Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 08/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da
Ferrotramviaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonilde Francesconi e Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia - Sezione trasporto pubblico e grandi progetti, n. 156 del 5 dicembre 2018, pubblicata il 10 dicembre 2018, avente ad oggetto la “presa d’atto d’omologazione finale delle spese” concernenti il “Collegamento ferroviario metropolitano Quartiere S. Paolo-Bari e fornitura di n. 4 unità di trazione”, nella parte in cui ha quantificato “in € 358.743,68 la spesa risultata non ammissibile ed a carico della società Ferrotramviaria”;
- della Determinazione Dirigenziale del Settore Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti della Regione Puglia n. 82 del 12 aprile 2012 – espressamente richiamata nella Determinazione di cui al precedente punto – nella parte in cui è stata operata “una decertificazione di € 358.743,68, in quanto a seguito di controlli di 2° livello, ai sensi del Reg. CE 438/2001, quota parte della perizia n. 1 delle opere infrastrutturali non è stata riconosciuta ammissibile da parte della Commissione Europea”;
- di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo - nessuno escluso - preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con i provvedimenti di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2025 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori.
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. art. 87, comma 4 bis e dall'art. 13 quater disp. att. c.p.a.
Sono collegati: l'avv. Massimo Gentile, per la ricorrente, e l'avv. Brunella Volini, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver presentato alla Regione, in qualità di Soggetto attuatore dell’intervento “Collegamento ferroviario di tipo metropolitano del Quartiere San Paolo all’area centrale della città di Bari”, la rendicontazione finale della spesa sostenuta con nota prot. n. 4860/18/P del 27 aprile 2018 (di rettifica della precedente istanza del primo marzo 2018 e successivamente integrata con nota prot. n. 4881/18/P sempre del 27 aprile 2018, con nota prot. n. 5671/18/P del 18 maggio 2018 e con PEC in data 13 luglio 2018).
Con siffatta istanza è stata richiesta la liquidazione della somma di € 1.839.632,44.
Per quel che qui più rileva, tra le spese omologate dalla Ferrotramviaria per l’intero progetto, quelle a carico delle risorse di cui all’Accordo di Programma del 23 dicembre 2002 ex D.Lgs. n. 422/97 sono risultate pari a € 37.558.527,53.
Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia - Sezione trasporto pubblico e grandi progetti della Regione Puglia, n. 156 del 5 dicembre 2018, pubblicata il 10 dicembre 2018, l’Amministrazione,
nel “prendere atto dell’omologazione, approvata dal legale rappresentante” della Ferrotramviaria per un importo pari ad “€ 37.558.527,53 a carico delle risorse di cui all’Accordo di Programma 23.12.2002 ex D.Lgs. 422/97”, quantificava in “€ 37.199.783,85 la spesa complessivamente rendicontata e risultata ammissibile” ed in “€ 358.743,68 la spesa risultata non ammissibile ed a carico della società Ferrotramviaria”.
Nella ridetta determina la decurtazione su indicata è così motivata: “l’importo di € 358.743,68, corrispondente a spese ritenute non ammissibili su finanziamento P.O.R. 2000 – 2006 ed indicato, nel quadro economico complessivo, come a carico del citato Accordo di Programma 23.12.2002, resta a carico della società Ferrotramviaria s.p.a. secondo quanto già stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 12 aprile 2012 del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità”.
Prima di soffermarsi sulla su indicata determina n. 82 del 12 aprile 2021 e dunque sulle ragioni della decurtazione, occorre precisare quanto segue.
Il progetto esecutivo dell’opera, pari ad € 75.196.899,19 (L.145.601.500.000) è stato approvato in linea tecnica ed economica dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale M.C.T.C. con il decreto prot. n. 1229(55)211/BA del 17.12.1998.
La spesa di € 75.196.899,19 è stata imputata:
- per € 37.598.062,25 (L. 72.800.000.000) ai fondi comunitari del POP Puglia 1994-1999, previe dichiarazione di ammissibilità e successiva ammissione definitiva al suddetto finanziamento, rese dalla Regione – rispettivamente – con D.G.R. n. 3779 del 24.06.1997 e con Determina Dirigenziale n. 67 del 25.03.1999;
- per € 37.598.836,94 (L. 72.801.500.000) alle fonti di finanziamento statale, assentiti ai sensi della L. 211/1992, di cui alla delibera CIPE del 30.01.1997.
Nella prima fase, i lavori sono stati realizzati senza l’utilizzo del contributo statale, ma esclusivamente con risorse a carico dei fondi comunitari (POP Puglia 1994-1999), la cui rendicontazione era tuttavia possibile solo fino al 31.12.2001.
Per i lavori realizzati sino a questa data, con la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30.07.2002, è stata accertata in € 15.229.140,44 (L. 29.487.727.751) la spesa definitiva ritenuta ammissibile a finanziamento a valere sul suddetto POP Puglia 1994-1999, mentre non è stata riconosciuta la spesa di € 1.385.635,09 (L. 2.682.963.647), che è restata a carico del Soggetto attuatore.
Conseguentemente, l’importo dei lavori, che non ha trovato copertura nei fondi del citato POP Puglia, ammontava ad € 20.175.900,97 (L. 39.065.991.770), tenendo conto dei ribassi d’asta dell’importo di € 807.358,76 (L. 1.563.316.832).
B) Con la Determina Dirigenziale n. 116 del 28.06.2002, è stato acquisito – quale progetto c.d. coerente - al POR Puglia 2000-2006 – Azione a) “ Ferrovie locali – metropolitane leggere ” il progetto in questione, per i lavori effettuati dal 01.01.2002 finanziati con i fondi statali ex L. 211/1992, per il suddetto importo di € 37.598.836,94.
Parallelamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 294 del 05.12.2003, in relazione all’importo residuo, pari ad € 20.175.900,97 - che non ha trovato copertura nella precedente programmazione POP Puglia 1994-1999 - la Regione Puglia ha concesso il finanziamento a valere sui fondi – sempre comunitari – del POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.1.
Le spese complessive dell’intervento, inizialmente, sono state rendicontate indistintamente, sebbene attenessero distinte fonti di finanziamento.
Su espressa richiesta della Commissione Europea, con determinazione Dirigenziale n. 34 del 09.03.2007, la Regione ha scisso nel sistema MIRWEB l’intervento e le rispettive rendicontazioni delle spese imputabili ai due finanziamenti, distinguendo:
- il progetto c.d. originario, finanziato a valere sui fondi POR Puglia 2000- 2006 per un importo di € 20.175.900,97, concessi all’odierna ricorrente con la suddetta D.D. n. 294/2003 (Codice MIR-WEB: 601A020006);
- il progetto c.d. coerente, finanziato a valere sui fondi statali della L. 211/1992, acquisito al POR Puglia 2000-2006 con la suddetta D.D. n. 116/2002 per un importo di € 37.598.449,60 (Codice MIR-WEB: 601A020007).
Nell’ambito dei controlli di II livello ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE n. 438/2001, eseguiti a campione su progetti finanziati con le risorse del POR Puglia 2000-2006, la Commissione Europea ha sollevato rilievi all’Amministrazione regionale rispetto all’ammissibilità di alcune spese del progetto de qua .
In particolare, la Commissione Europea ha rilevato che “…le spese relative ai lavori aggiuntivi non previsti dal contratto di lavori iniziale (prima perizia di variante e relativo 3° atto aggiuntivo per un importo di 1.649.492,98 EUR), affidati senza procedura di gara, non siano ammissibili al cofinanziamento. La procedura di attribuzione non è infatti conforme alla direttiva 93/38/CE, perché questi lavori aggiuntivi non rientrano nella categoria dei lavori resi necessari da una circostanza imprevista, ma sono la conseguenza di cambiamenti significativi avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, a causa di studi incompleti e/o di un cambiamento di design” (par. 1.2, lett. b) dell’All. 5
cit.).
Anche a seguito delle osservazioni regionali, la Commissione ha definitivamente ritenuto non ammissibili al cofinanziamento “…le spese relative a lavori aggiuntivi non legati a circostanze impreviste ma piuttosto legati a modifiche progettuali in corso d’opera resesi necessarie a causa di una insufficiente analisi dei bisogni o di studi incompleti in fase progettuale” o “di studi incompleti in fase progettuale”, disconoscendo la relativa spesa rispetto al finanziamento POR Puglia 2000-
2006.
Conseguentemente, previa esatta quantificazione in € 358.356,34 della spesa relativa ai lavori disconosciuti e decertificazione con riferimento al progetto originario (Codice MIRWEB n. 601A020006), come da par. 3.4 “Spese decertificate” del Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) del POR Puglia 2000-2006, la Regione, allorquando Ferrotramviaria s.p.a. ha richiesto la liquidazione del saldo finale del finanziamento di € 20.175.900,97, concesso a valere sul POR Puglia 2000-2006 (progetto originario), con la su richiamata D.D. n. 82 del 12.04.2012, ha omologato la spesa per € 19.817.544,63 a fronte dei € 20.175.900,97 richiesti dalla società (€ 20.175.900,97 - € 358.356,34 = € 19.817.544,63); altresì chiarendo che “resta… a carico del soggetto beneficiario la somma di € 358.356,34 in quanto spesa ritenuta non ammissibile”.
2. Con il presente ricorso, notificato in data 8 febbraio 2019 e depositato il successivo 8 marzo, la ricorrente domanda l’annullamento della determina n. 82 del 12 aprile 2012 e della successiva determina n. 156 del 5 dicembre 2018, deducendone l’illegittimità sotto svariati aspetti.
La Regione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, la tardività e l’inammissibilità del gravame; nel merito, l’infondatezza, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 16 gennaio 2025.
3. Colgono nel segno le eccezioni in rito sollevate dalla Regione: il ricorso, infatti, è in parte irricevibile per tardività della notifica e in parte inammissibile per carenza d’interesse.
3.1 Dalla motivazione per relationem della D.D. 156/2018 emerge chiaramente che quest’ultima, con riferimento all’importo disconosciuto, è un atto meramente confermativo della D.D. n. 82 del
12/04/2012, atteso che la decurtazione contestata stata assunta dall’Amministrazione regionale già all’esito di quel distinto procedimento – concluso il 12/04/2012 e condotto alla stregua della disciplina propria dei fondi POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.1 – che ha dato seguito alle conclusioni di inammissibilità della spesa espresse dalla Commissione Europea nei controlli di II livello, di cui all’art. 10 Reg. CE 438/2001 e che ha sancito che “ resta… a carico del soggetto beneficiario la somma di € 358.356,35 in quanto spesa ritenuta non ammissibile ...”
La D.D. n. 156/2018, pertanto, è in parte qua un atto meramente confermativo della D.D. n. 82 del 2012.
3.2 La D.D. n. 82 del 2012 non è stata impugnata tempestivamente, considerato che, al più tardi, la ricorrente ne ha acquisito conoscenza in data 27 aprile 2018, avendone fatto riferimento nell’istanza di liquidazione inoltrata in tale data. Senza considerare che la medesima determina del 2012 risulta comunque trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. 1564 del 20 aprile 2021, sebbene priva di attestazione di consegna.
Ne deriva che la domanda di annullamento della determina n. 82 del 2021 proposta con il presente ricorso notificato in data 8 febbraio 2019 è inesorabilmente tardiva e, dunque, irricevibile.
3.3 Conseguentemente inammissibile per carenza d’interesse è la domanda di annullamento della determina n. 158 del 2018, in ragione della sua natura di atto meramente confermativo.
4. Il ricorso, in conclusione, è in parte irricevibile e in parte inammissibile.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito e della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza originaria d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente FF
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Alfredo Giuseppe Allegretta |
IL SEGRETARIO