Articolo 1315 del Codice civile
Articolo 1314Articolo 1316
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19 aprile 1942
Art. 1315.

(Limiti alla divisibilita' tra gli eredi del debitore).

Il beneficio della divisione non puo' essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e' stato incaricato di eseguire la prestazione o che e' in possesso della cosa dovuta, se questa e' certa e determinata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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