Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Marletta Virginia Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1004 del 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
P.I. Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Varvaro Carlo;
appellante
CONTRO
(P.I. difesa dall'Avv. Punzi Giusep- Controparte_1 P.IVA_2
pe Massimo;
(C.F. ) difeso Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Punzi Giuseppe Massimo appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.11.2024 le parti concludevano come nelle note scritte
Corte di Appello di Palermo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.4.2019, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accertava e dichiarava la nullità delle clausole del contrat- to originario di c/c n.5485.37 relative alla capitalizzazione periodica de- gli interessi a debito, alla c.m.s., agli interessi ultralegali, e ogni altra spe- sa o costo di tenuta del conto per difetto di contratto scritto di apertura di credito e del c/anticipi n. 27523505.46; dichiarava che il saldo del rapporto di c/c n.5485.37 era pari ad € +31.259,68 a credito per parte attrice;
condannava la banca convenuta al risarcimento del danno subito dalla società a causa dell' applicazione di clausole illegittime quantifican- dolo nell'importo di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
dichiarava assorbite le domande svolte dal fideiussore;
Contr condannava la al pagamento delle spese processuali che liquidava in € 13.445,00, oltre € 477,00 per esborsi, in favore della società attrice ed in in € 5.000,00 oltre iva cpa e magg. forf. 15%, in favore di
[...]
, disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte CP_2
attrice; poneva definitivamente a carico della convenuta le spese di
CTU, come liquidate nel corso del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_2
[...]
e resistevano al gravame.
[...] Controparte_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza 14 novembre 2024, la cau- sa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di
- 2 - Corte di Appello di Palermo cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, premesso di essere titolare del conto Controparte_1
corrente n. 5485.37 e del conto anticipi n. 27523505.46 presso
[...]
conveniva in giudizio il suddetto istituto di Parte_1
credito al fine di sentire dichiarare la nullità parziale dei rapporti con la stessa intrattenuti per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali o comunque usurari, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s. e di spese o costi di tenuta del conto prive di espressa pattuizione.
L'attrice deduceva pure l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria presta- ta a garanzia dei suddetti rapporti bancari, dato il carattere futuro ed in- determinato del credito garantito.
Chiedeva quindi, previa rideterminazione del saldo dare avere tra le par- ti, condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente versate ed al risarcimento del danno patito, che quantificava in €
100.000,00.
Costituitasi in giudizio, prelimi- Parte_1
narmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società in or- dine alle domande concernenti l'invalidità delle fideiussioni;
nel merito, contestava le avverse allegazioni sostenendo la correttezza delle condi- zioni applicate ai rapporti.
Con separata comparsa integrativa, l'istituto di credito proponeva do- manda riconvenzionale con richiesta di differimento della prima udien- za per chiamare in giudizio il fideiussore, , chiedendo la Controparte_2
sua condanna, in solido con la al pagamento del saldo Controparte_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo negativo maturato sul conto corrente ordinario, pari ad €.100.722,39, oltre interessi moratori maturati al tasso convenzionale a far data dal
01.10.2013 fino al soddisfo.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva , Controparte_2
il quale contestava la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca e ne chiedeva il rigetto deducendo l'invalidità dell'obbligazione fideiusso- ria per essere stata prestata in violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c.
All'udienza del 26 marzo 2014 la società attrice disconosceva la sotto- scrizione riportata in alcuni documenti prodotti dalla banca.
Veniva dunque disposta c.t.u. grafologica, all'esito della quale emergeva che due documenti di modifica delle condizioni contrattuali datati
15.9.2008 e 18.2.2009 (doc. 3 e 4 della produzione della banca convenu- ta) non erano riconducibili al legale rappresentante della società.
Esclusa l'utilizzabilità dei suddetti documenti ed istruita ulteriormente la causa a mezzo di c.t.u. contabile, il Tribunale, quanto al conto corrente ordinario, accertava l'illegittima applicazione della c.m.s. perché inde- terminata e della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché il tas- so convenzionale dei creditori (pari a 0,5%) non consentiva la produ- zione di significativi interessi a favore del correntista;
rilevava che il ri- calcolo del saldo doveva compiersi applicando il tasso legale a partire dall'1.9.2005, data in cui erano stati applicati interessi ultralegali privi di pattuizione in ragione nella mancata produzione del contratto di apertu- ra di credito per € 100.000,00 concesso a partire dal IV trimestre 2005 su detto conto corrente.
Con riferimento al conto anticipi, dichiarava illegittimo il giroconto del-
- 4 - Corte di Appello di Palermo le competenze ivi maturate sul conto ordinario in considerazione dell'effetto anatocistico discendente da tale regolamentazione delle competenze e, disposta l'espunzione dal ricalcolo delle suddette compe- tenze, rideterminava un saldo finale del conto corrente pari ad €
31.259,68 a credito della società correntista, a fronte di un saldo risul- tante dagli estratti conto richiesto dalla pari ad € 100.722,39 a de- Pt_1
bito della correntista.
Infine, accoglieva nella misura di € 5.000,00 la domanda risarcitoria formulata dalla società correntista evidenziando che l'esorbitanza degli importi illegittimamente addebitati aveva determinato una restrizione della liquidità ai danni della e dichiarava assorbite le do- Controparte_1
mande di nullità della fideiussione, pur rilevandone la genericità e l'indeterminatezza.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha accertato la mancata produzione del contrat- to di apertura di credito del 31.8.2005 a valere sul conto corrente e, in conseguenza di tale accertamento, a partire dall'1.9.2005, ha applicato al ricalcolo il tasso legale.
Sul punto evidenzia che aveva prodotto i contratti di apertura di credito del 31.8.2005 e del 4.4.2008 già in allegato alla propria comparsa di co- stituzione e risposta;
che di tale produzione si era avveduto anche il consulente tecnico nella propria relazione definitiva, grazie alle osserva- zioni da lei svolte sul punto;
che il Tribunale ha erroneamente richiama- to gli esiti della bozza di relazione di consulenza e non, invece, i diversi risultati cui era giunto il c.t.u. nella relazione definitiva.
- 5 - Corte di Appello di Palermo Il motivo è fondato.
Dall'analisi degli atti emerge, infatti, che la banca aveva depositato i contratti di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 5485/37 già in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
(cfr. allegati 6 e 7) e che il consulente tecnico (pag. 24 della relazione), a seguito delle osservazioni formulate della banca ha concluso per la legit- timità del tasso applicato in quanto sorretto dalle pattuizioni contenute nei contratti predetti e di cui non aveva tenuto conto nell'indagine pre- liminare (cfr. pag. 41 della relazione).
La sentenza impugnata, dunque, merita riforma sul punto con la conse- guenza che il ricalcolo del conto corrente ordinario deve svolgersi ap- plicando il tasso contrattuale previsto.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della dichiarazione di ille- gittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi.
Deduce a riguardo che la clausola contenuta nel contratto di conto cor- rente del 23.8.2005 prevedeva espressamente la condizione di reciproci- tà richiesta dalla delibera CICR 2000 e che a nulla rileva, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, la circostanza che gli interessi debitori e creditori fossero convenuti in misura diversa.
Anche tale doglianza merita accoglimento.
Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista o comunque da questi non significativamente
- 6 - Corte di Appello di Palermo distanti.
Invero, “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affat- to in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale”. L'accrescimento è infatti conseguenza diretta della capita- lizzazione dell'interesse, quale ne sia il tasso, mentre la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun significativo incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. “È quin- di errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di pro- gressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass. Civ., Sez. I, 24.4.2024, n. 11014).
Venendo al caso di specie, tanto il contratto del 23.8.2005 quanto quello di apertura di credito del 31.8.2005 prevedono espressamente la capita- lizzazione trimestrale degli interessi stabilendo un tasso creditore pari a
0,5%.
Pertanto, essendo i tassi a credito comunque superiori rispetto allo zero, non può porsi in dubbio la conformità della relativa clausola alle condi- zioni richieste dalla delibera CICR del 2000.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha espunto dal ricalcolo del saldo del conto
- 7 - Corte di Appello di Palermo corrente le competenze maturate sul conto anticipi.
Assume che gli interessi maturati sul conto anticipi sono stati addebitati sul conto ordinario in forza di una espressa previsione contrattuale;
che l'addebito di competenze generate su un conto monofase come il conto anticipi, che funziona solo a debito, non può mai generare una differen- za di trattamento tra interessi a debito e a credito perché non produce interessi creditori.
In via subordinata, deduce che l'espunzione avrebbe potuto, tuttalpiù, riguardare l'effetto della capitalizzazione trimestrale di dette competen- ze.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, deve premettersi che col termine 'conto anticipi' si fa riferimento allo strumento contabile bancario destinato alla annotazione delle operazioni poste in essere con anticipo fatture o simili (contratti di anticipo fatture appunto, con disciplina mutuata dall'art. 1858 c.c. sullo sconto bancario). Viene in rilievo un rapporto che svolge la funzione di regolare, in un conto apposito e accessorio rispetto al conto cd. princi- pale (conto corrente), le poste a credito e a debito scaturenti dalla nego- ziazione delle fatture.
Nel caso di specie, tale struttura si rinviene nel testo negoziale del conto anticipi n. 27523505.46 stipulato il 31.8.2005, esattamente laddove viene specificata la natura di anticipazioni contro cessioni di credito (cfr. all. 2 al fascicolo di parte).
Ebbene, rilevato che gli estratti conto attestano il periodico giroconto sul conto ordinario delle competenze maturate sul conto anticipi, vale
- 8 - Corte di Appello di Palermo osservare - come anche ammesso dal C.T.U. – che tale periodico giro- conto è coerente con le previsioni contrattuali, appunto funzionali a creare strumento per la negoziazione anticipata con la banca delle fattu- re, trattenendo l'interesse inteso come costo dell'operazione.
Difatti, all'art. 4 del contratto di conto anticipi (cfr. all. 2 cit.), le parti hanno convenuto che “Il richiedente l'anticipazione autorizza ad adde- bitare sul suddetto conto ordinario (5485.37) le competenze che matu- reranno sulle singole anticipazioni, nonché i rimborsi delle anticipazioni stesse”.
Da tanto consegue che la sentenza merita riforma sul punto, dovendo il ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario compiersi includendovi le competenze ivi girocontate e maturate sul conto anticipi.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui ha quantificato il saldo del conto corrente ordi- nario in € 31.259,68 a credito della società correntista pur se detto cal- colo non corrisponde ad alcuna delle rideterminazioni eseguite dal c.t.u. nella propria relazione definitiva.
Specifica che il Tribunale ha richiamato quanto riportato nella bozza di relazione di c.t.u., mai versata in atti del giudizio e solo richiamata nella comparsa conclusionale della società correntista;
che le ipotesi ricostrut- tive prospettate dal consulente tecnico nella bozza di relazione divergo- no notevolmente da quelle definitivamente prospettate nella relazione del 9.11.2015.
Chiede, dunque, rideterminarsi il saldo del conto corrente secondo l'ipotesi di cui all'allegato 1 della relazione ove il consulente, escludendo
- 9 - Corte di Appello di Palermo la c.m.s., applicando la capitalizzazione trimestrale, gli interessi contrat- tuali e mantenendo le competenze provenienti dal conto anticipi, ha ri- determinato un saldo pari ad € 56.990,48 a debito per la società, ovvero, in subordine, ove la Corte non ritenesse di applicare la capitalizzazione degli interessi, nel minore importo di € 41.664,28 sempre a debito della correntista o, in estremo subordine, nella somma di €.10.675,89 a debito della correntista, ove non ritenesse di riconoscere gli addebiti delle competenze nascenti dal rapporto anticipi.
A tale domanda aderiscono, ancorché parzialmente, gli appellati i quali, ammettendo l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado chiedono la rettifica del “saldo secondo le risultanze della CTU coerentemente con le motivazioni della sentenza che in questa sede devono essere rite- nute immuni da vizi;
in subordine, la presente difesa aderisce alla richie- sta della banca appellante di rettifica del saldo in € +10.675,89, ovvero in via ulteriormente subordinata € -41.664,28 o € -56.990,48” (cfr. pag.
8 comparsa di risposta del 20.9.2019).
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, occorre dare atto che le domande concernenti l'illegittima applicazione della c.m.s. e delle altre spese applicate in as- senza di espressa pattuizione, accolte dal giudice di primo grado, non hanno formato oggetto di impugnazione sì da aver acquistato ai sensi dell'art. 329 co. 2 c.p.c. efficacia di giudicato interno.
Ciò premesso, dalla lettura della relazione definitiva emerge che la ride- terminazione del saldo nell'importo riportato in sentenza non corri- sponde a nessuna delle ipotesi prospettate. Invero, la bozza redatta
- 10 - Corte di Appello di Palermo dall'esperto e trasmessa alle parti, per stessa ammissione del consulente, aveva omesso di considerare i contratti di apertura di credito – versati in atti – del 31.8.2005 e del 4.4.2008.
Pertanto, tenuto conto che in accoglimento delle doglianze finora ana- lizzate, è stata accertata la legittima applicazione degli interessi ultralegali anche successivamente alla stipula dei contratti di apertura di credito, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la legittimità del giro- conto sul conto corrente delle competenze maturate sul conto anticipi, deve aderirsi all'ipotesi di ricalcolo prospettata dal c.t.u. a pag. 30-31 (al- legato 1) della propria relazione il quale ha quantificato, alla data del
30.9.2013, un saldo a debito per la società correntista pari ad €
56.990,48.
Risulta parimenti fondato il quinto motivo, con il quale l'appellante si duole dell'accoglimento, ancorché parziale, della domanda risarcitoria formulata dalla società correntista, evidenziando che il danno subito non era stato in alcun modo provato dalla società attrice.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. inter alia Cass, Sez. Un.
n. 33645/2022) ha fermamente negato cittadinanza nel nostro ordina- mento alla tesi del danno in re ipsa (secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pre- giudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo), predili- gendo una concezione causalistica del danno (come deducibile dagli artt. 2043 e 1223 c.c.).
Secondo tale approccio ermeneutico al danneggiato potrà essere liquida- to il risarcimento nella misura in cui questi fornisca la prova delle con-
- 11 - Corte di Appello di Palermo seguenze dannose (cd. danno-conseguenza) che gli sono derivate dalla lesione del diritto che assume essere stato pregiudicato dalla condotta illecita altrui (cd. danno evento, nella specie costituito dall'addebito di competenze illegittime).
Ora, nel caso di specie, con l'atto di citazione in primo grado la società correntista ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento Pt_1
dei danni (quantificati in € 100.000) derivanti dalla diminuzione della li- quidità disponibile e dalla illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, senza tuttavia dare alcuna prova in merito alle conseguenze dannose che avrebbe subito (ad esempio, in termini di impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti).
Invero, non è stato neanche prodotto l'atto con il quale l'istituto di cre- dito avrebbe provveduto a segnalare la posizione debitoria della
[...]
alla Centrale dei Rischi. Parte_3
Va altresì precisato che la banca ha provato di avere dato esecuzione al- la sentenza di primo grado e di avere corrisposto alla a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno la somma di € 6.661,92 (cfr. ordinanza di assegnazione R.G. Es. 3102/2019).
Ora, dal momento che la sentenza impugnata è stata riformata sul pun- to, la società correntista deve essere condannata alla restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio da Parte_1
[...]
Con il sesto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui, pur avendo ritenute assorbite le domande di nullità del contratto di fideiussione avanzate dal garante, ha al contempo
- 12 - Corte di Appello di Palermo affermato che detta garanzia si presentava generica ed indeterminata.
Evidenzia che i profili di nullità sollevati in primo grado dal fideiussore in punto di violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. risultano infondati dal momento che sia il contratto del 23.8.2005 che quello del 17.11.2006 contengono l'indicazione dell'importo massimo garantito e che
[...]
, in quanto legale rappresentante della società garantita, non CP_2
poteva invocare la violazione dell'art. 1956 c.c.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, vale precisare che vengono in rilievo delle fideiussioni omnibus con cui il Sig. ha prestato garanzia “per l'adempimento CP_2
delle obbligazioni assunte verso codesta Banca, dipendenti da operazio- ni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”.
Ora, tanto la fideiussione del 23.8.2005 quanto la modifica alla stessa apportata con la sottoscrizione del contratto del 17.11.2006 (cfr. allegati
12 al fascicolo di parte di primo grado) non possono dirsi né generiche né indeterminate, dal momento che le stesse indicano espressamente l'importo massimo entro cui sono state prestate (prima € 480.000, poi aumentato ad € 900.000) oltre che il debitore garantito e la categoria dei rapporti per i quali la garanzia è stata prestata.
Né, inoltre, poteva essere invocata dal fideiussore la violazione dell'art. 1956 c.c.
A riguardo la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che
“Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previ- sto dall'articolo 1956 del Cc , di richiedere l'autorizzazione del fideius-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla fi- nalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gra- vosa. Tale onere, peraltro, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della socie- tà debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preven- tiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. n.
18578/2023).
Con ulteriore doglianza l'appellante reitera la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, chiedendo la condanna della società correnti- sta, in solido con il proprio fideiussore al pagamento del saldo negativo del conto corrente oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento sul punto espresso di recente dalla giurispru- denza di legittimità “Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.” (Cass. n.
22506/2021)
Orbene, nel caso di specie, la su cui gravava il relativo onere – Pt_1
stante anche le contestazioni specifiche mosse sul punto dalla società correntista in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta in
- 14 - Corte di Appello di Palermo questo grado di giudizio - non ha fornito la prova che il contratto di conto corrente oggetto di causa sia stato effettivamente chiuso.
Non possono a tal fine ritenersi sufficienti le lettere di messa in mora del 17.9.2013 indirizzate alla correntista e al fideiussore con le quali l'istituto di credito si è limitato a richiedere il pagamento del saldo ma- turato fino a quel momento sul conto, senza nulla specificare in merito alla chiusura dello stesso o alla revoca degli affidamenti in essere (cfr. allegato 11 al fascicolo di parte).
Va ora esaminata la censura con cui la Banca si duole della pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite a suo carico, assumendo che nei rapporti con la ricorrerebbero i presupposti per disporre la CP_1
compensazione, mentre nei rapporti con il fideiussore quest'ultimo ri- sulterebbe totalmente soccombente.
La censura non merita accoglimento.
Invero, con riguardo ai rapporti con la valutando l'esito Parte_4
complessivo del giudizio (e, in particolare, considerando che la doman- da riconvenzionale della banca convenuta è stata rigettata e che il saldo negativo del conto corrente è stato ridotto di un importo pari a quasi €
50.000,00 rispetto a quello vantato dalla convenuta predetta) la Monte dei Paschi di Siena va ritenuta soccombente, cosicchè la stessa è tenuta a rifondere alla le spese dei due gradi del giudizio, liquidate CP_1
come in dispositivo (valori minimi, scaglione da € 52.001 a € 260.00).
La risulta parimenti soccombente nei confronti di Pt_1 Parte_5
, tenuto conto che è stata rigettata la domanda riconvenzionale con
[...]
cui l'istituto di credito ha chiamato in causa il garante per sentirlo con-
- 15 - Corte di Appello di Palermo dannare, in solido con la al pagamento del saldo negativo. CP_1
Vanno quindi poste a suo carico le spese di lite sostenute dal predetto liquidandole come in dispositivo (scaglione € 52.001 a € 260.000; CP_2
valori minimi).
Infine, con note scritte del 5 novembre 2024, l'appellante ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto all'Avv. quale pro- CP_4
curatore antistatario della e di , in forza della CP_1 Controparte_2
sentenza di primo grado a titolo di spese di lite.
Considerato che in questo grado le spese sono liquidate in una somma inferiore, il procuratore antistatario va condannato alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza, oltre interessi legali a decorrere dalla data del pagamento fino alla effettiva restituzione.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, pacifica nell'affermare che “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorché sia ri- formata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrat- tario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il paga- mento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere in- dennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla resti- tuzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del paga- mento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1526 del 27/01/2016)” (Cass. civ., sez. VI, 24/02/2022, n.
6225), nonché l'irrilevanza ai fini della condanna a carico dei procuratori dichiaratisi antistatari - in luogo della parte rappresentata- del fatto che
- 16 - Corte di Appello di Palermo costoro non siano stati autonomamente evocati in giudizio (Cass. civ., sez. VI, 24/02/2022, n. 6225; Cass. civ., Sez. VI-III, 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., Sez. III, 28/12/2016, n. 27166; Cass. civ., sez. III,
15/4/2010, n. 9062).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12.4.2019 appellata da
[...]
nei confronti di e di Controparte_5 Controparte_1
, accerta che il saldo del conto corrente n. 5485.37 al Controparte_2
30.9.2013 è pari ad € 56.990,48 a debito della società correntista;
condanna la suddetta società alla restituzione di quanto pagatole da a titolo di risarcimento del dan- Parte_1
no in forza della sentenza appellata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento fino all'effettiva restituzione;
condanna l'appellante al pagamento nei confronti della Controparte_1
delle spese del giudizio liquidate, per il primo grado in € 7.795,00 oltre spese generali, cpa e IVA come per legge, e per questo grado in €
4.997,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
condanna l'appellante al pagamento nei confronti di Controparte_2
delle spese del giudizio liquidate, per il primo grado in € 7.795,00 oltre spese generali, cpa e IVA come per legge, e per questo grado in €
4.997,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dispone la restituzione da parte dell'Avv. quale procu- CP_4
ratore antistatario, in favore dell'appellante di quanto corrispostogli per spese legali da quest'ultima in eccedenza rispetto a quanto liquidato a
- 17 - Corte di Appello di Palermo tale titolo con la presente sentenza, maggiorato degli interessi legali dal giorno del pagamento fino all'effettiva restituzione.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 6.2.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
- 18 - Corte di Appello di Palermo