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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12035 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47837/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47837/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata il [...] a [...], (Filippine), C.F. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domicilia, alla via C.F._1
Giorgio Baglivi, 8, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Russo, CF:
come da mandato in atti;
C.F._2
- ricorrente –
di Roma, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, la sig.ra ha chiesto di Parte_1
“accertare il diritto della ricorrente al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del
D.lg.s. n. 286/1998 e art. 6 D.P.R. n. 394/1999, in favore della propria figlia Persona_1
nata il [...] a [...], Filippine;
dichiarare l'illegittimità del mancato rilascio del nulla osta richiesto dalla ricorrente per violazione di legge, eccesso di potere, ovvero per qualsivoglia motivo e, per l'effetto, ordinare alla Prefettura, Questura e/o all'Autorità competente il rilascio del visto e/o il nulla osta per ricongiungimento familiare in favore della figlia , nata il [...] a [...] ed Persona_1
emettere, in ogni caso, ogni provvedimento utile al predetto scopo”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: che in data 07/12/2023 ha inoltrato, allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma, domanda per il rilascio di nulla osta per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del D.lg.s. n. 286/1998 e art. 6 D.P.R. n.
394/1999 in favore della propria figlia nata il [...] a Persona_2
QUEZON CITY, Filippine;
che la domanda è stata inviata con tutti i documenti necessari previsti dall'art. 29 d.l.gs. n. 298/1996 per il rilascio del nulla osta;
che con provvedimento del 04/04/2024 la domanda è stata rigettata sulla base della carenza dei requisiti alloggiativo e reddituale.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 28/02/2025, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, la ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la figlia, nulla osta che le è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 04/04/2024 per mancata dimostrazione dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare dei requisiti di reddito e di alloggio di cui all'art. 29, co. 3, lett. a - b,
D.lgs. 286/98.
Per quel che concerne il requisito del reddito di cui all'art. 29, co. 3, lett. b, TUI, dalla documentazione depositata dalla ricorrente nel presente procedimento, questo appare già sussistente all'epoca della domanda di cui si discute, inviata in data 05/12/2023, avendo la ricorrente documentato un reddito annuo di €12.101,00 per l'anno 2022, anno di imposta rilevante al momento della domanda, a fronte del reddito minimo necessario di
€9.813,00.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito in parola anche per gli anni successivi. Infatti, ha documentato un reddito € 9.738,00 per l'anno 2023 e un reddito annuo di € 17.316,00 per l'anno 2024, i quali devono cumularsi al reddito del suo compagno (con cui convive e ha un altro figlio nato nel 2016), il Sig. Controparte_2
il quale ha percepito un reddito di € 10.089, 00 per l'anno 2023 e un redito pari a
[...]
€ 22.627,00 per l'anno 2024.
Per quel che concerne il requisito alloggiativo, integrante il presupposto di cui all'art. 29, co. 3, lett. a, parimenti risulta sussistente;
la ricorrente, infatti, ha prodotto il contratto di locazione stipulato in data 01/05/2016 dal suo compagno, che è stato rinnovato inizialmente fino al 30/04/2024 e poi fino al 30/04/2028, nonché la cessione di fabbricato in comodato d'uso a suo favore di quell'immobile, unitamente all'assenso da parte del proprietario ad ospitare il figlio della ricorrente una volta giunto in Italia. A dimostrazione del possesso e del mantenimento, nel corso degli anni, di questo requisito, la ricorrente ha prodotto lo stato di famiglia, alla data del 21/09/2023 e alla data del 17/06/2025, in cui risulta che lei, il suo compagno e il loro figlio nato in [...] risiedono presso quell'immobile.
Da ciò consegue, quindi, l'esistenza di entrambi i requisiti per il rilascio alla ricorrente del nulla osta al ricongiungimento con il figlio.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di condannare direttamente l'Ambasciata al rilascio del visto, la stessa non può essere accolta. In particolare, in disparte il fatto che lo stesso ricorrente non abbia proposto ricorso anche nei confronti della amministrazione deputata al rilascio del visto (ovvero il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale) la difesa del ricorrente ha omesso di produrre tutti i documenti necessari all'autonoma (e differente) verifica dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso (ad esempio, i certificati di nascita della minore figlia della ricorrente tradotto in lingua italiana e legalizzato, nonché il consenso all'espatrio del padre biologico). Di conseguenza, l'assenza di tale documentazione preclude la possibilità di accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento in favore della figlia.
Spese di lite compensate stante l'accoglimento solo parziale della domanda oggetto di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a Controparte_1
il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di Persona_2
nata il [...] a [...], Filippine, figlia della ricorrente;
[...]
- compensa le spese.
Roma, 15/07/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47837/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata il [...] a [...], (Filippine), C.F. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domicilia, alla via C.F._1
Giorgio Baglivi, 8, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Russo, CF:
come da mandato in atti;
C.F._2
- ricorrente –
di Roma, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, la sig.ra ha chiesto di Parte_1
“accertare il diritto della ricorrente al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del
D.lg.s. n. 286/1998 e art. 6 D.P.R. n. 394/1999, in favore della propria figlia Persona_1
nata il [...] a [...], Filippine;
dichiarare l'illegittimità del mancato rilascio del nulla osta richiesto dalla ricorrente per violazione di legge, eccesso di potere, ovvero per qualsivoglia motivo e, per l'effetto, ordinare alla Prefettura, Questura e/o all'Autorità competente il rilascio del visto e/o il nulla osta per ricongiungimento familiare in favore della figlia , nata il [...] a [...] ed Persona_1
emettere, in ogni caso, ogni provvedimento utile al predetto scopo”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: che in data 07/12/2023 ha inoltrato, allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma, domanda per il rilascio di nulla osta per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 del D.lg.s. n. 286/1998 e art. 6 D.P.R. n.
394/1999 in favore della propria figlia nata il [...] a Persona_2
QUEZON CITY, Filippine;
che la domanda è stata inviata con tutti i documenti necessari previsti dall'art. 29 d.l.gs. n. 298/1996 per il rilascio del nulla osta;
che con provvedimento del 04/04/2024 la domanda è stata rigettata sulla base della carenza dei requisiti alloggiativo e reddituale.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 28/02/2025, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, la ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la figlia, nulla osta che le è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 04/04/2024 per mancata dimostrazione dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare dei requisiti di reddito e di alloggio di cui all'art. 29, co. 3, lett. a - b,
D.lgs. 286/98.
Per quel che concerne il requisito del reddito di cui all'art. 29, co. 3, lett. b, TUI, dalla documentazione depositata dalla ricorrente nel presente procedimento, questo appare già sussistente all'epoca della domanda di cui si discute, inviata in data 05/12/2023, avendo la ricorrente documentato un reddito annuo di €12.101,00 per l'anno 2022, anno di imposta rilevante al momento della domanda, a fronte del reddito minimo necessario di
€9.813,00.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito in parola anche per gli anni successivi. Infatti, ha documentato un reddito € 9.738,00 per l'anno 2023 e un reddito annuo di € 17.316,00 per l'anno 2024, i quali devono cumularsi al reddito del suo compagno (con cui convive e ha un altro figlio nato nel 2016), il Sig. Controparte_2
il quale ha percepito un reddito di € 10.089, 00 per l'anno 2023 e un redito pari a
[...]
€ 22.627,00 per l'anno 2024.
Per quel che concerne il requisito alloggiativo, integrante il presupposto di cui all'art. 29, co. 3, lett. a, parimenti risulta sussistente;
la ricorrente, infatti, ha prodotto il contratto di locazione stipulato in data 01/05/2016 dal suo compagno, che è stato rinnovato inizialmente fino al 30/04/2024 e poi fino al 30/04/2028, nonché la cessione di fabbricato in comodato d'uso a suo favore di quell'immobile, unitamente all'assenso da parte del proprietario ad ospitare il figlio della ricorrente una volta giunto in Italia. A dimostrazione del possesso e del mantenimento, nel corso degli anni, di questo requisito, la ricorrente ha prodotto lo stato di famiglia, alla data del 21/09/2023 e alla data del 17/06/2025, in cui risulta che lei, il suo compagno e il loro figlio nato in [...] risiedono presso quell'immobile.
Da ciò consegue, quindi, l'esistenza di entrambi i requisiti per il rilascio alla ricorrente del nulla osta al ricongiungimento con il figlio.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di condannare direttamente l'Ambasciata al rilascio del visto, la stessa non può essere accolta. In particolare, in disparte il fatto che lo stesso ricorrente non abbia proposto ricorso anche nei confronti della amministrazione deputata al rilascio del visto (ovvero il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale) la difesa del ricorrente ha omesso di produrre tutti i documenti necessari all'autonoma (e differente) verifica dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso (ad esempio, i certificati di nascita della minore figlia della ricorrente tradotto in lingua italiana e legalizzato, nonché il consenso all'espatrio del padre biologico). Di conseguenza, l'assenza di tale documentazione preclude la possibilità di accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento in favore della figlia.
Spese di lite compensate stante l'accoglimento solo parziale della domanda oggetto di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a Controparte_1
il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di Persona_2
nata il [...] a [...], Filippine, figlia della ricorrente;
[...]
- compensa le spese.
Roma, 15/07/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli