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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1536 dell'anno 2022 vertente
TRA
difeso dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
difeso dall'Avv. MORETTI MARCO, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere coltivatore diretto dal 1972 a tutt'oggi, conveniva l' dinanzi all'intestato Tribunale CP_1
al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare” per una percentuale di invalidità permanente in misura non inferiore al 14% o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
1 Istruita la causa anche a mezzo testi ed espletata CTU medico legale, lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 38/2000, che trova applicazione nella fattispecie in esame,
è erogato in capitale l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6%, mentre nulla è previsto per quelle di grado inferiore.
Ebbene, dalla espletata CTU non si evince la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il CTU, in particolare, chiarisce: “Non abbiamo apprezzano spinalgie né particolari contratture dei muscoli paravertebrali , i movimenti di antiflessione e di lateralità del tronco sono apparsi limitati ai gradi estremi, sono apparsi liberi e normalmente consentiti fino ai gradi estremi i movimenti di antiflessione e di lateralità del rachide cervicale, con assenza di segni di radiculopatia, con manovra di Lasegue debolmente positiva a sinistra a 70°, quindi perfettamente consona all'età e non di particolare rilevo patologico, e senza altri segni di radiculopatia , con DY negativa bilateralmente, SE negativa bilateralmente, assenza di dolore alla pressione dei punti di Valleix, senza apprezzabili segni di ipotono- ipotrofia a carico dei quattro arti.
Abbiamo quindi rilevato un'obiettività fin troppo nella norma rispetto alla sua età, in un soggetto di aspetto ben conservato e con un'articolarità globale molto migliore rispetto ad altri soggetti della sua età, in assenza di segni obiettivi di particolare usura derivanti dalla sua attività lavorativa, che non è di certo leggera, ma nel suo caso non appare aver provocato danni da usura a carico dell'apparato osteoarticolare”.
Inoltre, il CTU aggiunge: “La documentazione in atti mostra i segni di un processo osteodegenerativo a carico della colonna vertebrale consono all'età, anzi, in condizioni decisamente migliori rispetto a tanti soggetti di pari età e di pari sesso, e sicuramente molto migliori rispetto alla colonna vertebrale usurata dal carico lavorativo di soggetti di pari età, sesso, pari condizioni lavorative, senza alcun segno obiettivo o strumentale che possa indirizzare verso una compromissione tale da generare una radiculopatia, espressione di sofferenza rilevante a seguito di una compressione delle radici nervose .
2 In relazione a quanto sopra esposto, in considerazione delle condizioni generali fisiche, delle risultanze obiettive della visita peritale, dell'evidenza documentale in atti, pur in presenza di un'attività lavorativa usurante, ma che nel periziato non mostra aver provocato un'usura particolare riteniamo, con criterio di elevatissima probabilità, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della Malattia professionale denunciata.”
D'altro canto, il CTU, all'esito delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente prendeva espressamente posizione confermando l'obiettività riportata nel proprio elaborato peritale soprattutto con riferimento al quadro clinico del ricorrente
“invidiabile rispetto alla sua età, privo dei segni di usura tipici di coloro i quali svolgono il suo tipo di lavoro.”
Non si ritiene, pertanto, che vi siano motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale espressa, considerato che le valutazioni svolte dal Ctu sul punto tengono conto del caso concreto e sono esplicate in modo completo e chiaro all'interno della propria relazione che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici, di talché questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è addivenuto il CTU.
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va rigettato.
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU devono essere poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Latina, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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