Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 2
Con l'art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all'art. 2751 bis cod. civ., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative - e consorzi tra loro - di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa ai fini dell' esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla "ratio" della legge 29 luglio 1975 n. 426, introduttiva (art. 2) dell'art. 2751 bis cod. civ., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l'espressa previsione dell'art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Costituzione).
Ai fini della prova della conformità all' originale della fotocopia di un atto di un processo teletrasmesso dal difensore di una parte, la firma apposta dal difensore ricevente a margine dell' atto, anziché in calce, soddisfa ugualmente il requisito prescritto dall' art. 1 lett. c) della legge 7 giugno 1993 n. 183.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
M IN04585 /0 1 REP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 12721/99 Cron.9843 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Rep.1583 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 29/09/00 Dott. Laura MILANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORESE NT ENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti MAR. 2007 il IL CANCELLIEREMAGROS ALIMENTARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIALE DELL'AERONAUTICA 119, presso l'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FE S. rappresentata e difesa dall'avvocato LUPO dal Sig. 1 FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
per diritti 12000 il ricorrente IL CANCELLIERE -
contro
UNICARNI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di dal Sig. N.C.______ 2000 CASSAZIONE, per diritti L. 12:080 rappresentato e difeso dagli avvocati 2001. il 1693 PAOLO CUBUZIO e SERGIO RUBINI, giusta proc ura in calce IL CANCELLIERE -1- al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 43/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 21/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lupo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per 1'inammissibilità del primo, secondo e terzo motivo;
rigetto nel quarto, quinto e sesto motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Accogliendo la domanda proposta dalla società a r.l. MA AR (ammessa alla procedura di concordato preventivo), il Tribunale di Termini Imerese con sentenza 9 giugno 1997 - dichiarava che il credito vantato verso l'attrice dalla società cooperativa a r.l. IC ha natura chirografaria. Accogliendo 1'impugnazione della cooperativa IC, la Corte d'appello di Palermo con sentenza 21 gennaio 1999 rigettava la domanda della società MA AR "concernente la pretesa natura chirografaria del credito per cui è causa", affermando che ad esso doveva riconoscersi il privilegio di cui al n.5 bis dell'art. 2751 bis C.C.. Rigettando la eccezione preliminare della società appellata (che aveva contestato che la copia fotoriprodotta dell'atto di appello fosse conforme all'originale trasmesso via FAX dall'uno all'altro difensore della società appellante, perché non sottoscritta dall'avvocato riccvente a norma dell'art. 1 lettera C legge 183/1993), la Corte d'appello rilevava che la notificazione dell'atto di appello era avvenuta nelle forme ordinarie a mezzo ufficiale giudiziario een ex art. 170 c.p.c. giudicava perciò b 3 irrilevante "la circostanza che la copia dell'atto Fax dal di appello fotoriprodotta, trasmessa con dell'appellante, nonprocuratore stata fossc dell'appellato sottoscritta dal procuratore come previsto dall'art. 1, comma 1°, comma ✗°, lett. C) della legge citata". Riteneva infondata altra eccezione di nullità dell'atto di appello, perché la sottoscrizione, а giudizio della società appellata indecifrabile, era per certo riferibile al difensore, come la annotazione а margine - da lui sottoscritta con richiesta di sollecita - notificazione (avvenuta dunque su sua istanza). Neppure fondata giudicava l'ulteriore eccezione di nullità dell'atto perché sottoscritto da procuratore ex tra districtum e ciò per la ragione che con le modifiche apportate all'ordinamento delle professioni dalla legge 27/1997, caduta la distinzione tra la professione di avvocato e quella di procuratore, era venuta meno anche la limitazione territoriale posta all'esercizio dell'attività di procuratore. Né infine l'atto di appello poteva ritenersi inammissibile perché, benchè nelle conclusioni finali si chiedesse soltanto la condanna alle spese, dal contesto dell'atto si ricavavano tuttavia le ragioni della 4 impugnazione e le istanze specifiche di riforma. Quanto al merito, sulla premessa che la novella del 1992 aveva inteso estendere il privilegio -prima previsto per le sole cooperative di produzione e lavoro - alle cooperative agricole di e ai loro consorzi, sicchè aveva trasformazione perduto rilevanza il requisito della prevalenza del lavoro rispetto agli altri fattori produttivi, riconosceva che la coop. IC, consorzio costituito da diverse cooperative secondo principi mutualistici, corrisponde al modello cui fa riferimento il n. 5 bis dell'art. 2751 bi, poiché esso provvede secondo statuto e la acquisita alla macellazione di animali di documentazione ogni specie conferiti dai soci, alla lavorazione delle carni e alla relativa commercializzazione, rimanendo marginale la medesima attività prestata a favore di terzi e pur sempre al fine di favorire la funzionalità del consorzio. Del tutto irrilevante è, ai fini del riconoscimento del privilegio, che la stessa società abbia 174 dipendenti e che abbia un volume di affari di oltre 200 miliardi, quando la organizzazione dell'impresapur complessa finalizzata a svolgere operazioni che completano il ciclo produttivo dei soci produttori (agricoltori e 5 allevatori) uniti in un comune organismo, la cui attività rimane sostanzialmente ad essi riferibile. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la società MA AR, prospettando sei motivi di impugnazione illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso la Società cooperativa IC. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 1 lett. C. della legge 183/1993 degli artt. 125, 170, 323 e 342 c.p.C., nonché vizio di motivazione, rileva il fraintendimento della Corte di merito che alla eccezione di non attestata autenticità dell'atto fotoriprodotto e costituente l'originale di notifica perché non sottoscritto (secondo il disposto dal procuratore ricevente dell'art. 1 legge 183/1993), ha opposto la validità della notificazione in sé, avvenuta ex art. 170 c.p.c.: il giudice di appello non ha quindi pronunciato sulla questione che atteneva alla (non attestata dalla sottoscrizione del procuratore conformità dell'atto notificando ricevente) trasmesso via fax dall'uno all'altro all'originale dei difensori della IC. loturo 6 Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 1 lett. B. della 1. 183/1993 dell'art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia eluso altra questione prospettata dalla appellata e cioè la violazione della specifica norma in tema di trasmissione via fax degli atti, che esige la sottoscrizione leggibile dell'avvocato ○ procuratore trasmittente, non essendo pertinente il principio generale - dalla Corte richiamato che afferma la sufficienza di una semplice sigla sulla copia notificata per la al procuratore riferibilità dell'atto che lo ha redatto. - nominativamente indicato Con il terzo motivo la società ricorrente applicazione degli artt. deduce violazione e falsa 170 c.p.c., nonché difetto di motivazione e 137 e rileva l'errore della Corte di merito che ha escluso ogni vizio dell'atto perché esso era stato notificato ex art. 170 c.p.c., quando invece nella specie era stata eccepita la mancata attestazione di conformità dell'originale all'atto trasmesso via fax perché non sottoscritto dal procuratore ricevente. Con il quarto motivo, prospettando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. Istan 7 6 legge 27/1997, la ricorrente contesta che dalla soppressione dell'albo dei procuratori come ha ritenuto la Corte di merito- sia derivato anche il nello spazio postevenir meno delle limitazioni alla attività tipica di procuratore, che ha mantenuto la sua autonomia funzionale, pur se difesa propria accorpata con quella di dell'avvocato ante riforma. E nella specie quindi l'atto di appello nullo perché formato da avvocato extra districtum e non reca la sottoscrizione dell'avvocato iscritto nell'albo presso il Tribunale di Termini Imerese. Con il quinto motivo, deducendo violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c., denuncia l'errore della sentenza impugnata che ha giudicato la ammissibilità della citazione di appello priva delle conclusioni, requisito essenziale dell'atto. Con il sesto motivo - nel merito - denuncia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2751 bis C.C., anche in relazione agli artt. 2741 e 2744, C.C., ai principi della par condicio e ai principi sulla interpretazione della legge, censura la decisione per essersi la Corte di merito risultanti dallo appagata dei profili formali statuto, svalutando le circostanze che configurano Wave 8 la IC come un vero e proprio imprenditore capitalista, con 174 dipendenti non soci, 1'imponente giro di affari, la presenza tra i soci di una società finanziaria multinazionale, l'attività di macellazione per conto terzi, l'emissione di 10 mila azioni di soci sovventori pari a 10 miliardi. La causa economico-sociale sottostante a tutte le ipotesi previste dall'art. afferma la ricorrente- nel2751 bis va ravvisata particolare legame tra la persona del creditore e il suo lavoro e a questo principio deve essere oricntato il criterio di individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi delle varie fattispecie: criterio disatteso dalla decisione impugnata, ma applicato dalla giurisprudenza consolidata per la identificazione della impresa artigiana (il privilegio assiste solo i crediti inerenti alla effettiva attività di lavoro e а quellinon ricollegabili all' investimento di capitale). Anche ai fini di individuare i requisiti soggettivi per il riconoscimento del privilegio previsto dal n.5 bis del 2751 bis conclude la ricorrente deve essere adottato il criterio della prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello degli altri fattori produttivi, che invece la Corte di merito 9 ha espressamente ritenuto non pertinente per le cooperative agricole e i loro consorzi, con una interpretazione che compromette la coerenza logica. e sistematica tra tutte le ipotesi dell'art. 2751 bis e svaluta lo stesso concetto di causa del credito a fondamento del privilegio, che ancora alla presenza di meri requisiti formali.
2.11 primo motivo del ricorso rileva il coglie un effettivo fraintendimentocollegio della Corte d'appello in ordine alla eccezione che la società MA AR aveva sollevato, contestando la validità, non già della eseguita notificazione dell'atto di citazione in appello, ma dello stesso atto di appello notificato, perché dell'art. 1, comma privo dei requisiti che a norma 1, sub c) e comma 2, legge 7 giugno 1993, n.183, avrebbero ad esso conferito la certezza della conformità all'originale, trasmesso con i mezzi di telecomunicazione - dal difensore della società appellante, con domicilio professionale in Napoli, all'altro difensore con domicilio in Palermo. La Corte di merito mostra infatti di intendere la disciplina della legge 183/1993 come diretta a regolare una speciale forma di notificazione degli atti giudiziari, mentre invece essa legittima la 10 utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la - tra avvocati e procuratori degli trasmissione - atti relativi a procedimenti giurisdizionali, dettando i requisiti che assicurano la conformità all'atto originale della copia fotoriprodotta trasmesso. articolata anche nei tre E tuttavia la censura, consecutivi motivi, che denuncia la violazione di una norma processuale con conseguente nullità del procedimento di appello (per essere stata erroneamente ritenuta la validità dell'atto di citazione in appello) e quindi esige il diretto esame degli atti processuali con valutazione in fatto del giudice di legittimità è infondata.-1 Contesta la società ricorrente che l'atto di appello teletrasmesso dall'avvocato Paolo Cubuzio (all'avvocato Rosario Castellini) porti, come prescrive l'art. 1, lettera b), legge 183/1993, la sottoscrizione leggibile dell'estensore e trasmittente, ma la considerazione diretta della copia fotoriprodotta dell'atto (fatta oggetto della notificazione) convince al contrario che l'avvocato Cubuzio aveva apposto sull'originale non già una ma la mera sigla come afferma la ricorrente firma per esteso agevolmente interpretabile come haw nome e cognome e per altro la consecutiva attestazione di conformità all'originale stesa di pugno dallo stesso estensore, reca nel testo ancora il suo nome e cognome ("il sottoscritto avv. Paolo Cubuzio...") e la conclusiva sottoscrizione per esteso sovrapposta al "timbro" nominativo. Sicchè non può dubitarsi che dalla copia fotoriprodotta dell'atto trasmesso risultino gli elementi identificanti prescritti dal richiamato disposto normativo;
così come dalla stessa copia risulta pure la sottoscrizione dell'avvocato ricevente Rosario Castellini (prescritta sub c. del comma dello stesso art. 1 legge 183/993), da lui apposta sul primo foglio dell'atto con la richiesta di notifica urgente (".... entro il 21.10.1997"). E а quest'ultimo riguardo è appena il caso di osservare che la firma dell'avvocato ricevente, benchè non vergata in calce all'atto, corrisponde per certo requisito normativo, comealla ratio del l'attestazione del destinatario della trasmissione. che fa proprio l'atto e così si legittima rispetto ad esso (non essendo per altro controverso che l'avvocato Rosario Castellini fosse munito di procura, conferita congiuntamente all'avvocato Paolo Cubuzio e a lui). Non può dunque neppure Lossl 12 porsi la questione sollevata con il quarto motivo del ricorso sull'erroneo presupposto in fatto che l'atto di citazione in appello fosse riferibile esclusivamente all'avvocato Cubuzio come procuratore extra districtum. Afferma infatti la ricorrente che nonostante la soppressione della distinzione tra le professioni di avvocato e procuratore operata dalla legge n.27 del 1997 con la abrogazione espressa pure dell'art. 5 r.d.1. 1578/1933 -, permarrebbe tuttavia la differenza tra "funzioni", con la conseguentele relative limitazione nell'ambito del distretto di appartenenza dell'esercizio di quelle procuratorie: ma il tema in diritto così enunciato è rimasto ininfluente rispetto alla risoluzione della controversia e la censura che lo prospetta è perciò inammissibile.
3. Infondato è il quarto motivo del ricorso che censura la decisione nel punto in cui la Corte di merito ha negato che l'atto di citazione in appello fosse affetto da nullità in ragione della conclusioni in incompleta formulazione delle al termine della stesura grafica del sintesi documento. La sentenza infatti correttamente rileva come le conclusioni volute dall'art. 163, 13 richiamato dall'art. 342 c.p.c., non costituiscano un requisito formale quale luogo anche graficamente identificabile nella redazione del testo dell'atto introduttivo del giudizio, essendo invece contenuto funzionalmente essenziale dell'atto stesso la enunciazione esauriente della domanda e, in appello, della istanza di specifica riforma della decisione impugnata: dalla società IC inequivocamente formulata come diretta al rigetto della domanda proposta dalla società a.r.l. MA AR e al riconoscimento della causa di prelazione ex art. 2751- bis, n. 5 bis, C.C. del credito della stessa IC.
4. Infondato infine è anche il sesto motivo che attiene al merito della controversia e prospetta del privilegio introdotto come n.5 bis nell'art. 2751 bis C.C. Una ratio coerente con le altre nelloipotesi di causa di prelazione previste stesso articolo, nel senso che pure esso sarebbe accordato а crediti inerenti alla attività di impresa fondata sulla prevalenza dell'elemento lavoro rispetto agli altri fattori produttivi - accertata in concreto al di là della qualificazione formale del soggetto creditore, così come ha lesend ritenuto la giurisprudenza di merito e di 14 legittimità in tema di credito della impresa artigiana e della società cooperativa di produzione n.5 dello e lavoro, privilegiato ai sensi del nella misura in cui stesso art. 2751 C.C. effettivamente realizzi la retribuzione delle prestazioni lavorative.
4.1 La questione posta dalla esegesi del "n.5 bis" introdotto nell'art. 2751 bis C.C. dall'art. 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.59 (in rapporto alla previsione della ipotesi del n.5 che riconosce il privilegio dei crediti di società ed enti cooperativi se "di produzione e lavoro" "per i corrispettivi dei servizi e della vendita dei manufatti") è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che con più pronunce ha colto la occasio legis "nella interpretazione restrittiva adottata dalla giurisprudenza che aveva escluso dal privilegio i crediti delle cooperative agricole per la trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli" e ha riconosciuto il proposito del legislatore di "promuovere e favorire l'incremento delle cooperative in sintonia con la protezione costituzionale della cooperazione (art. 45)", dettando una norma che "ha sostituito al criterio di prevalente tutela del lavoro quello oggettivo Ichin 15 derivante dalla natura del credito, così agevolando indistintamente tutte le cooperative ed i consorzi esercenti attività agricola e prescindendo dall'apporto, lavorativo dei soci" (Cass. 6704/1998). La innovazione normativa, dunque, come confermato dalla considerazione dei lavori preparatori della stessa legge 59/1992 e di quella 44/1994 (che ha regolato la retroattività del f "amplia il campo di medesimo disposto) applicazione del privilegio, spostando sostanzialmente il parametro di riferimento dal lavoro alla cooperazione" "nel senso che il generico riferimento normativo alle cooperative agricole e ai loro consorzi esprime la chiara finalità di agevolare il settore, superando la distinzione, presente nella elaborazione giurisprudenziale, tra le cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura (considerate nell'ambito delle cooperative agricole di produzione e lavoro con la conseguente applicazione del privilegio di cui all'art. 2951 bis, n. 5) e le cooperative agricole per la trasformazione e l'alienazione dei prodotti agricoli costituite tra imprenditori agricoli (che non erano considerate di 16 produzione e lavoro ed erano escluse dal privilegio)" (Cass. 12054/1998).
4.2 A queste considerazioni, che debbono trovare qui conferma, la difesa della società ricorrente oppone un argomento per così dire interno al "sistema" dell'art. 2751 bis C .C., assunto come espressione di una intenzione unitaria e coerente nelle molteplici ipotesi di crediti meritevoli di preferenza nel concorso, che avrebbe anche di recente trovato 1'autorevole riconoscimento della Corte Costituzionale (nella sentenza n.1 del 2000 in tema di privilegio dell'agente) orientato alla "esigenza di tutela del lavoro". Ebbene, appena il caso di Osservare, quanto al riferimento a tale pronuncia, che la identificazione della ratio dell'art. 2751 bis. C.C. (in quella di "riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata e autonoma e perciò destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore") stata dalla Corte Costituzionale sul espressamente argomentata fondamento della legge 426/1975 e sulla analisi dei relativi lavori preparatori, mentre rimasto hafen 17 estraneo al suo esame l'ulteriore sviluppo legislativo che ha condotto all'inserimento della ipotesi di cui al "n.5 bis" (e per altro quella ratio è stata ravvisata con riguardo ai creditori persone fisiche, fatta perciò esclusione dei soggetti diversi, considerati nei "espressamente numeri 5 e 5 bis"). Vero invece che la introduzione del privilegio come "n. 5 bis" aggiunto alle ipotesi dell'art. 2751 bis C.C. operata dall'art. 18 ("norme diverse"), comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.59 ("Nuove norme in materia di società cooperative") si inquadra nell'innovativo assetto normativo dettato per le imprese cooperative e а questo sistema l'interprete correttamente fa riferimento per cogliere la ratio della nuova causa di prelazione, pur se essa non si armonizzi con la originaria "intenzione" che indusse il legislatore (art. 2 della legge 29 luglio 1975, n.426) ad aggiungere nella sezione "dei privilegi sui mobili" l'art. 2751 bis C.C.. - - Afferma la ricorrente che la presenza dei soci sovventori (e tra essi una "finanziaria multinazionale") altererebbe essenzialmente la natura della società cooperativa IC che, con Luter 18 i propri 174 dipendenti (non soci) e il volume di affari che supera i duecento miliardi, integrerebbe gli elementi costitutivi di una normale impresa capitalistica, incompatibili con le finalità stesse mutualistiche e con le ragioni di preferenza -rispetto agli altri indifferenziati creditori- n.. riconosciute dal 5 bis dell'art. 2751 bis C.C.. Ma si deve invece considerare che i profili caratterizzanti della impresa IC, che la ricorrente indica come in ogni caso incompatibili con le ragioni del privilegio, corrispondono per certo al modello normativo della impresa cooperativa disegnato dalla legge 59/1992 (che in particolare nell'art. 4 estende alle società cooperative e ai loro consorzi la facoltà di previsione statutaria di soci sovventori, nella disciplina codicistica limitata alle mutue assicuratrici: art. 2548, c.2, C.C.) e dunque a ragione la Corte di merito ha giudicato irrilevanti gli elementi che integrano la dimensione quantitativa dell'impresa come società cooperativa costituita in consorzio tra società cooperative (art. 27 stessa legge 59 /1992), la cui struttura organizzativa necessariamente si fonda su rapporti di lavoro subordinato (non potendo ovviamente 19 neppure porsi il problema della partecipazione del lavoro dei soci in un assetto di impresa consortile costituito tra imprese sociali cooperative). E poiché la analisi dei più recenti bilanci della società IC dava conferma del fatto (non messo in discussione per altro nel sesto motivo del ricorso) che la stessa società, come consorzio tra imprese cooperative agricole (che esercitano un'attività diretta all'allevamento del bestiame), provvede alla macellazione di animali di ogni specie conferiti dalle società socie, alla lavorazione delle carni e alla relativa commercializzazione, rimanendo "pur sempre marginale" il servizio medesimo di macellazione prestato a favore di terzi non soci (e previsto dallo statuto in funzione della migliore efficienza della organizzazione propriamente consortile), correttamente la Corte di merito ha riconosciuto il privilegio generale sui mobili della società debitrice, a norma del n.5 bis dell'art. 2751 bis, credito vantato dalla società а r.l. C.C., al come corrispettivo della vendita di IC (costituenti il risultato conclusivo del prodotti processo di lavorazione e trasformazione delle consorziate società carni conferite dalle 20 cooperative agricole).
5. Infondate essendo tutte le censure argomentate nei sei motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della alsocietà a r.l. MA AR soccombente rimborso delle spese di questa fase del giudizio a 120000 favore della resistente società a r.
1. IC. 370000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore della società resistente, liquidate in complessive lire 4 133.800€ , delle quali lire 4milioni per onorari di avvocato. Roma, 29 settembre 2000 Дума Ноч IL RELATORE IL, PRESIDENTE gi miuskevic, est. CORTE SUPREMAD ONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria Mie Vannidi # 29 MAR 2001. IL CANCELLIERE Мне рабила AGENZIA DE Regis 20617 191.08 CENTONOVANTUNG 28 21