Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12676/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Mennella, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ranalli, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione erano nati tre figli ( nato il [...], nata il [...] e nata il [...]), chiedeva dichiararsi la Per_1 Per_2 Per_3 separazione tra i coniugi, affidarsi i figli ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale, determinarsi un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale, oltre al rilascio del passaporto.
Il resistente si costituiva, nulla opponeva alla separazione e chiedeva affidarsi i figli ad entrambi i genitori in via condivisa, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione e risposta, assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale, determinarsi un assegno di mantenimento dei figli a carico del resistente pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale.
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori;
visti i redditi delle parti (la risulta dipendente di una società e titolare del 49% di una società, Parte_1 con un reddito pari ad euro 1.900,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità, come da dichiarazione dei redditi
e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti, onerata del mutuo della casa coniugale pari ad euro 330,00 mensili, come da dichiarazione citata;
il Volante è titolare del 51% della società detta, percepisce un compenso annuo pari ad euro 18.000,00 come amministratore, nonché un reddito da locazione per un immobile di sua proprietà pari ad euro 650,00 mensili, di cui euro 565,00 mensili sono spesi per il mutuo ivi insistente, come da prospetto allegato in atti, essendo anche onerato della locazione della casa dove abita pari ad euro 700,00 mensili, come da contratto, in atti); ritenuto, dunque, di dover disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue, tenendo conto dell'esigenza di stabilità dei figli e della esigenza di tutelare il rapporto con il genitore non convivente: a finesettimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
n. 2 pomeriggi alla settimana quando il padre non sta con i figli il finesettimana (in mancanza di accordi, martedì e giovedì), dall'uscita di scuola alle ore 20.00, con pernotto il martedì fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola quando poi il padre non sta con i figli il finesettimana;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, con la specificazione che i pernotti con la figlia più piccola dovranno essere introdotti con gradualità (fino ad allora la madre si occuperà di andare a prendere al piccola la sera prima dell'ora di cena); ritenuto, poi, di determinare a carico del Volante un assegno di mantenimento per i tre figli pari ad uro
200,00 mensili ciascuno, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo Parte_1 domicilio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
-determina a carico del Volante un assegno di mantenimento per i tre figli pari ad euro 200,00 mensili ciascuno, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo domicilio, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
…”.
All'udienza del 13.9.2023 venivano sentiti i due figli più gradi, i quali così dichiaravano: “Viene sentito il minore , il quale ADR: “Ho 13 anni, vediamo papà un po' meno di mamma, vediamo papà il venerdì, Per_1 sabato e domenica una settimana, l'altra lo rivediamo dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina, poi la settimana dopo torniamo di nuovo il weekend da papà. Io faccio ginnastica artistica, non ho ancora gli orari, ma i miei impegni pomeridiani li segue meglio mamma che ha anche i miei nonni che la aiutano a portarci agli impegni a me e mia sorella, papà invece è da solo e non riesce tanto, anche se la maggior parte delle volte ci riusciamo. In queste occasioni vorrei stare un po' più da mamma.”.
Viene introdotta la minore , la quale ADR: “Io avrò 12 anni a dicembre. Io e i miei fratelli stiamo da Per_2 papà una settimana dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì fino a dopo cena e dormiamo da mamma, poi dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera sempre con papà la settimana successiva. Questa organizzazione mi va bene. Forse la settimana che stiamo da mamma magari potremmo vedere papà un pomeriggio per una passeggiata durante la settimana.”.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza non definitiva di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile. Ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita dei tre figli minori, dovendosi avere riguardo alla loro esigenza di stabilità e di tutela dei rapporti con entrambi i genitori.
Può, conseguentemente, essere assegnata alla la casa coniugale, in quanto ivi convivente con i Parte_1 tre figli.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente relativa al passaporto, di competenza funzionale del Giudice Tutelare.
In ordine alle condizioni economiche delle parti, valutata la documentazione depositata dalle stesse ad agosto 2024 (estratti conto personali e della società di cui le parti sono socie, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e visura camerale), si osserva, oltre a quanto già esposto sul punto in sede presidenziale, che: la è titolare dell'assegno unico per la somma di euro 390,00 mensili e ha un reddito da attività Parte_1 lavorativa con contratto a tempo indeterminato pari ad euro 1.500,00 mensili circa netti (con tredicesima mensilità); la società delle parti ha avuto incasso per il primo semestre 2024 pari ad euro 77.340,00 ed uscite per euro
69.909,00, risultando anche versamenti mensili in favore del Volante pari ad euro 1.500,00; il Volante, oltre all'entrata detta, risulta avere effettuato vari versamenti in contanti per qualche migliaio di euro nel primo semestre 2024 sul suo conto corrente, risultando anche la corresponsione in suo favore dell'assegno unico pari ad euro 390,00 mensili.
Ciò premesso si ritiene di confermare le statuizioni economiche vigenti, dovendosi unicamente aggiungere l'Istat all'assegno di mantenimento come fin qui maturato e per il futuro.
Deve solo specificarsi che la regolamentazione dell'assegno unico è espressamente regolata da specifica diposizione normativa che, pertanto, disciplina la sua corresponsione.
In vista della parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche e della natura della causa, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida i figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
-conferma a carico del Volante l'assegno di mantenimento per i tre figli pari ad euro 600,00 mensili di cui all'ordinanza presidenziale, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla presso il suo domicilio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al Parte_1
protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi