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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18890 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. SA Claudia Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2019 promoSA da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Iembo e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma Via Firenze, Roma, in virtù di procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alice Pappalardo e CP_1 CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 76 sc. 8 int. 6, presso lo studio della medesima in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 dicembre 2024:
per parte opponente (come da memoria autorizzata del 2.6.23)
“Si insiste pertanto nell'accoglimento dell'opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo, con rinuncia alla domanda riconvenzionale in tale sede, acclarando il credito risultante dagli esiti della
CTU in favore del sig. per Euro 945,72 e altresì ponendo a carico della signora le Parte_1 CP_1 spese per la CTU e quindi la rifusione delle somme versate in acconto per la CTU pari ad Euro 634,00 nonché condannando al pagamento delle somme che verranno liquidate a saldo dell'attività del CTU dott. con vittoria di spese e competenze di giudizio. L'avvocato Iembo si dichiara Per_1 antistataria”
Per parte opposta (come da memoria del 1.6.23)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere:
1. rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 – RG 71988/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 29/11/2018, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto condannare la parte attrice opponente, Sig. , al pagamento della somma di €. Parte_1 pagina 1 di 8 5.423,02 (come già specificato nelle pagine 5 e della comparsa di costituzione, nelle pagine 4 e 5 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021) ovvero a quella inferiore di €.
5.403.07 riportata nel decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare la spiegata domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, Sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto (come Parte_1 specificato nelle pagine da 7 a 10 della comparsa di costituzione e nelle pagine 1 e 6 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021), di cui si prende atto della intervenuta rinuncia nella precisazione delle conclusioni di controparte;
3. dichiarare la relazione finale del CTU (depositata in atti) affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, in quanto redatta in violazione del principio del contraddittorio (avendo il CTU violato le preclusioni, assertive ed istruttorie, del processo civile, preordinate alla tutela di interessi generali) e, conseguentemente, revocare l'ordinanza relativa al acconto/compenso riconosciuto al CTU in quanto non dovutogli (cfr. Sezioni Unite Sent. 3086 del
01/02/2022), poiché lo stesso ha valutato e erroneamente posto a fondamento della propria relazione finale: a) le eccezioni e deduzioni fatte dalla parte attrice opponente successivamente alla scadenza dei concessi termini ex art 183, co. 6 cpc, contenute nel c.d. “atto costituzione di nuovo difensore” e
“memoria scritta”(all.ti 10 e 6 CTU); b) le deduzioni ed eccezioni rilevate per la prima volta da parte del CTP della parte attrice opponente, TT.SA , nella propria memoria di critica alla CP_2 bozza della CTU (pag. 45 relazione finale CTU). In particolare l'eccezione della mancanza del preventivo consenso del Sig. alle spese dell del figlio e del Parte_1 Parte_2 Per_2 conseguente calcolo di quanto allegato dalla difesa della Sig.ra nella propria comparsa di CP_1 costituzione, viene contestato per la prima volta dal CTP del Sig. , nella relazione della Parte_1 controparte di critica della bozza del CTU, che è stato possibile conoscere solo perché riportata nella relazione finale del CTU (pag. 42-43 relazione finale CTU).
4. per l'effetto, condannare parte attrice opponente, Sig. , alla rifusione delle spese giudiziarie, comprese eventuali spese Parte_1 disposte per la CTU (nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non affetta da nullità assoluta ed insanabile), oltre diritti, onorari, 15% per spese generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio”.
Oggetto: Opposizione a D. I. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 25223/2018, emesso il 29/11/2018 (RG 71988/2018), notificato in data
05/12/2018, veniva ingiunto al Sig. il pagamento a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma di euro 5.403,07 oltre interessi, compensi, spese ed accessori, a titolo di rimborso
[...] in via di regresso della propria quota di 50% di alcune spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra CP_1 nell'interesse dei comuni figli ed . Per_3 Per_2
Con atto di citazione notificato in data 11/01/2019, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della notifica;
in subordine, nel merito, la mancanza di consenso per le spese straordinarie;
l'avvenuto parziale pagamento di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo, mediante la consegna di contanti e bonifici, insistendo nella revoca del decreto;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per la restituzione di €. 7.327,00 per asserite spese effettuate in favore della ex coniuge.
pagina 2 di 8 Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, perchè infondata;
sempre in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di nullità della notifica perchè infondata e, comunque, perchè sanata dal raggiungimento dello scopo e dalla tempestiva opposizione dell'intimato; ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25223/2018 emesso dal Tribunale di Roma, in data 29/11/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, previa correzione dell'errore di calcolo, in €. 5.387,27, in subordine limitatamente alle somme ritenute sostanzialmente non contestate di €. 5310,86; nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 proposta nella domanda attorea, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto confermare il medesimo decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, 15% per spese Pt_3 generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio.”
Rigettate le eccezioni preliminari, il Giudice formulava proposta conciliativa secondo la quale il avrebbe dovuto corrispondere alla la somma di € 2.720,00 ed un rimborso spese legali Parte_1 CP_1 per € 500,00 oltre accessori. La proposta veniva accettata dalla Sig.ra ma non dal . CP_1 Parte_1 Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., il precedente giudicante disponeva d'ufficio una CTU contabile.
Depositata la relazione peritale del CTU, sentito il CTU a chiarimenti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di alcuni rinvii a causa della mancata riconsegna da parte del CTU dei fascicoli di parte, previa concessione di un termine per memorie autorizzate, la causa perveniva all'udienza del 6.12.24 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
A detta udienza, all'esito della discussione orale, il giudice con il consenso delle parti, tratteneva la causa in decisione.
******
1. In via preliminare deve confermarsi il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, in ogni caso competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione posto che il pagamento delle spese straordinarie è stato disposto da provvedimenti di questo Tribunale e che, in ogni caso, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio della che risiede in Roma. CP_1
2. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione - comunque sanata dalla rituale proposizione dell'atto di citazione e successiva costituzione - effettuata dall'UNEP della Corte d'Appello di Roma mediante il servizio postale a
[...]
nel luogo di residenza ,in Via San Marino n. 15 Roccanova (PZ) posto che la Parte_1 disposizione dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 prevede per gli Ufficiali Giudiziari (ma non per i messi conciliatori) prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti) (Sentenza n.1813 del 07/03/1996).
3. Deve darsi atto che parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale proposta. La rinuncia alla singola domanda all'interno di un processo cumulato è fra i poteri del difensore, non necessita dell'accettazione della controparte né richiede di essere compiuta secondo forme speciali, dovendo eSA considerarsi come modificazione in senso riduttivo della domanda, e quindi configurarsi come un potere ricompreso nei poteri riconosciuti al difensore, senza necessità di una procura speciale in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (CaSAzione civile, Sez. II, sentenza n.
28146 del 17 dicembre 2013). pagina 3 di 8 4. Nel merito, la pretesa monitoria appare per la maggior parte fondata.
Risulta pacifico il dato che la pretesa medesima trovi fondamento ratione temporis:
- nei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c resi in data 26 marzo 2012, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale delle parti n. R.G. 63150/2012 che prevedeva che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche / di istruzione, sportive e ludico – ricreative per i figli dovessero essere ripartite al 50% tra i genitori, qualora previamente concordate, salvo urgenze,
- nella sentenza di separazione del 9/22 settembre 2016, n. 17508 del Tribunale di Roma che, riportandosi sostanzialmente al Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale, ha posto le spese straordinarie, da concordare ove non “obbligatorie”, a carico di entrambi le parti, nella misura del 50% ciascuna (sentenza confermata in data 05/04/2018 dalla Corte D'Appello di
Roma con sentenza n.2134/2018).
5. In tema di spese straordinarie deve darsi atto del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui “Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa steSA se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa steSA se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli
“(Cass. n. 4182 del 02.03.2016, conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022, Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del 30.07.2015).
6. Vi è da considerare che la richiamata neceSAria valutazione da parte del giudice in ordine alla ragionevolezza e alla validità del diniego e/o difetto da parte del genitore non anticipatario delle spese, non può considerarsi preclusa dal richiamo operato dai titoli giudiziali regolanti il regime delle spese straordinarie al Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale. Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe riconoscere al genitore non convivente o non affidatario un vero e proprio diritto di veto circa l'assunzione di oneri straordinari, anche nell'ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli (si pensi alle scelte relative al percorso scolastico), ciò che non è ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui faceva espresso richiamo la riforma attuata con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 (cfr. Cass. 20.6.2012 n. 10174).
7. Per tali ragioni, questo giudice deve discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella propria relazione che ha, in ogni caso, il pregio di avere operato una ricognizione delle numerosissime voci di spesa e della relativa documentazione giustificativa.
8. Per quanto riguarda le spese mediche, parte opponente, nel costituirsi in giudizio (risultando irrilevanti le successive e tardive contestazioni da parte del nuovo difensore) non solo non ne ha contestato l'indifferibilità e l'urgenza, ma si è limitata ad opporre un unico motivo di diniego allegando di poter usufruire, in ragione del proprio lavoro e delle trattenute sul proprio stipendio, di prestazioni sanitarie gratuite da parte di medici specializzati presso un centro clinico di medicina preventiva. Non risulta, tuttavia, che lo stesso abbia di ciò posto a pagina 4 di 8 conoscenza la (almeno in periodo antecedente la nota del proprio legale del 2018 al CP_1 quale si riferisce la totalità delle spese delle quali si chiede il rimborso pro – quota) che, d'altra parte, non avrebbe avuto alcun interesse a non avvalersi di tale agevolazione posto che la steSA era, comunque, gravata del 50% delle spese medesime. Nulla ha dedotto nello specifico e provato il circa la insostenibilità delle spese medesime che, di contro, certamente Parte_1 rispondenti all'interesse dei figli appaiono congrue e sostenibili considerando che la richiesta di rimborso, riguarda un lasso di tempo abbastanza lungo (ben quattro anni) e due figli.
Il CTU ha correttamente indicato le dette spese e i relativi documenti giustificativi quantificando gli esborsi in euro 1.672,60 e, dunque euro 836 euro a carico del , per il Parte_1 figlio , ed in euro 691,57 (riconosciute le osservazioni di parte opposta in ordine ad Per_3 alcuni giustificativi in un primo tempo non considerati dal CTU) e, dunque, euro 345,78 per il figlio . Complessivamente euro 1.181,78 (appena euro 147,7 all'anno per ciascun Per_2 figlio). Non vi è prova dei pagamenti che il assume di aver corrisposto in contanti. Parte_1
9. Parimenti per le spese legali relative ai processi penali del figlio , il affida il Per_3 Parte_1 proprio diniego alla allegazione che non avrebbe condiviso la scelta del legale. In disparte la considerazione che non risulta che il si sia altrimenti adoperato per la difesa del figlio Parte_1 in sede penale, vi è da aggiungere che la relativa spesa, sicuramente caratterizzata dalla sporadicità e dalla occasionalità deve considerarsi spesa straordinaria e, in ragione della obbligatorietà della difesa penale, anche spesa obbligatoria. Non rileva l'eccezione che il figlio avrebbe potuto avvalersi di un difensore di fiducia, atteso che quest'ultimo va comunque retribuito mentre non è stato dimostrato che avesse i requisiti per essere ammesso al Per_3 beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parimenti non rileva il fatto che il medesimo sia stato all'epoca maggiorenne e, dunque, abbia conferito, lui, l'incarico al legale posto che anche i figli maggiorenni, se non autosufficienti, diritto a beneficiare del mantenimento oltre che ordinario anche per spese straordinarie. Le spese per il rimborso pro – quota delle spese legali sono, dunque, dovute e documentalmente giustificate e risultano dovute nella misura di euro 2.500.
10. In ordine alle spese per la patente del figlio , il diniego del troverebbe Per_3 Parte_1 giustificazione nel fatto “che il figlio avrebbe potuto rivolgersi alla Motorizzazione Civile per il conseguimento della patente di guida con la spesa di euro 85). Di tale circostanza non viene offerta tuttavia alcuna prova, potendosi in ogni caso presumibilmente dedurre che l'ipotesi contemplata dal sia quella di non rivolgersi ad una Autoscuola – come è prassi Parte_1 comune - ma di presentarsi come privatista il che presupporrebbe la possibilità del ragazzo di acquisire diversamente la richiesta competenza, circostanza, questa, che non ha trovato riscontro probatorio. Il rimborso pro- quota è, dunque, dovuto nella misura di euro 275,00 come quantificato dal CTU
11. Quanto ai rimborsi assicurativi di cui il allega aver goduto la non è stata Parte_1 CP_1 offerta prova alcuna.
12. Per quanto riguarda le spese universitarie, non vi è contestazione sul consenso posto che lo stesso allega di avere in effetti contribuito a tali spese rimanendo, dunque, da valutare Parte_1 soltanto la fondatezza della relativa eccezione di pagamento. Sul punto la ricostruzione operata del CTU non appare condivisibile, a partire dagli importi che il medesimo assume richiesti (che non corrispondono a quelli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ai fini di una esatta ricostruzione occorre partire dal credito così come dedotto nel ricorso monitorio da cui risulta che le somme richieste sono le seguenti:
pagina 5 di 8 • la somma complessiva di €. 991,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2014/2015, quindi €.495,50 per la quota dovuta dal padre a cui andrebbe sottratto la somma di €. 199,50 già precedentemente versata in acconto. Pertanto la somma residua spettante al padre è di €.296,00.
• la somma complessiva di €. 869,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2015/2016, quindi la quota dovuta dal padre è di €.434,50 (ALL. V - 16);
• la somma complessiva di €. 826,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2016/2017 quindi la quota dovuta dal padre è di €. 413,00 (ALL. V - 17).
• la somma complessiva di €. 605,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2017/2018, quindi la quota dovuta dal padre è di €.302,50 (ALL. V – 18).
Risulta non contestato che il figlio si sia scritto all'università nel 2012 e che, dunque, Per_3 il primo anno accademico debba essere individuato nel 2012 – 2013.
Nel costituirsi il ha allegato di aver corrisposto la somma di euro 900 per il primo Parte_1 anno universitario (anno 2012- 2013 con assegno del 22.3.13) ed euro 300 con assegno del 18/9/2014 per il secondo anno (2013 – 2014) come dimostrerebbe un meSAggio cellulare (all. 9 Atto di Opposizione) del 21.10.2025 inviato al dalla L'invio del meSAggio Parte_1 CP_1 non è stato contestato dalla CP_1
Ora, a prescindere dalle contrapposte e confuse allegazioni delle parti sul punto, vi è da osservare che nel meSAggio sopra indicato (depositato da parte opponente che, dunque, ne riconosce il contenuto) parte opposta da atto che le spese del primo anno sono state pagate interamente dal padre, quelle del secondo e del terzo interamente dalla madre e che, in ogni caso, per i primi tre anni di università le parti non hanno reciproci crediti/debiti per tale titolo.
Ne deriva che nulla è dovuto dal per i primi tre anni accademici (2012- 2013 - 2013- Parte_1
2014 - 2014 -2015). Saranno, invece, dovute interamente quelle relative agli anni accademici successivi idoneamente documentate - alle quali certamente non possono ricondursi i pagamenti allegati (euro 900 e 300) per difetto di coincidenza temporale - e, pertanto € 434,50, € 413,00
€.302,50 e, dunque, complessivamente € 1.150,00.
13. Quanto alle ulteriori somme che il assume di aver corrisposto con distinti bonifici e, Parte_1 nello specifico, € 107 in data 7.1.2026, € 1.000 in data 19.01. 2016, € 750 in data 2.2.2016, € 200 in data 23.02.2016, € 750 in data 4.3.2016, in difetto di una precisa imputazione, non vi è prova che i medesimi siano riconducibili alle spese richieste con il decreto ingiuntivo né il CTU giustifica il motivo della ritenuta imputabilità alle spese oggetto della richiesta creditoria.
Richiamato il principio che nella opposizione a decreto ingiuntivo - dante luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di allegare i fatti costitutivi e fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, se solleva eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, CaSAzione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
CaSAzione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; CaSAzione civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421), si osserva.
L'onere di provare i suddetti pagamenti e la loro imputabilità agli esborsi oggetto della richiesta di rimborso, quale circostanza (parzialmente) estintiva delle pretesa azionata grava su parte opponente mentre le emergenze istruttorie non consentono di ritenere gli importi suddetti pagina 6 di 8 imputabili alle spese di cui al D.I. più verosimilmente, per la sostanziale coincidenza degli importi, riferibili ad altre spese come allegato da parte opponente (v. anche penultima pagina della memoria autorizzata).
14. Non sussistono ragioni per dichiarare nulla la CTU in quanto, sebbene l'esperto sia addivenuto a conclusioni parzialmente non condivisibili in ragione della doverosa applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati e della diversa valutazione di elementi probatori che non compete al
CTU, non è stato in alcun modo violato il principio del contraddittorio. Le domande sul punto di parte opponente andranno rigettate.
15. In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di euro (1.181,78 + 2.500 + euro 275,00 + 1.150,00) 5.106,78 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
16. Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta neceSAriamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, essendo comunque risultata dovuta oltre la metà della somma ingiunta. (CaSAzione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725).
Le spese del procedimento monitorio, in ragione del fatto che la somma ingiunta è risultata in maggior parte dovuta restano a carico di parte opponente.
Parte opponente, in ragione della sostanziale soccombenza, dovrà essere condannata a rifondere le spese di lite in favore di parte opposta.
Le spese di CTU andranno poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna in solido nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del Tribunale adito e di nullità della notifica dell'atto di citazione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 25223/2018, emesso il 29/11/2018 dal Tribunale di Roma (RG
71988/2018); condanna (C.F. al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1 C.F._1 (C.F. ), dell'importo di euro 5.106,78 oltre interessi di legge CP_1 CodiceFiscale_2 dalla domanda al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
pone le spese del procedimento monitorio a carico di come liquidate in decreto;
Parte_1
condanna (C.F. alla refusione in favore della Sig.ra Parte_1 C.F._1
( C.F. ), delle spese di lite che liquida in euro 1.700 per CP_1 CodiceFiscale_2 compensi oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
pagina 7 di 8 Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. SA Claudia Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3523/2019 promoSA da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Iembo e domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma Via Firenze, Roma, in virtù di procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alice Pappalardo e CP_1 CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 76 sc. 8 int. 6, presso lo studio della medesima in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 dicembre 2024:
per parte opponente (come da memoria autorizzata del 2.6.23)
“Si insiste pertanto nell'accoglimento dell'opposizione e nella revoca del decreto ingiuntivo, con rinuncia alla domanda riconvenzionale in tale sede, acclarando il credito risultante dagli esiti della
CTU in favore del sig. per Euro 945,72 e altresì ponendo a carico della signora le Parte_1 CP_1 spese per la CTU e quindi la rifusione delle somme versate in acconto per la CTU pari ad Euro 634,00 nonché condannando al pagamento delle somme che verranno liquidate a saldo dell'attività del CTU dott. con vittoria di spese e competenze di giudizio. L'avvocato Iembo si dichiara Per_1 antistataria”
Per parte opposta (come da memoria del 1.6.23)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere:
1. rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 – RG 71988/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 29/11/2018, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto condannare la parte attrice opponente, Sig. , al pagamento della somma di €. Parte_1 pagina 1 di 8 5.423,02 (come già specificato nelle pagine 5 e della comparsa di costituzione, nelle pagine 4 e 5 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021) ovvero a quella inferiore di €.
5.403.07 riportata nel decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare la spiegata domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, Sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto (come Parte_1 specificato nelle pagine da 7 a 10 della comparsa di costituzione e nelle pagine 1 e 6 dell'Istanza di chiarimenti al CTU depositata il 20/09/2021), di cui si prende atto della intervenuta rinuncia nella precisazione delle conclusioni di controparte;
3. dichiarare la relazione finale del CTU (depositata in atti) affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, in quanto redatta in violazione del principio del contraddittorio (avendo il CTU violato le preclusioni, assertive ed istruttorie, del processo civile, preordinate alla tutela di interessi generali) e, conseguentemente, revocare l'ordinanza relativa al acconto/compenso riconosciuto al CTU in quanto non dovutogli (cfr. Sezioni Unite Sent. 3086 del
01/02/2022), poiché lo stesso ha valutato e erroneamente posto a fondamento della propria relazione finale: a) le eccezioni e deduzioni fatte dalla parte attrice opponente successivamente alla scadenza dei concessi termini ex art 183, co. 6 cpc, contenute nel c.d. “atto costituzione di nuovo difensore” e
“memoria scritta”(all.ti 10 e 6 CTU); b) le deduzioni ed eccezioni rilevate per la prima volta da parte del CTP della parte attrice opponente, TT.SA , nella propria memoria di critica alla CP_2 bozza della CTU (pag. 45 relazione finale CTU). In particolare l'eccezione della mancanza del preventivo consenso del Sig. alle spese dell del figlio e del Parte_1 Parte_2 Per_2 conseguente calcolo di quanto allegato dalla difesa della Sig.ra nella propria comparsa di CP_1 costituzione, viene contestato per la prima volta dal CTP del Sig. , nella relazione della Parte_1 controparte di critica della bozza del CTU, che è stato possibile conoscere solo perché riportata nella relazione finale del CTU (pag. 42-43 relazione finale CTU).
4. per l'effetto, condannare parte attrice opponente, Sig. , alla rifusione delle spese giudiziarie, comprese eventuali spese Parte_1 disposte per la CTU (nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non affetta da nullità assoluta ed insanabile), oltre diritti, onorari, 15% per spese generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio”.
Oggetto: Opposizione a D. I. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 25223/2018, emesso il 29/11/2018 (RG 71988/2018), notificato in data
05/12/2018, veniva ingiunto al Sig. il pagamento a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma di euro 5.403,07 oltre interessi, compensi, spese ed accessori, a titolo di rimborso
[...] in via di regresso della propria quota di 50% di alcune spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra CP_1 nell'interesse dei comuni figli ed . Per_3 Per_2
Con atto di citazione notificato in data 11/01/2019, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della notifica;
in subordine, nel merito, la mancanza di consenso per le spese straordinarie;
l'avvenuto parziale pagamento di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo, mediante la consegna di contanti e bonifici, insistendo nella revoca del decreto;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per la restituzione di €. 7.327,00 per asserite spese effettuate in favore della ex coniuge.
pagina 2 di 8 Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, perchè infondata;
sempre in via pregiudiziale, rigettare l'eccezione di nullità della notifica perchè infondata e, comunque, perchè sanata dal raggiungimento dello scopo e dalla tempestiva opposizione dell'intimato; ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25223/2018 emesso dal Tribunale di Roma, in data 29/11/2018, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, previa correzione dell'errore di calcolo, in €. 5.387,27, in subordine limitatamente alle somme ritenute sostanzialmente non contestate di €. 5310,86; nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 25223/2018 proposta nella domanda attorea, in quanto infonda, pretestuosa e priva di fondamento, e per l'effetto confermare il medesimo decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, 15% per spese Pt_3 generali e accessori di legge, della fase monitoria e del presente giudizio.”
Rigettate le eccezioni preliminari, il Giudice formulava proposta conciliativa secondo la quale il avrebbe dovuto corrispondere alla la somma di € 2.720,00 ed un rimborso spese legali Parte_1 CP_1 per € 500,00 oltre accessori. La proposta veniva accettata dalla Sig.ra ma non dal . CP_1 Parte_1 Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., il precedente giudicante disponeva d'ufficio una CTU contabile.
Depositata la relazione peritale del CTU, sentito il CTU a chiarimenti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di alcuni rinvii a causa della mancata riconsegna da parte del CTU dei fascicoli di parte, previa concessione di un termine per memorie autorizzate, la causa perveniva all'udienza del 6.12.24 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
A detta udienza, all'esito della discussione orale, il giudice con il consenso delle parti, tratteneva la causa in decisione.
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1. In via preliminare deve confermarsi il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, in ogni caso competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione posto che il pagamento delle spese straordinarie è stato disposto da provvedimenti di questo Tribunale e che, in ogni caso, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio della che risiede in Roma. CP_1
2. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione - comunque sanata dalla rituale proposizione dell'atto di citazione e successiva costituzione - effettuata dall'UNEP della Corte d'Appello di Roma mediante il servizio postale a
[...]
nel luogo di residenza ,in Via San Marino n. 15 Roccanova (PZ) posto che la Parte_1 disposizione dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 prevede per gli Ufficiali Giudiziari (ma non per i messi conciliatori) prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti) (Sentenza n.1813 del 07/03/1996).
3. Deve darsi atto che parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale proposta. La rinuncia alla singola domanda all'interno di un processo cumulato è fra i poteri del difensore, non necessita dell'accettazione della controparte né richiede di essere compiuta secondo forme speciali, dovendo eSA considerarsi come modificazione in senso riduttivo della domanda, e quindi configurarsi come un potere ricompreso nei poteri riconosciuti al difensore, senza necessità di una procura speciale in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (CaSAzione civile, Sez. II, sentenza n.
28146 del 17 dicembre 2013). pagina 3 di 8 4. Nel merito, la pretesa monitoria appare per la maggior parte fondata.
Risulta pacifico il dato che la pretesa medesima trovi fondamento ratione temporis:
- nei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c resi in data 26 marzo 2012, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale delle parti n. R.G. 63150/2012 che prevedeva che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche / di istruzione, sportive e ludico – ricreative per i figli dovessero essere ripartite al 50% tra i genitori, qualora previamente concordate, salvo urgenze,
- nella sentenza di separazione del 9/22 settembre 2016, n. 17508 del Tribunale di Roma che, riportandosi sostanzialmente al Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale, ha posto le spese straordinarie, da concordare ove non “obbligatorie”, a carico di entrambi le parti, nella misura del 50% ciascuna (sentenza confermata in data 05/04/2018 dalla Corte D'Appello di
Roma con sentenza n.2134/2018).
5. In tema di spese straordinarie deve darsi atto del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui “Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa steSA se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa steSA se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli
“(Cass. n. 4182 del 02.03.2016, conforme Cass. n. 6799 del 02.03.2022, Cass. n. 4060 del 15.02.2017, Cass. n. 16175 del 30.07.2015).
6. Vi è da considerare che la richiamata neceSAria valutazione da parte del giudice in ordine alla ragionevolezza e alla validità del diniego e/o difetto da parte del genitore non anticipatario delle spese, non può considerarsi preclusa dal richiamo operato dai titoli giudiziali regolanti il regime delle spese straordinarie al Protocollo del 2014 adottato da questo Tribunale. Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe riconoscere al genitore non convivente o non affidatario un vero e proprio diritto di veto circa l'assunzione di oneri straordinari, anche nell'ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli (si pensi alle scelte relative al percorso scolastico), ciò che non è ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui faceva espresso richiamo la riforma attuata con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 (cfr. Cass. 20.6.2012 n. 10174).
7. Per tali ragioni, questo giudice deve discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella propria relazione che ha, in ogni caso, il pregio di avere operato una ricognizione delle numerosissime voci di spesa e della relativa documentazione giustificativa.
8. Per quanto riguarda le spese mediche, parte opponente, nel costituirsi in giudizio (risultando irrilevanti le successive e tardive contestazioni da parte del nuovo difensore) non solo non ne ha contestato l'indifferibilità e l'urgenza, ma si è limitata ad opporre un unico motivo di diniego allegando di poter usufruire, in ragione del proprio lavoro e delle trattenute sul proprio stipendio, di prestazioni sanitarie gratuite da parte di medici specializzati presso un centro clinico di medicina preventiva. Non risulta, tuttavia, che lo stesso abbia di ciò posto a pagina 4 di 8 conoscenza la (almeno in periodo antecedente la nota del proprio legale del 2018 al CP_1 quale si riferisce la totalità delle spese delle quali si chiede il rimborso pro – quota) che, d'altra parte, non avrebbe avuto alcun interesse a non avvalersi di tale agevolazione posto che la steSA era, comunque, gravata del 50% delle spese medesime. Nulla ha dedotto nello specifico e provato il circa la insostenibilità delle spese medesime che, di contro, certamente Parte_1 rispondenti all'interesse dei figli appaiono congrue e sostenibili considerando che la richiesta di rimborso, riguarda un lasso di tempo abbastanza lungo (ben quattro anni) e due figli.
Il CTU ha correttamente indicato le dette spese e i relativi documenti giustificativi quantificando gli esborsi in euro 1.672,60 e, dunque euro 836 euro a carico del , per il Parte_1 figlio , ed in euro 691,57 (riconosciute le osservazioni di parte opposta in ordine ad Per_3 alcuni giustificativi in un primo tempo non considerati dal CTU) e, dunque, euro 345,78 per il figlio . Complessivamente euro 1.181,78 (appena euro 147,7 all'anno per ciascun Per_2 figlio). Non vi è prova dei pagamenti che il assume di aver corrisposto in contanti. Parte_1
9. Parimenti per le spese legali relative ai processi penali del figlio , il affida il Per_3 Parte_1 proprio diniego alla allegazione che non avrebbe condiviso la scelta del legale. In disparte la considerazione che non risulta che il si sia altrimenti adoperato per la difesa del figlio Parte_1 in sede penale, vi è da aggiungere che la relativa spesa, sicuramente caratterizzata dalla sporadicità e dalla occasionalità deve considerarsi spesa straordinaria e, in ragione della obbligatorietà della difesa penale, anche spesa obbligatoria. Non rileva l'eccezione che il figlio avrebbe potuto avvalersi di un difensore di fiducia, atteso che quest'ultimo va comunque retribuito mentre non è stato dimostrato che avesse i requisiti per essere ammesso al Per_3 beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parimenti non rileva il fatto che il medesimo sia stato all'epoca maggiorenne e, dunque, abbia conferito, lui, l'incarico al legale posto che anche i figli maggiorenni, se non autosufficienti, diritto a beneficiare del mantenimento oltre che ordinario anche per spese straordinarie. Le spese per il rimborso pro – quota delle spese legali sono, dunque, dovute e documentalmente giustificate e risultano dovute nella misura di euro 2.500.
10. In ordine alle spese per la patente del figlio , il diniego del troverebbe Per_3 Parte_1 giustificazione nel fatto “che il figlio avrebbe potuto rivolgersi alla Motorizzazione Civile per il conseguimento della patente di guida con la spesa di euro 85). Di tale circostanza non viene offerta tuttavia alcuna prova, potendosi in ogni caso presumibilmente dedurre che l'ipotesi contemplata dal sia quella di non rivolgersi ad una Autoscuola – come è prassi Parte_1 comune - ma di presentarsi come privatista il che presupporrebbe la possibilità del ragazzo di acquisire diversamente la richiesta competenza, circostanza, questa, che non ha trovato riscontro probatorio. Il rimborso pro- quota è, dunque, dovuto nella misura di euro 275,00 come quantificato dal CTU
11. Quanto ai rimborsi assicurativi di cui il allega aver goduto la non è stata Parte_1 CP_1 offerta prova alcuna.
12. Per quanto riguarda le spese universitarie, non vi è contestazione sul consenso posto che lo stesso allega di avere in effetti contribuito a tali spese rimanendo, dunque, da valutare Parte_1 soltanto la fondatezza della relativa eccezione di pagamento. Sul punto la ricostruzione operata del CTU non appare condivisibile, a partire dagli importi che il medesimo assume richiesti (che non corrispondono a quelli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ai fini di una esatta ricostruzione occorre partire dal credito così come dedotto nel ricorso monitorio da cui risulta che le somme richieste sono le seguenti:
pagina 5 di 8 • la somma complessiva di €. 991,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2014/2015, quindi €.495,50 per la quota dovuta dal padre a cui andrebbe sottratto la somma di €. 199,50 già precedentemente versata in acconto. Pertanto la somma residua spettante al padre è di €.296,00.
• la somma complessiva di €. 869,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2015/2016, quindi la quota dovuta dal padre è di €.434,50 (ALL. V - 16);
• la somma complessiva di €. 826,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2016/2017 quindi la quota dovuta dal padre è di €. 413,00 (ALL. V - 17).
• la somma complessiva di €. 605,00 per le tasse universitarie di per l'anno Per_3 accademico 2017/2018, quindi la quota dovuta dal padre è di €.302,50 (ALL. V – 18).
Risulta non contestato che il figlio si sia scritto all'università nel 2012 e che, dunque, Per_3 il primo anno accademico debba essere individuato nel 2012 – 2013.
Nel costituirsi il ha allegato di aver corrisposto la somma di euro 900 per il primo Parte_1 anno universitario (anno 2012- 2013 con assegno del 22.3.13) ed euro 300 con assegno del 18/9/2014 per il secondo anno (2013 – 2014) come dimostrerebbe un meSAggio cellulare (all. 9 Atto di Opposizione) del 21.10.2025 inviato al dalla L'invio del meSAggio Parte_1 CP_1 non è stato contestato dalla CP_1
Ora, a prescindere dalle contrapposte e confuse allegazioni delle parti sul punto, vi è da osservare che nel meSAggio sopra indicato (depositato da parte opponente che, dunque, ne riconosce il contenuto) parte opposta da atto che le spese del primo anno sono state pagate interamente dal padre, quelle del secondo e del terzo interamente dalla madre e che, in ogni caso, per i primi tre anni di università le parti non hanno reciproci crediti/debiti per tale titolo.
Ne deriva che nulla è dovuto dal per i primi tre anni accademici (2012- 2013 - 2013- Parte_1
2014 - 2014 -2015). Saranno, invece, dovute interamente quelle relative agli anni accademici successivi idoneamente documentate - alle quali certamente non possono ricondursi i pagamenti allegati (euro 900 e 300) per difetto di coincidenza temporale - e, pertanto € 434,50, € 413,00
€.302,50 e, dunque, complessivamente € 1.150,00.
13. Quanto alle ulteriori somme che il assume di aver corrisposto con distinti bonifici e, Parte_1 nello specifico, € 107 in data 7.1.2026, € 1.000 in data 19.01. 2016, € 750 in data 2.2.2016, € 200 in data 23.02.2016, € 750 in data 4.3.2016, in difetto di una precisa imputazione, non vi è prova che i medesimi siano riconducibili alle spese richieste con il decreto ingiuntivo né il CTU giustifica il motivo della ritenuta imputabilità alle spese oggetto della richiesta creditoria.
Richiamato il principio che nella opposizione a decreto ingiuntivo - dante luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di allegare i fatti costitutivi e fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, se solleva eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, CaSAzione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
CaSAzione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; CaSAzione civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421), si osserva.
L'onere di provare i suddetti pagamenti e la loro imputabilità agli esborsi oggetto della richiesta di rimborso, quale circostanza (parzialmente) estintiva delle pretesa azionata grava su parte opponente mentre le emergenze istruttorie non consentono di ritenere gli importi suddetti pagina 6 di 8 imputabili alle spese di cui al D.I. più verosimilmente, per la sostanziale coincidenza degli importi, riferibili ad altre spese come allegato da parte opponente (v. anche penultima pagina della memoria autorizzata).
14. Non sussistono ragioni per dichiarare nulla la CTU in quanto, sebbene l'esperto sia addivenuto a conclusioni parzialmente non condivisibili in ragione della doverosa applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati e della diversa valutazione di elementi probatori che non compete al
CTU, non è stato in alcun modo violato il principio del contraddittorio. Le domande sul punto di parte opponente andranno rigettate.
15. In conclusione, il decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di euro (1.181,78 + 2.500 + euro 275,00 + 1.150,00) 5.106,78 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
16. Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta neceSAriamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, essendo comunque risultata dovuta oltre la metà della somma ingiunta. (CaSAzione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725).
Le spese del procedimento monitorio, in ragione del fatto che la somma ingiunta è risultata in maggior parte dovuta restano a carico di parte opponente.
Parte opponente, in ragione della sostanziale soccombenza, dovrà essere condannata a rifondere le spese di lite in favore di parte opposta.
Le spese di CTU andranno poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna in solido nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del Tribunale adito e di nullità della notifica dell'atto di citazione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 25223/2018, emesso il 29/11/2018 dal Tribunale di Roma (RG
71988/2018); condanna (C.F. al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1 C.F._1 (C.F. ), dell'importo di euro 5.106,78 oltre interessi di legge CP_1 CodiceFiscale_2 dalla domanda al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
pone le spese del procedimento monitorio a carico di come liquidate in decreto;
Parte_1
condanna (C.F. alla refusione in favore della Sig.ra Parte_1 C.F._1
( C.F. ), delle spese di lite che liquida in euro 1.700 per CP_1 CodiceFiscale_2 compensi oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
pagina 7 di 8 Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 8 di 8