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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/07/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1966/2023 promossa da:
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
),con il patrocinio dell'avv. FRATONI ROBERTO C.F._2
ATTORI IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. BORGI DAVIDE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 26/03/2024:
Il procuratore di a concluso, nel merito, come Parte_1 Parte_2 da da punto d) dell'atto di citazione, chiedendo, pertanto: «accertare, qualora siano superate le eccezioni preliminari attinenti alla prescrizione del diritto fatto valere da parte della Controparte_1
quale sia la somma diversa e minore effettivamente dovuta da parte degli attori in relazione a
[...] quanto richiesto, minore somma determinata dall'errato calcolo degli interessi moratori. […] Con vittoria di spese e competenze del giudizio inibitorio e della successiva fase del giudizio di merito da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di Controparte_1 citazione, chiedendo, pertanto: «IN TESI respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, accertando che a seguito di corretto conteggio degli interessi la somma dovuta è pari ad €. 85.561,94 IN IPOTESI respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto
pagina 1 di 4 e diritto e comunque non provata, accertando che la somma dovuta dal Sig. è pari Parte_1 ad €. 85.516,94 oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002 dal 13.10.2023 al saldo e quella dovuta dal Sig.
è pari ad €. 70.595,98 oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002 dal 13.10.2023 al Parte_2 saldo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al precetto notificato (il 7.8.23 a e il 5.8.23 a Parte_1
) dalla per il pagamento, in solido, della Parte_2 Controparte_1 somma di € 90.439,16, in relazione al decreto ingiuntivo n 2455/12 del Tribunale di Prato, pronunciato il 27.11.12 e notificato l'11.12.12 eccependo:
- la prescrizione del diritto, in difetto di notifica di ulteriori atti dopo l'11.12.12;
- l'indeterminatezza della somma richiesta in punto di interessi;
- la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento degli interessi;
- il superamento della soglia dell'usura.
L'opponente ha, quindi, così concluso: «a) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE inaudita altera parte - accertata la fondatezza delle eccezioni formulate da parte degli attori sopra esposte e ritenuta
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere con l'atto di precetto dalla Controparte_2 ospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a suo fondamento;
b) IN VIA PRLIMINARE
[...]
E PREGIUDIZIALE accertata la indeterminatezza della somma precettata e la prescrizione di quanto indebitamente richiesto quale interesse moratorio dalla sospendere Controparte_1 la esecutività del titolo posto a fondamento della esecuzione. c) NEL MERITO accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte precettante, dichiararne l'intervenuta prescrizione
e la non debenza da parte degli opponenti di nessuna somma ivi indicata per le ragioni sopra esposte.
d) NEL MERITO IN IPOTESI accertare, qualora siano superate le eccezioni preliminari attinenti alla prescrizione del diritto fatto valere da parte della quale sia la somma Controparte_1 diversa e minore effettivamente dovuta da parte degli attori in relazione a quanto richiesto, minore somma determinata dall'errato calcolo degli interessi moratori. e) IN VIA RICONVENZIONALE qualora sia accertata la presenza di usura nella richiesta formulata nell'atto di precetto in relazione gli interessi moratori determinare oltre a quale somma non sia dovuta alla parte precettante per l'errato calcolo degli interessi moratori quale sia la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale alle parti opponenti ai sensi dell'articolo 2059 C.C. da determinarsi alternativamente nella somma richiesta in eccesso da parte della precettante o in ipotesi anche in via equitativa da parte del Giudice della opposizione a precetto procedendo alla compensazione tra quanto richiesto e quanto sia risultato indebito anche a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio inibitorio e della successiva fase del giudizio di merito da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con accertamento dell'importo del credito nella misura di € 85.561,94 allegando e deducendo che:
- erano stati notificati molteplici atti di precetto;
pagina 2 di 4 - il 28.7.15 e il 15.3.23 l'opposta era intervenuta in esecuzioni immobiliari;
- l'inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 2948, n. 4) c.c.;
- la circostanza che, rispetto a , non era comunque decorso il termine Parte_1 quinquennale;
- che per un mero refuso era stato richiesta la somma di € 40.293,02 in luogo della somma di
€ 35.415,80 a titolo di interessi (calcolati alla data del 30.6.23), onde l'importo del credito doveva ritenersi ammontante a € 85.561,94.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 26/03/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La parte opponente ha espressamente richiamato il solo punto d) delle proprie conclusioni: risultano, pertanto, rinunciate, per quanto attiene al merito del giudizio, le eccezioni di prescrizione e la domanda di risarcimento del danno per l'applicazione di un tasso di interesse usurario. Per converso, costituendosi in giudizio, la parte opposta ha emendato la propria domanda in punto di interessi, riducendo la propria pretesa a complessivi € 85.561,94.
Tanto premesso, l'unica questione ormai (apparentemente) controversa tra le parti risulta essere l'entità degli interessi moratori. Atteso che è incontroverso che il capitale ammonti ad € 46.360,00, né v'è contestazione delle ulteriori somme precettate, occorre procedere al calcolo degli interessi sulla base del titolo (d.i. 2455/12, doc. 3 fasc. opposta).
Il provvedimento monitorio ingiunge agli odierni opponenti il pagamento degli “interessi come da domanda”, vale a dire degli “interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo”, “dì del dovuto” che non risulta indicato specificatamente nel corpo dell'atto onde, come prospettato dall'opposta, può utilmente farsi riferimento alla data del deposito del decreto ingiuntivo (27.11.12). Con riferimento al dies ad quem, come indicato in precetto, deve invece farsi riferimento al 30.6.23.
Al fine di determinare il tasso di interesse concretamente applicabile, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 192/2012 (che ha modificato il d.lgs. 231/02), «le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013». Nel caso di specie, occorre, pertanto, far riferimento alla normativa previgente, e, in particolare, all'art. 5, co.
1, d.lgs 231/02, a tenore del quale «salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi».
Orbene, i tassi da applicarsi, come comunicati periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, risultano essere i seguenti:
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2012: 8,00%;
pagina 3 di 4 - dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013: 7,75%;
- dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013: 7,50%;
- dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014: 7,25%;
- dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014: 7,15%;
- dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016: 7,05%;
- dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2022: 7,00%;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023: 9,50%.
Facendo applicazione al capitale di € 46.360,00 dei tassi sopra indicati dal 27.11.12, si giunge, al 30.6.23 ad un credito complessivo per interessi ammontante ad € 35.415,80.
L'opposizione deve dunque accogliersi, rideterminando l'importo dovuto a titolo di interessi in
€ 35.415,80, in luogo di 40.293,02, e l'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi e spese, in € 85.561,94 come peraltro indicato dalla stessa parte opposta in comparsa di costituzione, ove ha chiesto «accerta[rsi] che a seguito di corretto conteggio degli interessi la somma dovuta è pari ad €.
85.561,94».
2. Pur a fronte dell'accoglimento dell'opposizione (a fronte, tuttavia, della rinuncia ad eccezioni e domande riconvenzionali), non essendovi soccombenza dell'opposta, le spese di lite debbono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accogliendo l'opposizione, conformemente alle conclusioni della parte opposta, dichiara alla data del 30 giugno 2023, debitori in Parte_1 Parte_2 solido nei confronti della della somma di € 85.561,94; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Prato il giorno 28 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1966/2023 promossa da:
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
),con il patrocinio dell'avv. FRATONI ROBERTO C.F._2
ATTORI IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. BORGI DAVIDE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 26/03/2024:
Il procuratore di a concluso, nel merito, come Parte_1 Parte_2 da da punto d) dell'atto di citazione, chiedendo, pertanto: «accertare, qualora siano superate le eccezioni preliminari attinenti alla prescrizione del diritto fatto valere da parte della Controparte_1
quale sia la somma diversa e minore effettivamente dovuta da parte degli attori in relazione a
[...] quanto richiesto, minore somma determinata dall'errato calcolo degli interessi moratori. […] Con vittoria di spese e competenze del giudizio inibitorio e della successiva fase del giudizio di merito da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di Controparte_1 citazione, chiedendo, pertanto: «IN TESI respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, accertando che a seguito di corretto conteggio degli interessi la somma dovuta è pari ad €. 85.561,94 IN IPOTESI respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto
pagina 1 di 4 e diritto e comunque non provata, accertando che la somma dovuta dal Sig. è pari Parte_1 ad €. 85.516,94 oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002 dal 13.10.2023 al saldo e quella dovuta dal Sig.
è pari ad €. 70.595,98 oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002 dal 13.10.2023 al Parte_2 saldo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al precetto notificato (il 7.8.23 a e il 5.8.23 a Parte_1
) dalla per il pagamento, in solido, della Parte_2 Controparte_1 somma di € 90.439,16, in relazione al decreto ingiuntivo n 2455/12 del Tribunale di Prato, pronunciato il 27.11.12 e notificato l'11.12.12 eccependo:
- la prescrizione del diritto, in difetto di notifica di ulteriori atti dopo l'11.12.12;
- l'indeterminatezza della somma richiesta in punto di interessi;
- la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento degli interessi;
- il superamento della soglia dell'usura.
L'opponente ha, quindi, così concluso: «a) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE inaudita altera parte - accertata la fondatezza delle eccezioni formulate da parte degli attori sopra esposte e ritenuta
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere con l'atto di precetto dalla Controparte_2 ospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a suo fondamento;
b) IN VIA PRLIMINARE
[...]
E PREGIUDIZIALE accertata la indeterminatezza della somma precettata e la prescrizione di quanto indebitamente richiesto quale interesse moratorio dalla sospendere Controparte_1 la esecutività del titolo posto a fondamento della esecuzione. c) NEL MERITO accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da parte precettante, dichiararne l'intervenuta prescrizione
e la non debenza da parte degli opponenti di nessuna somma ivi indicata per le ragioni sopra esposte.
d) NEL MERITO IN IPOTESI accertare, qualora siano superate le eccezioni preliminari attinenti alla prescrizione del diritto fatto valere da parte della quale sia la somma Controparte_1 diversa e minore effettivamente dovuta da parte degli attori in relazione a quanto richiesto, minore somma determinata dall'errato calcolo degli interessi moratori. e) IN VIA RICONVENZIONALE qualora sia accertata la presenza di usura nella richiesta formulata nell'atto di precetto in relazione gli interessi moratori determinare oltre a quale somma non sia dovuta alla parte precettante per l'errato calcolo degli interessi moratori quale sia la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale alle parti opponenti ai sensi dell'articolo 2059 C.C. da determinarsi alternativamente nella somma richiesta in eccesso da parte della precettante o in ipotesi anche in via equitativa da parte del Giudice della opposizione a precetto procedendo alla compensazione tra quanto richiesto e quanto sia risultato indebito anche a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese e competenze del giudizio inibitorio e della successiva fase del giudizio di merito da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 con accertamento dell'importo del credito nella misura di € 85.561,94 allegando e deducendo che:
- erano stati notificati molteplici atti di precetto;
pagina 2 di 4 - il 28.7.15 e il 15.3.23 l'opposta era intervenuta in esecuzioni immobiliari;
- l'inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 2948, n. 4) c.c.;
- la circostanza che, rispetto a , non era comunque decorso il termine Parte_1 quinquennale;
- che per un mero refuso era stato richiesta la somma di € 40.293,02 in luogo della somma di
€ 35.415,80 a titolo di interessi (calcolati alla data del 30.6.23), onde l'importo del credito doveva ritenersi ammontante a € 85.561,94.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 26/03/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La parte opponente ha espressamente richiamato il solo punto d) delle proprie conclusioni: risultano, pertanto, rinunciate, per quanto attiene al merito del giudizio, le eccezioni di prescrizione e la domanda di risarcimento del danno per l'applicazione di un tasso di interesse usurario. Per converso, costituendosi in giudizio, la parte opposta ha emendato la propria domanda in punto di interessi, riducendo la propria pretesa a complessivi € 85.561,94.
Tanto premesso, l'unica questione ormai (apparentemente) controversa tra le parti risulta essere l'entità degli interessi moratori. Atteso che è incontroverso che il capitale ammonti ad € 46.360,00, né v'è contestazione delle ulteriori somme precettate, occorre procedere al calcolo degli interessi sulla base del titolo (d.i. 2455/12, doc. 3 fasc. opposta).
Il provvedimento monitorio ingiunge agli odierni opponenti il pagamento degli “interessi come da domanda”, vale a dire degli “interessi di cui al D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo”, “dì del dovuto” che non risulta indicato specificatamente nel corpo dell'atto onde, come prospettato dall'opposta, può utilmente farsi riferimento alla data del deposito del decreto ingiuntivo (27.11.12). Con riferimento al dies ad quem, come indicato in precetto, deve invece farsi riferimento al 30.6.23.
Al fine di determinare il tasso di interesse concretamente applicabile, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 192/2012 (che ha modificato il d.lgs. 231/02), «le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013». Nel caso di specie, occorre, pertanto, far riferimento alla normativa previgente, e, in particolare, all'art. 5, co.
1, d.lgs 231/02, a tenore del quale «salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi».
Orbene, i tassi da applicarsi, come comunicati periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, risultano essere i seguenti:
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2012: 8,00%;
pagina 3 di 4 - dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013: 7,75%;
- dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013: 7,50%;
- dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014: 7,25%;
- dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014: 7,15%;
- dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016: 7,05%;
- dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2022: 7,00%;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023: 9,50%.
Facendo applicazione al capitale di € 46.360,00 dei tassi sopra indicati dal 27.11.12, si giunge, al 30.6.23 ad un credito complessivo per interessi ammontante ad € 35.415,80.
L'opposizione deve dunque accogliersi, rideterminando l'importo dovuto a titolo di interessi in
€ 35.415,80, in luogo di 40.293,02, e l'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi e spese, in € 85.561,94 come peraltro indicato dalla stessa parte opposta in comparsa di costituzione, ove ha chiesto «accerta[rsi] che a seguito di corretto conteggio degli interessi la somma dovuta è pari ad €.
85.561,94».
2. Pur a fronte dell'accoglimento dell'opposizione (a fronte, tuttavia, della rinuncia ad eccezioni e domande riconvenzionali), non essendovi soccombenza dell'opposta, le spese di lite debbono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accogliendo l'opposizione, conformemente alle conclusioni della parte opposta, dichiara alla data del 30 giugno 2023, debitori in Parte_1 Parte_2 solido nei confronti della della somma di € 85.561,94; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Prato il giorno 28 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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