CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 878/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliata alla Via G. Pannella, n. 48, di Teramo, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Giovanni Gebbia, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del liquidatore dott. elettivamente domiciliata alla Via F. Bucci, n. Controparte_2
15, di Teramo, presso e nello studio dell'avv. Luigi Di Liberatore, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
23.04.2024 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, e confermata l'ordinanza del 20/2/25, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) Dichiarare la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc, avendo il
Tribunale liquidato, a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo, la somma di euro
102.415,20 superiore a quella domandata dalla ricorrente in euro 84.790,87 di cui euro
76.588,75 per il periodo 1/12/08 fino al 31/10/21 oltre ad euro 8.202,12 per il periodo dal
31/10/21 al 28/2/23 (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale ) e per la quale non era stata CP_1 formulata alcuna riserva di somme maggiori o minori che sarebbe stato di Giustizia;
2) In via subordinata dichiarare che la delibera di esclusione n. 5038 del 1998 della CP_1
non è mai divenuta esecutiva, perché non è stata mai trascritta nel Libro Soci come
[...] disposto dall'art. 11 dello Statuto (doc. n. 1), e dal comma 4 dell'art. 2527 c.c. (doc. n. 1), il quale prevede che al fine di rendere esecutiva l'esclusione del socio è necessario procedere alla relativa annotazione sul Libro Soci;
3) In ogni caso riformare, la sentenza impugnata nella parte in cui, ha dichiarato che la appellante fosse da considerarsi occupante illegittima a far data dal 1/12/2008, ritenendo che la sentenza del Tribunale di Teramo Sez. di Atri n. 184/2007 costituisse giudicato circa la decorrenza del dies a quo della occupazione sine titulo,
4) Rigettare, comunque, la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto in quanto la
Cooperativa Edera non ha allegato né fornito la prova dell'effettivo e specifico pregiudizio subito per la occupazione senza titolo da parte della;
Parte_1
5) In via ulteriormente gradata, dichiarare illegittima la compensazione di diritto dei reciproci crediti – debiti tra la e la appellante;
Controparte_1
6) Rideterminazione la somma dovuta in restituzione alla nella misura di euro Pt_1
44.228,39, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co 2 c.c. dal 26/8/1998 oltre al maggior danno da svalutazione ex art. 1224 co 2 c.c. sino al soddisfo;
7) Rideterminare altresì la quota sociale previa ammissione di una nuova CTU e dichiarare che su tali somme competono gli interessi legali ex art. 1284 co 2 c.c. dal 26/8/1998 oltre al maggior danno da svalutazione ex art. 1224 co 2 c.c. sino al soddisfo;
8) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“(…) 2) -Nel merito si chiede il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali per il presente grado del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 4539/2016 – promosso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di Parte_2 [...] onde sentir accertare l'occupazione sine titulo da parte di quest'ultima dell'appartamento sito alla Pt_1
Via Gelasio Adamoli, n. 50, Palazzina A di Teramo, di sua proprietà, e quindi sentir condannare la controparte a pagarle il relativo indennizzo, parametrato al relativo canone mensile di locazione in base ai prezzi di mercato, a far data dal 1 dicembre 2008 all'effettivo rilascio, nonché a risarcirle il danno da occupazione abusiva riferita allo stesso periodo da quantificarsi in via equitativa), giudizio nell'ambito del quale la convenuta si era costituita chiedendo il rigetto delle avverse pretese nonché spiegando domanda riconvenzionale (volta ad attenere dall'avversaria il pagamento di complessivi € 143.499,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché il pagamento del controvalore della quota sociale, previa liquidazione della stessa tramite CTU) – il Tribunale di Teramo, così statuiva: “ – 1. Accoglie la domanda di parte attrice e determina l'importo dovuto da parte convenuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo in Euro 102.415,205, 2. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, determina l'importo dovuto da parte attrice per l'importo complessivo di Euro 30.895,94 e, per l'effetto, in ragione dell'intervenuta compensazione impropria fra i predetti importi, 3. Condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, della residua somma di Euro 71.519,265; 4.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite della procedura in favore della parte attrice, in virtù della disposta compensazione di 1/3 tra le parti, per
l'importo di euro 3.385,00 per compensi ed euro 301,50 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cpa come per legge;
5. Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, ed in virtù della disposta compensazione, nella misura di 2/3, ponendo a carico della parte attrice
l'importo residuo nella misura di 1/3”.
1.1. La ricorrente a sostegno della domanda aveva in particolare esposto: - di essere proprietaria dell'appartamento sito alla Via Gelasio Adamoli, n. 50, palazzina “A”; - che detto immobile era occupato sine titulo dall'avversaria, a far tempo dal 1.12.2008 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 154/2007 resa nel R.G. n. 17/01 del Tribunale di Teramo –
Sez. distaccata di Atri, confermativa del decreto ingiuntivo in data 14.11.2000, avente ad oggetto il credito vantato dalla stessa nei confronti della er il godimento dell'immobile in questione); Pt_1
- che la circostanza anzidetta era da reputarsi acclarata per essere la controparte (quale socia assegnataria del ridetto immobile a far tempo dal 31.03.1981) stata esclusa dalla compagine societaria con delibera del C.d.A. n. 503 del 26.08.1998, posto che la S.C. con sentenza n. 13722 del 6.07.2016, aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale del
24.05.2005, che di tale delibera aveva dichiarato l'inefficacia, cassando la sentenza della
Corte d'Appello di L'Aquila n. 766/2010 (resa nel R.G. 294/2006), che aveva confermato la ridetta decisione arbitrale;
- che la riferita occupazione sine titulo le aveva cagionato un danno in re ipsa da parametrarsi al canone locativo di mercato dell'immobile, il cui risarcimento costituisce un debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria.
1.3. nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l'avversa pretesa e spiegato Parte_1 domanda riconvenzionale volta ad ottenere ex adverso il pagamento di € 143.499,00 (di cui
€ 44.22,39 a titolo restitutorio ed € 99.270,61, a titolo di interessi sulla predetta somma nonché risarcitorio ex art. 1224 c.c.), deducendo in particolare: - che l'immobile controverso, assegnatole con delibera del C.d.A. n. 117 del 31.03.1981, poteva dirsi tornato nella disponibilità giuridica dell'avversaria solo a far tempo dall'anzidetta sentenza della S.C. n.
13722 del 21.06.2016 (dichiarativa della nullità del lodo arbitrale del 24.05.2005), ragion per cui nulla doveva alla controparte quanto al periodo antecedente;
- che nulla doveva in generale alla controparte in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” di cui all'art. 1460 c.c., per non aver la controparte adempiuto l'obbligo di restituirle l'importo di € 44.228,39 (con interessi e rivalutazione monetaria), che essa, quale socia, aveva anticipato per la realizzazione dell'immobile de quo; - di avere diritto ad ottenere ex adverso sull'importo da ultimo citato gli interessi legali nonché il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.
1.4. Il giudizio era giunto alla fase decisionale dopo che all'udienza del 10.05.2017 ne era stato disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, co. 3, c.p.c.
1.5. Il Tribunale di Teramo riteneva sussistente il credito azionato in via principale per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte della quantificandolo in € Pt_1
102.415,205, quale somma determinata dal CTU, per il periodo decorrente dal 1.12.2008 all'effettivo rilascio, posto che: - l'occupazione in parola era provata documentalmente dalla delibera n. 503 del 26.08.1998 che vedeva la sclusa dalla compagine societaria Pt_1 della società cooperativa per il mancato soddisfacimento del credito vantato da quest'ultima, rimasto accertato dalla sentenza n. 184/2007 del Tribunale di Teramo – sez. Atri, essendo tale pronuncia passata in giudicato il 1.12.2008; - che l'avvenuta impugnazione della ridetta delibera di esclusione n. 503 del 26.08.1998 con procedimento arbitrale, successivamente alla sentenza da ultimo citata, non aveva alcuna incidenza sulla determinazione del momento a partire dal quale poteva essere fatto valere il diritto all'indennità per l'occupazione de qua.
1.6. Il Tribunale poi riteneva infondata l'exceptio inadimplendi non est adimplendum sollevata dalla posta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1460 c.c., per il Pt_1 principio per cui in materia di società cooperativa edilizia, nell'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, gli obblighi di riconsegna dell'alloggio e di restituzione delle somme anticipate al momento dell'assegnazione non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale.
1.7. Il Tribunale, inoltre, riconosceva il diritto della i vedersi restituire complessivi Pt_1
€ 30.895,94, di cui € 30.816,72, quale importo anticipato per l'alloggio de quo (perché versato non già a titolo di conferimento, bensì di spese per il conseguimento del singolo bene prodotto dalla cooperativa), ed € 79,22, quale valore della quota sociale detenuta dalla socia alla data della delibera di esclusione n. 503 del 26.08.1998, nonché riteneva che detto credito potesse portarsi in compensazione c.d. impropria, con l'indennità da riconoscersi alla società cooperativa per l'occupazione sine titulo anzidetta.
1.8. Il Tribunale, quindi, riteneva che, all'esito della riferita compensazione tra crediti, la ra tenuta a pagare alla controparte € 70.519,265. Pt_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione chiedendone la riforma, Parte_1 con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di otto motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) “Infondatezza ella domanda per assenza di allegazione e prova dello specifico pregiudizio subito dalla occupazione senza titolo – violazione falsa applicazione dell'art. 2697, 2056 e 1591 c.c.”; 2) “Dell'indennizzo – vizio di ultrapetizione violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – motivazione apodittica ed illogica circa la determinazione dell'indennizzo”; 3) “Violazione e falsa applicazione dell'art.
2909 c.p.c. e 324 c.p.c. erronea interpretazione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 184/2007 ai fini della decorrenza della occupazione sine titulo”;
4) “Violazione e falsa applicazione del principio inadimpleti non est adimplendum – violazione ed erronea applicazione dell'art. 1460 c.c.”; 5) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1243 c.c. circa la compensazione impropria dei crediti”; 6) “Violazione falsa applicazione dell'art. 13 dello statuto – difetto di motivazione – errato calcolo delle somme da restituire al socio escluso”; 7) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2535, co. 2, c.c. e degli art.li 13, 14, e 15 dello statuto – difetto di motivazione ed errato calcolo della quota sociale”; 8) “Omesso esame della domanda di liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulla somma di euro 30.895,94 – violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 co. 2 e 1282 co 1 e 1284 co 1 e 4 c.c.”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_3
, ed ha contestato il gravame invocandone il rigetto perché infondato,
[...] con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 18.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante si duole dell'avvenuto riconoscimento in favore dell'avversaria dell'indennizzo nella misura di € 102.414,205, per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, posta in essere da essa appellante.
Torna a prospettare l'infondatezza della pretesa risarcitoria perché carente di ogni allegazione in ordine al pregiudizio subito in conseguenza dell'occupazione in parola, non potendo configurarsi in relazione a quest'ultima un danno in re ipsa.
Adduce la difficoltà di verificazione di ogni pregiudizio non essendo l'immobile in questione commercializzabile per non avere la società cooperativa avversaria fini di lucro, di talché la stessa non avrebbe potuto vendere ovvero affittare l'abitazione a terzi.
5.2. Il Collegio rileva che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “Il danno patito da una società cooperativa edilizia, per effetto del ritardato rilascio dell'alloggio da parte del socio estromesso può essere liquidato in via equitativa ex art. 2727 c.c., anche in mancanza d'una prova specifica del suo esatto ammontare, avuto riguardo all'oggetto sociale, al presumibile uso che la società avrebbe fatto di quell'immobile nel caso di tempestiva riconsegna, alla durata dell'occupazione illegittima ed alle caratteristiche dell'immobile” (Cass. 10804/2020).
5.3. Orbene, nel caso di specie, si osserva che, poiché la società cooperativa edilizia ha per oggetto sociale la costruzione e l'assegnazione ai soci dei beni immobili realizzati od acquistati, è possibile ritenere che la ritardata restituzione dell'immobile controverso da parte dell'appellante, quale socia esclusa dalla compagine sociale con delibera n. 503 del
26.08.1998, necessariamente ha parzialmente impedito alla cooperativa il conseguimento di detto scopo.
Pertanto, in applicazione del riferito principio giurisprudenziale, posto che la società appellata è una società con scopo mutualistico, nonché accertata in punto di fatto la ritardata restituzione dell'immobile, non può pretendersi, dalla società cooperativa in parola, come sostenuto dall'appellante, la prova ulteriore della sussistenza d'un effettivo pregiudizio, dovendo reputarsi quest'ultimo integrato ex sé dall'impedimento al conseguimento dello scopo sociale.
6. Parzialmente meritevole di accoglimento si rivela il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha violato l'art. 112
c.p.c., essendosi pronunciato ultra petita, laddove ha quantificato l'indennizzo predetto in €
102.414,205, ergo oltre il quantum richiesto dalla controparte, ammontante ad € 84.790,87.
Adduce, poi, la contraddittorietà della motivazione resa su detta quantificazione, avendo il giudicante affermato di aver operato quest'ultima, in adesione alla CTU, sulla scorta di una media aritmetica del canone sociale secondo i valori OMI massimo e minimo, mentre il perito del giudice non ha affatto individuato l'importo di € 102.414,205 come derivante da detta media, avendo lo stesso piuttosto ipotizzato in riferimento al periodo 1.12.2008/31.10.2021 tre ipotesi di calcolo, per un importo, rispettivamente, di € 16.372,10, di € 51.652,91, e di €
76.588,75.
Adduce infine l'inadeguatezza, ai fini della ripetuta quantificazione, del criterio utilizzato dal giudicante rappresentato dalla valutazione OMI, costituendo l'immobile controverso un alloggio di edilizia economica e popolare, per cui il calcolo in parola avrebbe dovuto essere operato in base ai criteri indicati nella L. R. n. 96/1996.
6.2. Rileva il Collegio che il primo motivo di doglianza deve ritenersi assorbito alla luce della rideterminazione in riduzione dell'indennizzo che verrà di seguito operata in parziale accoglimento dei restanti motivi di gravame.
6.3. Va invero accolto il secondo profilo di doglianza atteso che dall'esame dell'elaborato peritale depositato in data 19.11.2021 si evince che il CTU ha proposto tre ipotesi di calcolo dell'indennità de qua riferita al periodo 1.12.2008/31.10.2021, utilizzando come parametro, quanto alla prima ipotesi, il c.d. equo canone applicabile agli inquilini di edilizia residenziale pubblica pari ad € 16.372,10, quanto alla seconda ipotesi, i valori OMI minimi, per un importo di € 51.652,91, quanto alla terza ipotesi, i valori OMI massimi, per un importo di € 76.588,75.
Tra le tre riferite ipotesi appare equo procedere ad una media tra i valori OMI massimi e quelli minimi, come già ritenuto dal primo giudice che però ha errato nel determinare la media, che deve essere correttamente determinata nell'importo di € 64.120,83.
I valori OMI, pur non costituendo fonte tipica di prova, rappresentano uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2, in quanto idonee a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (Cass. n. 15876/2020).
Va rilevato che la determinazione del canone alla luce dei valori OMI è stata operata dal
CTU con riferimento “alla zona dove l'immobile è costruito e alla tipologia di edilizia
(cooperativa edilizia) a cui lo stesso appartiene”
Non può accogliersi il rilievo dell'appellante secondo cui il canone avrebbe dovuto essere stabilito secondo i criteri dettati dalla L.R. n. 96/1996 (art. 22), dovendo al riguardo rilevarsi come la legge in discussione disciplini l'assegnazione e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali e loro società in house providing, dagli Istituti autonomi case popolari nonché da enti pubblici non economici per finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica), con esclusione deli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci.
Va pertanto riconosciuto un credito della Cooperativa edilizia nei confronti della sig.ra ari ad € 64.120,83. Pt_1
7. Infondato si rivela il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha accertato che il termine, a far tempo dal quale essa aveva iniziato ad occupare sine titulo l'immobile controverso, cadesse alla data del 1.12.2008 di passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Teramo – Sez. distaccata di Atri n. 184/2007.
Riconduce l'erroneità di siffatto accertamento al non aver quest'ultima pronuncia avuto ad oggetto, né preso in considerazione, la delibera del C.d.A. n. 503 del 26.08.1998, che l'aveva esclusa dalla compagine societaria della società avversaria, ergo decaduta dal diritto all'assegnazione dell'immobile de quo (circostanza fondante l'avversa pretesa).
Deduce che piuttosto debba individuarsi l'anzidetto dies a quo nella data in cui è passata in giudicato la sentenza della S.C. n. 13722/2016, che ha avuto ad oggetto l'anzidetta delibera, nonché la propria condizione di morosità contemplata da quest'ultima.
7.2. Rileva il Collegio che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13722/2016 ha confermato sostanzialmente la validità della delibera n. 503 del 26.08.1998, di esclusione della socia (odierna appellante) dalla compagine sociale, sicché il dies a quo in parola deve individuarsi alla data dell'anzidetta delibera, considerato che con essa è venuto meno il titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della ridetta socia (Cass. n. 10425/2005).
7.3. Va tuttavia evidenziato che non è possibile in questa sede stabilire in favore dell'appellata un importo maggiore rispetto a quello liquidabile (e liquidato) per il periodo 2008/2021, in applicazione del divieto di reformatio in peius (conseguenza del combinato disposto degli artt. 329 e 342 c.p.c.), in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. Civ. n. 25244/2013).
7.4. Va oltretutto osservato che il pagamento degli importi dovuti per il periodo precedente al 2008 ha costituito oggetto della sentenza n. 184/2007, passata in giudicato.
8. Anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.
8.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la sua exceptio inadepleti contractus per aver ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 1460 c.c., con motivazione per cui quest'ultima norma non si applica ai contratti societari, tra cui va ricompreso quello di cui si discute.
Deduce che il principio richiamato in tale motivazione non riguarda le società cooperative, tra cui va annoverata quella in esame.
Insiste sulla fondatezza di detta eccezione, stante l'inadempimento della controparte consistito nel non averle restituito le somme anticipate da essa in sede di assegnazione dell'immobile controverso, dovendo ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo contrattuale in tal senso assunto ex adverso in sede di consegna di tale immobile.
8.2. Rileva il Collegio che nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio, non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate.
Si osserva altresì che al diritto di credito al rimborso non corrisponde un diritto di ritenzione dell'alloggio, né in relazione a ciò è possibile avvalersi dell'"exceptio inadimplenti non est adimplendum" di cui all'art. 1460 c.c., poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa, e ciò per consolidato principio della S.C. (Cass. n. 16304/2009;
Cass. n. 6197/2008).
9. Infondato si rivela altresì il quinto motivo di gravame.
9.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente compensato i crediti controversi ex art. 1243 c.c.
Deduce che tale norma non può applicarsi al caso di specie non potendo reputarsi i crediti per cui è causa certi né liquidi, sotto il profilo sia dell'”an” che del “quantum”.
9.2. Premette il Collegio che il credito è liquido ex art. 1243 c.c. anche quando il relativo ammontare sia determinabile, come lo sono i crediti controversi, nel senso che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo egli stesso accertare.
Invero, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità; nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass. 9137/2023; Cass. 31359/2018).
10. Parimenti infondato si rivela il sesto motivo di gravame.
10.1. L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha determinato in € 30.816,72
l'importo dovutole ex adverso a titolo di restituzione dei conferimenti da essa versati al patrimonio sociale.
Deduce che in realtà la somma che ha diritto di ottenere dalla controparte ammonta ad €
44.228,39, comprensiva del prezzo di realizzo dell'immobile controverso nonché degli accessori come da documentazione versata in atti da essa appellante.
10.2. Rileva il Collegio che il CTU, dott. nell'elaborato peritale depositato il Persona_1
19.11.2021, dopo aver effettuato un'analisi puntuale dei versamenti effettuati dalla sig.ra al patrimonio sociale dell'appellata, riconducendoli a tre macrocategorie (“
1. Pt_1 versamenti mensili, con addebito in conto corrente, per un importo totale di Lit. 20.572.750;
2. versamenti in conto capitale per un importo totale di Lit. 16.466.698; 3. pignoramenti
c/terzi, effettuati sul proprio stipendio, per un importo totale di Lit. 32.014.559”), ha concluso, all'esito di un ragionamento analitico da reputarsi attendibile, cui questo Collegio aderisce, che i versamenti in parola ammontano complessivamente ad € 30.816,72.
Correttamente il CTU nel determinare gli importi dovuti in restituzione alla socia ha escluso le spese di gestione corrente dell'immobile.
11. Anche il settimo motivo di gravame deve essere rigettato.
11.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato laddove ha determinato nella misura di € 72,22 il valore della quota sociale, dovutale in restituzione dalla controparte, prendendo a riferimento il capitale sociale di cui al bilancio di esercizio depositato in data 31.12.98 alla CCIAA (segnatamente sommando il capitale sociale ivi dichiarato, dividendo il tutto per il numero dei soci), mentre avrebbe dovuto prendere il considerazione il bilancio riferito all'anno di esercizio in cui è cessato il rapporto sociale tra le parti, ovvero l'anno 2016 (in cui è stata resa la sentenza n. 13722/2016 della S.C. in base alla quale è valida la delibera n. 503 del 26.08.1998, che l'aveva esclusa dalla compagine societaria), in base a quanto previsto dagli artt. 13, 14, e 15 dello Statuto della società cooperativa.
Aggiunge che l'erroneità della quantificazione in parola è riconducibile anche all'essersi il giudicante basato sull'altrettanto erroneo presupposto che i soci dell'avversaria fossero n.
238, mentre questi ultimi sono n. 51, come desumibile dalla ripetuta sentenza n. 184/2007 del Tribunale di Teramo – Sez. distaccata di Atri, dovendo conseguentemente desumersi che il valore sociale in questione ammonti ad € 1.256,91.
Insiste pertanto per la rinnovazione della CTU nel presente giudizio ai fini della corretta individuazione del valore de quo.
11.2. Va subito rilevata l'infondatezza del primo profilo di gravame, poiché il rapporto sociale tra le parti deve intendersi cessato, non già nel 2016, ma alla data della deliberazione n.
503 del 26.08.1998, con cui è stata stabilita l'esclusione dell'appellante dalla compagine sociale dell'appellata (dovendo reputarsi indiscutibilmente valida tale delibera alla luce della sentenza della S.C. n. 13722/2016), sicché il bilancio di esercizio da prendere in considerazione è certamente quello relativo all'anno 1998.
11.3. Quanto al secondo profilo di doglianza, si osserva che i rilievi in parola operati dal
CTU, dott. nell'elaborato peritale depositato il 19.11.2021, non possono Persona_1 che reputarsi attendibili essendo basati su evidenze documentali, previa acquisizione di documenti mancanti (tra cui a) il bilancio di esercizio dell'anno 1998, b) un file, in formato
Excel, dell'elenco soci della società aggiornato al 31.12.1999; c) n. 8 libri soci della società riportanti i soci dal n. 1 al n. 787). 12. Va infine parzialmente accolto l'ottavo motivo di gravame.
12.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nell'accertare l'importo che la controparte le deve a titolo restitutorio, non ha calcolato su tale importo gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Insiste per il riconoscimento sull'importo in parola dei suddetti accessori.
In particolare, evidenzia che sia il credito relativo alla restituzione dei conferimenti eseguiti che quello relativo alla liquidazione della quota del socio uscente hanno natura pecuniaria e costituiscono un credito di “valuta” liquido ed esigibile, come tale idoneo a produrre interessi di pieno diritto a norma dell'art. 1282, comma 1 c.c., senza necessità di alcun atto di costituzione in mora.
Specifica che il saggio degli interessi dovuti è quello di cui all'art. 1284, comma 4°, che è applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie fondate su un titolo diverso da quello contrattuale.
Lamenta che il primo giudice neanche ha esaminato la domanda relativa al risarcimento del maggior danno.
12.2. Rileva il Collegio che i debiti di valuta non sono soggetti a rivalutazione monetaria, mentre sugli stessi sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (o, in difetto, dalla domanda giudiziale) al saldo.
Nella specie, dunque, gli interessi legali spettano dalla data dalla proposizione della domanda di pagamento giudiziale (domanda riconvenzionale del 24.12.2017) al tasso legale previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c., non risultando precedenti atti di costituzione in mora).
12.3. Priva di pregio risulta invece la doglianza riguardante il mancato riconoscimento del maggior danno, a fronte della mancata dimostrazione e, prima ancora, allegazione di elementi atti a far ritenere che l'appellante abbia subito danni ulteriori rispetto a quelli forfettariamente liquidabili con gli interessi moratori.
12.4. A quanto sopra consegue che l'importo dovuto in restituzione dalla Cooperativa alla sig.ra mmonta ad € 47.869,35, di cui € 30.816,72 per sorte capitale ed € 17.052,63 Pt_1
(calcolati al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale, alla pronuncia della sentenza di primo grado).
12.5. Operata la compensazione tra l'importo dovuto dalla sig.ra lla Pt_1 CP_1 pari ad € 64.120,83 (importo sul quale il primo giudice non riconosciuto l'invocata rivalutazione monetaria e gli interessi, senza che sul punto l'appellata abbia svolto appello incidentale) e l'importo dovuto in restituzione dalla alla sig.ra come CP_1 Pt_1 sopra determinato (€ 47.869,35), quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore della prima della differenza pari ad € 16.251,48.
13. Venendo al regolamento delle spese processuali, si ritiene come alla luce dell'esito decisorio sussistano i presupposti per dichiarare compensate tra le parti nella misura del
50% le spese del doppio grado e per condannare l'appellante al pagamento del residuo
50% delle spese del primo e del secondo grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento e con riduzione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50% (considerato lo svolgimento di udienza di trattazione della istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria).
14. Per le medesime ragioni le spese della CTU svolta in primo grado vanno poste a carico dell'appellante nella misura del 50% e a carico dell'appellata nella misura del restante 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) DETERMINA l'importo dovuto da parte appellante a parte appellata a titolo di indennità per occupazione sine titulo in complessivi € 64.120,83.
2) DETERMINA l'importo dovuto da parte appellata a parte appellante in complessivi
€ 47.869,35 di cui € 30.816,72 per sorte capitale ed € 17.052,63 per interessi
(calcolati al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale, alla pronuncia della sentenza di primo grado).
3) OPERATA la compensazione tra gli importi di cui al capo 1) ed al capo 2)
CONDANNA l pagamento in favore dell'appellata dell'importo di € Parte_1
16.251,48;
4) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura del 50% e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata del residuo
50% delle spese del doppio grado, liquidate nell'intero: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 14,248,99, di cui € 145,50 per esborsi ed € 14.103,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 12.154,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
5) PONE le spese della CTU svolta in primo grado a carico dell'appellante nella misura del 50% ed a carico dell'appellata nella misura restante misura del 50%.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 878/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliata alla Via G. Pannella, n. 48, di Teramo, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Giovanni Gebbia, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del liquidatore dott. elettivamente domiciliata alla Via F. Bucci, n. Controparte_2
15, di Teramo, presso e nello studio dell'avv. Luigi Di Liberatore, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
23.04.2024 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, e confermata l'ordinanza del 20/2/25, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) Dichiarare la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc, avendo il
Tribunale liquidato, a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo, la somma di euro
102.415,20 superiore a quella domandata dalla ricorrente in euro 84.790,87 di cui euro
76.588,75 per il periodo 1/12/08 fino al 31/10/21 oltre ad euro 8.202,12 per il periodo dal
31/10/21 al 28/2/23 (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale ) e per la quale non era stata CP_1 formulata alcuna riserva di somme maggiori o minori che sarebbe stato di Giustizia;
2) In via subordinata dichiarare che la delibera di esclusione n. 5038 del 1998 della CP_1
non è mai divenuta esecutiva, perché non è stata mai trascritta nel Libro Soci come
[...] disposto dall'art. 11 dello Statuto (doc. n. 1), e dal comma 4 dell'art. 2527 c.c. (doc. n. 1), il quale prevede che al fine di rendere esecutiva l'esclusione del socio è necessario procedere alla relativa annotazione sul Libro Soci;
3) In ogni caso riformare, la sentenza impugnata nella parte in cui, ha dichiarato che la appellante fosse da considerarsi occupante illegittima a far data dal 1/12/2008, ritenendo che la sentenza del Tribunale di Teramo Sez. di Atri n. 184/2007 costituisse giudicato circa la decorrenza del dies a quo della occupazione sine titulo,
4) Rigettare, comunque, la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto in quanto la
Cooperativa Edera non ha allegato né fornito la prova dell'effettivo e specifico pregiudizio subito per la occupazione senza titolo da parte della;
Parte_1
5) In via ulteriormente gradata, dichiarare illegittima la compensazione di diritto dei reciproci crediti – debiti tra la e la appellante;
Controparte_1
6) Rideterminazione la somma dovuta in restituzione alla nella misura di euro Pt_1
44.228,39, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co 2 c.c. dal 26/8/1998 oltre al maggior danno da svalutazione ex art. 1224 co 2 c.c. sino al soddisfo;
7) Rideterminare altresì la quota sociale previa ammissione di una nuova CTU e dichiarare che su tali somme competono gli interessi legali ex art. 1284 co 2 c.c. dal 26/8/1998 oltre al maggior danno da svalutazione ex art. 1224 co 2 c.c. sino al soddisfo;
8) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“(…) 2) -Nel merito si chiede il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali per il presente grado del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 4539/2016 – promosso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di Parte_2 [...] onde sentir accertare l'occupazione sine titulo da parte di quest'ultima dell'appartamento sito alla Pt_1
Via Gelasio Adamoli, n. 50, Palazzina A di Teramo, di sua proprietà, e quindi sentir condannare la controparte a pagarle il relativo indennizzo, parametrato al relativo canone mensile di locazione in base ai prezzi di mercato, a far data dal 1 dicembre 2008 all'effettivo rilascio, nonché a risarcirle il danno da occupazione abusiva riferita allo stesso periodo da quantificarsi in via equitativa), giudizio nell'ambito del quale la convenuta si era costituita chiedendo il rigetto delle avverse pretese nonché spiegando domanda riconvenzionale (volta ad attenere dall'avversaria il pagamento di complessivi € 143.499,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché il pagamento del controvalore della quota sociale, previa liquidazione della stessa tramite CTU) – il Tribunale di Teramo, così statuiva: “ – 1. Accoglie la domanda di parte attrice e determina l'importo dovuto da parte convenuta a titolo di indennità per occupazione sine titulo in Euro 102.415,205, 2. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, determina l'importo dovuto da parte attrice per l'importo complessivo di Euro 30.895,94 e, per l'effetto, in ragione dell'intervenuta compensazione impropria fra i predetti importi, 3. Condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, della residua somma di Euro 71.519,265; 4.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite della procedura in favore della parte attrice, in virtù della disposta compensazione di 1/3 tra le parti, per
l'importo di euro 3.385,00 per compensi ed euro 301,50 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cpa come per legge;
5. Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, ed in virtù della disposta compensazione, nella misura di 2/3, ponendo a carico della parte attrice
l'importo residuo nella misura di 1/3”.
1.1. La ricorrente a sostegno della domanda aveva in particolare esposto: - di essere proprietaria dell'appartamento sito alla Via Gelasio Adamoli, n. 50, palazzina “A”; - che detto immobile era occupato sine titulo dall'avversaria, a far tempo dal 1.12.2008 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 154/2007 resa nel R.G. n. 17/01 del Tribunale di Teramo –
Sez. distaccata di Atri, confermativa del decreto ingiuntivo in data 14.11.2000, avente ad oggetto il credito vantato dalla stessa nei confronti della er il godimento dell'immobile in questione); Pt_1
- che la circostanza anzidetta era da reputarsi acclarata per essere la controparte (quale socia assegnataria del ridetto immobile a far tempo dal 31.03.1981) stata esclusa dalla compagine societaria con delibera del C.d.A. n. 503 del 26.08.1998, posto che la S.C. con sentenza n. 13722 del 6.07.2016, aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale del
24.05.2005, che di tale delibera aveva dichiarato l'inefficacia, cassando la sentenza della
Corte d'Appello di L'Aquila n. 766/2010 (resa nel R.G. 294/2006), che aveva confermato la ridetta decisione arbitrale;
- che la riferita occupazione sine titulo le aveva cagionato un danno in re ipsa da parametrarsi al canone locativo di mercato dell'immobile, il cui risarcimento costituisce un debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria.
1.3. nel costituirsi in giudizio, aveva contestato l'avversa pretesa e spiegato Parte_1 domanda riconvenzionale volta ad ottenere ex adverso il pagamento di € 143.499,00 (di cui
€ 44.22,39 a titolo restitutorio ed € 99.270,61, a titolo di interessi sulla predetta somma nonché risarcitorio ex art. 1224 c.c.), deducendo in particolare: - che l'immobile controverso, assegnatole con delibera del C.d.A. n. 117 del 31.03.1981, poteva dirsi tornato nella disponibilità giuridica dell'avversaria solo a far tempo dall'anzidetta sentenza della S.C. n.
13722 del 21.06.2016 (dichiarativa della nullità del lodo arbitrale del 24.05.2005), ragion per cui nulla doveva alla controparte quanto al periodo antecedente;
- che nulla doveva in generale alla controparte in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” di cui all'art. 1460 c.c., per non aver la controparte adempiuto l'obbligo di restituirle l'importo di € 44.228,39 (con interessi e rivalutazione monetaria), che essa, quale socia, aveva anticipato per la realizzazione dell'immobile de quo; - di avere diritto ad ottenere ex adverso sull'importo da ultimo citato gli interessi legali nonché il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.
1.4. Il giudizio era giunto alla fase decisionale dopo che all'udienza del 10.05.2017 ne era stato disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, co. 3, c.p.c.
1.5. Il Tribunale di Teramo riteneva sussistente il credito azionato in via principale per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte della quantificandolo in € Pt_1
102.415,205, quale somma determinata dal CTU, per il periodo decorrente dal 1.12.2008 all'effettivo rilascio, posto che: - l'occupazione in parola era provata documentalmente dalla delibera n. 503 del 26.08.1998 che vedeva la sclusa dalla compagine societaria Pt_1 della società cooperativa per il mancato soddisfacimento del credito vantato da quest'ultima, rimasto accertato dalla sentenza n. 184/2007 del Tribunale di Teramo – sez. Atri, essendo tale pronuncia passata in giudicato il 1.12.2008; - che l'avvenuta impugnazione della ridetta delibera di esclusione n. 503 del 26.08.1998 con procedimento arbitrale, successivamente alla sentenza da ultimo citata, non aveva alcuna incidenza sulla determinazione del momento a partire dal quale poteva essere fatto valere il diritto all'indennità per l'occupazione de qua.
1.6. Il Tribunale poi riteneva infondata l'exceptio inadimplendi non est adimplendum sollevata dalla posta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1460 c.c., per il Pt_1 principio per cui in materia di società cooperativa edilizia, nell'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, gli obblighi di riconsegna dell'alloggio e di restituzione delle somme anticipate al momento dell'assegnazione non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale.
1.7. Il Tribunale, inoltre, riconosceva il diritto della i vedersi restituire complessivi Pt_1
€ 30.895,94, di cui € 30.816,72, quale importo anticipato per l'alloggio de quo (perché versato non già a titolo di conferimento, bensì di spese per il conseguimento del singolo bene prodotto dalla cooperativa), ed € 79,22, quale valore della quota sociale detenuta dalla socia alla data della delibera di esclusione n. 503 del 26.08.1998, nonché riteneva che detto credito potesse portarsi in compensazione c.d. impropria, con l'indennità da riconoscersi alla società cooperativa per l'occupazione sine titulo anzidetta.
1.8. Il Tribunale, quindi, riteneva che, all'esito della riferita compensazione tra crediti, la ra tenuta a pagare alla controparte € 70.519,265. Pt_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione chiedendone la riforma, Parte_1 con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di otto motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) “Infondatezza ella domanda per assenza di allegazione e prova dello specifico pregiudizio subito dalla occupazione senza titolo – violazione falsa applicazione dell'art. 2697, 2056 e 1591 c.c.”; 2) “Dell'indennizzo – vizio di ultrapetizione violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – motivazione apodittica ed illogica circa la determinazione dell'indennizzo”; 3) “Violazione e falsa applicazione dell'art.
2909 c.p.c. e 324 c.p.c. erronea interpretazione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 184/2007 ai fini della decorrenza della occupazione sine titulo”;
4) “Violazione e falsa applicazione del principio inadimpleti non est adimplendum – violazione ed erronea applicazione dell'art. 1460 c.c.”; 5) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1243 c.c. circa la compensazione impropria dei crediti”; 6) “Violazione falsa applicazione dell'art. 13 dello statuto – difetto di motivazione – errato calcolo delle somme da restituire al socio escluso”; 7) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2535, co. 2, c.c. e degli art.li 13, 14, e 15 dello statuto – difetto di motivazione ed errato calcolo della quota sociale”; 8) “Omesso esame della domanda di liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulla somma di euro 30.895,94 – violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 co. 2 e 1282 co 1 e 1284 co 1 e 4 c.c.”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_3
, ed ha contestato il gravame invocandone il rigetto perché infondato,
[...] con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 18.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante si duole dell'avvenuto riconoscimento in favore dell'avversaria dell'indennizzo nella misura di € 102.414,205, per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, posta in essere da essa appellante.
Torna a prospettare l'infondatezza della pretesa risarcitoria perché carente di ogni allegazione in ordine al pregiudizio subito in conseguenza dell'occupazione in parola, non potendo configurarsi in relazione a quest'ultima un danno in re ipsa.
Adduce la difficoltà di verificazione di ogni pregiudizio non essendo l'immobile in questione commercializzabile per non avere la società cooperativa avversaria fini di lucro, di talché la stessa non avrebbe potuto vendere ovvero affittare l'abitazione a terzi.
5.2. Il Collegio rileva che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “Il danno patito da una società cooperativa edilizia, per effetto del ritardato rilascio dell'alloggio da parte del socio estromesso può essere liquidato in via equitativa ex art. 2727 c.c., anche in mancanza d'una prova specifica del suo esatto ammontare, avuto riguardo all'oggetto sociale, al presumibile uso che la società avrebbe fatto di quell'immobile nel caso di tempestiva riconsegna, alla durata dell'occupazione illegittima ed alle caratteristiche dell'immobile” (Cass. 10804/2020).
5.3. Orbene, nel caso di specie, si osserva che, poiché la società cooperativa edilizia ha per oggetto sociale la costruzione e l'assegnazione ai soci dei beni immobili realizzati od acquistati, è possibile ritenere che la ritardata restituzione dell'immobile controverso da parte dell'appellante, quale socia esclusa dalla compagine sociale con delibera n. 503 del
26.08.1998, necessariamente ha parzialmente impedito alla cooperativa il conseguimento di detto scopo.
Pertanto, in applicazione del riferito principio giurisprudenziale, posto che la società appellata è una società con scopo mutualistico, nonché accertata in punto di fatto la ritardata restituzione dell'immobile, non può pretendersi, dalla società cooperativa in parola, come sostenuto dall'appellante, la prova ulteriore della sussistenza d'un effettivo pregiudizio, dovendo reputarsi quest'ultimo integrato ex sé dall'impedimento al conseguimento dello scopo sociale.
6. Parzialmente meritevole di accoglimento si rivela il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha violato l'art. 112
c.p.c., essendosi pronunciato ultra petita, laddove ha quantificato l'indennizzo predetto in €
102.414,205, ergo oltre il quantum richiesto dalla controparte, ammontante ad € 84.790,87.
Adduce, poi, la contraddittorietà della motivazione resa su detta quantificazione, avendo il giudicante affermato di aver operato quest'ultima, in adesione alla CTU, sulla scorta di una media aritmetica del canone sociale secondo i valori OMI massimo e minimo, mentre il perito del giudice non ha affatto individuato l'importo di € 102.414,205 come derivante da detta media, avendo lo stesso piuttosto ipotizzato in riferimento al periodo 1.12.2008/31.10.2021 tre ipotesi di calcolo, per un importo, rispettivamente, di € 16.372,10, di € 51.652,91, e di €
76.588,75.
Adduce infine l'inadeguatezza, ai fini della ripetuta quantificazione, del criterio utilizzato dal giudicante rappresentato dalla valutazione OMI, costituendo l'immobile controverso un alloggio di edilizia economica e popolare, per cui il calcolo in parola avrebbe dovuto essere operato in base ai criteri indicati nella L. R. n. 96/1996.
6.2. Rileva il Collegio che il primo motivo di doglianza deve ritenersi assorbito alla luce della rideterminazione in riduzione dell'indennizzo che verrà di seguito operata in parziale accoglimento dei restanti motivi di gravame.
6.3. Va invero accolto il secondo profilo di doglianza atteso che dall'esame dell'elaborato peritale depositato in data 19.11.2021 si evince che il CTU ha proposto tre ipotesi di calcolo dell'indennità de qua riferita al periodo 1.12.2008/31.10.2021, utilizzando come parametro, quanto alla prima ipotesi, il c.d. equo canone applicabile agli inquilini di edilizia residenziale pubblica pari ad € 16.372,10, quanto alla seconda ipotesi, i valori OMI minimi, per un importo di € 51.652,91, quanto alla terza ipotesi, i valori OMI massimi, per un importo di € 76.588,75.
Tra le tre riferite ipotesi appare equo procedere ad una media tra i valori OMI massimi e quelli minimi, come già ritenuto dal primo giudice che però ha errato nel determinare la media, che deve essere correttamente determinata nell'importo di € 64.120,83.
I valori OMI, pur non costituendo fonte tipica di prova, rappresentano uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2, in quanto idonee a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (Cass. n. 15876/2020).
Va rilevato che la determinazione del canone alla luce dei valori OMI è stata operata dal
CTU con riferimento “alla zona dove l'immobile è costruito e alla tipologia di edilizia
(cooperativa edilizia) a cui lo stesso appartiene”
Non può accogliersi il rilievo dell'appellante secondo cui il canone avrebbe dovuto essere stabilito secondo i criteri dettati dalla L.R. n. 96/1996 (art. 22), dovendo al riguardo rilevarsi come la legge in discussione disciplini l'assegnazione e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali e loro società in house providing, dagli Istituti autonomi case popolari nonché da enti pubblici non economici per finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica), con esclusione deli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci.
Va pertanto riconosciuto un credito della Cooperativa edilizia nei confronti della sig.ra ari ad € 64.120,83. Pt_1
7. Infondato si rivela il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha accertato che il termine, a far tempo dal quale essa aveva iniziato ad occupare sine titulo l'immobile controverso, cadesse alla data del 1.12.2008 di passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Teramo – Sez. distaccata di Atri n. 184/2007.
Riconduce l'erroneità di siffatto accertamento al non aver quest'ultima pronuncia avuto ad oggetto, né preso in considerazione, la delibera del C.d.A. n. 503 del 26.08.1998, che l'aveva esclusa dalla compagine societaria della società avversaria, ergo decaduta dal diritto all'assegnazione dell'immobile de quo (circostanza fondante l'avversa pretesa).
Deduce che piuttosto debba individuarsi l'anzidetto dies a quo nella data in cui è passata in giudicato la sentenza della S.C. n. 13722/2016, che ha avuto ad oggetto l'anzidetta delibera, nonché la propria condizione di morosità contemplata da quest'ultima.
7.2. Rileva il Collegio che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13722/2016 ha confermato sostanzialmente la validità della delibera n. 503 del 26.08.1998, di esclusione della socia (odierna appellante) dalla compagine sociale, sicché il dies a quo in parola deve individuarsi alla data dell'anzidetta delibera, considerato che con essa è venuto meno il titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della ridetta socia (Cass. n. 10425/2005).
7.3. Va tuttavia evidenziato che non è possibile in questa sede stabilire in favore dell'appellata un importo maggiore rispetto a quello liquidabile (e liquidato) per il periodo 2008/2021, in applicazione del divieto di reformatio in peius (conseguenza del combinato disposto degli artt. 329 e 342 c.p.c.), in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. Civ. n. 25244/2013).
7.4. Va oltretutto osservato che il pagamento degli importi dovuti per il periodo precedente al 2008 ha costituito oggetto della sentenza n. 184/2007, passata in giudicato.
8. Anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.
8.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la sua exceptio inadepleti contractus per aver ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 1460 c.c., con motivazione per cui quest'ultima norma non si applica ai contratti societari, tra cui va ricompreso quello di cui si discute.
Deduce che il principio richiamato in tale motivazione non riguarda le società cooperative, tra cui va annoverata quella in esame.
Insiste sulla fondatezza di detta eccezione, stante l'inadempimento della controparte consistito nel non averle restituito le somme anticipate da essa in sede di assegnazione dell'immobile controverso, dovendo ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo contrattuale in tal senso assunto ex adverso in sede di consegna di tale immobile.
8.2. Rileva il Collegio che nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio, non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate.
Si osserva altresì che al diritto di credito al rimborso non corrisponde un diritto di ritenzione dell'alloggio, né in relazione a ciò è possibile avvalersi dell'"exceptio inadimplenti non est adimplendum" di cui all'art. 1460 c.c., poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa, e ciò per consolidato principio della S.C. (Cass. n. 16304/2009;
Cass. n. 6197/2008).
9. Infondato si rivela altresì il quinto motivo di gravame.
9.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente compensato i crediti controversi ex art. 1243 c.c.
Deduce che tale norma non può applicarsi al caso di specie non potendo reputarsi i crediti per cui è causa certi né liquidi, sotto il profilo sia dell'”an” che del “quantum”.
9.2. Premette il Collegio che il credito è liquido ex art. 1243 c.c. anche quando il relativo ammontare sia determinabile, come lo sono i crediti controversi, nel senso che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo egli stesso accertare.
Invero, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità; nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass. 9137/2023; Cass. 31359/2018).
10. Parimenti infondato si rivela il sesto motivo di gravame.
10.1. L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha determinato in € 30.816,72
l'importo dovutole ex adverso a titolo di restituzione dei conferimenti da essa versati al patrimonio sociale.
Deduce che in realtà la somma che ha diritto di ottenere dalla controparte ammonta ad €
44.228,39, comprensiva del prezzo di realizzo dell'immobile controverso nonché degli accessori come da documentazione versata in atti da essa appellante.
10.2. Rileva il Collegio che il CTU, dott. nell'elaborato peritale depositato il Persona_1
19.11.2021, dopo aver effettuato un'analisi puntuale dei versamenti effettuati dalla sig.ra al patrimonio sociale dell'appellata, riconducendoli a tre macrocategorie (“
1. Pt_1 versamenti mensili, con addebito in conto corrente, per un importo totale di Lit. 20.572.750;
2. versamenti in conto capitale per un importo totale di Lit. 16.466.698; 3. pignoramenti
c/terzi, effettuati sul proprio stipendio, per un importo totale di Lit. 32.014.559”), ha concluso, all'esito di un ragionamento analitico da reputarsi attendibile, cui questo Collegio aderisce, che i versamenti in parola ammontano complessivamente ad € 30.816,72.
Correttamente il CTU nel determinare gli importi dovuti in restituzione alla socia ha escluso le spese di gestione corrente dell'immobile.
11. Anche il settimo motivo di gravame deve essere rigettato.
11.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato laddove ha determinato nella misura di € 72,22 il valore della quota sociale, dovutale in restituzione dalla controparte, prendendo a riferimento il capitale sociale di cui al bilancio di esercizio depositato in data 31.12.98 alla CCIAA (segnatamente sommando il capitale sociale ivi dichiarato, dividendo il tutto per il numero dei soci), mentre avrebbe dovuto prendere il considerazione il bilancio riferito all'anno di esercizio in cui è cessato il rapporto sociale tra le parti, ovvero l'anno 2016 (in cui è stata resa la sentenza n. 13722/2016 della S.C. in base alla quale è valida la delibera n. 503 del 26.08.1998, che l'aveva esclusa dalla compagine societaria), in base a quanto previsto dagli artt. 13, 14, e 15 dello Statuto della società cooperativa.
Aggiunge che l'erroneità della quantificazione in parola è riconducibile anche all'essersi il giudicante basato sull'altrettanto erroneo presupposto che i soci dell'avversaria fossero n.
238, mentre questi ultimi sono n. 51, come desumibile dalla ripetuta sentenza n. 184/2007 del Tribunale di Teramo – Sez. distaccata di Atri, dovendo conseguentemente desumersi che il valore sociale in questione ammonti ad € 1.256,91.
Insiste pertanto per la rinnovazione della CTU nel presente giudizio ai fini della corretta individuazione del valore de quo.
11.2. Va subito rilevata l'infondatezza del primo profilo di gravame, poiché il rapporto sociale tra le parti deve intendersi cessato, non già nel 2016, ma alla data della deliberazione n.
503 del 26.08.1998, con cui è stata stabilita l'esclusione dell'appellante dalla compagine sociale dell'appellata (dovendo reputarsi indiscutibilmente valida tale delibera alla luce della sentenza della S.C. n. 13722/2016), sicché il bilancio di esercizio da prendere in considerazione è certamente quello relativo all'anno 1998.
11.3. Quanto al secondo profilo di doglianza, si osserva che i rilievi in parola operati dal
CTU, dott. nell'elaborato peritale depositato il 19.11.2021, non possono Persona_1 che reputarsi attendibili essendo basati su evidenze documentali, previa acquisizione di documenti mancanti (tra cui a) il bilancio di esercizio dell'anno 1998, b) un file, in formato
Excel, dell'elenco soci della società aggiornato al 31.12.1999; c) n. 8 libri soci della società riportanti i soci dal n. 1 al n. 787). 12. Va infine parzialmente accolto l'ottavo motivo di gravame.
12.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nell'accertare l'importo che la controparte le deve a titolo restitutorio, non ha calcolato su tale importo gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Insiste per il riconoscimento sull'importo in parola dei suddetti accessori.
In particolare, evidenzia che sia il credito relativo alla restituzione dei conferimenti eseguiti che quello relativo alla liquidazione della quota del socio uscente hanno natura pecuniaria e costituiscono un credito di “valuta” liquido ed esigibile, come tale idoneo a produrre interessi di pieno diritto a norma dell'art. 1282, comma 1 c.c., senza necessità di alcun atto di costituzione in mora.
Specifica che il saggio degli interessi dovuti è quello di cui all'art. 1284, comma 4°, che è applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie fondate su un titolo diverso da quello contrattuale.
Lamenta che il primo giudice neanche ha esaminato la domanda relativa al risarcimento del maggior danno.
12.2. Rileva il Collegio che i debiti di valuta non sono soggetti a rivalutazione monetaria, mentre sugli stessi sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (o, in difetto, dalla domanda giudiziale) al saldo.
Nella specie, dunque, gli interessi legali spettano dalla data dalla proposizione della domanda di pagamento giudiziale (domanda riconvenzionale del 24.12.2017) al tasso legale previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c., non risultando precedenti atti di costituzione in mora).
12.3. Priva di pregio risulta invece la doglianza riguardante il mancato riconoscimento del maggior danno, a fronte della mancata dimostrazione e, prima ancora, allegazione di elementi atti a far ritenere che l'appellante abbia subito danni ulteriori rispetto a quelli forfettariamente liquidabili con gli interessi moratori.
12.4. A quanto sopra consegue che l'importo dovuto in restituzione dalla Cooperativa alla sig.ra mmonta ad € 47.869,35, di cui € 30.816,72 per sorte capitale ed € 17.052,63 Pt_1
(calcolati al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale, alla pronuncia della sentenza di primo grado).
12.5. Operata la compensazione tra l'importo dovuto dalla sig.ra lla Pt_1 CP_1 pari ad € 64.120,83 (importo sul quale il primo giudice non riconosciuto l'invocata rivalutazione monetaria e gli interessi, senza che sul punto l'appellata abbia svolto appello incidentale) e l'importo dovuto in restituzione dalla alla sig.ra come CP_1 Pt_1 sopra determinato (€ 47.869,35), quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore della prima della differenza pari ad € 16.251,48.
13. Venendo al regolamento delle spese processuali, si ritiene come alla luce dell'esito decisorio sussistano i presupposti per dichiarare compensate tra le parti nella misura del
50% le spese del doppio grado e per condannare l'appellante al pagamento del residuo
50% delle spese del primo e del secondo grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento e con riduzione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50% (considerato lo svolgimento di udienza di trattazione della istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria).
14. Per le medesime ragioni le spese della CTU svolta in primo grado vanno poste a carico dell'appellante nella misura del 50% e a carico dell'appellata nella misura del restante 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) DETERMINA l'importo dovuto da parte appellante a parte appellata a titolo di indennità per occupazione sine titulo in complessivi € 64.120,83.
2) DETERMINA l'importo dovuto da parte appellata a parte appellante in complessivi
€ 47.869,35 di cui € 30.816,72 per sorte capitale ed € 17.052,63 per interessi
(calcolati al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c., dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale, alla pronuncia della sentenza di primo grado).
3) OPERATA la compensazione tra gli importi di cui al capo 1) ed al capo 2)
CONDANNA l pagamento in favore dell'appellata dell'importo di € Parte_1
16.251,48;
4) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura del 50% e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata del residuo
50% delle spese del doppio grado, liquidate nell'intero: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 14,248,99, di cui € 145,50 per esborsi ed € 14.103,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 12.154,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
5) PONE le spese della CTU svolta in primo grado a carico dell'appellante nella misura del 50% ed a carico dell'appellata nella misura restante misura del 50%.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)