Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 11/05/2026, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02976/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2025, proposto da
ON CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Fornaro e Giuseppe Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Loggia dei Pisani n. 25, presso lo studio dell’avvocato Tommaso Perpetua;
contro
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Affinito e Alessandra Iroso, nonché Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola G/8;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
della Ordinanza n° 14/2025 dell’08.01.2025 del Comune di Afragola, notificata il 14.01.2025, con cui si ordina lo sgombero dell’appartamento occupato;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. NG RI IG, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 10 marzo 2025 e depositato il successivo 2 aprile, CI ON ha chiesto l’annullamento dell’Ordinanza n° 14/2025 dell’08.01.2025, notificata il 14 gennaio 2025, con cui il Comune di Afragola – Settore Lavori Pubblici ha ordinato a lei “ e a chiunque altro lo occupi senza titolo, ai sensi dell’art. 30 del R.R. n. 11/19, di sgomberare e lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 30 (trenta giorni) dalla notifica della presente, l’alloggio sito alla Via Giambattista Vico n. 1, Isolato A, scala U, interno 6… ”;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
CONSIDERATO che si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Afragola con due meri atti di stile e ha poi depositato una memoria con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 6 maggio 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione, previo avviso alle parti di possibile sua definizione con sentenza in forma semplificata;
RILEVATO che nell’odierna controversia è contestata l’ordinanza dirigenziale del Comune di Afragola ° 14/2025 dell’08.01.2025, con la quale è stato disposto lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell’ACER Campania, in applicazione dell’art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, richiamato nello stesso provvedimento, il cui comma 2 consente all’amministrazione comunale territorialmente competente di disporre “ con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo ” (cosa avvenuta in presenza dell’occupazione di fatto dell’alloggio in questione, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante); il che aveva precedentemente portato alla notifica di una diffida al rilascio, emessa pure dal Comune di Afragola, rimasta però inottemperata);
RILEVATO che risultano del tutto sforniti di prova gli asserti di parte ricorrente circa la sussistenza di un proprio titolo al godimento dell’appartamento e circa la qualificabilità di questo come bene patrimoniale disponibile (al contrario, che si tratti di un alloggio di ERP e quindi di un bene patrimoniale indisponibile, come affermato dalla parte pubblica, appare presumibile alla luce della sua appartenenza all’ACER);
RITENUTA invece fondata l’eccezione difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sollevata dal Comune di Afragola;
RITENUTO infatti:
- che la presente controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall’occupazione (titolata o meno) dell’immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo;
- si attaglia al caso di specie l’insegnamento del supremo giudice della giurisdizione, fatto proprio dalla Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 giugno 2024, n. 3563, 19 aprile 2023, n. 2401e 17 febbraio 2022, n. 1081) e dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, con il quale in tema di alloggi ERP ha avuto modo, anche di recente, di precisare quanto segue: “ Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). ” (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621; i suddetti concetti sono stati ribaditi nella successiva sentenza delle SS.UU. 20 luglio 2021 n. 20761 e ordinanza delle SS.UU. 9 febbraio 2023, n. 4012);
RITENUTO conclusivamente che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge, ex art. 11 c.p.a.;
RITENUTO equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell’esito in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI IG, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG RI IG |
IL SEGRETARIO