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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49635/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MELLONE FABRIZIO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. BAUSAN 36 80121 NAPOLI presso il difensore avv. MELLONE FABRIZIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA contumace
OGGETTO: occupazione abusiva di immobile – risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
L' , proprietario dell'unità immobiliare adibita ad uso abitativo, sita in Roma, Via Pescaglia n. 23, Pt_1
Scala B, Piano 07, Interno 13, censito al foglio 812, p.lla 298, sub. n. 79, premesso che, in data 18 giugno 2020 veniva stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare dell'Istituto con la a cui veniva Parte_1
altresì conferito potere di rappresentanza giudiziale tramite procura speciale, repertorio n. 26619, raccolta n. 13633 del 26 settembre 2023 (all. 2 ricorso); che tra gli immobili per i quali l' ha Pt_1 conferito mandato alla è ricompresa l'unità immobiliare sita in Roma, Via Parte_1
Pescaglia n. 23, scala B, Piano 07, Interno 13, adibita a uso abitativo (all. 3 ricorso); che in data
26.11.2021 l'immobile è stato abusivamente occupato dalla sig.ra che, Controparte_1
conseguentemente, la ha provveduto a diffidare l'occupante, intimandogli, a Parte_1
pagina 1 di 4 mezzo raccomandata A/R il rilascio del bene ed il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, nonché a sporgere nei confronti della stessa formale denuncia – querela (all.ti 5 -6 ricorso); tutto ciò premesso, l' ha citato in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra Pt_1
, chiedendo che fosse ordinato il rilascio dell'unità immobiliare sopraindicata e Controparte_1
chiedendo altresì la condanna al risarcimento dei danni subiti per la protratta occupazione dell'immobile.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale e CTU. La parte convenuta non si
è presentata, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale, regolarmente notificatole.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
********************
La domanda è fondata.
Va premesso che l' ha assolto l'onere probatorio relativo alla proprietà dei beni, producendo in Pt_1
giudizio l'atto di acquisto del complesso immobiliare dal costruttore dello stesso, in tal modo risalendo fino all'acquisto a titolo originario (all. 3 ricorso). analogamente deve ritenersi provata l'occupazione dell'immobile de quo, come attestato dalla autodichiarazione a firma della stessa convenuta (all. 4 ricorso) nonché dalla testimonianza resa dal
Sig. , vicino di casa, residente presso l'interno 11 dello stesso immobile. Tale Testimone_1 circostanza può inoltre desumersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione della parte convenuta a rendere interrogatorio formale senza giustificato motivo.
La resistente, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato di essere titolare di alcun titolo legittimante la sua permanenza nel locale per cui è causa e, pertanto, va considerata occupante sine titulo dell'immobile e, conseguentemente, condannata al rilascio dello stesso.
Per quanto riguarda, poi, il profilo del danno risarcibile, occorre preliminarmente rilevare che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla privazione della possibilità di esercitare il proprio diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri, dietro corrispettivo (cfr. per tutte Cass. Sez. U. sent. n. 33645 del 15 novembre
2022). Tanto premesso, nel caso di specie, l' ha documentalmente dimostrato di avere interesse al Pt_1
godimento del bene di cui è causa, sporgendo denuncia - querela (all.ti 5 e 6 ricorso). Tale contegno di parte attrice e la mancata corresponsione dell'indennità di occupazione devono ritenersi senz'altro indicativi del pregiudizio del proprietario all'esercizio della sua facoltà di godimento, in ragione dell'abusiva occupazione dell'immobile.
pagina 2 di 4 Pertanto, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice merita accoglimento.
In relazione alla quantificazione del danno, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la liquidazione può essere commisurata equitativamente dal giudice mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 33645 del 15 novembre 2022). Sul punto, l'ente attore ha formulato una richiesta di indennità di occupazione, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima detenzione, calcolata sulla base del valore minimo di mercato determinato in virtù delle quotazioni
OMI relative al primo semestre 2021 con aggiornamento ISTAT comunicato regolarmente all'occupante.
Nel corso del giudizio è stata, pertanto, espletata una consulenza tecnica al fine di determinare il valore locativo dell'immobile per il periodo dal 31.12.2021 al 31.10.2023.
Nel caso di specie, si ritiene congruo liquidare il danno sulla base del canone derivante dalla media tra il valore dei dati reperiti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, Ufficio Provinciale di Roma –
Banca Dati Osservatorio Mercato Immobiliare (€ 9,25/mq mese) e il valore determinato dalla Borsa
Immobiliare di Roma (€ 6,50/mq mese); canone che è stato così quantificato dal CTU in € 708,30 mensili (determinato in €/mq 7,87 x 90,00 mq). Il presente valore locativo deve ritenersi invariato da dicembre 2021 fino al compimento dell'anno (dicembre 2022), momento da cui deve applicarsi la rivalutazione ISTAT ufficiale (indice ISTAT 2023: 0,60% applicato al 75%: 0,60% x 0,75 = 0,45; quindi € 711, 48 dal 1.12.2022 al 31.10.2023).
Pertanto, il valore locativo dell'immobile ammonta, dal 31.12.2021 al 31.10.2023, a complessivi euro
16.325,88.
Tuttavia, il danno da risarcire a titolo indennità di occupazione va limitato alla somma di € 15.881,54, come da richiesta di parte attrice.
Per i motivi illustrati, accertato che l'immobile sito in Roma, Via Pescaglia n. 23, Scala B, Piano 07,
Interno 13, è illegittimamente occupato dalla convenuta sig.ra , quest'ultima va Controparte_1
condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento in favore della parte attrice, per le causali sopra indicate, della somma complessiva di € 15.881,54 per il periodo dal 31.12.2021 al 31.10.2023.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, così provvede:
A) accerta che la porzione immobiliare sita in Roma, via Pescaglia n. 23, Scala B, Piano 07, Interno 13, di proprietà dell' è illegittimamente detenuta ed occupata della convenuta sig.ra Pt_1 Parte_2
e, per l'effetto, condanna la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento in favore della
[...]
pagina 3 di 4 parte attrice, per le causali indicate in parte motiva, della somma complessiva di € 15.881,54 per il periodo dal 31.12.2021 al 31.10.2023;
B) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in €
286,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori nella misura di legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49635/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MELLONE FABRIZIO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. BAUSAN 36 80121 NAPOLI presso il difensore avv. MELLONE FABRIZIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA contumace
OGGETTO: occupazione abusiva di immobile – risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
L' , proprietario dell'unità immobiliare adibita ad uso abitativo, sita in Roma, Via Pescaglia n. 23, Pt_1
Scala B, Piano 07, Interno 13, censito al foglio 812, p.lla 298, sub. n. 79, premesso che, in data 18 giugno 2020 veniva stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare dell'Istituto con la a cui veniva Parte_1
altresì conferito potere di rappresentanza giudiziale tramite procura speciale, repertorio n. 26619, raccolta n. 13633 del 26 settembre 2023 (all. 2 ricorso); che tra gli immobili per i quali l' ha Pt_1 conferito mandato alla è ricompresa l'unità immobiliare sita in Roma, Via Parte_1
Pescaglia n. 23, scala B, Piano 07, Interno 13, adibita a uso abitativo (all. 3 ricorso); che in data
26.11.2021 l'immobile è stato abusivamente occupato dalla sig.ra che, Controparte_1
conseguentemente, la ha provveduto a diffidare l'occupante, intimandogli, a Parte_1
pagina 1 di 4 mezzo raccomandata A/R il rilascio del bene ed il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, nonché a sporgere nei confronti della stessa formale denuncia – querela (all.ti 5 -6 ricorso); tutto ciò premesso, l' ha citato in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra Pt_1
, chiedendo che fosse ordinato il rilascio dell'unità immobiliare sopraindicata e Controparte_1
chiedendo altresì la condanna al risarcimento dei danni subiti per la protratta occupazione dell'immobile.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale e CTU. La parte convenuta non si
è presentata, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale, regolarmente notificatole.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
********************
La domanda è fondata.
Va premesso che l' ha assolto l'onere probatorio relativo alla proprietà dei beni, producendo in Pt_1
giudizio l'atto di acquisto del complesso immobiliare dal costruttore dello stesso, in tal modo risalendo fino all'acquisto a titolo originario (all. 3 ricorso). analogamente deve ritenersi provata l'occupazione dell'immobile de quo, come attestato dalla autodichiarazione a firma della stessa convenuta (all. 4 ricorso) nonché dalla testimonianza resa dal
Sig. , vicino di casa, residente presso l'interno 11 dello stesso immobile. Tale Testimone_1 circostanza può inoltre desumersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione della parte convenuta a rendere interrogatorio formale senza giustificato motivo.
La resistente, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato di essere titolare di alcun titolo legittimante la sua permanenza nel locale per cui è causa e, pertanto, va considerata occupante sine titulo dell'immobile e, conseguentemente, condannata al rilascio dello stesso.
Per quanto riguarda, poi, il profilo del danno risarcibile, occorre preliminarmente rilevare che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla privazione della possibilità di esercitare il proprio diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri, dietro corrispettivo (cfr. per tutte Cass. Sez. U. sent. n. 33645 del 15 novembre
2022). Tanto premesso, nel caso di specie, l' ha documentalmente dimostrato di avere interesse al Pt_1
godimento del bene di cui è causa, sporgendo denuncia - querela (all.ti 5 e 6 ricorso). Tale contegno di parte attrice e la mancata corresponsione dell'indennità di occupazione devono ritenersi senz'altro indicativi del pregiudizio del proprietario all'esercizio della sua facoltà di godimento, in ragione dell'abusiva occupazione dell'immobile.
pagina 2 di 4 Pertanto, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice merita accoglimento.
In relazione alla quantificazione del danno, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la liquidazione può essere commisurata equitativamente dal giudice mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 33645 del 15 novembre 2022). Sul punto, l'ente attore ha formulato una richiesta di indennità di occupazione, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima detenzione, calcolata sulla base del valore minimo di mercato determinato in virtù delle quotazioni
OMI relative al primo semestre 2021 con aggiornamento ISTAT comunicato regolarmente all'occupante.
Nel corso del giudizio è stata, pertanto, espletata una consulenza tecnica al fine di determinare il valore locativo dell'immobile per il periodo dal 31.12.2021 al 31.10.2023.
Nel caso di specie, si ritiene congruo liquidare il danno sulla base del canone derivante dalla media tra il valore dei dati reperiti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, Ufficio Provinciale di Roma –
Banca Dati Osservatorio Mercato Immobiliare (€ 9,25/mq mese) e il valore determinato dalla Borsa
Immobiliare di Roma (€ 6,50/mq mese); canone che è stato così quantificato dal CTU in € 708,30 mensili (determinato in €/mq 7,87 x 90,00 mq). Il presente valore locativo deve ritenersi invariato da dicembre 2021 fino al compimento dell'anno (dicembre 2022), momento da cui deve applicarsi la rivalutazione ISTAT ufficiale (indice ISTAT 2023: 0,60% applicato al 75%: 0,60% x 0,75 = 0,45; quindi € 711, 48 dal 1.12.2022 al 31.10.2023).
Pertanto, il valore locativo dell'immobile ammonta, dal 31.12.2021 al 31.10.2023, a complessivi euro
16.325,88.
Tuttavia, il danno da risarcire a titolo indennità di occupazione va limitato alla somma di € 15.881,54, come da richiesta di parte attrice.
Per i motivi illustrati, accertato che l'immobile sito in Roma, Via Pescaglia n. 23, Scala B, Piano 07,
Interno 13, è illegittimamente occupato dalla convenuta sig.ra , quest'ultima va Controparte_1
condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento in favore della parte attrice, per le causali sopra indicate, della somma complessiva di € 15.881,54 per il periodo dal 31.12.2021 al 31.10.2023.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, così provvede:
A) accerta che la porzione immobiliare sita in Roma, via Pescaglia n. 23, Scala B, Piano 07, Interno 13, di proprietà dell' è illegittimamente detenuta ed occupata della convenuta sig.ra Pt_1 Parte_2
e, per l'effetto, condanna la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento in favore della
[...]
pagina 3 di 4 parte attrice, per le causali indicate in parte motiva, della somma complessiva di € 15.881,54 per il periodo dal 31.12.2021 al 31.10.2023;
B) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in €
286,00 per esborsi ed € 3.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori nella misura di legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 4 di 4