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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, le comparse di conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5141 2019 R.G.A.C.C. pendente fra
, con il patrocinio dell'avv. Michele Coratella, giusta mandato in atti;
Parte_1
-attrice-
Contro
già rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall' avv. Gennaro Arcucci, giusta mandato in atti;
-convenuta –
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio , rappresentando di aver Parte_1
sottoscritto in data 14.4.2014 un contratto disciplinante il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, con contestuale apertura del dossier titoli n.
63/20020637, presso la filiale di Andria della e di aver Controparte_3
acquistato sia azioni che obbligazioni, nel corso del 2014 e del 2015, dietro la rassicurazione che i titoli erano di pronta liquidità e senza rischio di perdita del capitale, ha convenuto in giudizio la chiedendo “in via principale, accertare e Controparte_3
dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e
l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute Controparte_3
pagina 1 di 12 nel d.lgs. n. 58/2008 e nella comunicazione n. 90191104/2009 e per l'effetto, CP_4 accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art.
1453 c.c. dei contrati di acquisto dei titoli della stipulati dalla sig.ra Controparte_3 Pt_1
, nonché condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla
[...]
restituzione della somma effettivamente investita dall'attrice pari ad euro 12.587,90 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si chiede ovvero al risarcimento dei danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel paragrafo B), C) D), le violazioni e l'inadempimento della Controparte_3
rispetto alle prescrizioni contenute negli artt. 39 e 40 reg. n. 16190/2007 e
[...] CP_4
della normativa post-MiFid, nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto condannare la CP_3
convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma effettivamente investita dall'attrice pari ad € 12.587,90 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si chiede ovvero al risarcimento dei danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto della sig.ra per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannare la Parte_1
al pagamento del valore attuale delle azioni possedute pari Controparte_3
ad Euro 2,38 ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Costituendosi, la ha eccepito, in via preliminare, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione e ha contestato nel merito le avverse deduzioni, avendo l'attrice regolarmente sottoscritto contratto quadro, avente ad oggetto i servizi di “negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari” e di “deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari”, contenente un'apposita sezione recante la “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari” , con la puntuale illustrazione dei rischi derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari ed, in particolare, la segnalazione pagina 2 di 12 del rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati
(quali le azioni BPB per cui è causa) nonché del conflitto di interessi sussistente. Tali profili di rischio erano anche menzionati nella scheda di adesione all'operazione di aumento del capitale del 2014, con opzione e prelazione all'acquisto, quale socia dell'istituto di credito, e al prospetto informativo del 2014 consegnato all'investitore . Ha precisato, altresì, che l'attrice nel 2014, prima dell'acquisto delle azioni ed obbligazioni, aveva compilato e sottoscritto un apposito questionario di profilatura MiFid, nel quale aveva dichiarato anche di:
- avere come obiettivo la crescita del capitale nel medio lungo periodo, pur accettando di perderlo in parte;
- di voler operare nel medio-lungo periodo;
- di avere competenze specifiche in ambito finanziario e di aver già investito in azioni o fondi azionari. In diritto la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dei rimedi civilistici invocati dall'attrice con riferimento agli ordini di acquisto, in ragione della qualificazione degli stessi quali atti meramente esecutivi del contratto quadro, non già come autonomi contratti a prestazioni corrispettive.
Nel merito, la ha dedotto l'infondatezza delle domande di nullità, per asserita CP_3
violazione delle norme di natura comportamentale, e di annullabilità per difetto di allegazione di vizi del consenso. Ha, infine, ribadito il pieno rispetto degli obblighi informativi relativi alla natura, alle caratteristiche e ai rischi connessi all'investimento in azioni BPB, nonché
l'insussistenza della violazione dell'ordine cronologico degli ordini di vendita, non avendo l'attrice incontrato una corrispondente proposta di acquisto, né tantomeno confermato il precedente ordine di acquisto nel nuovo sistema gestito dalla società Hi – Mtf S.p.a., con conseguente decadenza dello stesso. Quanto all'avversa domanda di risarcimento danni, ha dedotto l'insussistenza di illeciti ad essa imputabili, nonché il difetto di prova del nesso causale tra i pretesi inadempimenti ed il danno asseritamente patito dall'attrice, con conseguente rigetto della domanda, nonché in via subordinata escludere ovvero ridurre l'ammontare delle somme in ipotesi riconosciute all'attrice a qualunque titolo, in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultima ai sensi dell'art. 1227 c.c., detratto il controvalore delle 64 azioni BPB assegnate a titolo gratuito, nonché l'importo di € 1.093,50 già incassato dall'attrice a titolo di dividendi e cedole.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa, dopo l'espletamento di ctu tecnica è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
pagina 3 di 12 La domanda di nullità, annullabilità del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto per vizi di forma e per la violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 58/1998 e del
Regolamento n.16190/2007 non appare fondata, atteso che deve escludersi, CP_4 conformemente all'orientamento giurisprudenziale maggioritario e consolidato, che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l' assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore, pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa, e l' omessa incidenza dell' eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l' impostazione sposata dalla Suprema
Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare hanno carattere imperativo, essendo dettate non solo nell' interesse del singolo contraente ma anche nell' interesse generale all' integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell' intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell' atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (si veda per tutte, Cass., Sez. Unite, 19.12.2007 n.
26724 e 26725) 19/12/2007, n.26724 e n.26725). Ciò posto, nel caso di specie, è in atti sia il contratto quadro stipulato il 14.4.2014 disciplinante il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari che i singoli ordini di acquisto. Dunque, alcuna ipotesi di nullità e/o annullabilità è ravvisabile.
La domanda di annullamento del contratto d'acquisto per vizi del consenso risulta generica e non adeguatamente argomentata, difettando l'allegazione dell'errore invocato e della sua essenzialità, nonché del dolo e della violenza relativi alla condotta della Banca, con conseguente rigetto della domanda in esame.
L'attrice si duole, altresì, della mancata e corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento in azioni attraverso l'offerta e raccomandazione di strumenti finanziari pagina 4 di 12 incompatibili con la reale esperienza e la competenza in materia di investimenti in strumenti finanziari degli investitori, nonché contrari ai suoi obiettivi di investimento.
In via generale, deve osservarsi che la disciplina in materia di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera n. 16190/2007, e di CP_4
appropriatezza, art. 42 delibera cit., sulla cui distinzione, v. Cass. n. 14208/2022) e CP_4
conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento”
(art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti").
Sotto altro aspetto, poi, nell'intermediazione per la vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall' art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto CP_4
quadro che in quello successivo di acquisto dei titoli. Tali obblighi si concretizzano nella consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell' acquisizione delle informazioni dall' investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. L' obbligo d'informazione cd. attiva attiene alla natura dei rischi, alle implicazioni della singola operazione. L' intermediario ha poi l'obbligo pagina 5 di 12 di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e quelle che sono correlate alle situazioni di conflitto di interessi. Tutti i descritti obblighi sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente e la relativa violazione, ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall' art. 1455 c.c. può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
Con riferimento al contenuto degli obblighi informativi suindicati, l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari” precisa che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.”). In altri termini, l' intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d' investimento. Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l' adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob 16190/2007) atteso che tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d' investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, non solo a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'acquisto rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, ma anche a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l' informazione fornita all'investitore deve essere “adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cfr., Cass., 25.6.2008 n.
17340) con indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (ex plurimis Cass., ord. 14.2.2018, n.
4727). La latitudine di tali obblighi informativi è particolarmente estesa, essendo diretti a pagina 6 di 12 consentire all' investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l' intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell' investitore e del titolo verso cui si indirizza l' investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., ord., 27.4.2018, n. 10286; nonché Cass.,15.6.2017, n. 14884).
Dal punto di vista probatorio, poi, tale obbligo potrà dirsi adempiuto solo ove le informazioni rese siano state specifiche, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Dal punto di vista processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, sesto comma, D.Lgs n. 58/1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass., 23.9. 2016, n.
18702), adempiendo positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. In altri termini, l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
Ripercorsi i principii fondamentali in materia, la domanda di risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti contrattuali richiede una valutazione complessiva della natura dell'investimento e del profilo di rischio di . Parte_1
Le operazioni di investimento di possono così sintetizzarsi: Parte_1
- in data 2.12.2014 acquistò per € 10.775,80 n. 1204 azioni e per € 7.224,00 n.1204 obbligazioni , mediante esercizio del diritto di opzione integrale, e per € 7.986,60 obbligazioni residuate da eventuale opzione dei soci;
- in data 30.12.2014 sottoscriveva obbligazioni “BPB30.12.2021 6,5% SUB” per €
5.052,00 e “BPB CUM BONUS SHS” per € 7.535,90;
- in data 26.1.2015 aderiva all'offerta in opzione ed acquistava n. 362 azioni e 262 obbligazioni per € 5.411,90.
pagina 7 di 12 In atti vi è la profilatura del 14.4.2014, anteriore agli ordini di acquisto del 30.12.20214, da cui emerge un profilo di rischio “medio”: l'attrice dichiara di accettare il rischio di una perdita del capitale, ma limita tale disponibilità solo ad una parte del capitale investito;
ha una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari ma non conoscono i derivati;
effettua meno di un' operazione a trimestre con investimenti fra i 10.000,00 e i 50.000,00 annuali, avendo un reddito annuo compreso nei 50.000,00 Euro. La classificazione del profilo “medio” di rischio non appare in linea con la tipologia di investimenti oggetto del presente giudizio per le ragioni che si andranno ad indicare nel prosieguo.
Infatti, gli investimenti di natura azionaria oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili per l'appunto quali titoli di rischio quanto meno medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
A tal proposito occorre rilevare che, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni “tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari CP_4
illiquidi.
L'intermediario, nella valutazione di adeguatezza, deve tener conto non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dall'investitore, tenendo in debita considerazione il fatto che un dossier, composto interamente da titoli illiquidi, possa di per sé essere qualificato come strutturalmente inadeguato. Infatti, l'art. 40 reg. CONSOB n.
16190/2007 stabilisce, a proposito della valutazione di adeguatezza, che “una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel miglior interesse del cliente”.
Nel caso di specie, sarebbe stata doverosa, da parte dell'intermediario, a fronte di una concentrazione in azioni BPB, la valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate dalla nel loro complesso, tenendo conto del ripetersi di acquisti del medesimo titolo ad alto Pt_1
rischio. Dell'elevato rischio relativo a questa eccessiva concentrazione, la banca non ha provato di aver fornito alcuna informazione al suo cliente, informazione ancora più doverosa ove si consideri il costante conflitto di interessi in cui la banca operava.
pagina 8 di 12 Né la prova può dirsi raggiunta per effetto della documentazione in atti, contenente mere indicazioni di carattere generale, senza alcun riferimento all' investimento specifico per cui è causa ed è pertanto insufficiente a garantire la conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato e, quindi, non permette al cliente di assumere consapevolmente i rischi dell' investimento compiuto.
A tal proposito, la Suprema Corte che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo perché questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (...) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi". Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macrocategorie degli investimenti (azioni, obbligazioni, etc.) e su quale possa essere in astratto l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. È tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto” (Cass., 3.4.2017 n. 8619; nonchè in senso conforme Cass., 18.5.2017, n. 12544). Tale specificità è del tutto mancata nel caso di specie.
Non coglie nel segno il rilievo secondo cui dal questionario del 14.4.2014 emergeva un profilo di rischio medio attuabile attraverso un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi e che il portafoglio dell'attrice era perfettamente bilanciato tra strumenti obbligazionari e strumenti azionari: invero il ragionamento è viziato non solo dal fatto che già il profilo medio non era congruo rispetto allo specifico prodotto ma era per di più incongruo rispetto al profilo reale dell' investitrice.
Dalla documentazione in atti emerge che gli investimenti effettuati nei titoli azionari della convenuta sono connaturati da un profilo di rischio “alto”, mentre l'attenta analisi delle risposte fornite dalla al questionario del 2014 induce a ritenere che la stessa avesse una Pt_1 propensione al rischio “basso”, in particolare: 1) l'operazione è incompatibile con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento della cliente, atteso che nel questionario Mifid
l'investitrice aveva manifestato una predilezione per investimenti che proteggono nel tempo il capitale investito e di essere poco propensa a subire perdite;
2) l'investimento presentava un rischio finanziariamente non sopportabile per la cliente, in ragione della concentrazione del rischio di credito esclusivamente verso la BPB, anche in considerazione del reddito annuo non particolarmente elevato dell'attrice (inferiore ai € 50.000,00) ; 3) l'operazione risultava altresì incompatibile con il livello di esperienza e di conoscenza dell'investitrice, atteso che quest'ultima dichiarava di avere una buona conoscenza degli strumenti finanziari, ma di fatto pagina 9 di 12 una scarsa esperienza concreta con gli stessi, condizione desumibile dalle sporadiche operazioni di investimento effettuate ( meno di una a trimestre). Peraltro, nel 2016 il profilo di rischio diveniva basso.
Alla luce delle suddette valutazioni, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Né l'attrice ha mai dichiarato di essere disposti a rischiare, per alcun prodotto, la perdita dell'intero capitale, come era naturale già al momento dell'investimento per la natura delle azioni proposte. Al contrario, ha dichiarato di accettare una perdita solo in parte.
L'omissione di informazioni sufficienti è da considerare inadempimento grave, in considerazione dell'asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali nei contratti di intermediazione finanziaria e in ragione dell'affidamento che l'investitore non professionale ripone nell'intermediario e nell'affidabilità delle informazioni da esso fornite.
Dalla non scarsa importanza dell'inadempimento dell'obbligo informativo, di diligenza, correttezza e trasparenza, oltre che di corretta profilatura del cliente e di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni singolarmente considerate e sotto il profilo dimensionale, discende il diritto alla risoluzione contrattuale.
Sussiste inoltre il nesso di causalità fra inadempimento e danno. Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, dall'obbligo informativo gravante sull'intermediario e teso al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'investitore una scelta consapevole, deriva una presunzione di sussistenza del nesso eziologico fra inadempimento informativo e danno.
Tale presunzione è suscettibile di prova contraria, che, però, non può esaurirsi, come erroneamente ritenuto da parte convenuta, nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, poiché, anche l'investitore speculativamente orientato e propenso al rischio deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa sulla base di tutti i fattori di rischio che gli devono essere segnalati (cfr. Cass., ord., 11.11.2021, n. 33596; Cass., ord.,
17.4.2020, n. 7905).
Con riguardo alla quantificazione del danno, giova precisare che, condivisibilmente, la
Suprema Corte ha escluso che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi, al limite, liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento
pagina 10 di 12 della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. 10.8.2016 n. 16939) e che, dalle somme in ipotesi dovute, debba necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (si veda Cass. civ. n. 1511/2014). Non va poi riconosciuto a parte attrice il lucro cessante, non avendo dato prova del fatto che, ove avesse avuto la disponibilità del proprio denaro, avrebbe conseguito un utile.
Il danno può essere quantificato nel corrispettivo di n. 842 azioni BPB dell'importo complessivo di € 7.535,90 . Il valore corrente è pari a zero, essendo fatto notorio che nel concreto i titoli BPB non sono negoziabili neanche sul Sistema Hi-Mtf interno. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 1.093,50 pari ai dividendi percepiti. Dunque, la somma complessivamente dovuta è pari ad € 6.442,40. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, dalla data di notifica della citazione sino al saldo mentre non spetta la rivalutazione attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa
(cfr. Cass., 4.6.2018 n. 14289) e stante la mancata allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari, ne deriva che la domanda proposta è in parte qua infondata e va rigettata.
L'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
In considerazione della soccombenza reciproca, appare giustificato compensare per 1/3 le spese di lite, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico di parte convenuta, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal Dm 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande di nullità ed annullamento proposte dall'attrice;
2. dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari di
BPB del 30.12.2014, per inadempimento contrattuale della convenuta e, per CP_3
l'effetto, condanna – e per essa al pagamento, in Controparte_3 CP_1 favore di di della complessiva somma di € 6.442,40 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. Compensa per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, e, conseguentemente, condanna al pagamento, in favore di CP_1 parte attrice delle spese di lite che quantifica in € 264,00 per esborsi ed € 3.300,00 per pagina 11 di 12 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. da versarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trani, 14 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, le comparse di conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5141 2019 R.G.A.C.C. pendente fra
, con il patrocinio dell'avv. Michele Coratella, giusta mandato in atti;
Parte_1
-attrice-
Contro
già rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall' avv. Gennaro Arcucci, giusta mandato in atti;
-convenuta –
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio , rappresentando di aver Parte_1
sottoscritto in data 14.4.2014 un contratto disciplinante il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, con contestuale apertura del dossier titoli n.
63/20020637, presso la filiale di Andria della e di aver Controparte_3
acquistato sia azioni che obbligazioni, nel corso del 2014 e del 2015, dietro la rassicurazione che i titoli erano di pronta liquidità e senza rischio di perdita del capitale, ha convenuto in giudizio la chiedendo “in via principale, accertare e Controparte_3
dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e
l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute Controparte_3
pagina 1 di 12 nel d.lgs. n. 58/2008 e nella comunicazione n. 90191104/2009 e per l'effetto, CP_4 accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art.
1453 c.c. dei contrati di acquisto dei titoli della stipulati dalla sig.ra Controparte_3 Pt_1
, nonché condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla
[...]
restituzione della somma effettivamente investita dall'attrice pari ad euro 12.587,90 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si chiede ovvero al risarcimento dei danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel paragrafo B), C) D), le violazioni e l'inadempimento della Controparte_3
rispetto alle prescrizioni contenute negli artt. 39 e 40 reg. n. 16190/2007 e
[...] CP_4
della normativa post-MiFid, nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto condannare la CP_3
convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma effettivamente investita dall'attrice pari ad € 12.587,90 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si chiede ovvero al risarcimento dei danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto della sig.ra per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannare la Parte_1
al pagamento del valore attuale delle azioni possedute pari Controparte_3
ad Euro 2,38 ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Costituendosi, la ha eccepito, in via preliminare, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione e ha contestato nel merito le avverse deduzioni, avendo l'attrice regolarmente sottoscritto contratto quadro, avente ad oggetto i servizi di “negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari” e di “deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari”, contenente un'apposita sezione recante la “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari” , con la puntuale illustrazione dei rischi derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari ed, in particolare, la segnalazione pagina 2 di 12 del rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati
(quali le azioni BPB per cui è causa) nonché del conflitto di interessi sussistente. Tali profili di rischio erano anche menzionati nella scheda di adesione all'operazione di aumento del capitale del 2014, con opzione e prelazione all'acquisto, quale socia dell'istituto di credito, e al prospetto informativo del 2014 consegnato all'investitore . Ha precisato, altresì, che l'attrice nel 2014, prima dell'acquisto delle azioni ed obbligazioni, aveva compilato e sottoscritto un apposito questionario di profilatura MiFid, nel quale aveva dichiarato anche di:
- avere come obiettivo la crescita del capitale nel medio lungo periodo, pur accettando di perderlo in parte;
- di voler operare nel medio-lungo periodo;
- di avere competenze specifiche in ambito finanziario e di aver già investito in azioni o fondi azionari. In diritto la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dei rimedi civilistici invocati dall'attrice con riferimento agli ordini di acquisto, in ragione della qualificazione degli stessi quali atti meramente esecutivi del contratto quadro, non già come autonomi contratti a prestazioni corrispettive.
Nel merito, la ha dedotto l'infondatezza delle domande di nullità, per asserita CP_3
violazione delle norme di natura comportamentale, e di annullabilità per difetto di allegazione di vizi del consenso. Ha, infine, ribadito il pieno rispetto degli obblighi informativi relativi alla natura, alle caratteristiche e ai rischi connessi all'investimento in azioni BPB, nonché
l'insussistenza della violazione dell'ordine cronologico degli ordini di vendita, non avendo l'attrice incontrato una corrispondente proposta di acquisto, né tantomeno confermato il precedente ordine di acquisto nel nuovo sistema gestito dalla società Hi – Mtf S.p.a., con conseguente decadenza dello stesso. Quanto all'avversa domanda di risarcimento danni, ha dedotto l'insussistenza di illeciti ad essa imputabili, nonché il difetto di prova del nesso causale tra i pretesi inadempimenti ed il danno asseritamente patito dall'attrice, con conseguente rigetto della domanda, nonché in via subordinata escludere ovvero ridurre l'ammontare delle somme in ipotesi riconosciute all'attrice a qualunque titolo, in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultima ai sensi dell'art. 1227 c.c., detratto il controvalore delle 64 azioni BPB assegnate a titolo gratuito, nonché l'importo di € 1.093,50 già incassato dall'attrice a titolo di dividendi e cedole.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa, dopo l'espletamento di ctu tecnica è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
pagina 3 di 12 La domanda di nullità, annullabilità del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto per vizi di forma e per la violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 58/1998 e del
Regolamento n.16190/2007 non appare fondata, atteso che deve escludersi, CP_4 conformemente all'orientamento giurisprudenziale maggioritario e consolidato, che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l' assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore, pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa, e l' omessa incidenza dell' eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l' impostazione sposata dalla Suprema
Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare hanno carattere imperativo, essendo dettate non solo nell' interesse del singolo contraente ma anche nell' interesse generale all' integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell' intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell' atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (si veda per tutte, Cass., Sez. Unite, 19.12.2007 n.
26724 e 26725) 19/12/2007, n.26724 e n.26725). Ciò posto, nel caso di specie, è in atti sia il contratto quadro stipulato il 14.4.2014 disciplinante il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari che i singoli ordini di acquisto. Dunque, alcuna ipotesi di nullità e/o annullabilità è ravvisabile.
La domanda di annullamento del contratto d'acquisto per vizi del consenso risulta generica e non adeguatamente argomentata, difettando l'allegazione dell'errore invocato e della sua essenzialità, nonché del dolo e della violenza relativi alla condotta della Banca, con conseguente rigetto della domanda in esame.
L'attrice si duole, altresì, della mancata e corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento in azioni attraverso l'offerta e raccomandazione di strumenti finanziari pagina 4 di 12 incompatibili con la reale esperienza e la competenza in materia di investimenti in strumenti finanziari degli investitori, nonché contrari ai suoi obiettivi di investimento.
In via generale, deve osservarsi che la disciplina in materia di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera n. 16190/2007, e di CP_4
appropriatezza, art. 42 delibera cit., sulla cui distinzione, v. Cass. n. 14208/2022) e CP_4
conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento”
(art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti").
Sotto altro aspetto, poi, nell'intermediazione per la vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall' art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto CP_4
quadro che in quello successivo di acquisto dei titoli. Tali obblighi si concretizzano nella consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell' acquisizione delle informazioni dall' investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. L' obbligo d'informazione cd. attiva attiene alla natura dei rischi, alle implicazioni della singola operazione. L' intermediario ha poi l'obbligo pagina 5 di 12 di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e quelle che sono correlate alle situazioni di conflitto di interessi. Tutti i descritti obblighi sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente e la relativa violazione, ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall' art. 1455 c.c. può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
Con riferimento al contenuto degli obblighi informativi suindicati, l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari” precisa che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.”). In altri termini, l' intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d' investimento. Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l' adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob 16190/2007) atteso che tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d' investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, non solo a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'acquisto rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, ma anche a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l' informazione fornita all'investitore deve essere “adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cfr., Cass., 25.6.2008 n.
17340) con indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (ex plurimis Cass., ord. 14.2.2018, n.
4727). La latitudine di tali obblighi informativi è particolarmente estesa, essendo diretti a pagina 6 di 12 consentire all' investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l' intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell' investitore e del titolo verso cui si indirizza l' investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., ord., 27.4.2018, n. 10286; nonché Cass.,15.6.2017, n. 14884).
Dal punto di vista probatorio, poi, tale obbligo potrà dirsi adempiuto solo ove le informazioni rese siano state specifiche, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Dal punto di vista processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, sesto comma, D.Lgs n. 58/1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass., 23.9. 2016, n.
18702), adempiendo positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. In altri termini, l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
Ripercorsi i principii fondamentali in materia, la domanda di risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti contrattuali richiede una valutazione complessiva della natura dell'investimento e del profilo di rischio di . Parte_1
Le operazioni di investimento di possono così sintetizzarsi: Parte_1
- in data 2.12.2014 acquistò per € 10.775,80 n. 1204 azioni e per € 7.224,00 n.1204 obbligazioni , mediante esercizio del diritto di opzione integrale, e per € 7.986,60 obbligazioni residuate da eventuale opzione dei soci;
- in data 30.12.2014 sottoscriveva obbligazioni “BPB30.12.2021 6,5% SUB” per €
5.052,00 e “BPB CUM BONUS SHS” per € 7.535,90;
- in data 26.1.2015 aderiva all'offerta in opzione ed acquistava n. 362 azioni e 262 obbligazioni per € 5.411,90.
pagina 7 di 12 In atti vi è la profilatura del 14.4.2014, anteriore agli ordini di acquisto del 30.12.20214, da cui emerge un profilo di rischio “medio”: l'attrice dichiara di accettare il rischio di una perdita del capitale, ma limita tale disponibilità solo ad una parte del capitale investito;
ha una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari ma non conoscono i derivati;
effettua meno di un' operazione a trimestre con investimenti fra i 10.000,00 e i 50.000,00 annuali, avendo un reddito annuo compreso nei 50.000,00 Euro. La classificazione del profilo “medio” di rischio non appare in linea con la tipologia di investimenti oggetto del presente giudizio per le ragioni che si andranno ad indicare nel prosieguo.
Infatti, gli investimenti di natura azionaria oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili per l'appunto quali titoli di rischio quanto meno medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
A tal proposito occorre rilevare che, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni “tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari CP_4
illiquidi.
L'intermediario, nella valutazione di adeguatezza, deve tener conto non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dall'investitore, tenendo in debita considerazione il fatto che un dossier, composto interamente da titoli illiquidi, possa di per sé essere qualificato come strutturalmente inadeguato. Infatti, l'art. 40 reg. CONSOB n.
16190/2007 stabilisce, a proposito della valutazione di adeguatezza, che “una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel miglior interesse del cliente”.
Nel caso di specie, sarebbe stata doverosa, da parte dell'intermediario, a fronte di una concentrazione in azioni BPB, la valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate dalla nel loro complesso, tenendo conto del ripetersi di acquisti del medesimo titolo ad alto Pt_1
rischio. Dell'elevato rischio relativo a questa eccessiva concentrazione, la banca non ha provato di aver fornito alcuna informazione al suo cliente, informazione ancora più doverosa ove si consideri il costante conflitto di interessi in cui la banca operava.
pagina 8 di 12 Né la prova può dirsi raggiunta per effetto della documentazione in atti, contenente mere indicazioni di carattere generale, senza alcun riferimento all' investimento specifico per cui è causa ed è pertanto insufficiente a garantire la conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato e, quindi, non permette al cliente di assumere consapevolmente i rischi dell' investimento compiuto.
A tal proposito, la Suprema Corte che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo perché questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (...) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi". Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macrocategorie degli investimenti (azioni, obbligazioni, etc.) e su quale possa essere in astratto l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. È tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto” (Cass., 3.4.2017 n. 8619; nonchè in senso conforme Cass., 18.5.2017, n. 12544). Tale specificità è del tutto mancata nel caso di specie.
Non coglie nel segno il rilievo secondo cui dal questionario del 14.4.2014 emergeva un profilo di rischio medio attuabile attraverso un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi e che il portafoglio dell'attrice era perfettamente bilanciato tra strumenti obbligazionari e strumenti azionari: invero il ragionamento è viziato non solo dal fatto che già il profilo medio non era congruo rispetto allo specifico prodotto ma era per di più incongruo rispetto al profilo reale dell' investitrice.
Dalla documentazione in atti emerge che gli investimenti effettuati nei titoli azionari della convenuta sono connaturati da un profilo di rischio “alto”, mentre l'attenta analisi delle risposte fornite dalla al questionario del 2014 induce a ritenere che la stessa avesse una Pt_1 propensione al rischio “basso”, in particolare: 1) l'operazione è incompatibile con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento della cliente, atteso che nel questionario Mifid
l'investitrice aveva manifestato una predilezione per investimenti che proteggono nel tempo il capitale investito e di essere poco propensa a subire perdite;
2) l'investimento presentava un rischio finanziariamente non sopportabile per la cliente, in ragione della concentrazione del rischio di credito esclusivamente verso la BPB, anche in considerazione del reddito annuo non particolarmente elevato dell'attrice (inferiore ai € 50.000,00) ; 3) l'operazione risultava altresì incompatibile con il livello di esperienza e di conoscenza dell'investitrice, atteso che quest'ultima dichiarava di avere una buona conoscenza degli strumenti finanziari, ma di fatto pagina 9 di 12 una scarsa esperienza concreta con gli stessi, condizione desumibile dalle sporadiche operazioni di investimento effettuate ( meno di una a trimestre). Peraltro, nel 2016 il profilo di rischio diveniva basso.
Alla luce delle suddette valutazioni, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Né l'attrice ha mai dichiarato di essere disposti a rischiare, per alcun prodotto, la perdita dell'intero capitale, come era naturale già al momento dell'investimento per la natura delle azioni proposte. Al contrario, ha dichiarato di accettare una perdita solo in parte.
L'omissione di informazioni sufficienti è da considerare inadempimento grave, in considerazione dell'asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali nei contratti di intermediazione finanziaria e in ragione dell'affidamento che l'investitore non professionale ripone nell'intermediario e nell'affidabilità delle informazioni da esso fornite.
Dalla non scarsa importanza dell'inadempimento dell'obbligo informativo, di diligenza, correttezza e trasparenza, oltre che di corretta profilatura del cliente e di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni singolarmente considerate e sotto il profilo dimensionale, discende il diritto alla risoluzione contrattuale.
Sussiste inoltre il nesso di causalità fra inadempimento e danno. Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, dall'obbligo informativo gravante sull'intermediario e teso al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'investitore una scelta consapevole, deriva una presunzione di sussistenza del nesso eziologico fra inadempimento informativo e danno.
Tale presunzione è suscettibile di prova contraria, che, però, non può esaurirsi, come erroneamente ritenuto da parte convenuta, nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, poiché, anche l'investitore speculativamente orientato e propenso al rischio deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa sulla base di tutti i fattori di rischio che gli devono essere segnalati (cfr. Cass., ord., 11.11.2021, n. 33596; Cass., ord.,
17.4.2020, n. 7905).
Con riguardo alla quantificazione del danno, giova precisare che, condivisibilmente, la
Suprema Corte ha escluso che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi, al limite, liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento
pagina 10 di 12 della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. 10.8.2016 n. 16939) e che, dalle somme in ipotesi dovute, debba necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (si veda Cass. civ. n. 1511/2014). Non va poi riconosciuto a parte attrice il lucro cessante, non avendo dato prova del fatto che, ove avesse avuto la disponibilità del proprio denaro, avrebbe conseguito un utile.
Il danno può essere quantificato nel corrispettivo di n. 842 azioni BPB dell'importo complessivo di € 7.535,90 . Il valore corrente è pari a zero, essendo fatto notorio che nel concreto i titoli BPB non sono negoziabili neanche sul Sistema Hi-Mtf interno. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 1.093,50 pari ai dividendi percepiti. Dunque, la somma complessivamente dovuta è pari ad € 6.442,40. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, dalla data di notifica della citazione sino al saldo mentre non spetta la rivalutazione attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa
(cfr. Cass., 4.6.2018 n. 14289) e stante la mancata allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari, ne deriva che la domanda proposta è in parte qua infondata e va rigettata.
L'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
In considerazione della soccombenza reciproca, appare giustificato compensare per 1/3 le spese di lite, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico di parte convenuta, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal Dm 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande di nullità ed annullamento proposte dall'attrice;
2. dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari di
BPB del 30.12.2014, per inadempimento contrattuale della convenuta e, per CP_3
l'effetto, condanna – e per essa al pagamento, in Controparte_3 CP_1 favore di di della complessiva somma di € 6.442,40 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. Compensa per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, e, conseguentemente, condanna al pagamento, in favore di CP_1 parte attrice delle spese di lite che quantifica in € 264,00 per esborsi ed € 3.300,00 per pagina 11 di 12 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. da versarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trani, 14 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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