Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1949.
(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).
Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).
Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
Commentari • 60
- 1. Cassazione civile n. 21833/2017https://www.brocardi.it/ · 183.57642
(massima n. 1) Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha escluso che limpiego da parte del creditore delle somme ricavate dalla liquidazione di titoli dellobbligato principale costituiti in pegno, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria, potesse costituire condotta idonea a determinare la liberazione dei fideiussori).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Benevento, sentenza 24/05/2023, n. 1184Provvedimento: […] dunque, per insussistenza dei presupposti per l'operatività della surrogazione ex art. 1949 c.c. […]Leggi di più...
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