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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza dell'1/7/2025 ______, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA NELLA CAUSA rg 5897/2024
VERTENTE TRA
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Controparte_1 minore all'epoca della domanda nato il [...], già legittimati nel Persona_1 procedimento ATP, e alla maggiore età (raggiunta nelle more) nella qualità di amministratore di sostegno del sig. , la , giusta nomina in atti, Persona_1 Parte_2 rappresentati e difesi, dall'avv. Michela Izzo presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato in calce del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica Email_1 RICORRENTE E
l' , CF PI Controparte_2 P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato P.IVA_2 e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, C.F. , giusta procura generale alle C.F._1 liti notar in Fiumicino N. 37875/7313 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato Per_2 con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI, VIA DE CP_3 GASPERI N. 55. Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta Email_2 elettronica certificata: t;
FAX:0861334019 Email_3 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato esponeva che
1. Che in data 09.7.2021 con ricorso depositato al n. RG 11323/21 adiva il Tribunale NAPOLI SEZ. Lavoro e previdenza per ottenere, ex art. 445 bis cpc, l'accertamento del proprio stato per il riconoscimento della inabilità al 100% e L. 104 art. 3 comma 3;
2. Che gli istanti nella qualità, chiedevano con domanda del 05.7.2019 il riconoscimento dei benefici di cui alla invalidità civile;
con provvedimento del 17.02.2021 l' di NAPOLI ha CP_3 attribuito una percentuale di invalidità pari al 50%. NONCHE' NON RICONOSCEVANO LA L. 104/92 e succ. mod.ni; per contro, HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO dell'invalidità civile ed ai relativi benefici- presenta, infatti, gravi patologie non valutate correttamente ossia deficit delle funzioni intellettive, come ragionamento, pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio, apprendimento dall'esperienza. Deficit del funzionamento adattitivo con mancato raggiungimento degli standard di Nelle more del processo il sig. diveniva Persona_1 maggiorenne ed i genitori richiedevano l'amministrazione di sostegno;
in data 05.7.2022 si riprese il processo come sospeso con il deposito dell'amministrazione di sostegno;
n data 027.10.2022 il Giudice dispose il giuramento CTU dott. Persona_3
1 in data 23.9.2023 il Ctu Depositava la perizia;
in data 25.01.2024 il Giudice fissava termine per contestare la perizia;
in data 06.02.2024 il procuratore della parte ricorrente depositava il rituale dissenso;
che come si rileva dalle osservazioni rese alla bozza CTU che la consulenza ha errato nell'inquadramento della patologia – status psichico del sig. . Per_1 Ed invero leggendo la perizia NON SI RINVENGONO specificazioni Ancora si rileva pacifico che nel caso de quo – dalla disamina della CTU occorre partire dal presupposto della competenza specialista dell'esaminatore, considerando conditione sine qua non UNA COGNIZIONE PSICHIATRICA. Ripercorrendo qui la disamina della CTU si osserva le patologie come richiamate risultano determinate dalle certificazioni in atti depositate;
- Che le patologie da cui è affetto il ricorrente NON GLI CONSENTONO LA BEN CHE MINIMA AUTONOMIA, difatti emerge chiaro un deficit RILEVANTE, i cui risultati scolastici, come da certificazione risultano rispondenti ad intervento continuativo e pressante della famiglia e delle scuole e delle strutture che i genitori AD Parte_3 UTILIZZARE per il dispiego quanto meno di inserimento sociale pur marginale. Difatti il CTU non HA TENUTO CONTO Della grave incidenza sulla persona ed espressività della stessa IN , allorquando Parte_4 Parte_5 dall'attenta analisi precisa del tipo di patos non le consentono di badare a se stessa, in quanto la stessa necessita di assistenza continua anche per il disbrigo dei più semplici atti quotidiani della vita. Deduceva che dunque illegittima ed arbitraria risulta la valutazione del CTU che si è ARBITRARIAMENTE allineato all' . Controparte_4 Che, in data 06.02.2024 l'istante come amministrato dalla madre sig.ra esprimeva CP_1 il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis comma 6 cpc per le seguenti ragioni: Deduceva l' erroneità DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO redatta dal dott.
sostenendo che non assolve al chiaro ED INEQUIVOCABILE Per_3 INQUADRAMENTO DELLO STATUS PSICHICO E PSICHIATRICO NONCHE'
, difatti IN ASSENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI Controparte_5 TEST APPROPRIATI e DI ALTRE DETERMINAZIONI CLINICHE ATTE A VAGLIARE LA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL SIG. . In particolare si rileva Persona_1 pacifico CHE DA UN COLLOQUIO DIRETTO, in assenza di strumenti tecnici opportuni al fine di individuare il TIPO ED IL GRADO DI DEFICIT, certamente non risulta – nella materia de qua- una CTU soddisfacente per il MAGISTRATO. Soprattutto sulla scorta della documentazione depositata in atti che rivela, per contro, una DETERMINAZIONE SPECIALISTICA: …” si ritiene che il quadro clinico complessivo è compatibile con una diagnosi di DISABILITA' Intellettiva (ex Ritardo Mentale) di grado severo (DSM 5 F.71) (318)”. Affermava che la CTU non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Come si evince, infatti, dalla certificazione già AGLI ATTI E NON CONSIDERATA DAL CTU, laddove lo stesso – solo su bas colloquiale ha decretato una inabilità del 50% sul presupposto di . Tale decisione contrasta con la Parte_6 vita e le attitudini del sig. , nonché con la IMPOSSIBILITA' oggettiva di essere Per_1 inserito in ambito lavorativo – sociale e familiare come un inabile al 50%! Il sig. – amministrato con provvedimento in atti, non è in grado di Parte_7 svolgere i compiti della vita quotidiana senza l'aiuto di un soggetto, a partire dalla igine personale, al dato che non riconosce il danaro, dunque non puo' essere libero ed autonomo, il
2 comportamento diventa aggressivo senza inibizioni con gli altri, dunque ha necessità di essere seguito ed aiutato costantemente, risulta Parte_8 capace di effettuare, altro che 50% di inabilità. Lamentava che nulla di tutto ciò era emerso nella Consulenza tecnica svolta nonché dell'evidente fondatezza delle ragioni giuridiche e fattuali poste a base del ricorso de quo, che come in epigrafe rappresentato, CONCLUDEVA perché il Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertasse che lo stato patologico del Sig. è tale da Persona_1 integrare i presupposti per una inabilità totale, atteso che ha necessità di essere aiutato e seguito per ciascun atto della vita, per deficit cognitivo – come rappresentato – di tipo severo. di cui alla Legge invocato e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dott.
[...]
da Castellamare di Stabia o altro consulente che ci si riserva di nominare. Per_4 Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento. Si costituiva l' eccependo l' inammissibilità del ricorso e l' infondatezza nel merito CP_3 Concludeva pertanto perché venisse dichiarato INAMMISSIBILE, comunque nullo, il ricorso;
in subordine ed in ogni caso, rigettare i il ricorso per infondatezza della pretesa, nonché per la mancanza dei requisiti di legge. Con vittoria di spese e delle competenze di lite. Il giudice disponeva che il Ctu fornisse chiarimenti ed all' esito del deposito dell' integrazione di perizia all' udienza dell'1/7/2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva come da sentenza Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento in capo al ricorrente di una invalidità del 100% e della condizione di handicap con connotazione di gravità Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria Il ctu nella relazione osservava “ In riferimento ai rilievi formulati nell'atto di opposizione da parte del legale Avv. Michela Izzo il sottoscritto CTU esprime quanto segue: Premesso che La valutazione espressa nella CTU ha individuato e rilevato una condizione morbosa definita quale Disturbo dello sviluppo emotivo relazionale e deficit attentivo in soggetto con deficit cognitivo prestazionale di grado medio. Il ctu osservava che “Tale conclusione diagnostica è stata la risultante della valutazione complessiva legata alla raccolta degli eventi anamnestici personali pregressi e recenti, della visita effettuata del riscontro clinico all'epoca della consulenza che nel Sig. , Persona_1 hanno determinato il riconoscimento di tale condizione morbosa.
In primo luogo va sottolineato che il dissenso alla CTU, ed i rilevi formulati dal legale di parte sono supportati da considerazioni generiche, soggettive ed ispirate dal mandato professionale di parte e non supportate da argomentazioni basate su evidenze scientifiche e di interesse medico legale, che giungono a conclusioni di giudizio del comportamento e della competenza del medico. Il Sig. sulla base della Persona_1
3 raccolta di informazioni avvenuta nel corso dell'indagine medico-legale, sul riscontro alle tecniche utilizzati e descritte in tali chiarimenti, è in grado di ricordare le informazioni apprese, di elaborare il calcolo matematico e di ricordare manovre elementari che gli consentono di svolgere azioni di senso compiuto finalizzate a potenziali attività lavorative esecutive e che richiedono capacità di soluzione dei problemi compatibili al disturbo riscontrato ed accertato in diagnosi.. Le abilità adattive quelle che nel Sig. , sono state oggetto del riscontro Persona_1 diagnostico e definite come: “disturbo emotivo relazionale non incidono sul quoziente intellettivo ma sono quelle che hanno inciso nella difficoltà dello stesso di esprimersi nella relazione con gli altri- Questa limitazione è proprio quella definita quale maggiore responsabile nella patologia riscontrata e definita invalidante al 50% Nel Sig. è' stata riscontrata una parziale limitazione nella interazione Persona_1 sociale mentre sono risultate lievemente limitate le capacità di Comunicazione (parlare, comprendere, scrivere riscontro relativo al suo vissuto formativo ed all'ambiente di vita),sono invece risultate conservate in maniera efficace l' Autonomia personale (vestirsi, nutrirsi, igiene). e le Abilità motorie (coordinazione, forza, equilibrio). In relazione a tale osservazione, va sottolineato che il Sig. è in grado di Persona_1 svolgere in autonomia ogni attività necessaria allo svolgimento della vita quotidiana come il deambulare in autonomia, il recarsi ai servizi igienici da solo di essere in grado di alimentarsi autonomamente e di svolgere ogni azione elementare della vita senza la necessita di assistenza continua. Tra l'altro anche nelle documentazioni e nel riscontro diagnostico pregresso non vi sono atti, documenti , percorsi psichiatrici terapie farmacologiche che fanno evidenziare un tale riferimento. Inoltre come già ampiamente descritto nella CTU le limitazioni riscontrate si identificano nella inibizione della relazione affettiva ed emotiva, condizione che si riferisce ad un insieme di difficoltà che riguardano la gestione delle emozioni e la qualità delle relazioni interpersonali nel regolare le emozioni e stabilire legami affettivi sani, ma che non incidono sulla capacità di logica e problem solving che seppure limitati conservano in maniera efficace la capacità residua superiore ad un terzo e non inferiore al 50%al momento della visita oltre il riscontro clinico avvenuto nel corso della consulenza, il riferimento alla documentazione presentata faceva riferimento a due attestati della Unità Neuropsichiatrica della Azienda Napoli 2 Nord del 6/2019 e del 4/2021 che riscontravano un disturbo di grado moderato, nel contempo vi era una valutazione del Dipartimento di Salute Mentale di Caserta con riscontro diagnostico di
“disabilità intellettiva …” del giugno 2021. Ad eccezione dei singoli riscontri episodici segnalati, che presentano una valutazione limitata ed occasionale dell'Unità di Salute Mentale con una valutazione circostanziata soggettiva e relativa ad un epoca specifica, non vi è alcuna documentazione che fa evidenziare la presa in carico che testimonia la continuità di terapie, visite specialistiche la necessità di adottare presidi farmacologici, o percorsi terapeutici continuativi con ulteriori valutazioni e riscontri in ambiente specializzato. Successivamente alla visita del sottoscritto CTU, avvenuta nel mese di aprile 2023, non sono presenti ulteriori accessi in ambiente neuropsichiatrico, o nuove documentazioni circa l'evoluzione del quadro morboso che evidenzierebbero la necessità di cure specifiche con trattamenti terapeutici in ambiente specialistico. A tutt'oggi vi è il solo riscontro di una relazione avvenuta in area di pertinenza non medica, del Prof dott. psicologo, che testimonia la assenza e la necessità di Per_5
4 trattamenti in ambiente neuropsichiatrico che documenterebbero una evoluzione diversa da quella riscontrata nell'esame medico legale avvenuto nella CTU del mese di aprile 2023. Mentre si fa riferimento al solo trattamento di psicoterapia che nella eventualità di una malattia psichiatrica severa sarebbe del tutto incompleta alla gestione di una tale patologia che nel qual caso avrebbe inciso irreversibilmente nella capacità lavorativa di un soggetto. Infatti anche in tale relazione, lo psicologo, fa riferimento alla relazione del Dipartimento di Salute Mentale avvenuta tre anni prima. Attualmente il Sig. , non ha alcun percorso terapeutico in corso in Persona_1 ambiente specialistico psichiatrico e non vi è stato ricorso a cure in ambiente medico specializzato successivamente all'epoca delle certificazioni esibite. In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 23.03.2025 relativa alla presunta omessa valutazione della documentazione presentata in data 29.04.2024 dal legale di parte. Come ampiamente descritto nella CTU e nei successivi chiarimenti, la valutazione espressa, di cui si conferma integralmente il contenuto, ha preso in considerazione e valutato tutte le documentazioni presentate correlandole al caso specifico. I documenti presentati in ogni caso non rilevano ulteriori condizioni che determinano la riduzione delle capacità a meno di un terzo. Si specifica che il sottoscritto ha esaminato la relazione di uno psicologo dr
[...] presentata dal legale di parte. Per_6 Non vi sono riscontri di documentazioni medicolegali in ambito psichiatrico e documentazione che comprova l'esistenza di una malattia psichiatrica o di un ritardo mentale grave tale da limitare la capacità del soggetto a meno di un terzo nè la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.” La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
5 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 11323/2021 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 1.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
6
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza dell'1/7/2025 ______, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA NELLA CAUSA rg 5897/2024
VERTENTE TRA
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Controparte_1 minore all'epoca della domanda nato il [...], già legittimati nel Persona_1 procedimento ATP, e alla maggiore età (raggiunta nelle more) nella qualità di amministratore di sostegno del sig. , la , giusta nomina in atti, Persona_1 Parte_2 rappresentati e difesi, dall'avv. Michela Izzo presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato in calce del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica Email_1 RICORRENTE E
l' , CF PI Controparte_2 P.IVA_1
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato P.IVA_2 e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, C.F. , giusta procura generale alle C.F._1 liti notar in Fiumicino N. 37875/7313 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato Per_2 con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI, VIA DE CP_3 GASPERI N. 55. Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta Email_2 elettronica certificata: t;
FAX:0861334019 Email_3 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato esponeva che
1. Che in data 09.7.2021 con ricorso depositato al n. RG 11323/21 adiva il Tribunale NAPOLI SEZ. Lavoro e previdenza per ottenere, ex art. 445 bis cpc, l'accertamento del proprio stato per il riconoscimento della inabilità al 100% e L. 104 art. 3 comma 3;
2. Che gli istanti nella qualità, chiedevano con domanda del 05.7.2019 il riconoscimento dei benefici di cui alla invalidità civile;
con provvedimento del 17.02.2021 l' di NAPOLI ha CP_3 attribuito una percentuale di invalidità pari al 50%. NONCHE' NON RICONOSCEVANO LA L. 104/92 e succ. mod.ni; per contro, HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO dell'invalidità civile ed ai relativi benefici- presenta, infatti, gravi patologie non valutate correttamente ossia deficit delle funzioni intellettive, come ragionamento, pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio, apprendimento dall'esperienza. Deficit del funzionamento adattitivo con mancato raggiungimento degli standard di Nelle more del processo il sig. diveniva Persona_1 maggiorenne ed i genitori richiedevano l'amministrazione di sostegno;
in data 05.7.2022 si riprese il processo come sospeso con il deposito dell'amministrazione di sostegno;
n data 027.10.2022 il Giudice dispose il giuramento CTU dott. Persona_3
1 in data 23.9.2023 il Ctu Depositava la perizia;
in data 25.01.2024 il Giudice fissava termine per contestare la perizia;
in data 06.02.2024 il procuratore della parte ricorrente depositava il rituale dissenso;
che come si rileva dalle osservazioni rese alla bozza CTU che la consulenza ha errato nell'inquadramento della patologia – status psichico del sig. . Per_1 Ed invero leggendo la perizia NON SI RINVENGONO specificazioni Ancora si rileva pacifico che nel caso de quo – dalla disamina della CTU occorre partire dal presupposto della competenza specialista dell'esaminatore, considerando conditione sine qua non UNA COGNIZIONE PSICHIATRICA. Ripercorrendo qui la disamina della CTU si osserva le patologie come richiamate risultano determinate dalle certificazioni in atti depositate;
- Che le patologie da cui è affetto il ricorrente NON GLI CONSENTONO LA BEN CHE MINIMA AUTONOMIA, difatti emerge chiaro un deficit RILEVANTE, i cui risultati scolastici, come da certificazione risultano rispondenti ad intervento continuativo e pressante della famiglia e delle scuole e delle strutture che i genitori AD Parte_3 UTILIZZARE per il dispiego quanto meno di inserimento sociale pur marginale. Difatti il CTU non HA TENUTO CONTO Della grave incidenza sulla persona ed espressività della stessa IN , allorquando Parte_4 Parte_5 dall'attenta analisi precisa del tipo di patos non le consentono di badare a se stessa, in quanto la stessa necessita di assistenza continua anche per il disbrigo dei più semplici atti quotidiani della vita. Deduceva che dunque illegittima ed arbitraria risulta la valutazione del CTU che si è ARBITRARIAMENTE allineato all' . Controparte_4 Che, in data 06.02.2024 l'istante come amministrato dalla madre sig.ra esprimeva CP_1 il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis comma 6 cpc per le seguenti ragioni: Deduceva l' erroneità DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO redatta dal dott.
sostenendo che non assolve al chiaro ED INEQUIVOCABILE Per_3 INQUADRAMENTO DELLO STATUS PSICHICO E PSICHIATRICO NONCHE'
, difatti IN ASSENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI Controparte_5 TEST APPROPRIATI e DI ALTRE DETERMINAZIONI CLINICHE ATTE A VAGLIARE LA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL SIG. . In particolare si rileva Persona_1 pacifico CHE DA UN COLLOQUIO DIRETTO, in assenza di strumenti tecnici opportuni al fine di individuare il TIPO ED IL GRADO DI DEFICIT, certamente non risulta – nella materia de qua- una CTU soddisfacente per il MAGISTRATO. Soprattutto sulla scorta della documentazione depositata in atti che rivela, per contro, una DETERMINAZIONE SPECIALISTICA: …” si ritiene che il quadro clinico complessivo è compatibile con una diagnosi di DISABILITA' Intellettiva (ex Ritardo Mentale) di grado severo (DSM 5 F.71) (318)”. Affermava che la CTU non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Come si evince, infatti, dalla certificazione già AGLI ATTI E NON CONSIDERATA DAL CTU, laddove lo stesso – solo su bas colloquiale ha decretato una inabilità del 50% sul presupposto di . Tale decisione contrasta con la Parte_6 vita e le attitudini del sig. , nonché con la IMPOSSIBILITA' oggettiva di essere Per_1 inserito in ambito lavorativo – sociale e familiare come un inabile al 50%! Il sig. – amministrato con provvedimento in atti, non è in grado di Parte_7 svolgere i compiti della vita quotidiana senza l'aiuto di un soggetto, a partire dalla igine personale, al dato che non riconosce il danaro, dunque non puo' essere libero ed autonomo, il
2 comportamento diventa aggressivo senza inibizioni con gli altri, dunque ha necessità di essere seguito ed aiutato costantemente, risulta Parte_8 capace di effettuare, altro che 50% di inabilità. Lamentava che nulla di tutto ciò era emerso nella Consulenza tecnica svolta nonché dell'evidente fondatezza delle ragioni giuridiche e fattuali poste a base del ricorso de quo, che come in epigrafe rappresentato, CONCLUDEVA perché il Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertasse che lo stato patologico del Sig. è tale da Persona_1 integrare i presupposti per una inabilità totale, atteso che ha necessità di essere aiutato e seguito per ciascun atto della vita, per deficit cognitivo – come rappresentato – di tipo severo. di cui alla Legge invocato e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il dott.
[...]
da Castellamare di Stabia o altro consulente che ci si riserva di nominare. Per_4 Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento. Si costituiva l' eccependo l' inammissibilità del ricorso e l' infondatezza nel merito CP_3 Concludeva pertanto perché venisse dichiarato INAMMISSIBILE, comunque nullo, il ricorso;
in subordine ed in ogni caso, rigettare i il ricorso per infondatezza della pretesa, nonché per la mancanza dei requisiti di legge. Con vittoria di spese e delle competenze di lite. Il giudice disponeva che il Ctu fornisse chiarimenti ed all' esito del deposito dell' integrazione di perizia all' udienza dell'1/7/2025 tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva come da sentenza Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento in capo al ricorrente di una invalidità del 100% e della condizione di handicap con connotazione di gravità Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria Il ctu nella relazione osservava “ In riferimento ai rilievi formulati nell'atto di opposizione da parte del legale Avv. Michela Izzo il sottoscritto CTU esprime quanto segue: Premesso che La valutazione espressa nella CTU ha individuato e rilevato una condizione morbosa definita quale Disturbo dello sviluppo emotivo relazionale e deficit attentivo in soggetto con deficit cognitivo prestazionale di grado medio. Il ctu osservava che “Tale conclusione diagnostica è stata la risultante della valutazione complessiva legata alla raccolta degli eventi anamnestici personali pregressi e recenti, della visita effettuata del riscontro clinico all'epoca della consulenza che nel Sig. , Persona_1 hanno determinato il riconoscimento di tale condizione morbosa.
In primo luogo va sottolineato che il dissenso alla CTU, ed i rilevi formulati dal legale di parte sono supportati da considerazioni generiche, soggettive ed ispirate dal mandato professionale di parte e non supportate da argomentazioni basate su evidenze scientifiche e di interesse medico legale, che giungono a conclusioni di giudizio del comportamento e della competenza del medico. Il Sig. sulla base della Persona_1
3 raccolta di informazioni avvenuta nel corso dell'indagine medico-legale, sul riscontro alle tecniche utilizzati e descritte in tali chiarimenti, è in grado di ricordare le informazioni apprese, di elaborare il calcolo matematico e di ricordare manovre elementari che gli consentono di svolgere azioni di senso compiuto finalizzate a potenziali attività lavorative esecutive e che richiedono capacità di soluzione dei problemi compatibili al disturbo riscontrato ed accertato in diagnosi.. Le abilità adattive quelle che nel Sig. , sono state oggetto del riscontro Persona_1 diagnostico e definite come: “disturbo emotivo relazionale non incidono sul quoziente intellettivo ma sono quelle che hanno inciso nella difficoltà dello stesso di esprimersi nella relazione con gli altri- Questa limitazione è proprio quella definita quale maggiore responsabile nella patologia riscontrata e definita invalidante al 50% Nel Sig. è' stata riscontrata una parziale limitazione nella interazione Persona_1 sociale mentre sono risultate lievemente limitate le capacità di Comunicazione (parlare, comprendere, scrivere riscontro relativo al suo vissuto formativo ed all'ambiente di vita),sono invece risultate conservate in maniera efficace l' Autonomia personale (vestirsi, nutrirsi, igiene). e le Abilità motorie (coordinazione, forza, equilibrio). In relazione a tale osservazione, va sottolineato che il Sig. è in grado di Persona_1 svolgere in autonomia ogni attività necessaria allo svolgimento della vita quotidiana come il deambulare in autonomia, il recarsi ai servizi igienici da solo di essere in grado di alimentarsi autonomamente e di svolgere ogni azione elementare della vita senza la necessita di assistenza continua. Tra l'altro anche nelle documentazioni e nel riscontro diagnostico pregresso non vi sono atti, documenti , percorsi psichiatrici terapie farmacologiche che fanno evidenziare un tale riferimento. Inoltre come già ampiamente descritto nella CTU le limitazioni riscontrate si identificano nella inibizione della relazione affettiva ed emotiva, condizione che si riferisce ad un insieme di difficoltà che riguardano la gestione delle emozioni e la qualità delle relazioni interpersonali nel regolare le emozioni e stabilire legami affettivi sani, ma che non incidono sulla capacità di logica e problem solving che seppure limitati conservano in maniera efficace la capacità residua superiore ad un terzo e non inferiore al 50%al momento della visita oltre il riscontro clinico avvenuto nel corso della consulenza, il riferimento alla documentazione presentata faceva riferimento a due attestati della Unità Neuropsichiatrica della Azienda Napoli 2 Nord del 6/2019 e del 4/2021 che riscontravano un disturbo di grado moderato, nel contempo vi era una valutazione del Dipartimento di Salute Mentale di Caserta con riscontro diagnostico di
“disabilità intellettiva …” del giugno 2021. Ad eccezione dei singoli riscontri episodici segnalati, che presentano una valutazione limitata ed occasionale dell'Unità di Salute Mentale con una valutazione circostanziata soggettiva e relativa ad un epoca specifica, non vi è alcuna documentazione che fa evidenziare la presa in carico che testimonia la continuità di terapie, visite specialistiche la necessità di adottare presidi farmacologici, o percorsi terapeutici continuativi con ulteriori valutazioni e riscontri in ambiente specializzato. Successivamente alla visita del sottoscritto CTU, avvenuta nel mese di aprile 2023, non sono presenti ulteriori accessi in ambiente neuropsichiatrico, o nuove documentazioni circa l'evoluzione del quadro morboso che evidenzierebbero la necessità di cure specifiche con trattamenti terapeutici in ambiente specialistico. A tutt'oggi vi è il solo riscontro di una relazione avvenuta in area di pertinenza non medica, del Prof dott. psicologo, che testimonia la assenza e la necessità di Per_5
4 trattamenti in ambiente neuropsichiatrico che documenterebbero una evoluzione diversa da quella riscontrata nell'esame medico legale avvenuto nella CTU del mese di aprile 2023. Mentre si fa riferimento al solo trattamento di psicoterapia che nella eventualità di una malattia psichiatrica severa sarebbe del tutto incompleta alla gestione di una tale patologia che nel qual caso avrebbe inciso irreversibilmente nella capacità lavorativa di un soggetto. Infatti anche in tale relazione, lo psicologo, fa riferimento alla relazione del Dipartimento di Salute Mentale avvenuta tre anni prima. Attualmente il Sig. , non ha alcun percorso terapeutico in corso in Persona_1 ambiente specialistico psichiatrico e non vi è stato ricorso a cure in ambiente medico specializzato successivamente all'epoca delle certificazioni esibite. In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 23.03.2025 relativa alla presunta omessa valutazione della documentazione presentata in data 29.04.2024 dal legale di parte. Come ampiamente descritto nella CTU e nei successivi chiarimenti, la valutazione espressa, di cui si conferma integralmente il contenuto, ha preso in considerazione e valutato tutte le documentazioni presentate correlandole al caso specifico. I documenti presentati in ogni caso non rilevano ulteriori condizioni che determinano la riduzione delle capacità a meno di un terzo. Si specifica che il sottoscritto ha esaminato la relazione di uno psicologo dr
[...] presentata dal legale di parte. Per_6 Non vi sono riscontri di documentazioni medicolegali in ambito psichiatrico e documentazione che comprova l'esistenza di una malattia psichiatrica o di un ritardo mentale grave tale da limitare la capacità del soggetto a meno di un terzo nè la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.” La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
5 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 11323/2021 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 1.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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