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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/09/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1682/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione, l' ricorreva avverso l'atto di precetto notificato il Pt_1
27.6.2016, con il quale intimava all'Istituto il pagamento di € Controparte_1
10.070,93, in forza della sentenza n. 151/2015, notificata in forma esecutiva il
23.2.2016, che riconosceva il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. n.
222/1984 a decorrere dal 1.1.2007.
2. Deduceva l' che l'importo precettato non era dovuto, poiché l' aveva Pt_1 CP_2 correttamente adempiuto al titolo giudiziale, corrispondendo l'assegno e
1 scomputando le somme già erogate a titolo di prestazioni temporanee (indennità di malattia e disoccupazione), ritenute incompatibili con l'assegno ordinario.
3. Con ordinanza del 12.7.2017, il giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione in favore di della somma di € 15.073,00, fissando termine di 60 giorni per la Pt_2 proposizione del giudizio di merito.
4. si costituiva, contestando la legittimità dello scomputo, sostenendo che le Pt_2 somme non erano chiaramente determinate e che l'opzione invocata dall' non Pt_1 trovava applicazione.
5. Il Tribunale osserva che, in via preliminare, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si articola in due fasi, davanti al giudice dell'esecuzione e nel successivo giudizio di merito. In tale passaggio, la giurisprudenza ammette lo sviluppo e la precisazione delle difese già svolte, ma non la proposizione di motivi radicalmente nuovi, che costituirebbero mutatio libelli (Cass. 19704/2015; Cass. 22875/2021). Nel caso in esame, i motivi sviluppati dall' costituiscono specificazione di quelli già prospettati dinanzi al Pt_1 giudice dell'esecuzione.
6. Quanto al merito, va escluso che il termine di 60 giorni richiamato dall' trovi Pt_1 applicazione nella fattispecie. Esso, infatti, è previsto dall'art. 1, comma 43, L.
335/1995 esclusivamente per l'alternativa tra assegno ordinario di invalidità e trattamento di mobilità, e non è estensibile alle prestazioni temporanee di malattia o disoccupazione (Cass. 20558/2010; Cass. 5676/2014).
7. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata riconosce la legittimità dello scomputo da parte dell' delle prestazioni non cumulabili, trattandosi di compensazione Pt_1 impropria finalizzata ad evitare indebiti cumuli e arricchimenti ingiustificati (Cass.
SS.UU. 198/2009; Cass. 17091/2014; Cass. 22637/2016). Ne consegue che l' CP_2 ha correttamente provveduto a detrarre dalle somme dovute a titolo di assegno ordinario quelle già corrisposte a titolo di prestazioni temporanee incompatibili.
8. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con dichiarazione di non debenza delle somme già assegnate a in sede esecutiva e condanna dello Controparte_1 stesso alla restituzione delle medesime.
2 9. Quanto alle spese, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, che ha imposto l'accertamento di questioni giuridiche non sempre univocamente risolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' , così Pt_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 15.073,00 già assegnato con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 12.7.2017;
2. Condanna alla restituzione in favore dell' della somma di € 15.073,00, Pt_2 Pt_1 oltre interessi legali dalla data dell'assegnazione al saldo oltre le spese di procedura di €
1.300,00 ed accessori di legge;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, 03/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1682/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione, l' ricorreva avverso l'atto di precetto notificato il Pt_1
27.6.2016, con il quale intimava all'Istituto il pagamento di € Controparte_1
10.070,93, in forza della sentenza n. 151/2015, notificata in forma esecutiva il
23.2.2016, che riconosceva il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. n.
222/1984 a decorrere dal 1.1.2007.
2. Deduceva l' che l'importo precettato non era dovuto, poiché l' aveva Pt_1 CP_2 correttamente adempiuto al titolo giudiziale, corrispondendo l'assegno e
1 scomputando le somme già erogate a titolo di prestazioni temporanee (indennità di malattia e disoccupazione), ritenute incompatibili con l'assegno ordinario.
3. Con ordinanza del 12.7.2017, il giudice dell'esecuzione disponeva l'assegnazione in favore di della somma di € 15.073,00, fissando termine di 60 giorni per la Pt_2 proposizione del giudizio di merito.
4. si costituiva, contestando la legittimità dello scomputo, sostenendo che le Pt_2 somme non erano chiaramente determinate e che l'opzione invocata dall' non Pt_1 trovava applicazione.
5. Il Tribunale osserva che, in via preliminare, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si articola in due fasi, davanti al giudice dell'esecuzione e nel successivo giudizio di merito. In tale passaggio, la giurisprudenza ammette lo sviluppo e la precisazione delle difese già svolte, ma non la proposizione di motivi radicalmente nuovi, che costituirebbero mutatio libelli (Cass. 19704/2015; Cass. 22875/2021). Nel caso in esame, i motivi sviluppati dall' costituiscono specificazione di quelli già prospettati dinanzi al Pt_1 giudice dell'esecuzione.
6. Quanto al merito, va escluso che il termine di 60 giorni richiamato dall' trovi Pt_1 applicazione nella fattispecie. Esso, infatti, è previsto dall'art. 1, comma 43, L.
335/1995 esclusivamente per l'alternativa tra assegno ordinario di invalidità e trattamento di mobilità, e non è estensibile alle prestazioni temporanee di malattia o disoccupazione (Cass. 20558/2010; Cass. 5676/2014).
7. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata riconosce la legittimità dello scomputo da parte dell' delle prestazioni non cumulabili, trattandosi di compensazione Pt_1 impropria finalizzata ad evitare indebiti cumuli e arricchimenti ingiustificati (Cass.
SS.UU. 198/2009; Cass. 17091/2014; Cass. 22637/2016). Ne consegue che l' CP_2 ha correttamente provveduto a detrarre dalle somme dovute a titolo di assegno ordinario quelle già corrisposte a titolo di prestazioni temporanee incompatibili.
8. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con dichiarazione di non debenza delle somme già assegnate a in sede esecutiva e condanna dello Controparte_1 stesso alla restituzione delle medesime.
2 9. Quanto alle spese, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, che ha imposto l'accertamento di questioni giuridiche non sempre univocamente risolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' , così Pt_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 15.073,00 già assegnato con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 12.7.2017;
2. Condanna alla restituzione in favore dell' della somma di € 15.073,00, Pt_2 Pt_1 oltre interessi legali dalla data dell'assegnazione al saldo oltre le spese di procedura di €
1.300,00 ed accessori di legge;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, 03/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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