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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2308/2021 R.G. proposto da: UBI FACTOR SPA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t., CARLO RE, cessionaria dei crediti vantati dalla CASA DI CURA VILLA GIOVANNA S.r.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio del Prof. Avv. NATALINO IRTI (RTINTL36DO5A5150), che la rappresenta e difende unita- mente all'Avv. SAVERIO PELLICANO (PLLSVR8OLO8D086C); - ricorrente- contro AUSL ROMA 3, già ASL ROMA D, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante, MARTA BRANCA, rap- presentata e difesa dall'Avv. FABIO FERRARA (FRRFBA55R11F8390), pec: fabio.ferrara@pec.aslromad.it ; -controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 5383 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 21/02/2023 avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 11591/2020, depositata in data 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore, PAOLA FILIPPI. FATTI DI CAUSA UBI TO, affermandosi cessionaria dei crediti vantati dalla casa di Cura IL GI S.r.L. nei confronti di AUSL OM 3, già AUSL OM D, citava quest'ultima, dinanzi al Tribunale di OM, chieden- done la condanna al pagamento di euro 1.431.605,20, quale corri- spettivo per prestazioni di riabilitazione svolte dalla cedente, per conto del servizio sanitario regionale, nel periodo 1. marzo 1996-31 dicembre 1998, vale a dire successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di programmazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie, basato sul pagamento tramite tariffe fisse predeterminate a livello regionale secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministero della sanità, attuativo dell'art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 7438/2009 e con sen- tenza definitiva n. 2187/2011, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento di euro 1.270.205,33, escludendo la condanna al pagamento dell'importo di euro 256.629,41, preteso a titolo di conguaglio per le prestazioni erogate prima del 10 giugno 1996, perché la casa di cura non risul- tava accreditata nel periodo compreso tra il 14 marzo 1996 - quando aveva chiesto di "ripristinare" il rapporto con il Servizio sanitario na- zionale, prima oggetto di convenzionamento - e il 1.0 giugno 1996 - quando aveva ottenuto l'accreditamento provvisorio -. La Corte d'Appello di OM, investita del gravarne da UBI TO S.p.A., la quale chiedeva la riforma delle sentenze di prime cure per 2 di 10 non aver riconosciuto la debenza dell'importo preteso a titolo di con- guaglio per le prestazioni di riabilitazione rese nel periodo anteriore al 10 giugno 1996, con la sentenza n. 4350/2017 respingeva l'ap- pello e confermava le decisioni impugnate. Ubi TO ricorreva per la cassazione di detta sentenza, formu- lando nove motivi. Con ordinanza interlocutoria n. 27582-2019 veniva disposto il rin- vio a nuovo ruolo perché, attesane la complessità sotto il profilo della rilevanza del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti, la questione fosse trattata in pubblica udienza. Con la sentenza n. 11591/2020, oggi impugnata, questa Corte ri- gettava il ricorso. Avverso detta sentenza UBI TO S.p.A. propone ricorso per re- vocazione e domanda, in via principale, che, revocata la sentenza per errore di fatto, il suo originario ricorso venga deciso nel merito con accoglimento del terzo motivo dichiarato precedentemente inammissibile e dunque con riforma della sentenza della Corte di ap- pello di OM e, in via subordinata, chiede che la sentenza n. 4350/2017 resa dalla Corte d'Appello di OM venga cassata con rinvio. Resiste con controricorso l'Azienda sanitaria locale OM 3. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ri- corso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procura- tore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con cui si è espresso per la inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Ubi TO denuncia l'errore di fatto risultante dagli atti della causa (artt. 391- bis e 395, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ.). Alla sentenza impugnata viene imputato di essersi affrancata dall'obbligo di giudicare il merito del ricorso, quando aveva dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, il cui accoglimento, in appli- cazione del criterio della ragione più liquida, avrebbe permesso di definire l'intero giudizio, secondo quanto affermato nel ricorso al § 6.1), incorrendo in un errore di fatto quanto alla ricognizione dei dati storici, avendo negato la ricorrenza del materiale indispensabile per la decisione. A supporto di ciò Ubi TO rileva che con il terzo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza d'appello n. 4350/2017, rubricato "Violazione dell'art. 2909 cod.civ. e dei principali generali in materia di giudicato, nonché dell'art. 12 delle 'disposizioni sulla legge in ge- nerale' e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi", aveva lamentato il rigetto dell'eccezione di giudicato da parte della Corte d'Appello che, facendo leva su una pretesa autono- mia del procedimento autorizzatorio, sulla distinzione tra l'accredi- tamento ottenuto per la riabilitazione ordinaria e quello ottenuto per la riabilitazione in day hospital, sull'inesistenza di automatismi nel riconoscimento della titolarità dell'accreditamento e adombrando che le sentenze assenta mente coperte da giudicato fossero state rese tra parti diverse, avrebbe disatteso l'accertamento, compiuto con effi- cacia di giudicato quanto al diritto alll'accreditamento, dal Tribunale di OM, con la sentenza 20 luglio 2005 n. 16999, e dalla Corte d'Appello di OM, con la decisione del 5 ottobre 2009 n. 3813 - sentenze rese in un altro giudizio intercorso tra l'US OM D e la casa di cura IL GI e Ubi TO -. In particolare, le pronunce in questione avrebbero accertato che la Casa di cura IL GI, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale sin dal 1992, do- veva ritenersi automaticamente accreditata senza necessità di alcun 4 di 10 provvedimento ad hoc, in virtù dell'art. 6, comma 6, della I. n. 724/94 e che SI S.p.A. aveva rilevato la casa di cura IL GI. La sentenza revocanda aveva ritenuto inammissibile il motivo, pre- cisando che «il giudicato "funziona" come "norma di diritto", ma co- stituisce "norma sul caso concreto". Dunque, per consentirne la cor- retta applicazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l'indicazione del suo oggetto, ossia, le specifiche circostanze del caso concreto», sicché «la ricorrente avrebbe dovuto assolvere ad oneri di individuazione e specificazione ancora più stringenti, avendo fatto valere la censura come error in iudicando in relazione a un giudicato costituito dall'insieme di due sentenze, di cui però non è richiamato il contenuto né dell'una né dell'altra»; in particolare, la sentenza os- servava che dal motivo emergeva «esclusivamente che nel prece- dente giudicato (anzi dalla combinazione dei giudicati dei due gradi di giudizio...), i due giudici di merito hanno statuito - sulla base di una interpretazione dell'art. 6, comma 6, I. n. 724/1994 - che l'ac- creditamento provvisorio discenda automaticamente dal precedente convenzionamento ... senza che si abbia - tuttavia contezza delle circostanze di fatti e, addirittura, dell'oggetto del giudizio precedente al di là dell'indicazione relativa a generiche "prestazioni effettuate, ante accreditamento...»; la conclusione di questa Corte era nel senso della inammissibilità del motivo, per violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., tanto più considerando che la resistente aveva «ec- cepito che le prestazioni de quibus non ricadevano per loro natura nel regime di antecedente convenzione e di successivo accredita- mento provvisorio, relativamente al breve periodo fatto valere auto- maticamente nei due giudicati, tra l'altro con riferimento ad altre prestazioni fatturate, comprensive di periodi anteriori al periodo di contestazione... ; dunque,... sarebbe stato onere della ricorrente svolgere una più compiuta allegazione sul punto» (pp.
9-10 della sentenza revocanda). 5 di 10 La sentenza impugnata sarebbe incorsa in una erronea percezione dei fatti di causa, avente i caratteri dell'errore revocatorio, per non avere rilevato che: - oltre ad essere stato precisamente segnalato, negli atti proces- suali, il 'luogo' ove il giudicato fu fatto valere nei giudizi di merito ed altresì che esso riguardava vicenda pressoché identica a quella in esame, sarebbe stato adeguatamente indicato il contenuto del pre- cedente giudizio, definito con sentenze coperte da giudicato, e sa- rebbe stata trascritta per intero la motivazione delle due decisioni, con riguardo alla questione oggetto di causa, dimostrando che il giu- dizio aveva coinvolto, da un lato, l'US D di OM, e, dall'altro, IL GI e Ubi TO, e che entrambe le sentenze avevano fatto applicazione dell'art. 6, comma 6, della I. n. 724/1994, concludendo che IL GI aveva l'accreditamento provvisorio a svolgere at- tività di riabilitazione prima della data del 10 giugno 1996; - a p. 20 del ricorso, sarebbe stato trascritto l'intero capo della sentenza del Tribunale di OM relativo all'accreditamento di IL GI, consentendo a questa Corte di ricavare le questioni di fatto e di diritto oggetto della decisione;
- il capo della decisione d'appello sul punto sarebbe stato anch'esso trascritto, quindi, sarebbero state soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. 2) Il Collegio ritiene che il motivo sia inammissibile. La Corte d'Appello, nella sentenza n. 4350/2017, aveva rigettato l'eccezione di giudicato anche in considerazione del fatto che le sen- tenze di cui si invocava l'applicazione con effetto di giudicato statui- vano su fattispecie diverse - accreditamento delle prestazioni di ge- nerica riabilitazione e non di riabilitazione in day hospital - che IL GI aveva cessato la sua attività e che il rapporto con il Servi- zio sanitario nazionale era stato ripristinato dalla società SI, la quale aveva rilevato l'attività della casa di cura e aveva proposto 6 di 10 istanza per ottenere nuovi provvedimenti autorizzatori e di accredi- tamento;
sicché, allo scopo di dimostrare gli errori in cui detta pro- nuncia era incorsa, parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere ad oneri di individuazione e specificazione ancora più stringenti, vieppiù considerando che era stato contestato che le prestazioni rese prima del 10 giugno 1996 rientrassero tra quelle che IL GI aveva svolto in regime di convenzionamento e che, dunque, ad esse si estendesse in via automatica l'accreditamento provvisorio. Tale essendo il nucleo argomentativo della sentenza revocanda, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ri- corso, le censure della ricorrente non sono idonee a scalfirlo. Le sentenze di cui si invocava l'applicazione con effetto di giudicato, come la ricorrente stessa afferma (cfr. p. 13 dell'odierno ricorso), non distinguevano tra tipi di riabilitazione, ma accertavano l'auto- matico accreditamento per le prestazioni effettuate dalla casa di Cura quando essa agiva in regime di convenzionamento. L'automa- tica operatività del regime di accreditamento provvisorio riguardava, dunque, le attività che IL GI aveva in precedenza già svolto in regime di convenzionamento. La decisione della Corte d'Appello aveva affermato che le presta- zioni oggetto di accreditamento automatico non riguardavano quelle erogate in regime di day hospital, perché esse non rientravano nell'oggetto della convenzione tra la SL e IL GI e che quindi non poteva essere fatto valere il giudicato che aveva riguardato pre- stazioni diverse da quelle oggetto della fattispecie per cui era causa. Allo scopo di dimostrare che, invece, il giudizio aveva riguardato le medesime prestazioni e che SI poteva beneficiare degli effetti automatici dell'accreditamento provvisorio di IL Bianca, parte ri- corrente non avrebbe dovuto limitarsi, come invece ribadisce di aver fatto, a riportare il capo delle sentenze che affermavano il principio di diritto invocato, cioè che una struttura che aveva erogato presta- 7 di 10 zioni sanitarie in regime di convenzionamento beneficiava dell'accre- ditamento automatico, ma avrebbe altresì dovuto dimostrare quali erano state le circostanze di fatto del giudizio precedente, allo scopo di far emergere che l'accreditamento di IL GI aveva riguar- dato tutte le prestazioni, cioè anche quelle rese in regime di day hospital, su cui era insorta controversia, e che di detto accredita- mento aveva beneficiato SI. Nessun errore di fatto può dunque essere imputato a questa Corte che, invece, ha correttamente applicato il principio di autosufficienza del ricorso: principio che questa Corte ha ribadito - anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Edu nella sentenza UC e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - essere compatibile con l'art. 6, par. 1, CEDU, purché, conformemente al criterio di proporzionalità, non si traduca in un eccesso di formalismo che modifichi il diritto di difesa (Cass, Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 19/04/2022, n. 12481). 2) Ubi TO deduce, altresì, "Violazione dell'art. 2909 cod.civ. e dei principi generali in materia di giudicato, nonché dell'art. 12 delle 'di- sposizioni sulla legge in generale' e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ." La ricorrente chiede a questa Corte di decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2°, ultima parte, cod.proc.civ., non es- sendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e, in conformità del giudicato, di accertare l'esistenza dell'accreditamento provvisorio in capo a IL GI, con accoglimento della richiesta di pagamento delle prestazioni di riabilitazione erogate. 3) L'inammissibilità del primo motivo assorbe tanto la richiesta di decisione nel merito quanto quella di cassazione con rinvio della sen- tenza revocanda. 4) Il ricorso va dichiarato inammissibile. 5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo;
8 di 10 6) Il Collegio rileva che l'SL di OM 3 in data 22 novembre 2022 ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte memoria di no- mina e costituzione dell'Avvocato CA Di AR quale nuovo di- fensore in giudizio e di avergli rilasciato, su foglio separato, allegato alla memoria stessa, nuova procura speciale debitamente sotto- scritta dal Direttore generale nonché rappresentante p.t., Francesca Milito, e con sottoscrizione autenticata dall'avvocato CA Di AR. Orbene, tale procura è irrituale, con conseguente invalidità della stessa e inammissibilità della memoria difensiva depositata dall'av- vocato CA Di AR in data 30 novembre 2022, non essendo siffatta modalità di nomina del difensore nel giudizio di legittimità consentita dall'art. 83 cod.proc.civ., comma 3 0, nel testo applicabile ratione temporis. Infatti, per espressa previsione dell'art. 58 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di pro- cedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giu- dizio iniziato prima deúi luglio 2009, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione di cui all'art. 83 cod.proc.civ. Pertanto, nella fat- tispecie all'esame, è ancora pienamente efficace la regula iuris per la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non può es- sere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 cod.proc.civ., comma 3°, nell'elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la pro- cura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati;
pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2° cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza 9 di 10 impugnata;
evidenziandosi, peraltro, che il potere attribuito al difen- sore dall'art. 83 cod.proc.civ., comma 3 0 , di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura - cui fanno riferimento i ricorrenti nella memoria - è condizionato dal conferimento della pro- cura in calce o a margine di uno degli atti indicati dalla norma (nella formulazione ratione temporis applicabile) o su di un foglio allegato all'atto che faccia corpo con esso e che se, invece, la procura è con- ferita con separata scrittura privata - come nel caso all'esame - l'au- tenticazione della firma del mandante può essere compiuta dal no- taio, pubblico ufficiale competente a certificare l'autografia delle sot- toscrizioni delle scritture private, o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge e non già dal difensore (Cass. 10/11/2015, n.22877 e successiva giurisprudenza conforme).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, li- quidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetta- rie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 6/12/2022.
9-10 della sentenza revocanda). 5 di 10 La sentenza impugnata sarebbe incorsa in una erronea percezione dei fatti di causa, avente i caratteri dell'errore revocatorio, per non avere rilevato che: - oltre ad essere stato precisamente segnalato, negli atti proces- suali, il 'luogo' ove il giudicato fu fatto valere nei giudizi di merito ed altresì che esso riguardava vicenda pressoché identica a quella in esame, sarebbe stato adeguatamente indicato il contenuto del pre- cedente giudizio, definito con sentenze coperte da giudicato, e sa- rebbe stata trascritta per intero la motivazione delle due decisioni, con riguardo alla questione oggetto di causa, dimostrando che il giu- dizio aveva coinvolto, da un lato, l'US D di OM, e, dall'altro, IL GI e Ubi TO, e che entrambe le sentenze avevano fatto applicazione dell'art. 6, comma 6, della I. n. 724/1994, concludendo che IL GI aveva l'accreditamento provvisorio a svolgere at- tività di riabilitazione prima della data del 10 giugno 1996; - a p. 20 del ricorso, sarebbe stato trascritto l'intero capo della sentenza del Tribunale di OM relativo all'accreditamento di IL GI, consentendo a questa Corte di ricavare le questioni di fatto e di diritto oggetto della decisione;
- il capo della decisione d'appello sul punto sarebbe stato anch'esso trascritto, quindi, sarebbero state soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. 2) Il Collegio ritiene che il motivo sia inammissibile. La Corte d'Appello, nella sentenza n. 4350/2017, aveva rigettato l'eccezione di giudicato anche in considerazione del fatto che le sen- tenze di cui si invocava l'applicazione con effetto di giudicato statui- vano su fattispecie diverse - accreditamento delle prestazioni di ge- nerica riabilitazione e non di riabilitazione in day hospital - che IL GI aveva cessato la sua attività e che il rapporto con il Servi- zio sanitario nazionale era stato ripristinato dalla società SI, la quale aveva rilevato l'attività della casa di cura e aveva proposto 6 di 10 istanza per ottenere nuovi provvedimenti autorizzatori e di accredi- tamento;
sicché, allo scopo di dimostrare gli errori in cui detta pro- nuncia era incorsa, parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere ad oneri di individuazione e specificazione ancora più stringenti, vieppiù considerando che era stato contestato che le prestazioni rese prima del 10 giugno 1996 rientrassero tra quelle che IL GI aveva svolto in regime di convenzionamento e che, dunque, ad esse si estendesse in via automatica l'accreditamento provvisorio. Tale essendo il nucleo argomentativo della sentenza revocanda, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ri- corso, le censure della ricorrente non sono idonee a scalfirlo. Le sentenze di cui si invocava l'applicazione con effetto di giudicato, come la ricorrente stessa afferma (cfr. p. 13 dell'odierno ricorso), non distinguevano tra tipi di riabilitazione, ma accertavano l'auto- matico accreditamento per le prestazioni effettuate dalla casa di Cura quando essa agiva in regime di convenzionamento. L'automa- tica operatività del regime di accreditamento provvisorio riguardava, dunque, le attività che IL GI aveva in precedenza già svolto in regime di convenzionamento. La decisione della Corte d'Appello aveva affermato che le presta- zioni oggetto di accreditamento automatico non riguardavano quelle erogate in regime di day hospital, perché esse non rientravano nell'oggetto della convenzione tra la SL e IL GI e che quindi non poteva essere fatto valere il giudicato che aveva riguardato pre- stazioni diverse da quelle oggetto della fattispecie per cui era causa. Allo scopo di dimostrare che, invece, il giudizio aveva riguardato le medesime prestazioni e che SI poteva beneficiare degli effetti automatici dell'accreditamento provvisorio di IL Bianca, parte ri- corrente non avrebbe dovuto limitarsi, come invece ribadisce di aver fatto, a riportare il capo delle sentenze che affermavano il principio di diritto invocato, cioè che una struttura che aveva erogato presta- 7 di 10 zioni sanitarie in regime di convenzionamento beneficiava dell'accre- ditamento automatico, ma avrebbe altresì dovuto dimostrare quali erano state le circostanze di fatto del giudizio precedente, allo scopo di far emergere che l'accreditamento di IL GI aveva riguar- dato tutte le prestazioni, cioè anche quelle rese in regime di day hospital, su cui era insorta controversia, e che di detto accredita- mento aveva beneficiato SI. Nessun errore di fatto può dunque essere imputato a questa Corte che, invece, ha correttamente applicato il principio di autosufficienza del ricorso: principio che questa Corte ha ribadito - anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Edu nella sentenza UC e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - essere compatibile con l'art. 6, par. 1, CEDU, purché, conformemente al criterio di proporzionalità, non si traduca in un eccesso di formalismo che modifichi il diritto di difesa (Cass, Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 19/04/2022, n. 12481). 2) Ubi TO deduce, altresì, "Violazione dell'art. 2909 cod.civ. e dei principi generali in materia di giudicato, nonché dell'art. 12 delle 'di- sposizioni sulla legge in generale' e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ." La ricorrente chiede a questa Corte di decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2°, ultima parte, cod.proc.civ., non es- sendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e, in conformità del giudicato, di accertare l'esistenza dell'accreditamento provvisorio in capo a IL GI, con accoglimento della richiesta di pagamento delle prestazioni di riabilitazione erogate. 3) L'inammissibilità del primo motivo assorbe tanto la richiesta di decisione nel merito quanto quella di cassazione con rinvio della sen- tenza revocanda. 4) Il ricorso va dichiarato inammissibile. 5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo;
8 di 10 6) Il Collegio rileva che l'SL di OM 3 in data 22 novembre 2022 ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte memoria di no- mina e costituzione dell'Avvocato CA Di AR quale nuovo di- fensore in giudizio e di avergli rilasciato, su foglio separato, allegato alla memoria stessa, nuova procura speciale debitamente sotto- scritta dal Direttore generale nonché rappresentante p.t., Francesca Milito, e con sottoscrizione autenticata dall'avvocato CA Di AR. Orbene, tale procura è irrituale, con conseguente invalidità della stessa e inammissibilità della memoria difensiva depositata dall'av- vocato CA Di AR in data 30 novembre 2022, non essendo siffatta modalità di nomina del difensore nel giudizio di legittimità consentita dall'art. 83 cod.proc.civ., comma 3 0, nel testo applicabile ratione temporis. Infatti, per espressa previsione dell'art. 58 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di pro- cedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giu- dizio iniziato prima deúi luglio 2009, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione di cui all'art. 83 cod.proc.civ. Pertanto, nella fat- tispecie all'esame, è ancora pienamente efficace la regula iuris per la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non può es- sere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 cod.proc.civ., comma 3°, nell'elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la pro- cura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati;
pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2° cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza 9 di 10 impugnata;
evidenziandosi, peraltro, che il potere attribuito al difen- sore dall'art. 83 cod.proc.civ., comma 3 0 , di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura - cui fanno riferimento i ricorrenti nella memoria - è condizionato dal conferimento della pro- cura in calce o a margine di uno degli atti indicati dalla norma (nella formulazione ratione temporis applicabile) o su di un foglio allegato all'atto che faccia corpo con esso e che se, invece, la procura è con- ferita con separata scrittura privata - come nel caso all'esame - l'au- tenticazione della firma del mandante può essere compiuta dal no- taio, pubblico ufficiale competente a certificare l'autografia delle sot- toscrizioni delle scritture private, o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge e non già dal difensore (Cass. 10/11/2015, n.22877 e successiva giurisprudenza conforme).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, li- quidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetta- rie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 6/12/2022.