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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005/2022 RGC promossa
DA
nata in [...] il [...], res.te a Parte_1
Pesaro;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difeso dall'avv. Isabella Forlani del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Vincenzo Rossi n. 130/2;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI , nato a [...] il [...];; CP_1
CF.: ; C.F._2
, nata a [...] il giorno 11.03.1968 e residente a Parte_2
Riccione;
CF: ; C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Govi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati con lui presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ruggeri in
Pesaro alla via S. Francesco n. 30;
(appellati – appellanti incidentali)
AVVERSO la sentenza n. 564/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 2360/2020 RGC.
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con le rispettive note di trattazione per l'udienza del 21.01.2025 entrambe le parti hanno depositato identiche note congiunte, sottoscritte da entrambi gli avvocati difensori, con le quali hanno confermato – come del resto in pag. 2/3 precedenza preannunciato – di aver raggiunto un accordo transattivo tra le stesse in virtù del quale esse hanno concordemente rinunciato alla sentenza di primo grado impugnata così come all'azione relativa alla impugnazione di cui si tratta.
Esse hanno inoltre entrambe richiesto la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite in quanto oggetto del raggiunto accordo.
Si impone pertanto una pronuncia conforme alla comune volontà delle parti.
Non vi è luogo a pronunciare sull'eventuale raddoppio del contributo unificato
(cfr. Cass., 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara improcedibile l'appello per intervenuta cessazione della materia del contendere;
• Compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 28.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005/2022 RGC promossa
DA
nata in [...] il [...], res.te a Parte_1
Pesaro;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difeso dall'avv. Isabella Forlani del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Vincenzo Rossi n. 130/2;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI , nato a [...] il [...];; CP_1
CF.: ; C.F._2
, nata a [...] il giorno 11.03.1968 e residente a Parte_2
Riccione;
CF: ; C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Govi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati con lui presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ruggeri in
Pesaro alla via S. Francesco n. 30;
(appellati – appellanti incidentali)
AVVERSO la sentenza n. 564/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 2360/2020 RGC.
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 23.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con le rispettive note di trattazione per l'udienza del 21.01.2025 entrambe le parti hanno depositato identiche note congiunte, sottoscritte da entrambi gli avvocati difensori, con le quali hanno confermato – come del resto in pag. 2/3 precedenza preannunciato – di aver raggiunto un accordo transattivo tra le stesse in virtù del quale esse hanno concordemente rinunciato alla sentenza di primo grado impugnata così come all'azione relativa alla impugnazione di cui si tratta.
Esse hanno inoltre entrambe richiesto la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite in quanto oggetto del raggiunto accordo.
Si impone pertanto una pronuncia conforme alla comune volontà delle parti.
Non vi è luogo a pronunciare sull'eventuale raddoppio del contributo unificato
(cfr. Cass., 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara improcedibile l'appello per intervenuta cessazione della materia del contendere;
• Compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 28.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 3/3