cui elaborato è stato regolarmente acquisito, e correttamente utilizzato a fini probatori, nel corso del giudizio di primo grado.
In proposito, costituisce un principio costante nella giurisprudenza di legittimità che il giudice di merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva. Ciò vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili e a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza resa nel diverso giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 12508 del 2016).
In particolare, il c.t.u. rilevava (a pag. 16) che la sig.ra in occasione della ristrutturazione del Pt_1 proprio immobile, aveva realizzato «una nuova struttura portante costituita da telaio in c.a. con pilastri posti lungo il muro comune. Quello oggetto di indagine e quindi quello ubicato nel vano scala dell'immobile dell'attrice risultato posto in assoluta aderenza con il preesistente muro comune in muratura ordinaria, e senza che sia stato lasciato il giunto tecnico». Accertava, dunque, che la
“struttura intelaiata” era stata realizzata dalla convenuta in contrasto con le disposizioni di legge dettate per le costruzioni in zone sismiche, e segnatamente con la norma di cui all'art. 9 legge 25 novembre 1962 n. 1684, che prescrive, per i fabbricati che sorgono in aderenza, la necessità di
“osservare un distacco che consenta la libera ed autonoma oscillazione”, distacco che, come pure chiarito dal c.t.u., deve corrispondere ad un decimo dell'altezza massima del fabbricato.
D'altra parte, tale accertamento non è stato specificamente contestato dalla convenuta, che peraltro si
è avvalsa dell'ausilio di un consulente tecnico di parte. Quest'ultimo, infatti, non ha contraddetto la situazione dei luoghi accertata dal c.t.u., ma si è limitato a chiarire che “I lavori di ristrutturazione del fabbricato, ad eccezione del piano terra, in quanto di proprietà altra ditta, prevedevano dal punto di vista strutturale, la demolizione dei vecchi solaio in legno e la realizzazione di nuovi solai in c.a., la sostituzione della copertura in legno a due falde inclinate, di tipo spingente, sulle murature esistenti, con solaio piano in laterocemento, mantenendo le strutture verticali in muratura di pietrame preesistenti. Durante il corso dei lavori, dopo aver realizzato il primo solaio in laterocemento, è stato deciso dalla ditta , di intraprendere delle variazioni all'intervento già iniziato, CP_2 realizzando una struttura intelaiata in c.a.”, aggiungendo che “allo stato attuale, l'immobile si presenta, dal punto di vista strutturale con il piano terra dotato di tutti i muri portanti preesistenti, mentre al primo e secondo livello un muro trasversale (muro sul retro parallelo al muro di facciata)
è stato completamente eliminato. Il primo solaio in laterocemento risulta “appoggiato” alla muratura preesistente, mentre il secondo impalcato e il terzo risultano realizzati e appoggiati su una struttura interna intelaiata in c.a.”.
5 Dunque, può ritenersi provata la violazione della normativa antisismica, avendo AR realizzato ex novo una “struttura interna” in c.a. in aderenza al muro comune, senza rispettare il cd.
“giunto tecnico”, così esponendo la costruzione adiacente, di proprietà di e Controparte_1 Pt_3
al pericolo di danno in caso di scosse telluriche, pericolo che la normativa in esame mira a
[...] prevenire.
4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha dedotto “Pretesa demolizione dell'immobile”. Ha evidenziato che la mancanza del giunto tecnico, o la sussistenza di altra violazione alle norme antisismiche, non determina automaticamente la necessità di demolizione del fabbricato realizzato, potendosi ricorrere a tale estremo rimedio solo ove non fosse possibile ricorrere ad altri accorgimenti tecnici. Ha aggiunto che, nel caso in esame, avrebbe potuto realizzare il “giunto tecnico” AR abbattendo, per metà dello spessore, il muro comune, di larghezza pari a cm. 43, appartenente per cm. 21,5 all'appellante, ovvero inserire altro accorgimento tecnico, secondo le modalità eventualmente indicate da un nominando CTU.
Anche tale doglianza è infondata.
Occorre premettere che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 25 novembre
1962, n. 1684, art. 9 in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino (cfr. Cass. Civ., sez. un., 28/07/1998, n. 7396; sent. n. 10325/08,
9319/09).
Il principio secondo il quale il giudice deve accertare se il pericolo (presunto) derivante dalla edificazione di un fabbricato realizzato senza il rispetto della disciplina antisismica possa essere eliminato con l'uso di particolari accorgimenti tecnici prima di ordinare la riduzione in pristino va, tuttavia, coordinato con il disposto dell'art. 2697 c.c., alla cui stregua l'onere di provare un fatto - nella specie, l'esistenza di accorgimenti tecnici che consentano di mettere in sicurezza l'immobile, evitando in tal modo la relativa demolizione - grava su chi ha interesse alla relativa dimostrazione in giudizio.
Come pure chiarito dalle più recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione, “In materia di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9, della l. n. 1684 del 1962, il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte interessata a evitare la demolizione l'onere di provare l'esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone
l'abbattimento” (Cass. Civ., sez. II, 14/02/2019, n. 4454, cfr. Cass. n. 23231 del 15/11/2016).
Ciò premesso, nel caso in esame, la convenuta non ha allegato, né provato, l'esistenza di
“accorgimenti tecnici”, diversi dal disposto arretramento del proprio manufatto, idonei a mettere in sicurezza l'immobile per cui è causa. Né tali accorgimenti sono stati indicati dal consulente tecnico di parte, Ing. Minutoli.
Pertanto, la carenza di allegazione e prova non può essere colmata dall'espletamento di una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, che, come è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la
6 finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante, Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
Sicuramente, inoltre, la realizzazione del cd. “giunto tecnico” non può essere realizzata, come suggerito dall'appellante, mediante la demolizione del muro comune, di larghezza pari a cm. 43, per la parte che, a dire del difensore, sarebbe di esclusiva proprietà dell'appellante, pari a cm. 21,5.
A parte le evidenti perplessità, in ordine ai verosimili effetti pregiudizievoli della parziale demolizione del muro sulla stabilità dell'immobile, generate da tale soluzione, peraltro fondata su principi giuridici errati, occorre osservare, in proposito, che, come chiarito dal c.t.u. il distacco tra le costruzioni necessario per assicurare il cd. “giunto tecnico” deve corrispondere ad un decimo dell'altezza del fabbricato, che, nel caso in esame, trattandosi di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, non può che essere superiore a 215 cm. (cm. 21,5 x 10).
Si tratta, dunque, di una soluzione (peraltro, non suggerita dal consulente tecnico di parte) inidonea ad eliminare lo stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità dell'immobile generata dalla violazione della normativa antisismica, situazione di pericolo da rimuovere, senza indugio, come correttamente ordinato dal primo giudice, mediante l'arretramento del manufatto in modo da assicurare la costituzione del prescritto giunto tecnico rispetto al fabbricato di proprietà CP_1
e
[...] Parte_3
5. Con il quinto motivo di appello, il difensore ha lamentato “Violazione e falsa applicazione dell'art.
91 del c.p.c. con riguardo al D.M. n. 55 del 2014, art. 4”, evidenziando che, in base al secondo comma di tale articolo, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un compenso unico, che può essere aumentato per ogni soggetto.
La censura è fondata.
Dispone il secondo comma dell'art. 4 del D.M. 10/03/2014 n. 55, secondo la formulazione ratione temporis applicabile, che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione quello secondo il quale
“In merito alla liquidazione delle spese di giudizio, nell'ipotesi di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, in conformità con il principio di non debenza delle spese superflue” (cfr., Cass. Civ., sez. III, 27/07/2024, n. 21067) secondo i criteri fissati dall'art. 4 del d. m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla stessa norma), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (cfr., ex multis, Cass. 27/08/2015, n. 17215).
La ratio della norma è evidentemente da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 31/01/2024, n. 2956).
7 Peraltro, il d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, facendo esplicito riferimento a “soggetti” e non a
“parti” ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che essi rappresentino, o meno, una sola parte in senso proprio (cfr. Cass. Civ., sez. II, 06/06/2022, n.18047).
Nel caso in esame, non può dubitarsi del fatto che e costituitisi in Controparte_1 Parte_3 giudizio con lo stesso difensore, abbiano assunto la medesima posizione processuale (quali comproprietari dell'immobile posto in pericolo dell'intervento edilizio posto in essere da Pt_1 nell'immobile confinante), per cui il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un compenso
[...] unico, ancorché aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4 del d. m. n. 55 del 2014 (in relazione alla necessità per il difensore di rapportarsi con ognuno di essi, di fare sottoscrivere una distinta procura, di redigere distinti atti difensivi, ancorché di analogo contenuto).
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Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata, vanno rigettate tutte le domande proposte nei confronti di e la sola va condannata alla rifusione di metà delle E_ AR spese processuali (parzialmente compensate dal primo giudice) in favore di e Controparte_1 Pt_3
riliquidate - tenendo conto della somma liquidata per ciascuno dal primo giudice in base ai
[...] parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, pari € 2.738.00 (di cui € 438,00, per la fase di studio, €
370,00, per la fase introduttiva, € 1120,00, per la fase di trattazione, ed € 810,00 per la fase decisionale) e dell'aumento per la presenza di più persone aventi la stessa posizione processuale - in complessivi € 3.559,40 per metà compensi. Nulla occorre disporre in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado in favore della non essendosi quest'ultima costituita. Pt_2
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Quanto alle spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo al principio della soccombenza,
e vanno condannati alla rifusione, in via solidale, delle spese Controparte_1 Parte_3 processuali in favore di liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. E_
55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate (titolarità del rapporto controverso) e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00 (di cui €
567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed
€ 956,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati, e AR Controparte_1 Pt_3
avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza e all'esito complessivo della lite, le spese
[...] del presente grado del giudizio possono essere compensate in ragione di metà tra le parti, con condanna di alla rifusione, in favore degli appellati, della rimanente porzione, liquidata AR
- seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n.
147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione delle molteplici questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive – nella somma complessiva di € 3.777,40 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale) per metà compensi comprensiva dell'aumento per la presenza di più persone aventi la stessa posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1523/2020 emessa, in data 21 ottobre 2020, AR E_ dal Tribunale di Messina, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta tutte le domande proposte nei confronti di revocando la condanna della stessa alla E_ rifusione delle spese processuali in favore delle controparti;
riliquida la metà delle spese processuali del primo grado del giudizio, che deve rifondere in favore di AR CP_1
e in complessivi € 3.559,40, per entrambi. Conferma nel resto.
[...] Parte_3
- Condanna e alla rifusione, in solido, delle spese processuali del Controparte_1 Parte_3 presente grado del giudizio in favore di liquidate in complessivi € 2.906,00 per E_ compensi, ed € 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dichiara compensate, in ragione di metà, tra e gli appellati, e AR Controparte_1 Pt_3
le spese del presente grado del giudizio, condannando alla rifusione, in favore
[...] AR degli appellati, della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 3.777,40 per metà compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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