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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 promossa da:
in persona della curatrice dott.ssa rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Marco Amorese
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Manuela Fiore;
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ; CP_2 C.F._1
C.F. ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo: che con sentenza del 3 giugno Controparte_1 CP_2 Controparte_3
2020 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della società che dall'esame della Parte_1
pagina 1 di 8 documentazione contabile emergeva che al momento dell'apertura del concorso era pendente un procedimento di pignoramento presso terzi promosso da alcuni dipendenti nei confronti della società fallita per ottenere il pagamento di crediti da lavoro (procedura n. 807/2020 R.G. – Tribunale di Bergamo); che, in particolare, il procedimento era stato promosso da , , e Parte_3 Persona_1 CP_2 per un credito di importo complessivo pari a € 79.612,31, oltre interessi e rivalutazione, Controparte_3 mentre terze pignorate erano e SMS Group s.p.a.; che detto procedimento non Controparte_1 veniva interrotto a seguito della declaratoria di fallimento e anzi con ordinanza del 5 giugno 2020 il g.e. assegnava ai creditori procedenti € 38.020,00, pignorato ad SMS Group s.p.a. ed € 61.803,20 pignorato ad che in esecuzione della predetta ordinanza, per quel che qui rileva, versava Controparte_1 CP_1
€ 45.745,42 in favore di e € 14.592,26 in favore di mentre SMS Group CP_2 Controparte_3
s.p.a. € 11.000,00 in favore di € 7.389,07 in favore di che la curatela CP_2 Controparte_3 addiveniva ad una definizione bonaria della controversia con la società SMS Group s.p.a., che corrispondeva la minore somma di € 9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e Controparte_3
(e cioè € 5.616,54); che tali pagamenti avvenuti successivamente all'apertura del concorso CP_2 erano inefficaci ex art. 44 l.fall., anche se eseguiti in attuazione di un provvedimento di assegnazione somme pronunciato nell'ambito di un'espropriazione presso terzi;
che, in ogni caso, perlomeno per la componente relativa ai rimborsi spese, alle indennità, alle spese legali erano pure revocabili ai sensi dell'art. 67 l.fall..
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo di accertare che i pagamenti effettuati dalla società
[...] in favore di e (disposti nelle date del 22 giugno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare la società al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del Controparte_1
CP_ fallimento : e, in solido con la stessa, per l'importo di € 45.745,42 e Pt_1 CP_2 CP_3 er l'importo di € 14.592,26; nonché accertare che i pagamenti effettuati dalla società SMS Group
[...]
s.p.a in favore di e in data 26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi CP_2 Controparte_3 dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare a corrispondere al fallimento CP_2 Parte_1
l'importo di € 5.616,54 e condannare a restituire al fallimento l'importo di Controparte_3 Parte_1
€ 3.772,53. In subordine, revocare i pagamenti ai sensi dell'art. 67 l.fall. e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della componente di spese legali, indennità e rimborsi spese pari ad almeno €
7.833,82 o alla diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal fallimento e, più Controparte_1 precisamente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il destinatario della domanda di accertamento dell'inefficacia del pagamento e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente percepita, non poteva che essere il creditore soddisfatto e non anche il soggetto che aveva effettuato il pagamento;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, avendo la curatrice ingenerato in il legittimo affidamento che alcuna ulteriore pretesa sarebbe stata avanzata contro di essa. Rilevava, CP_1 altresì, la buona fede con cui aveva disposto i pagamenti e l'infondatezza della domanda di revoca CP_1 ex art. 67 l.fall.. Infine, in riconvenzionale e subordinata, promuoveva domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela per omessa tempestiva comunicazione a del sopravvenuto fallimento di CP_1
nonché di condanna nei confronti di e al pagamento di Parte_1 Controparte_3 CP_2 tutte le somme che a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovesse essere tenuta a pagare al . Parte_1
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo: preliminarmente in rito, di differire la prima udienza onde consentire la citazione degli altri convenuti e per rispondere sulla CP_2 Controparte_3 domanda proposta contro di loro da in via subordinata e condizionata;
nel merito, Controparte_1 nei confronti del fallimento ricorrente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in ogni caso, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal
[...] Parte_1 contro in via subordinata e condizionata, sempre nei confronti del
[...] Controparte_1
Fallimento ricorrente, accertare e liquidare tutti i danni subiti da in conseguenza Controparte_1 del comportamento omissivo della curatela e per l'effetto condannare il al risarcimento dei
Parte_1 suddetti danni nella misura determinata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 20.112,55, disponendone la compensazione con le somme eventualmente dovute al ricorrente;
nei
Parte_1 confronti di e in via condizionata all'accoglimento delle domande CP_2 Controparte_3 proposte dal contro condannare i medesimi, in via solidale tra loro, a tenere indenne e
Parte_1 CP_1 manlevare di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a Controparte_1 qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione al;
sempre nei confronti dei predetti in via
Parte_1 CP_3 gradata, condannare ciascuno di essi a restituire tutte le somme percepite da in Controparte_1 esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. fino alla concorrenza a carico di dell'importo di CP_2
€ 45.745,42 e a carico di dell'importo di € 14.592,26; oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria. Con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 8 Il giudice, ritenuta la causa matura per le decisione, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 17 dicembre 2024, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ex art. 44 l.fall. è fondata e come tale merita accoglimento.
e hanno agito in executivis contro la società di poi fallita, procedendo al CP_4 Controparte_5 pignoramento presso terzi del credito da questa vantato nei confronti di e di SMS Controparte_1
Group s.p.a., ottenendone l'assegnazione in epoca pacificamente successiva all'apertura della procedura concorsuale, così come successivi sono stati i pagamenti del debitor debitoris in favore dei creditori pignoranti.
Il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra pagamento eseguito in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.cp.c. e fallimento del debitore assoggettato a pignoramento presso terzi non è contestato fra le parti: «In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta
"salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo»
(Cassazione civile, sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227).
Il meccanismo così congegnato, pur sacrificando in termini dogmatici - per il tramite del sistema pubblicitario descritto nell'art. 16, comma 2, l.fall.. - alcuni principi generali dell'ordinamento (si pensi, ad esempio, al pagamento eseguito in buona fede al creditore apparente ex art. 1189 c.c.), si rivela sul piano operativo congeniale all'obbiettivo ultimo della migliore soddisfazione dei creditori concorsuali, dal momento che nessun atto compiuto dal fallito e nessun pagamento da questi eseguito o ricevuto pendente pagina 4 di 8 procedura possono pregiudicare il patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori medesimi.
Dibattuta nella presente controversia è invece la legittimazione passiva in questo tipo di azione, che secondo parte ricorrente è esperibile sia nei confronti dell'accipiens che del solvens, mentre secondo parte resistente solo nei confronti dell'accipiens.
In particolare, secondo la prospettazione di parte convenuta, la giurisprudenza di legittimità si sarebbe orientata nel senso della carenza di legittimazione passiva del solvens, essendo legittimato a subire gli effetti della declaratoria di inefficacia solo l'accipiens.
In specie, la convenuta cita alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Occorre subito rilevare che il richiamo a Cass. 7477/2020 non è pertinente, in quanto in quel caso la Corte si è pronunciata sui pagamenti effettuati a mezzo di bonifico bancario su ordine del legale rappresentante della impresa fallita, attraverso un'operazione di conto corrente bancario. In quel contesto, la Corte ha evidenziato come il pagamento era stato effettuato su disposizione e con provvista del fallito a beneficio di un suo creditore, con ciò essendosi integrata la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 44 l.fall. rispetto alla quale è uno e soltanto è il legittimato passivo, e cioè il creditore che quel pagamento aveva riscosso violando la parità del trattamento dei creditori.
Gli altri precedenti di citati da parte convenuta riguardano fattispecie in cui un debitore del fallito aveva eseguito - dopo il fallimento - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del fallimento - l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c.; in quei casi, il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall., ma la relativa azione è stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens, non anche del solvens (v. in particolare, Cass. 14779/2016, 25421/2015).
Nella fattispecie in esame, invece, anche l'assegnazione del credito pignorato è avvenuta pacificamente dopo l'assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale - in forza di provvedimento perciò «privo di effetti giuridici» per giurisprudenza consolidata (a partire da Cass. 464/1965) - con una duplice conseguenza:
(i) che la titolarità del credito vantato dalla società fallita nei confronti dei terzi pignorati non è mai legittimamente passata (sia pure "salvo esazione") in capo ai creditori procedenti;
(ii) che il pagamento è stato effettuato ad un soggetto nemmeno astrattamente legittimato a riceverlo, per giunta senza alcuna efficacia liberatoria per il solvens, in assenza delle condizioni contemplate dall'art. 1188, comma 2, c.c.. In altre parole, il terzo pignorato che esegue il pagamento a mani del creditore pignorante non esegue un pagamento liberatorio, perché l'unico legittimato a riscuotere il credito ex art. 1188 c.c. è il curatore fallimentare. Di talché la legittimazione passiva esiste in capo tanto al solvens quanto al creditore pignorante pagina 5 di 8 accipiens, ed entrambi potranno essere evocati in giudizio dalla curatela fallimentare (Cass. n. 19947/2017 e
Cass. 10867/2020).
In particolare la S.C. ha avuto modo di chiarire che «Nella giurisprudenza di legittimità non si è mai dubitato del duplice effetto estintivo che produce, in simili ipotesi, il pagamento eseguito dopo il fallimento dal terzo "assegnato", che infatti estingue: per un verso, il debito del fallito verso il creditore pignorante;
per altro verso, il debito del debitor debitoris verso il fallito. Nel primo caso, la conseguente inefficacia è riconducibile all'art. 44, comma 1, legge fall., trattandosi della soddisfazione di un credito che sarebbe dovuta avvenire in sede concorsuale (e perciò in moneta fallimentare), donde la ripetibilità del pagamento dall'accipiens e la facoltà di insinuazione al passivo per il corrispondente importo. Nel secondo caso,
l'analoga inefficacia è riconducibile invece all'art. 44, comma 2, legge fall., poiché è come se il terzo [ERIM] avesse pagato il proprio debito nelle mani del fallito, piuttosto che - come dovuto - al curatore» (così Cass. 10867/2020).
Ne consegue quindi che l'odierna convenuta ha la legittimazione passiva ai sensi dell'art. 44, secondo comma, l.fall..
Nel merito la domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui la curatrice avrebbe manifestato «la volontà di – e le modalità per – addivenire all'estinzione del rapporto intercorso con la fallita, ammettendo sostanzialmente come solutori nei confronti della Procedura i pagamenti già eseguiti in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione coattiva e definendo l'ammontare del residuo dovuto per la chiusura finale del rapporto».
Premessa la genericità della doglianza, limitandosi parte convenuta a esprimere valutazioni inferenziali senza ricondurre il fatto dedotto ad alcuna norma astratta e generale, ritiene il Tribunale dall'esame delle dichiarazioni in atti (cfr. doc. n. 16 e 17 fasc. parte resistente) non risulta intervenuto alcun accordo transattivo. Nelle p.e.c. prodotte, in particolare, non emerge l'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra le parti, né soprattutto su quali contrapposte pretese e su quali diritti venisse ad incidere l'effetto abdicativo del negozio, così da delineare l'ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore della quietanza.
Ciò posto, è pacifico e incontestato fra le parti che successivamente all'apertura della procedura concorsuale in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. ha versato € Controparte_1
45.745,42 in favore di (di cui € 15.248,48 con bonifico del 22.6.2020; € 15.248,48 con CP_2 bonifico del 4.8.2020 ed € 15.248,46 con bonifico del 16.9.2020 - doc. 5 fasc. ricorrente); e € 14.592,26 in favore di (di cui € 4.864,09 con bonifico del 22.6.2020; € 4.864,09 con bonifico del Controparte_3
4.8.2020 ed € 4.864,08 con bonifico del 16.9.2020 - cfr. doc. 6 fasc. ricorrente).
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 44 l.fall. di tali pagamenti e per l'effetto disposta la condanna della al pagamento dell'importo di € Controparte_1
pagina 6 di 8 60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, di per l'importo di Parte_1 CP_2
€ 45.745,42 e di per l'importo di € 14.592,26. Controparte_3
Risulta altresì provato che anche la terza pignorata SMS Group S.p.a. in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme ha effettuato i pagamenti per € 11.000,00 in favore di (con CP_2 versamento in data 26.06.2020 – cfr. doc. n. 7 fasc. ricorrente) e € 7.389,07 in favore di Controparte_3
(con versamento in data 26.06.2020 – doc. 8 fasc. ricorrente). La curatela ha raggiunto una definizione bonaria della controversia con la società SMS Group s.p.a., che ha corrisposto la minore somma di
€9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e (e cioè € 5.616,54). Controparte_3 CP_2
Pertanto, accertata l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.fall. dei predetti pagamenti effettuati dalla società SMS group s.p.a, deve essere pure disposta la condanna di a corrispondere al CP_2 Parte_1
l'importo di € 5.616,54 e di a restituire al fallimento l'importo di €
[...] Controparte_3 Parte_1
3.772,53.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni promossa da nei CP_1 confronti del curatore per omessa tempestiva comunicazione del sopravvenuto fallimento di Parte_1
Sul punto è sufficiente osservare che alcuna condotta antigiuridica è ascrivibile al curatore, il cui dovere di comunicare il fallimento ai terzi è assolto con la sola pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento sul Registro Imprese.
Deve, infine, essere rimessa in istruttoria la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni proposta in via subordinata e condiziona da nei confronti e al CP_1 CP_4 Controparte_5 fine di consentire la vocatio in ius dei convenuti contumaci, conformemente al disposto di cui all'art. 292
c.p.c..
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare, in solido fra loro, su e e si liquidano Controparte_1 CP_4 Controparte_5 ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, valore da € 52.001,00 a € 260.000,00), in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni
(di cui € 759,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo per iscrizione a ruolo) e € 8.433,00 per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la fase decisionale) a favore del oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Parte_1
p.q.m.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Bergamo, parzialmente definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe (Cass., S.U. 25 marzo 2011 n. 6993; negli stessi termini Cass. civ., S.U., 19 aprile 2021, n. 10242), ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta che i pagamenti effettuati dalla società (C.F. in favore di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. e (C.F. ) CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
(effettuati nelle date del 22 giugno 2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condanna la società al pagamento dell'importo di € Controparte_1
60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, per l'importo di € Parte_1 CP_2
45.745,42 e per l'importo di € 14.592,26; Controparte_3
- accerta che i pagamenti effettuati dalla società SMS Group s.p.a (C.F in favore dei signori P.IVA_2
(C.F. e (C.F. ) in data CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condanna a CP_2 corrispondere al fallimento l'importo di € 5.616,54 e (C.F. Parte_1 Controparte_3
) a corrispondere al fallimento l'importo di € 3.772,53; C.F._2 Parte_1
- condanna e in solido fra loro, alla refusione Controparte_1 CP_4 Controparte_5 delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni e €
8.433,00 per onorari a favore del fallimento oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.; Parte_1
- rimette in istruttoria la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni proposta in via subordinata e condizionata da nei confronti e come da CP_1 CP_4 Controparte_5 separato provvedimento.
Bergamo, 3 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 promossa da:
in persona della curatrice dott.ssa rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Marco Amorese
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Manuela Fiore;
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ; CP_2 C.F._1
C.F. ); Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo: che con sentenza del 3 giugno Controparte_1 CP_2 Controparte_3
2020 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della società che dall'esame della Parte_1
pagina 1 di 8 documentazione contabile emergeva che al momento dell'apertura del concorso era pendente un procedimento di pignoramento presso terzi promosso da alcuni dipendenti nei confronti della società fallita per ottenere il pagamento di crediti da lavoro (procedura n. 807/2020 R.G. – Tribunale di Bergamo); che, in particolare, il procedimento era stato promosso da , , e Parte_3 Persona_1 CP_2 per un credito di importo complessivo pari a € 79.612,31, oltre interessi e rivalutazione, Controparte_3 mentre terze pignorate erano e SMS Group s.p.a.; che detto procedimento non Controparte_1 veniva interrotto a seguito della declaratoria di fallimento e anzi con ordinanza del 5 giugno 2020 il g.e. assegnava ai creditori procedenti € 38.020,00, pignorato ad SMS Group s.p.a. ed € 61.803,20 pignorato ad che in esecuzione della predetta ordinanza, per quel che qui rileva, versava Controparte_1 CP_1
€ 45.745,42 in favore di e € 14.592,26 in favore di mentre SMS Group CP_2 Controparte_3
s.p.a. € 11.000,00 in favore di € 7.389,07 in favore di che la curatela CP_2 Controparte_3 addiveniva ad una definizione bonaria della controversia con la società SMS Group s.p.a., che corrispondeva la minore somma di € 9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e Controparte_3
(e cioè € 5.616,54); che tali pagamenti avvenuti successivamente all'apertura del concorso CP_2 erano inefficaci ex art. 44 l.fall., anche se eseguiti in attuazione di un provvedimento di assegnazione somme pronunciato nell'ambito di un'espropriazione presso terzi;
che, in ogni caso, perlomeno per la componente relativa ai rimborsi spese, alle indennità, alle spese legali erano pure revocabili ai sensi dell'art. 67 l.fall..
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo di accertare che i pagamenti effettuati dalla società
[...] in favore di e (disposti nelle date del 22 giugno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare la società al pagamento dell'importo di € 60.337,68 in favore del Controparte_1
CP_ fallimento : e, in solido con la stessa, per l'importo di € 45.745,42 e Pt_1 CP_2 CP_3 er l'importo di € 14.592,26; nonché accertare che i pagamenti effettuati dalla società SMS Group
[...]
s.p.a in favore di e in data 26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi CP_2 Controparte_3 dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condannare a corrispondere al fallimento CP_2 Parte_1
l'importo di € 5.616,54 e condannare a restituire al fallimento l'importo di Controparte_3 Parte_1
€ 3.772,53. In subordine, revocare i pagamenti ai sensi dell'art. 67 l.fall. e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della componente di spese legali, indennità e rimborsi spese pari ad almeno €
7.833,82 o alla diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 settembre 2023 si costituiva in giudizio la società contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal fallimento e, più Controparte_1 precisamente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il destinatario della domanda di accertamento dell'inefficacia del pagamento e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente percepita, non poteva che essere il creditore soddisfatto e non anche il soggetto che aveva effettuato il pagamento;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, avendo la curatrice ingenerato in il legittimo affidamento che alcuna ulteriore pretesa sarebbe stata avanzata contro di essa. Rilevava, CP_1 altresì, la buona fede con cui aveva disposto i pagamenti e l'infondatezza della domanda di revoca CP_1 ex art. 67 l.fall.. Infine, in riconvenzionale e subordinata, promuoveva domanda di risarcimento danni nei confronti della curatela per omessa tempestiva comunicazione a del sopravvenuto fallimento di CP_1
nonché di condanna nei confronti di e al pagamento di Parte_1 Controparte_3 CP_2 tutte le somme che a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovesse essere tenuta a pagare al . Parte_1
Per tutte queste ragioni, concludeva chiedendo: preliminarmente in rito, di differire la prima udienza onde consentire la citazione degli altri convenuti e per rispondere sulla CP_2 Controparte_3 domanda proposta contro di loro da in via subordinata e condizionata;
nel merito, Controparte_1 nei confronti del fallimento ricorrente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in ogni caso, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal
[...] Parte_1 contro in via subordinata e condizionata, sempre nei confronti del
[...] Controparte_1
Fallimento ricorrente, accertare e liquidare tutti i danni subiti da in conseguenza Controparte_1 del comportamento omissivo della curatela e per l'effetto condannare il al risarcimento dei
Parte_1 suddetti danni nella misura determinata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 20.112,55, disponendone la compensazione con le somme eventualmente dovute al ricorrente;
nei
Parte_1 confronti di e in via condizionata all'accoglimento delle domande CP_2 Controparte_3 proposte dal contro condannare i medesimi, in via solidale tra loro, a tenere indenne e
Parte_1 CP_1 manlevare di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a Controparte_1 qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione al;
sempre nei confronti dei predetti in via
Parte_1 CP_3 gradata, condannare ciascuno di essi a restituire tutte le somme percepite da in Controparte_1 esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. fino alla concorrenza a carico di dell'importo di CP_2
€ 45.745,42 e a carico di dell'importo di € 14.592,26; oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria. Con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 8 Il giudice, ritenuta la causa matura per le decisione, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 17 dicembre 2024, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ex art. 44 l.fall. è fondata e come tale merita accoglimento.
e hanno agito in executivis contro la società di poi fallita, procedendo al CP_4 Controparte_5 pignoramento presso terzi del credito da questa vantato nei confronti di e di SMS Controparte_1
Group s.p.a., ottenendone l'assegnazione in epoca pacificamente successiva all'apertura della procedura concorsuale, così come successivi sono stati i pagamenti del debitor debitoris in favore dei creditori pignoranti.
Il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto tra pagamento eseguito in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.cp.c. e fallimento del debitore assoggettato a pignoramento presso terzi non è contestato fra le parti: «In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta
"salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo»
(Cassazione civile, sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227).
Il meccanismo così congegnato, pur sacrificando in termini dogmatici - per il tramite del sistema pubblicitario descritto nell'art. 16, comma 2, l.fall.. - alcuni principi generali dell'ordinamento (si pensi, ad esempio, al pagamento eseguito in buona fede al creditore apparente ex art. 1189 c.c.), si rivela sul piano operativo congeniale all'obbiettivo ultimo della migliore soddisfazione dei creditori concorsuali, dal momento che nessun atto compiuto dal fallito e nessun pagamento da questi eseguito o ricevuto pendente pagina 4 di 8 procedura possono pregiudicare il patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori medesimi.
Dibattuta nella presente controversia è invece la legittimazione passiva in questo tipo di azione, che secondo parte ricorrente è esperibile sia nei confronti dell'accipiens che del solvens, mentre secondo parte resistente solo nei confronti dell'accipiens.
In particolare, secondo la prospettazione di parte convenuta, la giurisprudenza di legittimità si sarebbe orientata nel senso della carenza di legittimazione passiva del solvens, essendo legittimato a subire gli effetti della declaratoria di inefficacia solo l'accipiens.
In specie, la convenuta cita alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Occorre subito rilevare che il richiamo a Cass. 7477/2020 non è pertinente, in quanto in quel caso la Corte si è pronunciata sui pagamenti effettuati a mezzo di bonifico bancario su ordine del legale rappresentante della impresa fallita, attraverso un'operazione di conto corrente bancario. In quel contesto, la Corte ha evidenziato come il pagamento era stato effettuato su disposizione e con provvista del fallito a beneficio di un suo creditore, con ciò essendosi integrata la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 44 l.fall. rispetto alla quale è uno e soltanto è il legittimato passivo, e cioè il creditore che quel pagamento aveva riscosso violando la parità del trattamento dei creditori.
Gli altri precedenti di citati da parte convenuta riguardano fattispecie in cui un debitore del fallito aveva eseguito - dopo il fallimento - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del fallimento - l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c.; in quei casi, il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall., ma la relativa azione è stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens, non anche del solvens (v. in particolare, Cass. 14779/2016, 25421/2015).
Nella fattispecie in esame, invece, anche l'assegnazione del credito pignorato è avvenuta pacificamente dopo l'assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale - in forza di provvedimento perciò «privo di effetti giuridici» per giurisprudenza consolidata (a partire da Cass. 464/1965) - con una duplice conseguenza:
(i) che la titolarità del credito vantato dalla società fallita nei confronti dei terzi pignorati non è mai legittimamente passata (sia pure "salvo esazione") in capo ai creditori procedenti;
(ii) che il pagamento è stato effettuato ad un soggetto nemmeno astrattamente legittimato a riceverlo, per giunta senza alcuna efficacia liberatoria per il solvens, in assenza delle condizioni contemplate dall'art. 1188, comma 2, c.c.. In altre parole, il terzo pignorato che esegue il pagamento a mani del creditore pignorante non esegue un pagamento liberatorio, perché l'unico legittimato a riscuotere il credito ex art. 1188 c.c. è il curatore fallimentare. Di talché la legittimazione passiva esiste in capo tanto al solvens quanto al creditore pignorante pagina 5 di 8 accipiens, ed entrambi potranno essere evocati in giudizio dalla curatela fallimentare (Cass. n. 19947/2017 e
Cass. 10867/2020).
In particolare la S.C. ha avuto modo di chiarire che «Nella giurisprudenza di legittimità non si è mai dubitato del duplice effetto estintivo che produce, in simili ipotesi, il pagamento eseguito dopo il fallimento dal terzo "assegnato", che infatti estingue: per un verso, il debito del fallito verso il creditore pignorante;
per altro verso, il debito del debitor debitoris verso il fallito. Nel primo caso, la conseguente inefficacia è riconducibile all'art. 44, comma 1, legge fall., trattandosi della soddisfazione di un credito che sarebbe dovuta avvenire in sede concorsuale (e perciò in moneta fallimentare), donde la ripetibilità del pagamento dall'accipiens e la facoltà di insinuazione al passivo per il corrispondente importo. Nel secondo caso,
l'analoga inefficacia è riconducibile invece all'art. 44, comma 2, legge fall., poiché è come se il terzo [ERIM] avesse pagato il proprio debito nelle mani del fallito, piuttosto che - come dovuto - al curatore» (così Cass. 10867/2020).
Ne consegue quindi che l'odierna convenuta ha la legittimazione passiva ai sensi dell'art. 44, secondo comma, l.fall..
Nel merito la domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui la curatrice avrebbe manifestato «la volontà di – e le modalità per – addivenire all'estinzione del rapporto intercorso con la fallita, ammettendo sostanzialmente come solutori nei confronti della Procedura i pagamenti già eseguiti in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione coattiva e definendo l'ammontare del residuo dovuto per la chiusura finale del rapporto».
Premessa la genericità della doglianza, limitandosi parte convenuta a esprimere valutazioni inferenziali senza ricondurre il fatto dedotto ad alcuna norma astratta e generale, ritiene il Tribunale dall'esame delle dichiarazioni in atti (cfr. doc. n. 16 e 17 fasc. parte resistente) non risulta intervenuto alcun accordo transattivo. Nelle p.e.c. prodotte, in particolare, non emerge l'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra le parti, né soprattutto su quali contrapposte pretese e su quali diritti venisse ad incidere l'effetto abdicativo del negozio, così da delineare l'ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore della quietanza.
Ciò posto, è pacifico e incontestato fra le parti che successivamente all'apertura della procedura concorsuale in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. ha versato € Controparte_1
45.745,42 in favore di (di cui € 15.248,48 con bonifico del 22.6.2020; € 15.248,48 con CP_2 bonifico del 4.8.2020 ed € 15.248,46 con bonifico del 16.9.2020 - doc. 5 fasc. ricorrente); e € 14.592,26 in favore di (di cui € 4.864,09 con bonifico del 22.6.2020; € 4.864,09 con bonifico del Controparte_3
4.8.2020 ed € 4.864,08 con bonifico del 16.9.2020 - cfr. doc. 6 fasc. ricorrente).
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 44 l.fall. di tali pagamenti e per l'effetto disposta la condanna della al pagamento dell'importo di € Controparte_1
pagina 6 di 8 60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, di per l'importo di Parte_1 CP_2
€ 45.745,42 e di per l'importo di € 14.592,26. Controparte_3
Risulta altresì provato che anche la terza pignorata SMS Group S.p.a. in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme ha effettuato i pagamenti per € 11.000,00 in favore di (con CP_2 versamento in data 26.06.2020 – cfr. doc. n. 7 fasc. ricorrente) e € 7.389,07 in favore di Controparte_3
(con versamento in data 26.06.2020 – doc. 8 fasc. ricorrente). La curatela ha raggiunto una definizione bonaria della controversia con la società SMS Group s.p.a., che ha corrisposto la minore somma di
€9.000,00 a tacitazione del credito del fallimento e con riserva di chiedere il residuo agli indebiti percipienti delle somme assegnate a (e cioè € 3.772,53) e (e cioè € 5.616,54). Controparte_3 CP_2
Pertanto, accertata l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.fall. dei predetti pagamenti effettuati dalla società SMS group s.p.a, deve essere pure disposta la condanna di a corrispondere al CP_2 Parte_1
l'importo di € 5.616,54 e di a restituire al fallimento l'importo di €
[...] Controparte_3 Parte_1
3.772,53.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni promossa da nei CP_1 confronti del curatore per omessa tempestiva comunicazione del sopravvenuto fallimento di Parte_1
Sul punto è sufficiente osservare che alcuna condotta antigiuridica è ascrivibile al curatore, il cui dovere di comunicare il fallimento ai terzi è assolto con la sola pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento sul Registro Imprese.
Deve, infine, essere rimessa in istruttoria la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni proposta in via subordinata e condiziona da nei confronti e al CP_1 CP_4 Controparte_5 fine di consentire la vocatio in ius dei convenuti contumaci, conformemente al disposto di cui all'art. 292
c.p.c..
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare, in solido fra loro, su e e si liquidano Controparte_1 CP_4 Controparte_5 ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, valore da € 52.001,00 a € 260.000,00), in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni
(di cui € 759,00 per contributo unificato e € 27,00 per marca da bollo per iscrizione a ruolo) e € 8.433,00 per onorari (di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, e € 4.252,00 per la fase decisionale) a favore del oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Parte_1
p.q.m.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Bergamo, parzialmente definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe (Cass., S.U. 25 marzo 2011 n. 6993; negli stessi termini Cass. civ., S.U., 19 aprile 2021, n. 10242), ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta che i pagamenti effettuati dalla società (C.F. in favore di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. e (C.F. ) CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
(effettuati nelle date del 22 giugno 2020, 4 agosto 2020 e 16 settembre 2020) sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condanna la società al pagamento dell'importo di € Controparte_1
60.337,68 in favore del fallimento e, in solido con la stessa, per l'importo di € Parte_1 CP_2
45.745,42 e per l'importo di € 14.592,26; Controparte_3
- accerta che i pagamenti effettuati dalla società SMS Group s.p.a (C.F in favore dei signori P.IVA_2
(C.F. e (C.F. ) in data CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
26 giugno 2020 sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, per l'effetto, condanna a CP_2 corrispondere al fallimento l'importo di € 5.616,54 e (C.F. Parte_1 Controparte_3
) a corrispondere al fallimento l'importo di € 3.772,53; C.F._2 Parte_1
- condanna e in solido fra loro, alla refusione Controparte_1 CP_4 Controparte_5 delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per anticipazioni e €
8.433,00 per onorari a favore del fallimento oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.; Parte_1
- rimette in istruttoria la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni proposta in via subordinata e condizionata da nei confronti e come da CP_1 CP_4 Controparte_5 separato provvedimento.
Bergamo, 3 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
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