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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1978/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LACARIA GIOVANNI Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2017, la sig.ra esponeva Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della società con contratto a tempo Controparte_2
determinato, presso la sede di Lamezia Terme - zona industriale, a far data dal 23 novembre 2009.
In data 11 luglio 2014, la a causa di una grave crisi economica, Controparte_2
presentava istanza al Tribunale di Lamezia Terme per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 270/1999. Con sentenza del 24 luglio 2014, il Tribunale dichiarava lo stato di insolvenza della società, ai sensi del citato decreto legislativo.
Stante la mancata corresponsione delle retribuzioni, la ricorrente presentava domanda di insinuazione al passivo della procedura relativamente ai crediti di lavoro
1 maturati anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e segnatamente per il periodo 1° maggio 2014 – 24 luglio 2014.
All'udienza di verifica dello stato passivo tenutasi dinanzi al giudice delegato, il credito vantato dalla sig.ra veniva ammesso per l'importo di euro 699,12, in Pt_1
via privilegiata, ai sensi degli artt. 2751-bis c.c. e D.lgs. n. 80/1992, in quanto relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione spettanti ai lavoratori subordinati.
Successivamente, in data 16 settembre 2015, la ricorrente presentava domanda all' – sede provinciale di Vibo Valentia – per l'intervento del Fondo di Garanzia di CP_1 cui all'art. 2, D.lgs. n. 80/1992, al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto nonché dei crediti retributivi ammessi al passivo.
Con comunicazione del 19 ottobre 2015, l' rigettava la domanda, ritenendo CP_1 che il periodo per cui era stato chiesto l'intervento del Fondo (1° maggio 2014 – 24 luglio 2014) non corrispondesse agli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro.
Avverso tale diniego, la sig.ra proponeva ricorso amministrativo al Pt_1
Comitato Provinciale dell' di Vibo Valentia, che veniva rigettato con nota del 17 CP_1
ottobre 2016.
A sostegno del ricorso giudiziario, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1
e 2, comma 1, del D.lgs. n. 80/1992, rilevando che il credito era stato ammesso con decreto del giudice delegato e che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo in assenza di impugnazioni, ogni questione relativa all'esistenza e all'entità del credito risultava preclusa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L' CP_1 CP_1
contestava la spettanza delle somme richieste, rilevando che le tre mensilità retributive non si collocavano nei dodici mesi anteriori alle ipotesi previste dall'art. 2, lett. b) o c), del D.lgs. n. 80/1992. In particolare, il rapporto di lavoro si sarebbe concluso il 31 maggio 2014, mentre i crediti fatti valere si riferivano al periodo 1° maggio – 24 luglio
2014, non coincidente con gli ultimi 90 giorni del rapporto.
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
2 Il ricorso presentato dalla sig.ra contro il rigetto Parte_1 dell'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' , ai sensi del D.lgs. n. 80/1992, CP_1 richiede un'analisi approfondita dei presupposti normativi e giurisprudenziali che regolano l'accesso a tale tutela.
1. Natura del Fondo di Garanzia e requisiti per l'intervento
1.1 Il Fondo di Garanzia, istituito presso l' , ha la funzione di garantire ai CP_1
lavoratori il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità retributive in caso di insolvenza del datore di lavoro. L'intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti, tra cui:
• l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro mediante procedura concorsuale;
• la cessazione del rapporto di lavoro;
• l'ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo della procedura concorsuale.
2. Effetti dell'ammissione allo stato passivo
L'ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo della procedura concorsuale, una volta divenuta definitiva, comporta l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito stesso. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale ammissione non preclude all' , quale gestore del Fondo di Garanzia, di verificare CP_1 autonomamente la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, trattandosi di un'obbligazione distinta e autonoma rispetto a quella del datore di lavoro.
3. Decorrenza del periodo rilevante per l'intervento del Fondo
Per quanto concerne le ultime tre mensilità retributive, l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo per i crediti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché ricompresi nei dodici mesi antecedenti la data di apertura della procedura concorsuale o dell'inizio dell'esecuzione forzata. La Corte di
Cassazione ha precisato che la decorrenza di tale periodo deve essere calcolata a ritroso dalla data di proposizione dell'azione giudiziaria volta a ottenere la tutela del credito, in conformità con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
4. Applicazione al caso di specie
Nel caso in esame, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1
fino al 31 maggio 2014. La società è stata dichiarata insolvente con Controparte_2
sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 24 luglio 2014. La ricorrente ha presentato
3 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 24 luglio 2014.
5.Tuttavia, l' ha rigettato la domanda, ritenendo che il periodo per cui era CP_1 stato chiesto l'intervento del Fondo non corrispondesse agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, come richiesto dalla normativa vigente.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la domanda della sig.ra debba essere accolta. Infatti, il credito vantato dalla ricorrente è stato Pt_1
ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale e riguarda retribuzioni maturate nel periodo immediatamente antecedente la cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro. Pertanto, sussistono i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_1
Tuttavia, in considerazione della peculiare complessità della vicenda e delle oggettive incertezze interpretative circa l'applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.lgs. n. 80/1992 – in particolare con riferimento alla decorrenza del periodo utile per l'intervento del Fondo e alla rilevanza giuridica dell'ammissione al passivo da parte del giudice delegato – appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni
Accoglie il ricorso e
Compensa le spese di lite.
Così deciso, 22/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1978/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LACARIA GIOVANNI Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2017, la sig.ra esponeva Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della società con contratto a tempo Controparte_2
determinato, presso la sede di Lamezia Terme - zona industriale, a far data dal 23 novembre 2009.
In data 11 luglio 2014, la a causa di una grave crisi economica, Controparte_2
presentava istanza al Tribunale di Lamezia Terme per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 270/1999. Con sentenza del 24 luglio 2014, il Tribunale dichiarava lo stato di insolvenza della società, ai sensi del citato decreto legislativo.
Stante la mancata corresponsione delle retribuzioni, la ricorrente presentava domanda di insinuazione al passivo della procedura relativamente ai crediti di lavoro
1 maturati anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e segnatamente per il periodo 1° maggio 2014 – 24 luglio 2014.
All'udienza di verifica dello stato passivo tenutasi dinanzi al giudice delegato, il credito vantato dalla sig.ra veniva ammesso per l'importo di euro 699,12, in Pt_1
via privilegiata, ai sensi degli artt. 2751-bis c.c. e D.lgs. n. 80/1992, in quanto relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione spettanti ai lavoratori subordinati.
Successivamente, in data 16 settembre 2015, la ricorrente presentava domanda all' – sede provinciale di Vibo Valentia – per l'intervento del Fondo di Garanzia di CP_1 cui all'art. 2, D.lgs. n. 80/1992, al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto nonché dei crediti retributivi ammessi al passivo.
Con comunicazione del 19 ottobre 2015, l' rigettava la domanda, ritenendo CP_1 che il periodo per cui era stato chiesto l'intervento del Fondo (1° maggio 2014 – 24 luglio 2014) non corrispondesse agli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro.
Avverso tale diniego, la sig.ra proponeva ricorso amministrativo al Pt_1
Comitato Provinciale dell' di Vibo Valentia, che veniva rigettato con nota del 17 CP_1
ottobre 2016.
A sostegno del ricorso giudiziario, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1
e 2, comma 1, del D.lgs. n. 80/1992, rilevando che il credito era stato ammesso con decreto del giudice delegato e che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo in assenza di impugnazioni, ogni questione relativa all'esistenza e all'entità del credito risultava preclusa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L' CP_1 CP_1
contestava la spettanza delle somme richieste, rilevando che le tre mensilità retributive non si collocavano nei dodici mesi anteriori alle ipotesi previste dall'art. 2, lett. b) o c), del D.lgs. n. 80/1992. In particolare, il rapporto di lavoro si sarebbe concluso il 31 maggio 2014, mentre i crediti fatti valere si riferivano al periodo 1° maggio – 24 luglio
2014, non coincidente con gli ultimi 90 giorni del rapporto.
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
2 Il ricorso presentato dalla sig.ra contro il rigetto Parte_1 dell'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' , ai sensi del D.lgs. n. 80/1992, CP_1 richiede un'analisi approfondita dei presupposti normativi e giurisprudenziali che regolano l'accesso a tale tutela.
1. Natura del Fondo di Garanzia e requisiti per l'intervento
1.1 Il Fondo di Garanzia, istituito presso l' , ha la funzione di garantire ai CP_1
lavoratori il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità retributive in caso di insolvenza del datore di lavoro. L'intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti, tra cui:
• l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro mediante procedura concorsuale;
• la cessazione del rapporto di lavoro;
• l'ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo della procedura concorsuale.
2. Effetti dell'ammissione allo stato passivo
L'ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo della procedura concorsuale, una volta divenuta definitiva, comporta l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito stesso. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale ammissione non preclude all' , quale gestore del Fondo di Garanzia, di verificare CP_1 autonomamente la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, trattandosi di un'obbligazione distinta e autonoma rispetto a quella del datore di lavoro.
3. Decorrenza del periodo rilevante per l'intervento del Fondo
Per quanto concerne le ultime tre mensilità retributive, l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo per i crediti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché ricompresi nei dodici mesi antecedenti la data di apertura della procedura concorsuale o dell'inizio dell'esecuzione forzata. La Corte di
Cassazione ha precisato che la decorrenza di tale periodo deve essere calcolata a ritroso dalla data di proposizione dell'azione giudiziaria volta a ottenere la tutela del credito, in conformità con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
4. Applicazione al caso di specie
Nel caso in esame, la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1
fino al 31 maggio 2014. La società è stata dichiarata insolvente con Controparte_2
sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 24 luglio 2014. La ricorrente ha presentato
3 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 24 luglio 2014.
5.Tuttavia, l' ha rigettato la domanda, ritenendo che il periodo per cui era CP_1 stato chiesto l'intervento del Fondo non corrispondesse agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, come richiesto dalla normativa vigente.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la domanda della sig.ra debba essere accolta. Infatti, il credito vantato dalla ricorrente è stato Pt_1
ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale e riguarda retribuzioni maturate nel periodo immediatamente antecedente la cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro. Pertanto, sussistono i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_1
Tuttavia, in considerazione della peculiare complessità della vicenda e delle oggettive incertezze interpretative circa l'applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.lgs. n. 80/1992 – in particolare con riferimento alla decorrenza del periodo utile per l'intervento del Fondo e alla rilevanza giuridica dell'ammissione al passivo da parte del giudice delegato – appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni
Accoglie il ricorso e
Compensa le spese di lite.
Così deciso, 22/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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