Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 607/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025, da
(C.F. residente a [...] C.F._1
n. 47
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
n. 47
rappresentati e difesi dall'Avv. Arianna SPEDIACCI (C.F. PEC C.F._3
del Foro di Milano e dall'avv. Michela PAPA (C.F. Email_1
– PEC: 0322340344) del Foro di Verbania C.F._4 Email_2
presso lo studio della quale in Arona (NO), Via Roma n. 32 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
non diverranno economicamente autosufficienti.
3) La sig.ra provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze/bollette relative alla CP_1
predetta casa familiare.
4) I coniugi si impegnano sin da ora, nel momento in cui i figli saranno economicamente indipendenti
e lasceranno la casa familiare, a porre in vendita la stessa e a dividerne il ricavato.
5) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma di € 300,00 Parte_1
(€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) Le spese quali assicurazione e bollo dell'autovettura Micro Compact Car Smart GMBHMC01 targata BX130LG di cui è intestatario il sig. in uso alla figlia Parte_1 Persona_2
saranno a carico della sig.ra CP_1
7) Le restanti autovetture e moto intestate ai coniugi resteranno in proprietà dei medesimi con tutti
i diritti e gli obblighi connessi.
8) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento, di avere ripartito tra loro ogni bene comune e che, con l'esatto adempimento di quanto qui stabilito, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi contenuti nel presente ricorso;
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 20/03/2025, e chiedevano con Parte_1 CP_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in 25.09.2005 in AS SC (NO).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze/bollette relative CP_1
alla casa familiare;
si dà atto, inoltre, i coniugi si impegnano sin da ora, nel momento in cui i figli saranno economicamente indipendenti e lasceranno la casa familiare, a porre in vendita la stessa e a dividerne il ricavato;
si dà, altresì, atto che le spese quali assicurazione e bollo dell'autovettura Micro
Compact Car Smart GMBHMC01 targata BX130LG di cui è intestatario in uso Parte_1
alla figlia saranno a carico della sig.ra le restanti autovetture e Persona_2 CP_1
moto intestate ai coniugi resteranno in proprietà dei medesimi con tutti i diritti e gli obblighi connessi;
infine si dà atto che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento, di avere ripartito tra loro ogni bene comune e che, con l'esatto adempimento di quanto qui stabilito, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi contenuti nel presente ricorso.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
il 25.09.2005 a AS SC (NO);
assegna la casa coniugale sita a MEINA(NO) VIA CIRCONVALLAZIONE n. 47 in uso alla moglie che ci vivrà unitamente ai figli maggiorenni e fino a che gli Persona_2 Persona_1
stessi non diverranno economicamente autosufficienti;
pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 (€
150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a anticipatamente entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 3/6/2025
Il Presidente – Est Dott. Monica Barco