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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1786/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
1) in Controparte_1 liquidazione ed in persona del legale rappresentante , con CP_2 sede legale i n Belvedere di Spinello alla Via Provinciale n .6, partita iva
– contraente – P.IVA_1
2) nato Belvedere di Spinello il 26.2.1961 ed ivi CP_2 residente a[...] (C.F. ) –fideiussore C.F._1
–
3) nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] fideiussore – tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Angelo Monardo, del Foro di Vibo Valentia (c.f. elettivamente domiciliati in C.F._3
Vibo Valentia alla Via Elio Vittorni s.n.c.
- appellanti
e società a responsabilità limitata con socio Controparte_3 unico, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, codice fiscale
, e per essa quale mandataria “ P.IVA_2 [...]
, società per azioni con socio unico, con sede in Controparte_4
San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6A-6B, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Francescantonio Zimatore (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Crotone alla via Torino n. 97;
- appellata nonché
(Partita Iva e C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Alessandro Specchi
n. 16 – 00186 Roma e direzione generale in Piazza Aulenti n.
3 - Tower
A – 20154 Milano;
- appellata contumace
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate nelle conclusioni di primo grado e conseguentemente:
A) preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza n. 839/2020, emessa dal Tribunale di Crotone nel procedimento recante n. 1520/2017 R.G.;
pag. 2/28 1) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a Controparte_6 mancando la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle ipotesi
[...] di cessione di crediti in blocco previste dalle circolari della Banca di Italia del 26.10.2016 e del 30.12.2016 e/o comunque nelle ipotesi previste dalla normativa indicata dalla convenuta opposta nei propri atti relativi alla cessione dei crediti in blocco e conseguentemente respingere le domande proposte da Controparte_6
In via principale:
a) ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 629/2017 (R.G. n. 629/2017) emesso dal
Tribunale di Crotone in data 15.5.2017, per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa;
b) in via gradata:
1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dalla Banca di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonché delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.
1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.
Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3)accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla Banca, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in
pag. 3/28 caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché f rutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l'effetto, dichiarata la nullità e/o invalidità anche parziale del contratto di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare- avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) condannare, la Banca alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alter nativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.
Lgs. 1 - 9 - 1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322 nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma
2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990
n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario e - quindi - dall' opponente,
a titolo di sorte capitale, a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi,
pag. 4/28 nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori dal dì d'ogni singolo esborso all'effettivo soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l' obbligo del mutuatario di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l' effetto, l' esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda
C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di mutuo in esame, con accertamento dei reciproci rapporti dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal f ine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, e, per l'effetto, ORDINARE alla banca convenuta di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano
d'ammortamento stabilito dal nominando CTU per tutta la durata del rapporto;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che la Banca non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale, accertare e dichiarare che la banca ha diritto a procedere solo limitatamente alla minor somma accertata dal nominando CTU;
IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale;
8) ACCERTARE e DICHIARARE la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula, e conseguentemente ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola del contratto stipulato e specificato in epigrafe relativa alla determinazione del TAEG, e, alla luce dell'indeterminatezza ed indeterminabilità
pag. 5/28 dell'oggetto a sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418 e 1419 cc nonché, con specifico riferimento al dimostrato effetto anatocistico del tasso di mora, per violazione dell'art. 1283 c.c., per l'effetto, sostituire le clausole nulle con la previsione dell'art. 1284, comma 3 c.c. di un saggio di interessi equivalente al tasso legale ovvero ex art. 117 e 125 bis c. 6 e
7 TUB al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze , emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento del contratto medesimo;
CONDANNARE la banca alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che tenga conto – previa compensazione delle somme già versate in eccedenza – dell'applicazione del sopra individuato tasso di interesse in luogo di quanto originariamente pattuito;
e, per l'effetto,
ORDINARE alla banca convenuta di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano d'ammortamento stabilito dal nominando
CTU per tutta la durata del rapporto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
8) condannare, altresì ed in ogni caso, la Banca al risarcimento del danno patrimoniale quantificata in € 37.500,00 ovvero nella maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia, ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c., con eventuale compensazione del danno non patrimoniale;
9) condannare la Banca a rettificare le segnalazioni operate in Centrale
Rischi, nonché in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto
Procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
pag. 6/28
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) preliminarmente, ritenere inammissibile e/o rigettare l'istanza ex art. 283
c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo in alcun modo i gravi e fondati motivi dalla norma previsti, peraltro nemmeno prospettati dagli appellanti;
2) rigettate tutte le richieste istruttorie, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza;
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio ”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del
7.7.2017, gli odierni appellanti convenivano in giudizio Controparte_7 presso il Tribunale di Crotone, deducendo la nullità del contratto
[...] di mutuo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca e l'eventuale tasso usurario del TEG applicato, con la ripetizione delle superiori somme versate e il risarcimento del danno;
dichiarare, inoltre, l'obbligo per il mutuatario di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di interessi, ordinare alla banca di rimodulare il piano d'ammortamento originario, con il nuovo stabilito dal nominando C.T.U., e condannare “altresì e in ogni caso” la banca al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro
37.500, rettificando le segnalazioni operate in Centrale Rischi.
Il Tribunale respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo recante l'obbligo di pagamento della somma di euro
52.798,14, oltre interessi e spese del monitorio, esaminando e decidendo le questioni, nell'ordine, come segue.
pag. 7/28 L'eccezione relativa alla cessione del credito veniva ritenuta infondata;
era intervenuta in corso di causa la società , Controparte_3 che aveva fatto valere il diritto dell'istituto di credito, con regolare pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale e potendo ritenersi perfezionata la fattispecie con l'intimazione del pagamento in via giudiziale da parte della cessionaria.
Quanto alla certificazione del credito, ai sensi dell'art. 50 TUB, ferma restando la validità ai fini della richiesta del decreto ingiuntivo, risultava agli atti il contratto di mutuo chirografario, con documento di sintesi, piano di ammortamento, atti di fideiussione e lettere di messa in mora.
Sul requisito della prova scritta, la produzione dei contratti con la firma originariamente mancante da parte dell'istituto di credito, confermava la regolarità del rapporto negoziale instaurato tra le parti, non occorrendo la contestualità delle sottoscrizioni.
Quanto agli interessi usurari, il primo giudice osservava che, nella valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, non era possibile cumulare gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a S.U. n.
24675/2017, circa la non configurabilità sul piano logico-giuridico di una fattispecie di c.d. usura sopravvenuta.
Anche per gli interessi di mora, il Tribunale accertava la loro regolarità, richiamando le direttive di Banca Italia circa la maggiorazione dei TEG medi (TEGM) pubblicati, nella misura di 2,1 punti percentuali e operando il raffronto con tale soglia base. In accordo a tali parametri il tasso di mora rilevato, pari all'8,05%, risultava inferiore a quello soglia vigente alla data di stipula del mutuo (9,120%), dovendosi escludere dal calcolo le spese del costo del finanziamento.
Ulteriore questione ritenuta infondata concerneva la difformità tra effettivamente applicato e quello indicato in contratto. Pt_1
pag. 8/28 Sul punto, la pronuncia specificava che l'indicatore sintetico di costo non costituiva un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, né un da inserire nel contratto o nel separato documento di sintesi, assolvendo unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. L'eventuale non corretta indicazione dell' non comportava, pertanto, alcuna nullità del contratto, Pt_1 avendo il legislatore previsto tale sanzione per il solo credito al consumo.
Anche la questione relativa all'ammortamento era infondata, poiché tale alternativa previsione del piano di ammortamento non comportava alcun vietato anatocismo.
2.
Con atto di appello, Controparte_1 CP_2
e hanno impugnano la sentenza, chiedendone
[...] Controparte_1 la riforma e, di conseguenza, l'accoglimento delle medesime domande formulate nelle conclusioni di primo grado.
Si è costituita contestando l'impugnazione, Controparte_3 inammissibile e, nel merito, infondata.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dichiarata la contumacia di rigettata l'istanza di sospensione Controparte_5 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno rassegnato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per pag. 9/28 il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Il primo motivo di appello concerne la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria. Gli appellanti sostengono che, per il perfezionamento della cessione del credito, non è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, occorrendo l'esplicita indicazione del numero di contratto ceduto e la certificazione notarile.
Il motivo è infondato.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 c.c., e al secondo comma prevede che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dei rapporti giuridici oggetto di cessione, anche .
Il fenomeno è conosciuto come “cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti. Il debitore ceduto potrà anche non venire a conoscenza della cessione, e magari prenderne contezza a seguito del sollecito di pagamento inviato dal nuovo creditore, ma tale evenienza è mera conseguenza dell'obbligo del nuovo creditore di notiziare la cessione mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, in luogo della notifica al (ad ogni) debitore ceduto prevista dall'art. 1264 c.c., e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
pag. 10/28 integra una presunzione di assoluta conoscenza (Cassazione n.
22548/2018).
Il cessionario, per agire o resistere in un processo contro il ceduto, deve produrre in giudizio l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17110/2019), ma potrà anche non aver indicato nell'avviso di pubblicazione il numero di riferimento del rapporto ceduto, purché gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188/2017).
Come da ultimo ribadito da Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre
2024, n. 29872, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), anche in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Nella fattispecie in esame, peraltro, ha ceduto pro- CP_5 soluto in massa i propri crediti sorti nel periodo intercorrente tra il 1968
e il 2019 a , società per la cartolarizzazione dei crediti, Controparte_3
e nell'avviso di cessione oggetto di pubblicazione è chiaramente indicato l'indirizzo internet ove reperire i dati indicativi, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facciano richiesta.
Cartolarizzazione dei crediti e cessione del credito sono due fattispecie ben distinte, proprio perché l'operazione di cartolarizzazione va pag. 11/28 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, così da assicurare l'efficacia della cessione a terzi e semplificare la pubblicità d'intervento, evitando di dover notificare la cessione al debitore d'origine del credito ceduto.
Anche sotto tale aspetto, l'eccezione è infondata.
4.
Con un secondo motivo di doglianza, sottoarticolato nelle lettere
A), B) e C), e con appendice rubricata “III”, gli appellanti si dolgono del mancato esame di quanto eccepito circa la nullità della fideiussione prestata da e in favore della banca. CP_2 CP_1
Risulta infatti l'inserimento nello schema di fideiussione della clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., circa il beneficio di escussione, il cui uso era stato a suo tempo dichiarato illegittimo dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, in quanto ritenuto frutto di intese di cartello, in violazione della legge antitrust, atteso il suo utilizzo uniforme da parte di tutte le banche aderenti all'ABI e comunque contrario al buon andamento dei rapporti negoziali, potendo comportare un disincentivo a carico degli istituti di credito, nel coltivare le proprie pretese nei confronti del debitore principale.
Sub lettera C), la doglianza prosegue recuperando l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957, di cui si è appena riferito, ancorandola ancora una volta alla nullità della clausola n.
6. La banca aveva pertanto l'obbligo di promuovere tempestivamente le azioni di recupero del credito nei confronti del debitore principale e non avendolo fatto deve considerarsi decaduta dal poter rivolgere istanza di pagamento ai fideiussori.
Sotto la denominazione “III”, si fa valere il difetto di astrattezza della fideiussione, e l'inescutibilità della stessa, non potendosi esigere dal fideiussore più di quanto la banca possa esigere dal debitore principale.
pag. 12/28 L'ulteriore doglianza riportata di sub lettera B) a pagina 28, attiene alla richiesta di risarcimento del danno, in riferimento alle
“numerose illegittimità” commesse dalla banca, facendo leva sulla mancata rilevazione di interessi usurari applicati dalla banca e non più quindi sui rilievi attinenti alla clausola fideiussoria.
Il motivo, complessivamente considerato, non è privo di fondamento e va accolto, per quanto di ragione.
Sulla validità della fideiussione, laddove si riproducano clausole dello schema ABI già dichiarate nulle dalla giurisprudenza per violazione delle norme sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, vi è ormai ripetuto orientamento di legittimità a conferma della fondatezza della contestazione, richiamando il precedente giurisprudenziale fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, secondo cui le clausole standard della fideiussione ABI, nella misura in cui limitano la concorrenza, devono essere dichiarate nulle.
Tuttavia, opera una nullità parziale che incide sull'efficacia della garanzia e si applica in conformità all'art. 1957 c.c., che prevede la decadenza della fideiussione trascorsi sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. L'art. 1957 c.c. stabilisce infatti che la fideiussione perde la sua efficacia se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, salvo espressa rinuncia del fideiussore. Questo termine ha lo scopo di tutelare il garante da richieste di pagamento che potrebbero intervenire molto tempo dopo la conclusione del rapporto principale e al contempo rappresenta un incentivo per gli istituti di credito a non trascurare ogni possibile azione di recupero nei confronti del debitore principale. La nullità parziale della fideiussione elimina in questo caso la possibilità per il creditore di avvalersi delle clausole anticoncorrenziali, facendo decadere automaticamente la garanzia in base all'art. 1957 c.c. laddove le pag. 13/28 condizioni dell'obbligazione principale siano ormai scadute. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI ricalcano intese lesive della concorrenza e quindi non possono essere ritenute in grado di vincolare i fideiussori. A sua volta, le
Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 nel risolvere il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni omnibus che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, ha affermato il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione omnibus.
Stando a tale fondamentale approdo decisorio, l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed invero - come rilevato da autorevole dottrina - l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Proprio il bilanciamento di questi interessi permette di fondare la soluzione accolta dalle Sezioni Unite della nullità relativa: una volta pag. 14/28 esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di conservazione del negozio. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn.
2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. La nullità potrà eventualmente comportare anche la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c., per il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Ma in tal caso,
è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante - e in perfetta aderenza a quanto osservato dal Cass. S.U., cit., - la riproduzione nelle pag. 15/28 fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per i garanti, imponendo loro maggiori obblighi senza riconoscere alcun corrispondente diritto.
Né è possibile sostenere che i fideiussori (nel caso di specie soci della società debitrice principale) - in assenza di allegazione e prova del contrario - avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo persone legate al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al finanziamento bancario in quanto cointeressati alla concessione del finanziamento, titolari di un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Il punto è stato esaminato da recente Cassazione, n. 27243 del 2024 che - e questo è dirimente – nell'applicare i principi espressi dalle S.U.
41994/2021 ha specificato che l'applicazione di clausola nulla del modello ABI (nullità di origine unionale), in mancanza di personalizzazione, rende in parte qua nullo il contratto a valle. Afferma altresì la Suprema Corte l'indifferenza di ogni rilievo rispetto all'eventuale stretto legame tra i fideiussori e il debitore/società debitrice principale in quanto cointeressato poiché “non è per questo che la nullità inficia la clausola contrattuale in esame, fondandosi invece sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, come rilevato dalle
Sezioni Unite nell'arresto del 2021”; la banca dunque non è dispensata dai termini di cui all'articolo 1957 c.c. laddove assume rilievo una inequivoca violazione di legge.
Per tutti tali motivi, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione, con particolare riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 riportate nel documento di sintesi recante timbro di data certa
3.3.2008, corrispondenti a quelle inserite nel modulo a stampa sottoscritto in data 5.4.2004, agli artt. 3, 7 e 10.
pag. 16/28 Per l'effetto, andrà revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti fideiussori, non essendo allo stato da loro esigibile alcuna parte della somma ingiunta.
5.
Passando a discorrere dei motivi “nel merito” (pagina 32 atto di appello), e quindi alla posizione della società , Controparte_1 troviamo il terzo motivo, relativo alla mancata indicazione al cliente del
TAEG o indicatore sintetico di costi, in violazione del quarto comma dell'art. 117 TUB.
L'ISC (indicatore sintetico di costo) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Il parametro consiste in un valore medio espresso in termini percentuali ed ha una funzione informativa allo scopo di mettere il cliente nella posizione di conoscere, prima di accedere al finanziamento, l'effettivo costo totale dello stesso e di renderlo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione che si appresta a compiere. Pur svolgendo una mera funzione di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB.
Secondo quanto autorevolmente osservato in sede di legittimità, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_1 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB
pag. 17/28 prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; pertanto, l'unico rimedio di cui può avvalersi il cliente, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta Part scorretta della banca e danno. L'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca, corrispondente al dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass., ordinanza n. 4597/2023).
Il motivo è pertanto infondato, non essendovi prova del fatto che la società debitrice può aver/abbia in concreto avuto possibilità di conclusione di analoghi accordi a condizioni migliori di quelle offerte da e va anche rilevato che lo scostamento è del tutto marginale: CP_5 la parte segnala infatti l'applicazione di un Taeg calcolato – presuntivamente – nella misura percentuale del 6,325% rispetto ad un
Taeg indicato in contratto pari al 6,27125%. Non si rende nemmeno necessaria un'indagine sul punto, essendo principio largamente condiviso quello secondo cui uno scarto minimale tra il TAEG contrattuale e quello effettivo non giustifica l'applicazione di una sanzione tanto afflittiva quale la sostituzione al tasso applicato del tasso minimo dei BOT (Abf – Coll. Roma n. 17570 del 21 dicembre 2017; n.
890 del 2 febbraio 2017, che richiama altresì la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in particolare CGUE, 9 novembre 2016 C-42/15,
pag. 18/28 secondo la quale la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni del tasso di leasing, o dell'ISC/TAEG, che si risolvano in scostamenti del tutto marginali (in termini, Abf – Coll. Napoli, n. 14295 del 11 giugno
2019).
6.
Con il quarto motivo, si affronta il tema degli interessi moratori, e del loro tasso ritenuto praticato oltre i limiti consentiti dalla legislazione sull'usura.
Sebbene l'ipotesi di una usura c.d. sopravvenuta, con riferimento agli interessi di mora, secondo giurisprudenza intervenuta successivamente all'emissione della sentenza impugnata non sia più raggiunta da alcuno ostracismo, anche questo motivo appare infondato.
Il contributo consulenziale di parte calcola il tasso di mora, come previsto, con maggiorazione di 2 punti percentuali pari a 8.05% (“2 punti in più del tasso vigente”, specifica il contratto: il tasso vigente è indicato all'art. 4 delle condizioni di contratto nel 6,05% in ragione d'anno), aggiungendo spese solleciti e di diffida con incidenza sulla rata di interesse, che porterebbe all'applicazione di un tasso del 9,085%. A questo punto il consulente considera il piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da una quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente, pe calcola un tasso applicato mediamente sul capitale di 9,358%, tasso che lo stesso consulente dichiara superiore al tasso soglia del 9,12%, previsto nel periodo di riferimento per o mutui ipotecari a tasso fisso, ma inferiore a quello relativo – il che si attaglia maggiormente al caso di specie – agli finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche>, indicato nel 9,945%
pag. 19/28 (1). Per superare tale ultimo scoglio, il consulente inserisce un ulteriore incremento, ritenuto necessario “aggiungere le ulteriori spese in caso di ritardato pagamento, che porta al tasso complessivo del 10.575%”: ma le spese per ritardato pagamento il consulente le aveva già precedentemente inserite e considerate (5,00 euro per spese solleciti,
10,00 per spese di diffida), posto che pochi capoversi prima ne aveva già effettuato l'incidenza nella misura di “un ulteriore 0,688%, portando complessivamente il passo al 9,085%”. E in ogni caso, l'analisi di parte non tiene conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, che per il tasso di mora antiusura indica una maggiorazione di 2,1 punti percentuali e avverte che interessi corrispettivi e moratori non vanno tra loro sommati. Nei chiarimenti resi dalla Banca d'Italia, con nota del
3.7.2013, è stato ben precisato che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora se non a fini meramente statistici e conoscitivi, tanto in considerazione delle seguenti circostanze:
– i tassi soglia non sono determinati dalla Banca d'Italia, ma sono il risultato di un'operazione di moltiplicazione in base a regole stabilite dalla legge sulla base dei “Tassi Effettivi Globali Medi” di sistema
(TEGM).
– I TEGM esprimono una rilevazione statistica della Banca d'Italia sui prezzi medi praticati dalle banche e sono resi noti trimestralmente da decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
pag. 20/28 – la rilevazione degli interessi moratori non è inserita nel calcolo del TEGM.
Inoltre, la Banca d'Italia ha provveduto ad effettuare una rilevazione degli interessi di mora individuando, a fini statistici, quale parametro di riferimento, a far data dal 2002, la misura del 2,1% da aggiungersi al tasso soglia. Per tali ragioni ai fini dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca di Italia. La verifica dell'usurarietà del tasso di mora va effettuato, pertanto, sulla singola rata e non sull'intero finanziamento. In altri termini, l'accertamento dell'usura dell'interesse moratorio non potrà mai essere riferito al finanziamento complessivamente considerato, ma alla quota capitale della singola rata scaduta (impagata).
Anche l'ultimo conteggio relativo alla determinazione delle somme dovute, non è affatto convincente, e non induce a disporre approfondimenti di natura tecnica: il consulente parte dalla considerazione che è stato ingiunto dalla banca il pagamento delle ultime sei rate del finanziamento, rimaste insolute, a partire dal
31.5.2010 e fino al 30.10.2010, operando un tasso di interesse – medio, ossia applicato sul complessivo debito – pari al 9.522% che considera superiore al tasso soglia, identificato ancora una volta in quello per la categoria mutui (ipotecari) a tasso fisso. Occorreva invece da un lato considerare il tasso soglia per i finanziamenti alle imprese, che nel periodo in considerazioni erano elevatissimi (dal 1° aprile 2010 20,03 secondo trimestre, 19,62 terzo trimestre, 18,52 quarto trimestre). Ma anche a voler considerare le soglie all'epoca vigenti per i mutui ipotecari a tasso fisso, andavano comunque aggiunti – secondo indicazione
Banca d'Italia, cit. – al tasso rilevato 2,1 punti percentuali, per poi confrontare il tasso ottenuto su quello praticato, rata per rata, in pag. 21/28 misura decrescente, e non operando – come fatto dal consulente di parte – sulla media delle sei rate scadute.
7.
Il quinto motivo attiene agli effetti anatocistici del piano di ammortamento c.d. , che il primo giudice ha ritenuto non sussistenti, specificando che l'anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si era verificata nell'ipotesi in questione.
In conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, il primo giudice ha escluso che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implicasse l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale, al contrario, sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.
Secondo gli appellanti, il piano di ammortamento non sarebbe stato concordato dalle parti, mancando il riferimento sia nel contratto che nelle informazioni precontrattuali e nei fogli informativi;
nel testo contrattuale del finanziamento del 3.3.2008, le quote interessi sarebbero state pattuite come “provvisorie e varieranno secondo contratto”, con conseguente indeterminatezza del tasso, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
Da ciò, secondo gli appellanti deriverebbero tre violazioni di norme di diritto.
Violazione dell'art. 1315 - 1346 - 1418 c.c. e 117 TUB posto che l'enunciato del contratto dà luogo a più alternative diverse nello sviluppo del piano di ammortamento, dell'art. 117 4° co. per l'indicazione del TAN inferiore a quello effettivo praticato ovvero dell'art.
pag. 22/28 1337 c.c., in quanto se il TAN indicato in contratto fosse utilizzato in regime semplice la rata risulterebbe inferiore, e dell'art. 1283 c.c. e l'art. 120 TUB 2° co. posto che dietro la teoria sostenuta da vari autori e dalla quasi totalità della giurisprudenza di merito secondo cui il debito residuo una volta pagata la rata comporterebbe l'applicazione dell'interesse semplice, si cela una teoria che non tiene conto che il monte degli interessi è già stato preliminarmente maggiorato dell'anatocismo, ricompreso nella determinazione in regime composto della rata stessa.
La doglianza difensiva è infondata.
Come ha già rilevato il primo giudice, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria, l'ammortamento alla francese non implica affatto una pratica anatocistica, sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura.
In altri termini, il metodo francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: esso comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Non rileva neppure l'asserita indeterminatezza delle disposizioni contrattuali, che non dà luogo alla nullità, neppure parziale, del contratto.
Quanto complessivamente dedotto dagli appellanti è infatti smentito dal recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per
pag. 23/28 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione a
S.U. n. 15130/2024).
In particolare, la Suprema Corte, ha specificato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4,
T.U.B., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
In conclusione, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di pag. 24/28 ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (vedi pagina 25-26 della parte motiva della sentenza
Cass. a S.U. n. 15130/2024).
Con riferimento la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente (vedi pagina 26 della parte motiva della sentenza Cass. a S.U. n. 15130/2024).
8.
Da ultimo, anche la richiesta subordinata avanzata in termini risarcitori non appare meritevole di accoglimento, non risultando pag. 25/28 provato il danno richiesto, idoneo a giustificare la riduzione dell'importo del mutuo al solo montante.
9.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di e a carico di Controparte_3 [...]
in euro 5.645,90 oltre Controparte_8 accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a 260.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate e riduzione fino al 70% per la fase trattazione/istruttoria ex art. 4 parametri forensi).
Sussistono, invece, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative al primo grado di giudizio tra e e l'odierna appellata, atteso che CP_2 Controparte_1
l'eccezione vincente circa la nullità della fideiussione per indebita applicazione delle clausole uniformi ABI risulta avanzata per la prima volta soltanto in secondo grado e recepita dal giudice d'appello.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, per la sola appellante Controparte_8
dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di
[...] contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
pag. 26/28 .Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Controparte_8 CP_2 avverso la sentenza n. 839/2020, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Crotone in data 6.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente alla posizione di e CP_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso nei Controparte_1 loro confronti;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- spese del primo grado di giudizio compensate tra CP_2
e e l'odierna appellata;
Controparte_1
- condanna Controparte_8
al pagamento delle spese sostenute da
[...] CP_3 nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.645,90 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico della sola appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore Controparte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 27/28 pag. 28/28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Documento di Sintesi è così intestato: “FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE – MUTUO IMPRESA CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO”, nel contratto si fa riferimento ad un mutuo di euro 75.000 da destinarsi a soddisfare esigenze di liquidità aziendale. L'art. 1 testualmente titolato “scopo del mutuo” fa chiaro riferimento alla documentazione prodotta dal beneficiario del programma di investimenti da finanziare e all'art. 6 si prevede la risoluzione del contratto nel caso di deviazione, anche solo in parte, dallo scopo per il quale il mutuo viene concesso. Il complesso delle indicazioni contrattuali depone quindi per un programma di finanziamento all'impresa (di tipo artigiano, come peraltro dichiarato dagli stessi appellanti).
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1786/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
1) in Controparte_1 liquidazione ed in persona del legale rappresentante , con CP_2 sede legale i n Belvedere di Spinello alla Via Provinciale n .6, partita iva
– contraente – P.IVA_1
2) nato Belvedere di Spinello il 26.2.1961 ed ivi CP_2 residente a[...] (C.F. ) –fideiussore C.F._1
–
3) nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] fideiussore – tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Angelo Monardo, del Foro di Vibo Valentia (c.f. elettivamente domiciliati in C.F._3
Vibo Valentia alla Via Elio Vittorni s.n.c.
- appellanti
e società a responsabilità limitata con socio Controparte_3 unico, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, codice fiscale
, e per essa quale mandataria “ P.IVA_2 [...]
, società per azioni con socio unico, con sede in Controparte_4
San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6A-6B, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Francescantonio Zimatore (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Crotone alla via Torino n. 97;
- appellata nonché
(Partita Iva e C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Alessandro Specchi
n. 16 – 00186 Roma e direzione generale in Piazza Aulenti n.
3 - Tower
A – 20154 Milano;
- appellata contumace
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate nelle conclusioni di primo grado e conseguentemente:
A) preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza n. 839/2020, emessa dal Tribunale di Crotone nel procedimento recante n. 1520/2017 R.G.;
pag. 2/28 1) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a Controparte_6 mancando la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle ipotesi
[...] di cessione di crediti in blocco previste dalle circolari della Banca di Italia del 26.10.2016 e del 30.12.2016 e/o comunque nelle ipotesi previste dalla normativa indicata dalla convenuta opposta nei propri atti relativi alla cessione dei crediti in blocco e conseguentemente respingere le domande proposte da Controparte_6
In via principale:
a) ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 629/2017 (R.G. n. 629/2017) emesso dal
Tribunale di Crotone in data 15.5.2017, per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa;
b) in via gradata:
1) Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dalla Banca di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonché delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.
1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.
Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3)accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla Banca, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G; dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in
pag. 3/28 caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché f rutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l'effetto, dichiarata la nullità e/o invalidità anche parziale del contratto di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l'esatto dare- avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) condannare, la Banca alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alter nativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.
Lgs. 1 - 9 - 1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322 nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma
2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990
n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario e - quindi - dall' opponente,
a titolo di sorte capitale, a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi,
pag. 4/28 nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori dal dì d'ogni singolo esborso all'effettivo soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l' obbligo del mutuatario di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l' effetto, l' esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda
C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di mutuo in esame, con accertamento dei reciproci rapporti dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal f ine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, e, per l'effetto, ORDINARE alla banca convenuta di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano
d'ammortamento stabilito dal nominando CTU per tutta la durata del rapporto;
7) accertare e dichiarare - nel caso - che la Banca non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale, accertare e dichiarare che la banca ha diritto a procedere solo limitatamente alla minor somma accertata dal nominando CTU;
IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale;
8) ACCERTARE e DICHIARARE la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula, e conseguentemente ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola del contratto stipulato e specificato in epigrafe relativa alla determinazione del TAEG, e, alla luce dell'indeterminatezza ed indeterminabilità
pag. 5/28 dell'oggetto a sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418 e 1419 cc nonché, con specifico riferimento al dimostrato effetto anatocistico del tasso di mora, per violazione dell'art. 1283 c.c., per l'effetto, sostituire le clausole nulle con la previsione dell'art. 1284, comma 3 c.c. di un saggio di interessi equivalente al tasso legale ovvero ex art. 117 e 125 bis c. 6 e
7 TUB al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze , emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento del contratto medesimo;
CONDANNARE la banca alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che tenga conto – previa compensazione delle somme già versate in eccedenza – dell'applicazione del sopra individuato tasso di interesse in luogo di quanto originariamente pattuito;
e, per l'effetto,
ORDINARE alla banca convenuta di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano d'ammortamento stabilito dal nominando
CTU per tutta la durata del rapporto;
IN VIA RICONVENZIONALE:
8) condannare, altresì ed in ogni caso, la Banca al risarcimento del danno patrimoniale quantificata in € 37.500,00 ovvero nella maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia, ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c., con eventuale compensazione del danno non patrimoniale;
9) condannare la Banca a rettificare le segnalazioni operate in Centrale
Rischi, nonché in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio;
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto
Procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
pag. 6/28
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) preliminarmente, ritenere inammissibile e/o rigettare l'istanza ex art. 283
c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendo in alcun modo i gravi e fondati motivi dalla norma previsti, peraltro nemmeno prospettati dagli appellanti;
2) rigettate tutte le richieste istruttorie, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza;
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio ”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del
7.7.2017, gli odierni appellanti convenivano in giudizio Controparte_7 presso il Tribunale di Crotone, deducendo la nullità del contratto
[...] di mutuo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca e l'eventuale tasso usurario del TEG applicato, con la ripetizione delle superiori somme versate e il risarcimento del danno;
dichiarare, inoltre, l'obbligo per il mutuatario di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di interessi, ordinare alla banca di rimodulare il piano d'ammortamento originario, con il nuovo stabilito dal nominando C.T.U., e condannare “altresì e in ogni caso” la banca al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro
37.500, rettificando le segnalazioni operate in Centrale Rischi.
Il Tribunale respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo recante l'obbligo di pagamento della somma di euro
52.798,14, oltre interessi e spese del monitorio, esaminando e decidendo le questioni, nell'ordine, come segue.
pag. 7/28 L'eccezione relativa alla cessione del credito veniva ritenuta infondata;
era intervenuta in corso di causa la società , Controparte_3 che aveva fatto valere il diritto dell'istituto di credito, con regolare pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale e potendo ritenersi perfezionata la fattispecie con l'intimazione del pagamento in via giudiziale da parte della cessionaria.
Quanto alla certificazione del credito, ai sensi dell'art. 50 TUB, ferma restando la validità ai fini della richiesta del decreto ingiuntivo, risultava agli atti il contratto di mutuo chirografario, con documento di sintesi, piano di ammortamento, atti di fideiussione e lettere di messa in mora.
Sul requisito della prova scritta, la produzione dei contratti con la firma originariamente mancante da parte dell'istituto di credito, confermava la regolarità del rapporto negoziale instaurato tra le parti, non occorrendo la contestualità delle sottoscrizioni.
Quanto agli interessi usurari, il primo giudice osservava che, nella valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, non era possibile cumulare gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a S.U. n.
24675/2017, circa la non configurabilità sul piano logico-giuridico di una fattispecie di c.d. usura sopravvenuta.
Anche per gli interessi di mora, il Tribunale accertava la loro regolarità, richiamando le direttive di Banca Italia circa la maggiorazione dei TEG medi (TEGM) pubblicati, nella misura di 2,1 punti percentuali e operando il raffronto con tale soglia base. In accordo a tali parametri il tasso di mora rilevato, pari all'8,05%, risultava inferiore a quello soglia vigente alla data di stipula del mutuo (9,120%), dovendosi escludere dal calcolo le spese del costo del finanziamento.
Ulteriore questione ritenuta infondata concerneva la difformità tra effettivamente applicato e quello indicato in contratto. Pt_1
pag. 8/28 Sul punto, la pronuncia specificava che l'indicatore sintetico di costo non costituiva un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, né un da inserire nel contratto o nel separato documento di sintesi, assolvendo unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. L'eventuale non corretta indicazione dell' non comportava, pertanto, alcuna nullità del contratto, Pt_1 avendo il legislatore previsto tale sanzione per il solo credito al consumo.
Anche la questione relativa all'ammortamento era infondata, poiché tale alternativa previsione del piano di ammortamento non comportava alcun vietato anatocismo.
2.
Con atto di appello, Controparte_1 CP_2
e hanno impugnano la sentenza, chiedendone
[...] Controparte_1 la riforma e, di conseguenza, l'accoglimento delle medesime domande formulate nelle conclusioni di primo grado.
Si è costituita contestando l'impugnazione, Controparte_3 inammissibile e, nel merito, infondata.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dichiarata la contumacia di rigettata l'istanza di sospensione Controparte_5 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno rassegnato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per pag. 9/28 il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Il primo motivo di appello concerne la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria. Gli appellanti sostengono che, per il perfezionamento della cessione del credito, non è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, occorrendo l'esplicita indicazione del numero di contratto ceduto e la certificazione notarile.
Il motivo è infondato.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 c.c., e al secondo comma prevede che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dei rapporti giuridici oggetto di cessione, anche .
Il fenomeno è conosciuto come “cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti. Il debitore ceduto potrà anche non venire a conoscenza della cessione, e magari prenderne contezza a seguito del sollecito di pagamento inviato dal nuovo creditore, ma tale evenienza è mera conseguenza dell'obbligo del nuovo creditore di notiziare la cessione mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, in luogo della notifica al (ad ogni) debitore ceduto prevista dall'art. 1264 c.c., e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
pag. 10/28 integra una presunzione di assoluta conoscenza (Cassazione n.
22548/2018).
Il cessionario, per agire o resistere in un processo contro il ceduto, deve produrre in giudizio l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17110/2019), ma potrà anche non aver indicato nell'avviso di pubblicazione il numero di riferimento del rapporto ceduto, purché gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188/2017).
Come da ultimo ribadito da Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre
2024, n. 29872, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), anche in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Nella fattispecie in esame, peraltro, ha ceduto pro- CP_5 soluto in massa i propri crediti sorti nel periodo intercorrente tra il 1968
e il 2019 a , società per la cartolarizzazione dei crediti, Controparte_3
e nell'avviso di cessione oggetto di pubblicazione è chiaramente indicato l'indirizzo internet ove reperire i dati indicativi, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facciano richiesta.
Cartolarizzazione dei crediti e cessione del credito sono due fattispecie ben distinte, proprio perché l'operazione di cartolarizzazione va pag. 11/28 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, così da assicurare l'efficacia della cessione a terzi e semplificare la pubblicità d'intervento, evitando di dover notificare la cessione al debitore d'origine del credito ceduto.
Anche sotto tale aspetto, l'eccezione è infondata.
4.
Con un secondo motivo di doglianza, sottoarticolato nelle lettere
A), B) e C), e con appendice rubricata “III”, gli appellanti si dolgono del mancato esame di quanto eccepito circa la nullità della fideiussione prestata da e in favore della banca. CP_2 CP_1
Risulta infatti l'inserimento nello schema di fideiussione della clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., circa il beneficio di escussione, il cui uso era stato a suo tempo dichiarato illegittimo dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, in quanto ritenuto frutto di intese di cartello, in violazione della legge antitrust, atteso il suo utilizzo uniforme da parte di tutte le banche aderenti all'ABI e comunque contrario al buon andamento dei rapporti negoziali, potendo comportare un disincentivo a carico degli istituti di credito, nel coltivare le proprie pretese nei confronti del debitore principale.
Sub lettera C), la doglianza prosegue recuperando l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957, di cui si è appena riferito, ancorandola ancora una volta alla nullità della clausola n.
6. La banca aveva pertanto l'obbligo di promuovere tempestivamente le azioni di recupero del credito nei confronti del debitore principale e non avendolo fatto deve considerarsi decaduta dal poter rivolgere istanza di pagamento ai fideiussori.
Sotto la denominazione “III”, si fa valere il difetto di astrattezza della fideiussione, e l'inescutibilità della stessa, non potendosi esigere dal fideiussore più di quanto la banca possa esigere dal debitore principale.
pag. 12/28 L'ulteriore doglianza riportata di sub lettera B) a pagina 28, attiene alla richiesta di risarcimento del danno, in riferimento alle
“numerose illegittimità” commesse dalla banca, facendo leva sulla mancata rilevazione di interessi usurari applicati dalla banca e non più quindi sui rilievi attinenti alla clausola fideiussoria.
Il motivo, complessivamente considerato, non è privo di fondamento e va accolto, per quanto di ragione.
Sulla validità della fideiussione, laddove si riproducano clausole dello schema ABI già dichiarate nulle dalla giurisprudenza per violazione delle norme sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, vi è ormai ripetuto orientamento di legittimità a conferma della fondatezza della contestazione, richiamando il precedente giurisprudenziale fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, secondo cui le clausole standard della fideiussione ABI, nella misura in cui limitano la concorrenza, devono essere dichiarate nulle.
Tuttavia, opera una nullità parziale che incide sull'efficacia della garanzia e si applica in conformità all'art. 1957 c.c., che prevede la decadenza della fideiussione trascorsi sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. L'art. 1957 c.c. stabilisce infatti che la fideiussione perde la sua efficacia se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, salvo espressa rinuncia del fideiussore. Questo termine ha lo scopo di tutelare il garante da richieste di pagamento che potrebbero intervenire molto tempo dopo la conclusione del rapporto principale e al contempo rappresenta un incentivo per gli istituti di credito a non trascurare ogni possibile azione di recupero nei confronti del debitore principale. La nullità parziale della fideiussione elimina in questo caso la possibilità per il creditore di avvalersi delle clausole anticoncorrenziali, facendo decadere automaticamente la garanzia in base all'art. 1957 c.c. laddove le pag. 13/28 condizioni dell'obbligazione principale siano ormai scadute. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI ricalcano intese lesive della concorrenza e quindi non possono essere ritenute in grado di vincolare i fideiussori. A sua volta, le
Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 nel risolvere il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni omnibus che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, ha affermato il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione omnibus.
Stando a tale fondamentale approdo decisorio, l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed invero - come rilevato da autorevole dottrina - l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Proprio il bilanciamento di questi interessi permette di fondare la soluzione accolta dalle Sezioni Unite della nullità relativa: una volta pag. 14/28 esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di conservazione del negozio. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn.
2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. La nullità potrà eventualmente comportare anche la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c., per il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Ma in tal caso,
è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante - e in perfetta aderenza a quanto osservato dal Cass. S.U., cit., - la riproduzione nelle pag. 15/28 fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per i garanti, imponendo loro maggiori obblighi senza riconoscere alcun corrispondente diritto.
Né è possibile sostenere che i fideiussori (nel caso di specie soci della società debitrice principale) - in assenza di allegazione e prova del contrario - avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo persone legate al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al finanziamento bancario in quanto cointeressati alla concessione del finanziamento, titolari di un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Il punto è stato esaminato da recente Cassazione, n. 27243 del 2024 che - e questo è dirimente – nell'applicare i principi espressi dalle S.U.
41994/2021 ha specificato che l'applicazione di clausola nulla del modello ABI (nullità di origine unionale), in mancanza di personalizzazione, rende in parte qua nullo il contratto a valle. Afferma altresì la Suprema Corte l'indifferenza di ogni rilievo rispetto all'eventuale stretto legame tra i fideiussori e il debitore/società debitrice principale in quanto cointeressato poiché “non è per questo che la nullità inficia la clausola contrattuale in esame, fondandosi invece sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, come rilevato dalle
Sezioni Unite nell'arresto del 2021”; la banca dunque non è dispensata dai termini di cui all'articolo 1957 c.c. laddove assume rilievo una inequivoca violazione di legge.
Per tutti tali motivi, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione, con particolare riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 riportate nel documento di sintesi recante timbro di data certa
3.3.2008, corrispondenti a quelle inserite nel modulo a stampa sottoscritto in data 5.4.2004, agli artt. 3, 7 e 10.
pag. 16/28 Per l'effetto, andrà revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti fideiussori, non essendo allo stato da loro esigibile alcuna parte della somma ingiunta.
5.
Passando a discorrere dei motivi “nel merito” (pagina 32 atto di appello), e quindi alla posizione della società , Controparte_1 troviamo il terzo motivo, relativo alla mancata indicazione al cliente del
TAEG o indicatore sintetico di costi, in violazione del quarto comma dell'art. 117 TUB.
L'ISC (indicatore sintetico di costo) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Il parametro consiste in un valore medio espresso in termini percentuali ed ha una funzione informativa allo scopo di mettere il cliente nella posizione di conoscere, prima di accedere al finanziamento, l'effettivo costo totale dello stesso e di renderlo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione che si appresta a compiere. Pur svolgendo una mera funzione di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB.
Secondo quanto autorevolmente osservato in sede di legittimità, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_1 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB
pag. 17/28 prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; pertanto, l'unico rimedio di cui può avvalersi il cliente, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta Part scorretta della banca e danno. L'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca, corrispondente al dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass., ordinanza n. 4597/2023).
Il motivo è pertanto infondato, non essendovi prova del fatto che la società debitrice può aver/abbia in concreto avuto possibilità di conclusione di analoghi accordi a condizioni migliori di quelle offerte da e va anche rilevato che lo scostamento è del tutto marginale: CP_5 la parte segnala infatti l'applicazione di un Taeg calcolato – presuntivamente – nella misura percentuale del 6,325% rispetto ad un
Taeg indicato in contratto pari al 6,27125%. Non si rende nemmeno necessaria un'indagine sul punto, essendo principio largamente condiviso quello secondo cui uno scarto minimale tra il TAEG contrattuale e quello effettivo non giustifica l'applicazione di una sanzione tanto afflittiva quale la sostituzione al tasso applicato del tasso minimo dei BOT (Abf – Coll. Roma n. 17570 del 21 dicembre 2017; n.
890 del 2 febbraio 2017, che richiama altresì la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in particolare CGUE, 9 novembre 2016 C-42/15,
pag. 18/28 secondo la quale la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni del tasso di leasing, o dell'ISC/TAEG, che si risolvano in scostamenti del tutto marginali (in termini, Abf – Coll. Napoli, n. 14295 del 11 giugno
2019).
6.
Con il quarto motivo, si affronta il tema degli interessi moratori, e del loro tasso ritenuto praticato oltre i limiti consentiti dalla legislazione sull'usura.
Sebbene l'ipotesi di una usura c.d. sopravvenuta, con riferimento agli interessi di mora, secondo giurisprudenza intervenuta successivamente all'emissione della sentenza impugnata non sia più raggiunta da alcuno ostracismo, anche questo motivo appare infondato.
Il contributo consulenziale di parte calcola il tasso di mora, come previsto, con maggiorazione di 2 punti percentuali pari a 8.05% (“2 punti in più del tasso vigente”, specifica il contratto: il tasso vigente è indicato all'art. 4 delle condizioni di contratto nel 6,05% in ragione d'anno), aggiungendo spese solleciti e di diffida con incidenza sulla rata di interesse, che porterebbe all'applicazione di un tasso del 9,085%. A questo punto il consulente considera il piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da una quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente, pe calcola un tasso applicato mediamente sul capitale di 9,358%, tasso che lo stesso consulente dichiara superiore al tasso soglia del 9,12%, previsto nel periodo di riferimento per o mutui ipotecari a tasso fisso, ma inferiore a quello relativo – il che si attaglia maggiormente al caso di specie – agli finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche>, indicato nel 9,945%
pag. 19/28 (1). Per superare tale ultimo scoglio, il consulente inserisce un ulteriore incremento, ritenuto necessario “aggiungere le ulteriori spese in caso di ritardato pagamento, che porta al tasso complessivo del 10.575%”: ma le spese per ritardato pagamento il consulente le aveva già precedentemente inserite e considerate (5,00 euro per spese solleciti,
10,00 per spese di diffida), posto che pochi capoversi prima ne aveva già effettuato l'incidenza nella misura di “un ulteriore 0,688%, portando complessivamente il passo al 9,085%”. E in ogni caso, l'analisi di parte non tiene conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, che per il tasso di mora antiusura indica una maggiorazione di 2,1 punti percentuali e avverte che interessi corrispettivi e moratori non vanno tra loro sommati. Nei chiarimenti resi dalla Banca d'Italia, con nota del
3.7.2013, è stato ben precisato che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora se non a fini meramente statistici e conoscitivi, tanto in considerazione delle seguenti circostanze:
– i tassi soglia non sono determinati dalla Banca d'Italia, ma sono il risultato di un'operazione di moltiplicazione in base a regole stabilite dalla legge sulla base dei “Tassi Effettivi Globali Medi” di sistema
(TEGM).
– I TEGM esprimono una rilevazione statistica della Banca d'Italia sui prezzi medi praticati dalle banche e sono resi noti trimestralmente da decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
pag. 20/28 – la rilevazione degli interessi moratori non è inserita nel calcolo del TEGM.
Inoltre, la Banca d'Italia ha provveduto ad effettuare una rilevazione degli interessi di mora individuando, a fini statistici, quale parametro di riferimento, a far data dal 2002, la misura del 2,1% da aggiungersi al tasso soglia. Per tali ragioni ai fini dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca di Italia. La verifica dell'usurarietà del tasso di mora va effettuato, pertanto, sulla singola rata e non sull'intero finanziamento. In altri termini, l'accertamento dell'usura dell'interesse moratorio non potrà mai essere riferito al finanziamento complessivamente considerato, ma alla quota capitale della singola rata scaduta (impagata).
Anche l'ultimo conteggio relativo alla determinazione delle somme dovute, non è affatto convincente, e non induce a disporre approfondimenti di natura tecnica: il consulente parte dalla considerazione che è stato ingiunto dalla banca il pagamento delle ultime sei rate del finanziamento, rimaste insolute, a partire dal
31.5.2010 e fino al 30.10.2010, operando un tasso di interesse – medio, ossia applicato sul complessivo debito – pari al 9.522% che considera superiore al tasso soglia, identificato ancora una volta in quello per la categoria mutui (ipotecari) a tasso fisso. Occorreva invece da un lato considerare il tasso soglia per i finanziamenti alle imprese, che nel periodo in considerazioni erano elevatissimi (dal 1° aprile 2010 20,03 secondo trimestre, 19,62 terzo trimestre, 18,52 quarto trimestre). Ma anche a voler considerare le soglie all'epoca vigenti per i mutui ipotecari a tasso fisso, andavano comunque aggiunti – secondo indicazione
Banca d'Italia, cit. – al tasso rilevato 2,1 punti percentuali, per poi confrontare il tasso ottenuto su quello praticato, rata per rata, in pag. 21/28 misura decrescente, e non operando – come fatto dal consulente di parte – sulla media delle sei rate scadute.
7.
Il quinto motivo attiene agli effetti anatocistici del piano di ammortamento c.d. , che il primo giudice ha ritenuto non sussistenti, specificando che l'anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si era verificata nell'ipotesi in questione.
In conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, il primo giudice ha escluso che la previsione di un piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale implicasse l'applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale, al contrario, sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.
Secondo gli appellanti, il piano di ammortamento non sarebbe stato concordato dalle parti, mancando il riferimento sia nel contratto che nelle informazioni precontrattuali e nei fogli informativi;
nel testo contrattuale del finanziamento del 3.3.2008, le quote interessi sarebbero state pattuite come “provvisorie e varieranno secondo contratto”, con conseguente indeterminatezza del tasso, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
Da ciò, secondo gli appellanti deriverebbero tre violazioni di norme di diritto.
Violazione dell'art. 1315 - 1346 - 1418 c.c. e 117 TUB posto che l'enunciato del contratto dà luogo a più alternative diverse nello sviluppo del piano di ammortamento, dell'art. 117 4° co. per l'indicazione del TAN inferiore a quello effettivo praticato ovvero dell'art.
pag. 22/28 1337 c.c., in quanto se il TAN indicato in contratto fosse utilizzato in regime semplice la rata risulterebbe inferiore, e dell'art. 1283 c.c. e l'art. 120 TUB 2° co. posto che dietro la teoria sostenuta da vari autori e dalla quasi totalità della giurisprudenza di merito secondo cui il debito residuo una volta pagata la rata comporterebbe l'applicazione dell'interesse semplice, si cela una teoria che non tiene conto che il monte degli interessi è già stato preliminarmente maggiorato dell'anatocismo, ricompreso nella determinazione in regime composto della rata stessa.
La doglianza difensiva è infondata.
Come ha già rilevato il primo giudice, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria, l'ammortamento alla francese non implica affatto una pratica anatocistica, sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura.
In altri termini, il metodo francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: esso comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Non rileva neppure l'asserita indeterminatezza delle disposizioni contrattuali, che non dà luogo alla nullità, neppure parziale, del contratto.
Quanto complessivamente dedotto dagli appellanti è infatti smentito dal recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per
pag. 23/28 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione a
S.U. n. 15130/2024).
In particolare, la Suprema Corte, ha specificato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4,
T.U.B., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
In conclusione, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di pag. 24/28 ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (vedi pagina 25-26 della parte motiva della sentenza
Cass. a S.U. n. 15130/2024).
Con riferimento la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente (vedi pagina 26 della parte motiva della sentenza Cass. a S.U. n. 15130/2024).
8.
Da ultimo, anche la richiesta subordinata avanzata in termini risarcitori non appare meritevole di accoglimento, non risultando pag. 25/28 provato il danno richiesto, idoneo a giustificare la riduzione dell'importo del mutuo al solo montante.
9.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di e a carico di Controparte_3 [...]
in euro 5.645,90 oltre Controparte_8 accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a 260.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate e riduzione fino al 70% per la fase trattazione/istruttoria ex art. 4 parametri forensi).
Sussistono, invece, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative al primo grado di giudizio tra e e l'odierna appellata, atteso che CP_2 Controparte_1
l'eccezione vincente circa la nullità della fideiussione per indebita applicazione delle clausole uniformi ABI risulta avanzata per la prima volta soltanto in secondo grado e recepita dal giudice d'appello.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, per la sola appellante Controparte_8
dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di
[...] contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
pag. 26/28 .Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Controparte_8 CP_2 avverso la sentenza n. 839/2020, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Crotone in data 6.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente alla posizione di e CP_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso nei Controparte_1 loro confronti;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- spese del primo grado di giudizio compensate tra CP_2
e e l'odierna appellata;
Controparte_1
- condanna Controparte_8
al pagamento delle spese sostenute da
[...] CP_3 nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.645,90 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico della sola appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore Controparte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 27/28 pag. 28/28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Documento di Sintesi è così intestato: “FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE – MUTUO IMPRESA CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO”, nel contratto si fa riferimento ad un mutuo di euro 75.000 da destinarsi a soddisfare esigenze di liquidità aziendale. L'art. 1 testualmente titolato “scopo del mutuo” fa chiaro riferimento alla documentazione prodotta dal beneficiario del programma di investimenti da finanziare e all'art. 6 si prevede la risoluzione del contratto nel caso di deviazione, anche solo in parte, dallo scopo per il quale il mutuo viene concesso. Il complesso delle indicazioni contrattuali depone quindi per un programma di finanziamento all'impresa (di tipo artigiano, come peraltro dichiarato dagli stessi appellanti).