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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 28272 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento,
vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente a NA in C.so Vittorio Emanuele III, n. 94, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ruggiero elettivamente domicilio presso il suo studio in NA, alla via S.S. 91 per Eboli, n.
206, e al cui numero di fax (0828240102) e indirizzo pec
( potranno essere inviate le comunicazioni di rito da Email_1
parte della cancelleria nel corso del presente giudizio
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno (C.F.:
dell'Avvocatura Regionale, giusta Procura Generale C.F._2
ad lites per Notar di Napoli rep n.33646 del 06/04/2018 e Persona_1
provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
S.Lucia n.81, come in atti
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emanato dalla CP_1
in data 27.10.2021 (10.47.58 PG 2021/0531385) per €.5567,72,
[...]
oltre spese e interessi per €.0,53 chiedendo “ in via preliminare disporre
l'immediata sospensione del provvedimento opposto, anche inaudita altera parte, stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'importo richiesto in
restituzione; nel merito: accertare l'illegittimità dell'ingiunzione opposta per
i motivi dal n. 1 a 4 del presente atto e, conseguentemente annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato” per tutto quanto esposto e motivato nell'atto di citazione che si abbia qui per brevità
richiamato .
Si costituiva la la quale impugnava l'atto di opposizione e Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda con la conferma dell'ingiunzione di pagamento per le motivazioni in atti.
Il poneva a base della domanda la circostanza che quale candidato al Pt_1
concorso Ripam Campania, per la selezione di 1225 unità di personale a tempo indeterminato, il sig. aveva superato la prova preselettiva e la Pt_1
prima prova, accedendo alla fase di formazione e rafforzamento di 10 mesi
(come previsto dall'articolo 8 del bando) a partire dal Luglio del 2020. Lo
stesso in quanto iscritto al quarto anno di Scienze della Formazione Primaria,
poteva iscriversi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di seconda fascia e alle graduatorie di Istituto di terza fascia (come previsto dall'O.M.
60/2020). Nel mese di dicembre del 2020 riceveva una convocazione dall'IC
Rita EV IN di Salerno e firmava il contratto di lavoro e in data 14
2 Dicembre del 2020 prendeva servizio. Sosteneva il che dalla data in Pt_1
cui ha firmato il contratto non ha potuto frequentare il training on the job presso il comune di NA, in quanto gli orari di lavoro erano incompatibili con la frequenza prevista dal calendario e,, pertanto, inviato giustifica, continuando a seguire il corso di formazione sulla piattaforma http://elearning.formez.it in attesa dell'attivazione dello smart working, che avrebbe reso compatibile l'attività di docenza con la formazione prevista dal concorso. però non attivava lo smart training e in data 1° marzo 2021 CP_2
il candidato era costretto a presentare istanza motivata di rinuncia a Formez..
In data 10 Marzo 2021 riceveva a mezzo pec dalla "Direzione Generale
Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione" della la richiesta di restituzione della borsa, Controparte_1
ammontante ad €.5567,72, oltre spese e interessi per €0,53, alla quale rispondeva riallegando l'istanza di rinuncia comprensiva delle motivazioni,
che a suo parere, non lo rendevano imputabile della cessazione del rapporto inerente la fase di formazione e rafforzamento, in quanto si trovava in una condizione di oggettiva impossibilità a proseguire il corso, nonostante la volontà e gli sforzi fatti per rendere conciliabile il percorso con gli altri impegni.
Successivamente in data 20 Aprile 2021 riceveva un sollecito di pagamento e veniva precisato che la mancata restituzione avrebbe comportato l'ingiunzione di pagamento. Il rispondeva riallegando l'istanza di Pt_1
rinuncia comprensiva di tutte le motivazioni, ribadendo la sua posizione;
EV, poi, in data 27 Ottobre 2021 riceveva l'ingiunzione di pagamento
3 a mezzo pec e, ritenendola illegittima per tutte le motivazioni esposte in atti,
proponeva opposizione alla stessa.
La nel chiedere il rigetto della domanda, tra le altre Controparte_1
difese, assumeva che l'art. 7 del Regolamento relativo alla fase di formazione e rafforzamento sancisce che “La borsa viene erogata per intero
esclusivamente a fronte del-la effettiva frequenza, attestata secondo le
modalità previste nel presente regolamento, che in ogni caso non potrà essere inferiore all'80% delle ore di formazione e training on the job programmate” e che “La cessazione del rapporto inerente alla fase di
formazione e rafforzamento per causa imputabile al singolo candidato
comporta la revoca della borsa e la restituzione integrale della somma percepita”.
Nel caso in esame effettivamente la cessazione del rapporto è legato e dovuto alle esigenze del che a seguito di assunzione non ha potuto svolgere Pt_1
la formazione cui era tenuto per percepire la borsa per intero, secondo quanto espressamente previsto nel regolamento posto a base dell'ammissione al corso e alla borsa. L'incompatibilità tra l'attività di training on the job e l'attività di docenza presso l'IC Rita EV IN di Salerno, inoltre, risulta dagli atti e dall'assunto stesso dell'attore che nell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento sostiene: “parte attrice comunicava
a che: a)In quanto iscritto al quarto anno della facoltà di Scienze CP_2
della Formazione primaria e iscritto nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze stipulava, in data 14 Dicembre 2020, un contratto con l'IC Rita
EV IN di Salerno, con scadenza 12 Giugno 2021; b)L'attività di
formazione era incompatibile con il lavoro scolastico in quanto le due
4 attività si svolgevano con orari sovrapponibili;
c)Aveva sollecitato il comune di NA (presso il quale svolgeva l'attività di formazione) ad attivare, per lo svolgimento dell'attività formati-va, la modalità di smart training, evidenziando che solo lo svolgimento dell'attività formativa in modalità
telematica gli avrebbe consentito la prosecuzione della stessa unitamente al lavoro scolastico”. All'uopo l'art. 3 del Regolamento della fase di formazione e rafforzamento in combinato disposto con l'art. 18 lett. b) del codice di comportamento del dispone : “il dipendente Parte_2
non può instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Parte_2
altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che
[...]
alle dipendenze di privati”. In merito alla istanza di svolgimento del corso di formazione in via telematica in concomitanza con il lavoro a scuola, appare effettivamente non idonea a sanare il deficit verificatosi. In effetti l'attività di formazione e rafforzamento in modalità telematica è una facoltà che l'art. 2 del Regolamento demanda alle singole amministrazioni nell'eventualità in cui dovessero perdurare o riproporsi situazioni di necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19. L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento del training on the job è evidentemente finalizzato a realizzare l'esigenza formativa in uno con l'esigenza di tutela della salute pubblica e non è né una scelta del candidato. Difatti, come riportato dalla difesa della “in occasione della recrudescenza della CP_1
emergenza epidemiologica da Covid – 19 intervenuta proprio al termine del periodo estivo 2020, l'Autorità di Gestione, su indicazione del ed in CP_2
ossequio al disposto regolamentare di cui all'art. 2, comma 4, ha fornito a tutte le Amministrazioni partecipanti al Corso – concorso indicazioni, anche
5 pratiche, in ordine alla possibilità di avvalersi della modalità “agile” per lo svolgimento del training on the job da parte dei candidati, naturalmente lasciando l'adozione di tale opzione organizzativa alle singole amministrazioni in base alla specifica situazione di ciascuna ed alle stesse modalità organizzative adottate per il proprio persona-le dipendente (nota prot. 487397 del 16/10/2020). “
Nel caso in esame l'Amministrazione non ha aderito alla richiesta del Pt_1
e ne aveva la facoltà atteso, tra l'altro, che scopo della formazione era anche legato alla necessità di assegnazione dei compiti a ciascun candidato con il conseguente obbligo in capo all'Ente di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro, nonché l'onere in capo a ciascun candidato di attestare le proprie presenze mediante apposite dichiarazioni giornaliere, da indicare, a cura di un incaricato dell'Amministrazione ospitante, nel registro cartaceo delle presenze, così come assunto dalla difesa della Cosa che nel caso in CP_1
esame non sarebbe stato evidentemente possibile.
In ogni caso non è la modalità dello svolgimento a garantire la formazione ma l'effettivo svolgimento delle relative attività e nel caso che ci occupa si palesano assolutamente incompatibili con lo stato di dipendente di altra amministrazione con i tempi indicati in atti. Il con l'espressa rinuncia Pt_1
per le motivazioni in atti e richiamate innanzi ha determinato la cessazione del rapporto per causa a lui imputabile e, pertanto, rientrante nella previsione dell'art. 7 del Regolamento che impone la restituzione delle somme percepite trattandosi di emolumento unico previsto per l'intero corso e stante la previsione espressa della restituzione di quanto percepito in caso di cessazione del rapporto per causa imputabile al candidato ammesso. L'art. 7
6 del Regolamento, infatti, così' recita “La cessazione del rapporto inerente
alla fase di formazione e rafforzamento per causa imputabile al singolo
candidato comporta la revoca della borsa e la restituzione integrale della somma percepita”. Dalla documentazione versata in atti si rileva che il corso di formazione cui il candidato è stato ammesso è regolamentato dal contratto sottoscritto dalla parte e dal relativo regolamento il cui contenuto era ben noto al , per cui l'opposizione si palesa infondata per tutte le Parte_1
motivazioni innanzi esposte e conseguentemente non può essere accolta.
Stante la particolarità della materia si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda e conferma l'ingiunzione di pagamento impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
- sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 15.04.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 28272 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento,
vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente a NA in C.so Vittorio Emanuele III, n. 94, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ruggiero elettivamente domicilio presso il suo studio in NA, alla via S.S. 91 per Eboli, n.
206, e al cui numero di fax (0828240102) e indirizzo pec
( potranno essere inviate le comunicazioni di rito da Email_1
parte della cancelleria nel corso del presente giudizio
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno (C.F.:
dell'Avvocatura Regionale, giusta Procura Generale C.F._2
ad lites per Notar di Napoli rep n.33646 del 06/04/2018 e Persona_1
provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
S.Lucia n.81, come in atti
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emanato dalla CP_1
in data 27.10.2021 (10.47.58 PG 2021/0531385) per €.5567,72,
[...]
oltre spese e interessi per €.0,53 chiedendo “ in via preliminare disporre
l'immediata sospensione del provvedimento opposto, anche inaudita altera parte, stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'importo richiesto in
restituzione; nel merito: accertare l'illegittimità dell'ingiunzione opposta per
i motivi dal n. 1 a 4 del presente atto e, conseguentemente annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato” per tutto quanto esposto e motivato nell'atto di citazione che si abbia qui per brevità
richiamato .
Si costituiva la la quale impugnava l'atto di opposizione e Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda con la conferma dell'ingiunzione di pagamento per le motivazioni in atti.
Il poneva a base della domanda la circostanza che quale candidato al Pt_1
concorso Ripam Campania, per la selezione di 1225 unità di personale a tempo indeterminato, il sig. aveva superato la prova preselettiva e la Pt_1
prima prova, accedendo alla fase di formazione e rafforzamento di 10 mesi
(come previsto dall'articolo 8 del bando) a partire dal Luglio del 2020. Lo
stesso in quanto iscritto al quarto anno di Scienze della Formazione Primaria,
poteva iscriversi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di seconda fascia e alle graduatorie di Istituto di terza fascia (come previsto dall'O.M.
60/2020). Nel mese di dicembre del 2020 riceveva una convocazione dall'IC
Rita EV IN di Salerno e firmava il contratto di lavoro e in data 14
2 Dicembre del 2020 prendeva servizio. Sosteneva il che dalla data in Pt_1
cui ha firmato il contratto non ha potuto frequentare il training on the job presso il comune di NA, in quanto gli orari di lavoro erano incompatibili con la frequenza prevista dal calendario e,, pertanto, inviato giustifica, continuando a seguire il corso di formazione sulla piattaforma http://elearning.formez.it in attesa dell'attivazione dello smart working, che avrebbe reso compatibile l'attività di docenza con la formazione prevista dal concorso. però non attivava lo smart training e in data 1° marzo 2021 CP_2
il candidato era costretto a presentare istanza motivata di rinuncia a Formez..
In data 10 Marzo 2021 riceveva a mezzo pec dalla "Direzione Generale
Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione" della la richiesta di restituzione della borsa, Controparte_1
ammontante ad €.5567,72, oltre spese e interessi per €0,53, alla quale rispondeva riallegando l'istanza di rinuncia comprensiva delle motivazioni,
che a suo parere, non lo rendevano imputabile della cessazione del rapporto inerente la fase di formazione e rafforzamento, in quanto si trovava in una condizione di oggettiva impossibilità a proseguire il corso, nonostante la volontà e gli sforzi fatti per rendere conciliabile il percorso con gli altri impegni.
Successivamente in data 20 Aprile 2021 riceveva un sollecito di pagamento e veniva precisato che la mancata restituzione avrebbe comportato l'ingiunzione di pagamento. Il rispondeva riallegando l'istanza di Pt_1
rinuncia comprensiva di tutte le motivazioni, ribadendo la sua posizione;
EV, poi, in data 27 Ottobre 2021 riceveva l'ingiunzione di pagamento
3 a mezzo pec e, ritenendola illegittima per tutte le motivazioni esposte in atti,
proponeva opposizione alla stessa.
La nel chiedere il rigetto della domanda, tra le altre Controparte_1
difese, assumeva che l'art. 7 del Regolamento relativo alla fase di formazione e rafforzamento sancisce che “La borsa viene erogata per intero
esclusivamente a fronte del-la effettiva frequenza, attestata secondo le
modalità previste nel presente regolamento, che in ogni caso non potrà essere inferiore all'80% delle ore di formazione e training on the job programmate” e che “La cessazione del rapporto inerente alla fase di
formazione e rafforzamento per causa imputabile al singolo candidato
comporta la revoca della borsa e la restituzione integrale della somma percepita”.
Nel caso in esame effettivamente la cessazione del rapporto è legato e dovuto alle esigenze del che a seguito di assunzione non ha potuto svolgere Pt_1
la formazione cui era tenuto per percepire la borsa per intero, secondo quanto espressamente previsto nel regolamento posto a base dell'ammissione al corso e alla borsa. L'incompatibilità tra l'attività di training on the job e l'attività di docenza presso l'IC Rita EV IN di Salerno, inoltre, risulta dagli atti e dall'assunto stesso dell'attore che nell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento sostiene: “parte attrice comunicava
a che: a)In quanto iscritto al quarto anno della facoltà di Scienze CP_2
della Formazione primaria e iscritto nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze stipulava, in data 14 Dicembre 2020, un contratto con l'IC Rita
EV IN di Salerno, con scadenza 12 Giugno 2021; b)L'attività di
formazione era incompatibile con il lavoro scolastico in quanto le due
4 attività si svolgevano con orari sovrapponibili;
c)Aveva sollecitato il comune di NA (presso il quale svolgeva l'attività di formazione) ad attivare, per lo svolgimento dell'attività formati-va, la modalità di smart training, evidenziando che solo lo svolgimento dell'attività formativa in modalità
telematica gli avrebbe consentito la prosecuzione della stessa unitamente al lavoro scolastico”. All'uopo l'art. 3 del Regolamento della fase di formazione e rafforzamento in combinato disposto con l'art. 18 lett. b) del codice di comportamento del dispone : “il dipendente Parte_2
non può instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Parte_2
altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che
[...]
alle dipendenze di privati”. In merito alla istanza di svolgimento del corso di formazione in via telematica in concomitanza con il lavoro a scuola, appare effettivamente non idonea a sanare il deficit verificatosi. In effetti l'attività di formazione e rafforzamento in modalità telematica è una facoltà che l'art. 2 del Regolamento demanda alle singole amministrazioni nell'eventualità in cui dovessero perdurare o riproporsi situazioni di necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19. L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento del training on the job è evidentemente finalizzato a realizzare l'esigenza formativa in uno con l'esigenza di tutela della salute pubblica e non è né una scelta del candidato. Difatti, come riportato dalla difesa della “in occasione della recrudescenza della CP_1
emergenza epidemiologica da Covid – 19 intervenuta proprio al termine del periodo estivo 2020, l'Autorità di Gestione, su indicazione del ed in CP_2
ossequio al disposto regolamentare di cui all'art. 2, comma 4, ha fornito a tutte le Amministrazioni partecipanti al Corso – concorso indicazioni, anche
5 pratiche, in ordine alla possibilità di avvalersi della modalità “agile” per lo svolgimento del training on the job da parte dei candidati, naturalmente lasciando l'adozione di tale opzione organizzativa alle singole amministrazioni in base alla specifica situazione di ciascuna ed alle stesse modalità organizzative adottate per il proprio persona-le dipendente (nota prot. 487397 del 16/10/2020). “
Nel caso in esame l'Amministrazione non ha aderito alla richiesta del Pt_1
e ne aveva la facoltà atteso, tra l'altro, che scopo della formazione era anche legato alla necessità di assegnazione dei compiti a ciascun candidato con il conseguente obbligo in capo all'Ente di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro, nonché l'onere in capo a ciascun candidato di attestare le proprie presenze mediante apposite dichiarazioni giornaliere, da indicare, a cura di un incaricato dell'Amministrazione ospitante, nel registro cartaceo delle presenze, così come assunto dalla difesa della Cosa che nel caso in CP_1
esame non sarebbe stato evidentemente possibile.
In ogni caso non è la modalità dello svolgimento a garantire la formazione ma l'effettivo svolgimento delle relative attività e nel caso che ci occupa si palesano assolutamente incompatibili con lo stato di dipendente di altra amministrazione con i tempi indicati in atti. Il con l'espressa rinuncia Pt_1
per le motivazioni in atti e richiamate innanzi ha determinato la cessazione del rapporto per causa a lui imputabile e, pertanto, rientrante nella previsione dell'art. 7 del Regolamento che impone la restituzione delle somme percepite trattandosi di emolumento unico previsto per l'intero corso e stante la previsione espressa della restituzione di quanto percepito in caso di cessazione del rapporto per causa imputabile al candidato ammesso. L'art. 7
6 del Regolamento, infatti, così' recita “La cessazione del rapporto inerente
alla fase di formazione e rafforzamento per causa imputabile al singolo
candidato comporta la revoca della borsa e la restituzione integrale della somma percepita”. Dalla documentazione versata in atti si rileva che il corso di formazione cui il candidato è stato ammesso è regolamentato dal contratto sottoscritto dalla parte e dal relativo regolamento il cui contenuto era ben noto al , per cui l'opposizione si palesa infondata per tutte le Parte_1
motivazioni innanzi esposte e conseguentemente non può essere accolta.
Stante la particolarità della materia si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda e conferma l'ingiunzione di pagamento impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
- sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 15.04.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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