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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 169/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Jody Joseph ALIANO del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato in
Montesilvano presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( p iva ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Alfredo MARTUCCI SCHISA del foro di Napoli ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Pescara n. 1658/22 del 14
dicembre 2022 in tema di pagamento indennizzo assicurazione.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(di seguito, e per brevità, finalizzata a conseguire il pagamento della somma di €
[...] CP_1
10.317,98 corrispondente ai danni commessi da ignoti sulla vettura BMW X6 tg FJ673JW e dovuta in forza della polizza n. 8002268249/13 del 4 gennaio 2018.
In estrema sintesi, l'attore ha rappresentato di aver lasciato in sosta, sulla pubblica via nel Comune di
Elice, il predetto veicolo di sua proprietà nella serata dell'11 marzo 2018. 1 All'indomani, ha riscontrato una serie di danni alla carrozzeria consistenti nello specifico in graffi, rottura dei fari anteriori, danneggiamento degli specchietti retrovisori.
1.2. La convenuta, dopo aver eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha dedotto l'infondatezza nel merito della domanda per difetto di prova della sussistenza delle condizioni per la copertura assicurativa non potendo, a tal fine valere la sola denunzia querela sporta dinanzi alla Procura della Repubblica di Pescara.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così riportate:
- secondo i principi consolidati in ambito giurisprudenziale, grava sull'assicurato la prova del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa;
- nella fattispecie tale prova non può ritenersi raggiunta per una pluralità di ragioni;
innanzitutto, come peraltro anche in tal caso stabilito dalla giurisprudenza, la denunzia di danneggiamenti non può rappresentare una prova decisiva circa il verificarsi dell'evento; la deposizione del teste Tes_1
peraltro legato da vincoli di parentela con l'attore, non può ritenersi decisiva ed idonea a
[...] supplire all'inerzia probatoria;
le riproduzioni fotografiche del veicolo non consentono (le sole con la presenza della targa non hanno confermato i danni lamentati) di ricondurre i lamentati atti vandalici al mezzo assicurato;
non è stata offerta la dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento del premio;
il ha avanzato un'analoga richiesta per lamentati danni occorsi ad un altro mezzo Pt_1
(su cui, meglio si dirà nel prosieguo) che però, anche alla luce degli sviluppi in sede giudiziaria della vicenda, si è rivelata sprovvista di riscontro;
1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dal attraverso Pt_1
l'articolazione di quattro motivi.
I primi due, sostanzialmente identici fra loro, hanno riguardato l'errata valutazione del materiale probatorio versato agli atti del giudizio.
In particolare, infatti, secondo la prospettazione dell'appellante il vulnus della sentenza risiede nel non aver dato adeguata rilevanza non solo alla querela sporta, ma anche alle deposizioni rese dai testi escussi.
Quanto dichiarato, infatti, dagli altri testimoni ha conferito l'indispensabile riscontro di attendibilità alla deposizione resa dal congiunto . Testimone_1
Anche sul pagamento del premio, la pronunzia non ha tenuto conto che esso si è verificato al momento della sottoscrizione della polizza ed a mani dell'intermediario.
2 Con il terzo motivo, invece, l'appellante ha insistito sull'ammissione dei capitoli di prova volti proprio a dimostrare l'avvenuto pagamento riservandosi di insistere, nel prosieguo del giudizio, per il deferimento del giuramento decisorio.
L'ultima doglianza si è appuntata sul profilo del quantum (sul quale evidentemente il primo giudice non si è pronunziato avendo risolto la questione sull'an) del danno sofferto sia perché non contestato sia perché sufficientemente dimostrato dai preventivi e dalle prove orali espletate.
L'appellante ha conclusivamente insistito per la condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.
La compagnia ha resistito all'impugnazione evidenziandone l'infondatezza nel merito e così insistendo per il suo rigetto.
L'istanza di inibitoria è stata rigettata ed il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa, giusta ordinanza riservata del 19 settembre 2024, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato, in diritto oltre che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
2.1. Poiché l'essenza del gravame risiede nella censura della valutazione del materiale probatorio
(oggetto dei primi due motivi che pertanto possono essere trattati congiuntamente), occorre porre attenzione alla ricostruzione della cornice al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
A tal fine, deve osservarsi quanto segue.
Secondo la prospettazione la vettura di sua proprietà BMW X6 tg 673JW ha subito, ad opera Pt_1 di ignoti, un danneggiamento mentre era stata lasciata in sosta sulla pubblica nell'orizzonte temporale compreso tra le ore 20 dell'11 marzo e le ore 9,00 del 12 marzo 2018.
Tali danni sono consistiti in “graffi su tutta la carrozzeria, ovvero su entrambe le fiancate, sui paraurti anteriori e posteriori, sul cofano motore, sul cofano posteriore e sul tetto, inoltre [gli ignoti autori del misfatto] infrangevano i fari anteriori (destro e sinistro), graffiavano i fari posteriori
(destro e sinistro) e danneggiavano entrambi gli specchietti retrovisori (destro e sinistro)”;
3 Per tale episodio, l'odierno appellante ha sporto denunzia querela dinanzi alla Questura di Pescara ed il relativo procedimento è stato archiviato non avendo portato le indagini all'individuazione del soggetto responsabile.
Ad ulteriore corredo, sono state prodotte delle fotografie riproducenti i danni causati al mezzo nonché il preventivo di spesa (rilasciato dalla ditta che in udienza ha integralmente CP_2
confermato quanto in esso contenuto).
Il contratto di assicurazione è stato sottoscritto il 4 gennaio 2018 con una copertura per gli atti vandalici di € 25.000,00.
All'interno di tale quadro vanno poi considerate le risultanze delle prove orali espletate in corso di causa.
Il teste , zio del all'udienza del 27 ottobre 2021 ha confermato di essere in Testimone_1 Pt_1 compagnia del la sera dell'11 marzo 2018 quando la vettura è stata lasciata in sosta e di non Pt_1
aver riscontrato la presenza di alcun tipo di danno.
Ha aggiunto di aver invece accertato il danneggiamento il giorno successivo confermando che il veicolo è stato riparato presso la ditta MR1 di cui è titolare lo stesso Pt_1
L'altro teste, , titolare della ditta Pireca snc, ha riconosciuto il preventivo ammettendo, CP_2
tuttavia, di non aver proceduto ad alcun tipo di riparazione.
Infine, all'udienza del 15 giugno 2022 è stato escusso il teste il quale ha dichiarato Testimone_2
di aver visionato (indicando come periodo il mese di febbraio 2018 e quindi prima degli accadimenti per cui è causa) la vettura BMW X6 oggetto di causa in quanto interessato all'acquisto e di non aver notato alcun tipo di graffio specificando di non avervi provveduto non avendo trovato l'accordo sul prezzo.
2.2.In punto di diritto, il riparto dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa prevede che l'assicurato debba fornire la prova dell'evento assicurato e della operatività della polizza.
Entrambi gli aspetti sono stati contestati dalla compagnia di assicurazione ed il primo giudice ha ritenuto non dimostrato né l'uno né tantomeno l'altro così pervenendo al rigetto della domanda.
Il percorso argomentativo può essere in parte condiviso senza che però tale opzione comporti una rivisitazione dell'esito finale della lite.
Per quanto concerne il danneggiamento, diversamente rispetto a quanto opinato nella sentenza impugnata, può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte del in quanto: Pt_1
- non vi può essere dubbio alcuno sulla presenza dei danneggiamenti sulla vettura di proprietà del
Pt_1
4 - le riproduzioni fotografiche, ancorchè sprovviste di data certa, sono certamente riferibili al veicolo
BMW XG tg 673JW. Infatti, anche se quelle in cui risulta riportata la targa del mezzo non offrono una visuale completa, resta il dato che alcuni particolari (quali il colore, la pedana di ingresso in corrispondenza delle portiere) non lasciano margine di dubbio sul fatto che il mezzo sia in effetti lo stesso;
- le deposizioni testimoniali poi hanno contribuito a rafforzare l'assunto del circa i danni;
la Pt_1
versione del teste (chiaramente da vagliare con rigore atteso il legame di parentela con Tes_1
l'odierno appellante) è stata confermata anche da e pertanto, sino al mese di febbraio Testimone_2
2018 (quando questi ha provato il mezzo essendo intenzionato al suo acquisto) non vi erano segnali di danneggiamento;
- resta, invero, il dubbio che i danni riscontrati (ed oggetto della denunzia sporta) possano essere stati commessi tutti (contemporaneamente) nella notte tra l'11 ed il 12 marzo 2018; tuttavia, una tale circostanza, quand'anche vera, non potrebbe riverberare alcun tipo di conseguenza sull'esito della lite in quanto la copertura assicurativa è destinata ad operare indistintamente per atti vandalici non richiedendo quindi che gli stessi siano stati compiuti in una sola occasione;
- le disquisizioni sulla vicenda che ha coinvolto il relativa all'altro veicolo, sempre marca Pt_1
BMW, ma tg DY101PE devono invero ritenersi del tutto neutre ai fini della soluzione del caso;
il profilo infatti di contestazione quanto alla condotta tenuta dall'appellante è relativo alla duplicazione della richiesta di pagamento dell'indennizzo alla compagnia di assicurazione avendovi già provveduto il precedente proprietario, tale;
Controparte_3
- a fronte di tale scenario probatorio, l'assicurazione (dovendosi ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'assicurato avendo questi offerto elementi ulteriori e diversi rispetto alla denunzia querela) non ha dimostrato l'insistenza dell'evento coperto dal rischio;
2.3. A diverse conclusioni (dovendosi in tal modo condividere integralmente la soluzione del primo giudice) deve pervenirsi invece con riguardo all'ulteriore aspetto relativo all'assenza di operatività della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio.
Innanzitutto, già in sede di comparsa di costituzione in primo grado, la compagnia (cfr pag. 10 dell'atto) ha sollevato la questione.
Il con la prima memoria ex art 183 comma VI n. 1) cpc non ha preso posizione sul tema Pt_1 non contestando in tal modo adeguatamente l'eccezione avversaria.
Sul versante del diritto, risulta indubbio che l'assicurato è tenuto a fornire la prova dell'avvenuto pagamento del premio che rappresenta, anche alla luce del chiaro contenuto dell'art. 1901 cod civ, il presupposto indefettibile per l'operatività della copertura assicurativa.
5 Nella fattispecie, anche in tal caso attingendo alle risultanze probatorio, è risultato che:
- la polizza è stata sottoscritta per il tramite dell'intermediario Mediass spa Pescara;
- nella parte dedicata al pagamento del premio (quantificato nell'importo complessivo di € 205,00) non vi è alcuna firma per quietanza;
- l'odierno appellante ha inteso provare la circostanza del pagamento articolando un capitolo di prova
(segnatamente il n. 16) della seconda memoria ex art 183 comma VI n. 2 cpc) da rivolgere al teste
; Testimone_3
- il giudice di prime cure non ha ammesso il capitolo e già in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale che in appello, il ha reiterato la richiesta (invero estesa Pt_1 anche all'esistenza di altri capitoli di prova che riguardando circostanze contenute nel contratto di assicurazione non possono essere ammesse);
- il capitolo di prova (confermando in tal modo la valutazione operata in precedenza) afferisce chiaramente ad una circostanza che deve essere provata documentalmente;
- a voler tutto concedere, l'ammissione del capitolo vi sarebbe potuta essere soltanto nell'eventualità in cui sul contratto fosse stata presente una firma (da verificare se riconducibile all'intermediario) nella parte relativa alla quietanza;
- deve essere condivisa di conseguenza la giurisprudenza citata dalla compagnia di assicurazione nei propri scritti difensivi sull'inammissibilità dell'articolazione istruttoria;
- inoltre, le stesse caratteristiche dei danni lamentati (graffi in più e diverse parti della carrozzeria, lesioni dei fari, danni ad entrambi gli specchietti retrovisori) devono ragionevolmente e fondatamente portare a ritenere che ci si trovi al cospetto di episodi verificatisi in momenti diversi;
- nel corso del giudizio (segnatamente nel preverbale del 15 maggio 2023) l'appellante ha prodotto un documento (trattasi della polizza) con sottoscrizione (in data 4 gennaio 2018) della parte relativa alla quietanza;
il documento risulta trasmesso in data 2 maggio 2023, ma ciò nondimeno non può ritenersi utilizzabile ai fini della decisione non avendo la parte chiarito le ragioni per le quali (non trattandosi all'evidenza di materiale documentale di formazione successiva) non è stato possibile procedere ad un suo deposito nel rispetto del regime delle preclusioni;
- allo stesso tempo, va poi, senza neppure entrare nel merito, dichiarata l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito per la prima volta nelle note dell'11 gennaio 2024 del seguente tenore
“Giuro e giurando nego che la prima rata semestrale del premio relativo alla polizza n.
8002268249/B (doc. 1 fascicolo attoreo primo grado), con decorrenza dalle ore 12.00 del 04/01/2018 per cui scadente in data 04/07/2018, relativa al veicolo tg. FJ673JW del Sig. sia Parte_1
stata regolarmente pagata il 04/01/2018”.;
6 - per giurisprudenza costante, “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (cfr Cass Civ, Sez II, 19.1.2022 n. 1551);
- nel caso di specie, il legale rappresentante della compagnia dovrebbe (rectius avrebbe dovuto) riferire in ordine ad una circostanza da cui non sarebbe, per la stessa formulazione, derivata la soluzione della lite e né risulta consentita (pur essendo stata richiesta) una modifica del capitolo o comunque della circostanza oggetto dell'incombente istruttorio;
- in definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova che al momento del verificarsi del sinistro, vi fosse la piena operatività della copertura assicurativa;
2.4. Qualche doveroso cenno si impone anche per quanto concerne il profilo del quantum debeatur
(oggetto del quarto motivo di gravame).
Agli atti di causa, vi è traccia unicamente di un preventivo (peraltro per un importo inferiore rispetto a quello richiesto) della ditta Pireca snc.
Il titolare, come già anticipato, sentito in qualità di testimone, ha confermato di non aver dato seguito alle operazioni di riparazione che certamente sono state espletate (come confermato anche dalle riproduzioni fotografiche del veicolo).
Per la parte restante (circa 4.000,00) si è fatto cenno a riparazioni da parte di ma Controparte_4 anche per tale voce non è stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento.
Il teste ha, invece, dichiarato che le riparazioni sono state portate a compimento dal ditta Tes_1
MR1 il cui titolare è . Parte_1
Una tale circostanza non può essere esclusa se solo si considera che il è titolare di una ditta Pt_1
MR1 esercente l'attività di riparazione di veicoli (come risultante dall'atto di cessione del credito del
15 giugno 2017 prodotto dalla compagnia di assicurazione).
La giurisprudenza di legittimità, seppur con un arresto risalente oramai nel tempo (ma che non risulta contraddetto da pronunzie di segno contrario) ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso” (cfr Cass Civ, Sez
III, 28.11.2013 n. 26693).
Le sole fotografie, nell'assenza del listino prezzi dei pezzi di ricambio e di altri elementi in grado di consentire di procedere ad una liquidazione equitativa del danno, comporta inevitabilmente il rigetto della domanda.
7 Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
3. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 5.809,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.2001,00 a
€ 26.000 con applicazione valori medi) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1658/22 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
8 Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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