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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/02/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1331 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1331/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
(titolo di studio: licenza media, imprenditore),
E
, nata a [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cau come da mandati in calce al ricorso, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Olbia, viale Aldo
Moro, n. 369/G, Codice Fiscale: C.F._3
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in data 27.05.1984 in Olbia - atto n. 46 - Parte II - Serie A – anno 1984 del registro degli atti del Comune di Olbia,
e dal quale matrimonio non nascevano figli;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
celebrato in data 27.05.1984 in Olbia - atto n. 46 - Parte II - Serie A – anno 1984 del registro degli atti del Comune di Olbia. Alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni contenute nella separazione ad eccezione di quanto in appresso.
2. Le parti stabiliscono che nessun assegno divorzile è previsto a favore della
Sig.ra con immediata cessazione dell'obbligo di Controparte_1
corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
3. La Sig.ra rinuncia a favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
dell'intera proprietà indivisa sita nel Comune Censuario di Pinzolo, Ufficio
Tecnico Erariale di Trento distinta al F.M. 17, P.Ed 1076, sub., 19, p.t. 563, P.M.
19 alla stessa trasferita in sede di separazione.
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1331/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
(titolo di studio: licenza media, imprenditore),
E
, nata a [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cau come da mandati in calce al ricorso, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Olbia, viale Aldo
Moro, n. 369/G, Codice Fiscale: C.F._3
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in data 27.05.1984 in Olbia - atto n. 46 - Parte II - Serie A – anno 1984 del registro degli atti del Comune di Olbia,
e dal quale matrimonio non nascevano figli;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
celebrato in data 27.05.1984 in Olbia - atto n. 46 - Parte II - Serie A – anno 1984 del registro degli atti del Comune di Olbia. Alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni contenute nella separazione ad eccezione di quanto in appresso.
2. Le parti stabiliscono che nessun assegno divorzile è previsto a favore della
Sig.ra con immediata cessazione dell'obbligo di Controparte_1
corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
3. La Sig.ra rinuncia a favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
dell'intera proprietà indivisa sita nel Comune Censuario di Pinzolo, Ufficio
Tecnico Erariale di Trento distinta al F.M. 17, P.Ed 1076, sub., 19, p.t. 563, P.M.
19 alla stessa trasferita in sede di separazione.
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo