Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4585
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Sentenza 29 marzo 2001

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Con l'art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all'art. 2751 bis cod. civ., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative - e consorzi tra loro - di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa ai fini dell' esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla "ratio" della legge 29 luglio 1975 n. 426, introduttiva (art. 2) dell'art. 2751 bis cod. civ., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l'espressa previsione dell'art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Costituzione).

Ai fini della prova della conformità all' originale della fotocopia di un atto di un processo teletrasmesso dal difensore di una parte, la firma apposta dal difensore ricevente a margine dell' atto, anziché in calce, soddisfa ugualmente il requisito prescritto dall' art. 1 lett. c) della legge 7 giugno 1993 n. 183.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4585
    Data del deposito : 29 marzo 2001

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