Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5215/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BARBOLINI CIONINI Parte_1 C.F._1
MARIA LUISA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. STRANGI ROCCO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/07/2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. 1714/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 9
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “Per comune decisione dei genitori - che tale forma di affido hanno concordemente valutato di maggiore interesse e tutela per le esigenze dei figli e che espressamente riconoscono come soluzione eletta, i figli e saranno affidati a entrambi i genitori in modo che la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale nei confronti di essi sia da loro esercitata in maniera condivisa.
2. Ai fini anagrafici e fiscali e avranno residenza presso la madre, in Nonantola, Per_1 Per_2
via Fratelli Cervi n. 3.
3. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi (quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori.
4. La potestà e responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento si troveranno o saranno collocati. Per_1 Per_2
5. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di convivenza, assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per i figli e segnatamente quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché della crescita serena ed equilibrata degli stessi. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse di questi ultimi ed a confrontarsi in relazione alle decisioni di maggiore interesse.
6. In particolare i genitori danno atto di avere deciso che i figli seguano il loro percorso formativo presso la scuola inglese ET PA di Modena, e che intendono fare completare ai figli il percorso scolastico anche per i cicli successivi presso la predetta scuola.
7. I genitori concordano che, una volta terminato il percorso completo di studi alla scuola bilingue ET PA (elementari e medie in quanto non ci sono ancora le superiori), che pagina 2 di 9 entrambi i minori allo stato frequentano, verranno iscritti presso strutture scolastiche adeguate al corretto proseguimento del percorso di studio avviato. Cosa che, con alta probabilità, si concretizzerà con l'iscrizione presso le scuole private “Sacro Cuore” di Modena o
“International” di Montale, che possano garantire un congruo prosieguo del percorso didattico e che rispettino altresì le attitudini personali di ciascun figlio.
8. I genitori si impegnano altresì, a: collaborare negli incombenti di accudimento, accompagnamento, custodia, prevenzione e cura della salute dei figli. S'impegnano anche a seguire insieme o separatamente il profitto scolastico o dei corsi parascolastici frequentati dai figli, informandosi presso gli insegnanti e curando che i figli frequentino regolarmente la scuola ed i corsi di formazione cui sono o saranno iscritti.
9. Tenuto conto degli impegni anche lavorativi di ciascun genitore, allo scopo di assicurare ai figli il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i genitori convengono che sarà diritto di e vedere e frequentare Per_1 Per_2
entrambi i genitori liberamente e, nel rispetto dei desideri e/o impegni - anche scolastici - dei figli e previo accordo tra i genitori, ogniqualvolta vorranno e, salvo diverso accordo tra i genitori, come definito di seguito:
a) La madre ed il padre potranno stare con quando vorranno, tenuto conto che Per_1 Per_2
dalla data di separazione ad oggi i coniugi hanno raggiunto un equilibrio che nel tempo ha portato tranquillità e sicurezza ai figli e di riflesso agli stessi ex coniugi che riconoscono che, dalla data della separazione, si è concretizzata la seguente routine: il venerdì dopo la scuola i figli rimangono in compagnia degli amichetti della scuola fino anche a dopo cena, quindi il venerdì la RA provvederà ad andare a prendere i figli a scuola, ed a Pt_1
condurli alle attività ludico-formative-giocose organizzate. Qualora non ci fossero attività programmate, la IG.ra riaccompagnerà i figli nella casa familiare provvedendo a Pt_1
seguirli nelle attività di studio e svolgimento dei compiti scolastici.
b) Durante la settimana, mantenendo la consolidata routine di cui sopra, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici, il IG. terrà con sé i figli il martedì ed il giovedì CP_1
dalle ore 19.00, tenendoli con sé a cena e per il pernotto, riportandoli a scuola le mattine del mercoledì e del venerdì
c) Un sabato ogni due e rimarranno con la mamma fino alla domenica alle ore Per_2 Per_1
10.00, quando il IG. li andrà a prendere e li terrà con sé fino al lunedì mattina CP_1
quando li riaccompagnerà a scuola.
pagina 3 di 9 d) Nella settimana successiva, il sabato mattina, rimarranno con il papà dalle Per_1 Per_2
ore 10:00, orario in cui il sig. li andrà a prendere, li terrà con sé tutto il sabato fino CP_1
alla domenica mattina alle ore 10:00, quando li riaccompagnerà a casa dalla mamma.
I genitori riconoscono che questa alternanza ha portato ai figli stabilità, tranquillità e sono felici di dividere il finesettimana con entrambi i genitori.
Sono comunque fatti salvi tutti gli accordi che i coniugi vorranno concordemente definire.
10. In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il suesposto calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore. Entrambi i coniugi si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro coniuge o familiari, quindi a verificare altre disponibilità.
Quello dei genitori che per proprie esigenze personali dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
11. La turnazione quindicinale non verrà sospesa in occasione delle feste civili. I genitori si impegnano ad agevolare per quanto possibile la presenza dei due figli alle ricorrenze organizzate in occasione dei compleanni dei nonni paterni e materni e dei parenti più prossimi.
12. È patto esplicito che nelle giornate di vacanza scolastica la turnazione come sopra indicata avrà decorrenza dalle ore 09.00 del lunedì. Sono comunque fatti salvi tutti gli accordi che i genitori vorranno concordemente diversamente definire.
13. In aggiunta a quanto sopra previsto, per quanto attiene ai c.d. periodi di vacanza, i genitori convengono che, salvo diversi e bonari accordi tra loro che:
a) Durante l'estate e trascorreranno almeno due settimane di vacanza con il Per_1 Per_2 papà ed almeno due con la mamma. Detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
b) Le parti concordano altresì che, stante il nuovo assetto societario delle aziende in cui lavorano entrambi i genitori, sarà altamente possibile che entrambe le aziende siano chiuse per ferie nel periodo centrale di agosto. Pertanto, al fine di fare in modo che i minori possano stare in vacanza con l'uno o l'altro i genitori, gli stessi si impegnano a pianificare adeguatamente il piano ferie. Nel 2025 sarà il IG. che potrà scegliere per primo le CP_1
settimane da passare con i bambini, nel 2026, la preferenza della scelta del periodo verrà accordata alla IG.ra . Pt_1
c) Ovviamente, nel caso in cui e , nel periodo estivo non fossero con i genitori Per_1 Per_2
che sono al lavoro, gli stessi si accordano di provvedere ad inviarli presso i centri estivi fino ad ora frequentati o nel prossimo futuro, nei college in Inghilterra o comunque pagina 4 di 9 all'estero per perfezionare le lingue straniere che già praticano. Dette spese saranno suddivise al 50% fra i genitori.
d) Nel corso delle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua col papà ed il giorno di Pasquetta con la mamma, ferma la turnazione per il resto del periodo pasquale;
e) Le vacanze di Natale saranno trascorse: il giorno 24 dicembre 2024 con la mamma, il 25 dicembre 2024 con il papà, ad anni alternati con uno la vigilia e con l'altro il Natale. Dal
26 dicembre al 1° gennaio dopopranzo con la mamma e dal 1° gennaio al pomeriggio al 7 gennaio con il papà. La festività dell'Epifania sarà festeggiata un anno con il papà ed un anno con la mamma. Questa consolidata routine, ha dato stabilità ai bambini e sempre permesso di concludere le attività di studio e compiti delle vacanze natalizie.
È fatto obbligo a entrambi i genitori durante il periodo di vacanza con i figli, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico, al quale i figli saranno raggiungibili per l'altro genitore.
Eventuali ulteriori viaggi all'estero dei minori, anche unitamente a un genitore, dovranno in ogni caso essere comunicati con congruo anticipo e preventivamente, specificatamente, autorizzati.
Il padre dichiara sin d'ora di essere d'accordo e di autorizzare i viaggi che la IG.ra Pt_1
ed i figli faranno in occasione del compleanno della mamma (dicembre), di (giugno) Per_2
e di (ottobre) e la settimana bianca a fine gennaio, concordando che questa Per_1
consolidata routine sia apprezzata dai figli e che contribuisca alla loro crescita personale e fisica. Detti viaggi saranno economicamente a carico della madre.
14. In ragione del così disposto affidamento, delle modalità di questo, dei tempi di collocazione dei figli presso ciascun genitore e tenuto conto degli ulteriori indici di cui all'art. 337 ter c.c., nonché delle spese e costi a ciascuno di loro rinvenienti all'esito della separazione e dei patti di cui al presente atto, avendola ritenuta la modalità più idonea a realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione ai bisogni dei figli, i sigg.ri e così convengono Pt_1 CP_1
di compartecipare al mantenimento di . Per_1 Per_2
15. Da oggi e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno dei figli, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di , il sig. corrisponderà alla Per_1 Per_2 CP_1
moglie la somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio – e così complessivamente l'importo mensile di euro 800,00 -, somma da versarsi – in via anticipata - per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 di ogni mese sul conto pagina 5 di 9 corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...], cioè, esemplificando, il 10 giugno, per giugno) per ciascun figlio (per un totale di € 800,00). Detto contributo ordinario è altresì comprensivo dell'abbigliamento ordinario per i figli, salvo diverso accordo tra le parti.
16. Il sig. contribuirà inoltre al mantenimento della moglie provvedendo al pagamento CP_1
integrale delle spese di benzina sostenute dalla sig.ra per esigenze correlate ai Parte_1 figli nella misura massima di € 200,00 mensili, nonché al pagamento delle spese relative al cambio stagionale degli pneumatici dell'auto della sig.ra ed alla sostituzione degli stessi, Pt_1
ove usurati. Detto versamento verrà effettuato unitamente al contributo al mantenimento.
17. A far tempo da un anno dalla data di emissione della sentenza di divorzio, tali somme dovranno essere annualmente aggiornate sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, prendendo come indice base quello del mese di inizio contribuzione, con contestuale rinuncia all'adeguamento Istat eventualmente precedentemente ad oggi dovuto.
18. A far tempo dalla sottoscrizione del presente atto e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna dei figli i genitori contribuiranno in ragione del 50 % a carico del padre e del 50% a carico della madre nel mantenimento diretto ai bisogni dei figli suddividendo tra loro le c.d. spese straordinarie loro afferenti e da individuarsi e ripartirsi secondo il seguente schema e criteri: Con riferimento alle spese straordinarie si precisa il seguente schema, come da protocollo 25.09.2019 del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la pagina 6 di 9 sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
19. Le parti concordemente dichiarano ritenere spese straordinarie anche le coperture assicurative sui figli già in atto, ben note alle parti.
20. Le detrazioni fiscali rispetto le predette spese spetteranno al 50% alla IG.ra e 50% al Pt_1
IG. . L'assegno unico universale sarà percepito in ragione dell'intero dalla IG.ra CP_1
. Pt_1
21. Laddove dovesse occorrere, i genitori specificano che, salvo diverso accordo tra loro, le spese di viaggi o vacanze dei figli unitamente a un genitore, resteranno a integrale carico di quest'ultimo.
22. I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
23. Le spese, compensi e costi di assistenza legale relative alla presente procedura saranno integralmente compensati tra le parti, mentre i coniugi suddivideranno in ragione del 50% ognuno il costo di contributo unificato.
24. I coniugi reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
25. I coniugi prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza sin d'ora rinunciando alla relativa impugnazione.
26. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di pagina 7 di 9 transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
27. I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
NONANTOLA (MO) il 05/05/2012 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] CP_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 5 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in pagina 8 di 9 giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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