Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5303/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 19.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
Parte_1
P. IVA
[...] P.IVA_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 69933, con sede in Caserta alla Via
Tazzoli n. 1, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico,
C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via Francesco Crispi n. 72, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Zampaglione, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
R.G. n° 5303/2021
- 1 -
C.F. in persona del Sindaco, legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza
Municipio, Palazzo S. Giacomo, con l'Avvocatura Comunale, che lo rappresenta e difende a mezzo degli avv.ti Carla Castelli, C.F. e Stefano Canzio C.F._3
Moriconi, C.F. , giusta procura speciale in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione del grado di appello, nonché a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi, C.F.
, giusta procura generale alle liti, in atti;
C.F._5
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 4588/2021, pubblicata il 14.05.2021, non notificata, a definizione della causa R.G. n. 18281/2017, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulle domande proposte dall'odierna appellante, nei confronti del dichiarata cessata la materia Parte_3
del contendere su quella di cui al capo a) delle conclusioni dell'atto di citazione, le accoglieva parzialmente, condannando il convenuto al pagamento, in favore della Pt_3
società attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 226.569,90, oltre interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 221.475,95 e, poi, anno per anno, a decorrere dal 20.06.2018 e fino al momento della decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante, fino al saldo. Condannava, inoltre, il al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro 600,00 per Parte_3
spese, euro 2.000,00 per lo studio della controversia, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, euro 2.100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, ponendo a carico della parte convenuta le spese occorse per le relazioni di C.T.U..
La società attrice aveva adìto il Tribunale di Napoli deducendo di essere proprietaria del fabbricato sito in Napoli alla Via Francesco Crispi n. 74, composto da varie unità immobiliari e confinante, sul versante Nord, con il sovrastante muraglione di tufo, che si sviluppa per una lunghezza di oltre 100 mt. e che separa i giardini del Corso Vittorio
Emanuele, ubicati di fronte al numero civico 142, dai sottostanti immobili di sua proprietà, ai quali si accede da una rampa privata che si diparte dal civico n. 74 di Via Francesco
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Crispi in Napoli;
che il muraglione è sormontato, alla sua estremità, da un “bauletto” formato da massicci “basoli vesuviani” di “piperno”, di esclusiva proprietà del Parte_3
che sottostante il detto muraglione di tufo, vi è l'area sistemata a giardino di
[...]
proprietà della società attrice ed annessa all'appartamento, della superficie di oltre 300 mq., contraddistinto nel N.C.E.U., Sez. Chiaia, piano 2°, p.lla 349, sub. 34, facente parte del predetto fabbricato.
La società attrice aveva anche prospettato uno stato di pericolo di tale muraglione, nonché la caduta di massi, calcinacci e detriti che spesso si distaccavano, denunciando il naturale fenomeno dello “sgretolamento”, tipico del materiale tufaceo, che ne aveva minato la stabilità e staticità.
Aveva prospettato che tale situazione aveva reso impraticabili alcune unità immobiliari sottostanti, di sua proprietà, causando vari danni : in particolare, la conduttrice Pt_4
a cui era stato concesso in locazione il suindicato appartamento, con contratto del
[...]
19.07.1991, per un canone annuo di €72.000,00, oltre oneri condominiali, dopo un episodio di caduta di “massi” dal sovrastante muraglione, nel 1998 era stata costretta ad abbandonare l'immobile per la sopravvenuta situazione di pericolo e a risolvere anticipatamente il contratto.
L'istante aveva chiesto: A) previ accertamenti di rito, condannare il in Parte_3
persona del Sindaco p.t., affinché, anche in via di urgenza, adotti tutti i provvedimenti in modo da mettere in sicurezza e manutenere con regolarità il muraglione di sua proprietà che separa i giardini del Corso Vittorio Emanuele di fronte al numero civico 142 dai sottostanti immobili, di proprietà della comparente, cui si accede da una rampa privata che si diparte dal civico n. 74 della Via Francesco Crispi in Napoli;
B) all'esito dell'esecuzione dei lavori necessari ed urgenti, condannare la medesima Amministrazione affinché revochi
o modifichi i provvedimenti emessi ed aventi ad oggetto qualsiasi tipo di limitazione al pieno e completo godimento di tutti i nominati immobili di proprietà della società attrice e ripristini lo status quo ante;
C) previo accertamento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compresi quelli emergenti ed il lucro cessante, come infra quantificati, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore che dovesse risultare in seguito alla espletanda istruttoria o che, comunque, l'adito Giudice riterrà di giustizia, condannare ex art. 2051 c.c., ovvero subordinatamente ex art. 2043 c.c. od, in via ulteriormente gradata, ex art. 2041 c.c., il
in persona del suo Sindaco p.t., al loro integrale risarcimento, il tutto Parte_3 oltre interessi e rivalutazione dalla nascita delle obbligazioni all'effettivo soddisfo”.
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Si era costituito il contestando l'avverso dedotto e sollevando eccezione Parte_3
di prescrizione.
Veniva espletata C.T.U. ed il convenuto provvedeva, in corso di causa, all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, come poteva evincersi dai verbali di consegna e riconsegna delle aree in questione. Infatti, all'udienza del 02.02.2021, le parti facevano presente che sulla domanda di cui alla lettera a) dell'atto di citazione, era cessata la materia del contendere e rimaneva unicamente la questione della soccombenza virtuale;
mentre la società attrice, sulla domanda di cui alla lettera b) della citazione, dichiarava di rinunciare al relativo capo di domanda. Quanto alla domanda di cui alla lettera c) dell'atto introduttivo,
l'attrice – dopo aver indicato, ancora all'udienza del 02.02.2021, quale unità immobiliare colpita dall'evento lesivo, il sub 34 - evidenziava, con le note del 26.03.2021, l'errore nell'indicazione dello stessa che, in realtà, era distinta in catasto con il sub 35.
Il Tribunale - dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di ripristino dei luoghi, e preso atto della rinuncia alla domanda di cui al capo b) dell'atto di citazione - nel delibare le domande risarcitorie, richiamava il principio giurisprudenziale secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, attenendo al merito della decisione, spettando, pertanto, all'attore di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Sulla scorta di tale premessa, osservava che, sebbene la parte attrice non avesse prodotto il titolo di proprietà, ma documentazione catastale, avente valenza di indizio, l'atteggiamento processuale del induceva a ritenere sussistente la titolarità attiva, ciò anche in Pt_3 quanto dal verbale di riconsegna, prodotto dall'ente locale, risultava che “la società istante
è proprietaria del fabbricato in Napoli alla Via Francesco Crispi n. 74, in N.C.E.U. alla partita n. composto anche dell'appartamento posto al piano 2°, Sez. Chiaia, p.lla P.IVA_3
349, sub 35 rispetto al quale pende tra le parti giudizio innanzi al Tribunale di Napoli contraddistinto dal numero di R.G. 18281/2017 avente ad oggetto, tra l'altro, la messa in sicurezza e manutenzione del muraglione di proprietà del che separa i Parte_3
giardini del Corso Vittorio Emanuele di fronte al numero civico 142 dai sottostanti immobili di proprietà della società, cui si accede da un rampa privata che si diparte dal civico n. 74 della Via Francesco Crispi in Napoli”.
Richiamava, inoltre, il principio giurisprudenziale che riconosce il diritto al risarcimento dei danni anche al soggetto che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere solo
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materiale sulla cosa e che, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere.
Nell'esaminare le domande risarcitorie, il Giudice di prime cure rilevava poi che il C.T.U.,
a pag. 23 della prima relazione, aveva evidenziato che “il muro di contenimento, come sopra descritto, realizzato con conci di tufo che, in alcune zone poggiano direttamente sul banco tufaceo, versa in un pessimo stato manutentivo, sia a causa del distacco di alcuni massi, frammenti e detriti in tufo che sono stati ritrovati nell'area terrazzata/giardinata sottostante, sia per il continuo sgretolamento del materiale tufaceo, sia per la presenza di essenze arboree infestanti diffuse su quasi tutta l'estensione del muraglione” e che, a pag.
26, aveva osservato: “Muro di contenimento in tufo: − I dissesti, gli eventi lesionativi, le fratture e i distacchi, sia dei conci di tufo, sia dei frammenti del banco tufaceo, così come puntualmente rilevati e dettagliati nei precedenti paragrafi, sono causati da: - Sollecitazioni orizzontali che, data la morfologia dei luoghi, sono da imputare a carichi, di diversa natura, trasmessi al muro di contenimento dal terrapieno contiguo del Corso Vittorio
Emanuele. - Erosione del paramento esterno dei conci tufacei del muro di contenimento prodotta dagli agenti atmosferici. - Mancata manutenzione dell'intero muro di contenimento in tufo. _ Basoli di piperno - La precaria stabilizzazione dei basoli di coronamento del parapetto in muratura è dovuta ad una mancata manutenzione e ad un mancato monitoraggio della corretta solidarizzazione di tali elementi”.
Riteneva, dunque, applicabile l'art. 2051 c.c., precisando che, per l'attribuzione della relativa responsabilità, rileva una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo per evitare che produca danni a terzi, essendo il custode convenuto onerato della prova contraria alla presunzione della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ossia del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio sullo svolgimento eziologico dell'accadimento.
Reputava, dunque, sussistente la responsabilità del convenuto. Pt_3
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Quanto alle diverse poste di danno, dedotte dalla parte attrice, il Tribunale riteneva di non potere riconoscere il danno emergente – correlato al pagamento degli oneri condominiali e degli oneri tributari, comunque dovuti in considerazione dell'esistenza stessa del bene, nonché ai costi di ripristino del solaio e dell'interno dell'immobile, degradato a causa della mancata utilizzazione - per la mancanza di prova certa.
Con riferimento al danno da lucro cessante, per il mancato incasso di canoni e pigioni durante il periodo di indisponibilità dell'appartamento, osservava che l'incertezza relativa all'indicazione catastale del cespite oggetto di locazione, indicato nel verbale di riconsegna dalla alla locatrice nel sub 34 e non nel sub 35, e nel contratto di locazione come Pt_4
interno 3 ( coincidente con il sub 35, stando alla planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica), assumeva rilevanza ai fini della quantificazione del danno preteso dalla parte attrice.
Inoltre il nel costituirsi in giudizio, aveva sollevato un'eccezione di Parte_3
prescrizione che era in ampia misura accoglibile.
Richiamato infatti il principio secondo cui, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 14/11/2011, n. 23763), il Giudice di prime cure riteneva che il primo atto di costituzione in mora, munito di portata interruttiva della prescrizione, fosse rinvenibile nell'atto di citazione e che, pertanto, potessero riconoscersi i danni prodotti nel quinquennio antecedente alla notifica della citazione (20.06.2017), escludendo, peraltro, la possibilità di una “condanna in futuro”.
Infatti, ravvisata l'efficacia interruttiva della prescrizione in un atto contenente, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, il Tribunale escludeva che le missive versate in atti dalla parte attrice, testualmente citate per ampi passi
- quali quella del 10.7.2013, quella del 19.5.2014, quella del 25.11.2014, quella del
18.3.2015, quella del 28.8.2015 e quella del 5.8.2016 - fossero munite di tali caratteristiche.
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Ritenuta pertanto provata – con conseguente irrilevanza della prova testimoniale articolata al riguardo - l'indisponibilità del cespite ad opera della parte attrice, a causa dello stato di pericolo riguardante l'appartamento nella sua intera consistenza, e non solo una sua porzione, il Giudice di prime cure poneva riferimento, ai fini della stima dei danni, alla tabella elaborata dall'ausiliario, nella sua ultima integrazione, per ogni singola annualità, ritenendo di potere, dunque, riconoscere un importo di € 226.569,90, derivante dalle somme relative alle intere annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, mentre per gli anni 2012 e
2017 riteneva di computare solo sei mesi.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello la Parte_1
l'esercizio di attività finanziarie e di assicurative deducendo a sostegno cinque Pt_1 Pt_1
motivi.
La società appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettata ogni contraria domanda od eccezione, ammessi i mezzi istruttori articolati da questa difesa innanzi al Tribunale e che, qui, per brevità si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti
e previa parziale riforma della sentenza impugnata: 1) rigettare l'eccezione di prescrizione come ex adverso spiegata accertando e dichiarando configurabili, nella fattispecie, validi ed efficaci atti interruttivi o di riconoscimento dei diritti azionati ed accertando e dichiarando la natura di illeciti permanenti con riferimento a quelli perpetrati dal
[...]
e, per l'effetto, lo condanni, in persona del suo Sindaco p.t., al risarcimento di Parte_3
tutti i danni a far data dalla prima lettera raccomandata di messa in mora del 01.09.1998, ovvero da quella diversa che dovesse risultare in base alla espletanda istruttoria o che, comunque, sarà ritenuta di giustizia, fino alla data della cessazione della loro causa, il tutto oltre interessi, anche con specifico riferimento al quarto comma dell'art. 1284 c.c., e rivalutazione dalla nascita della obbligazione all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare che nella fattispecie sono configurabili e legittimi i danni incrementali o, comunque, quelli successivi alla data di notificazione dell'atto di citazione che ha determinato la pendenza della lite innanzi al Tribunale, con conseguente condanna della medesima controparte al relativo risarcimento, anche con specifico riferimento all'intero periodo nel quale e finché essi sussistono;
il tutto oltre interessi, anche con specifico riferimento al quarto comma dell'art. 1284 c.c., e rivalutazione dalla nascita della obbligazione all'effettivo soddisfo;
3) liquidare i danni da lucro cessante rapportandoli direttamente a quelli materialmente subiti dalla comparente e pari al canone di locazione non incassato ma relativo allo specifico contratto di locazione, anticipatamente risolto, di
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Euro 72.000,00 annui oltre interessi, anche ex quarto comma dell'art. 1284 c.c., e rivalutazione dalla nascita delle obbligazioni all'effettivo soddisfo, con riferimento al periodo ricompreso nell'intero arco temporale intercorrente tra l'anno 1998 (o quello che risulterà in seguito alla espletanda istruttoria o che, comunque, sarà ritenuto di giustizia) e la data di cessazione della causa del danno, con la definitiva eliminazione di ogni provvedimento che inibisce alla proprietà di godere pienamente del proprio appartamento;
4) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo,
l'adita Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere di non dover rapportare direttamente il danno effettivamente subito dalla comparente al canone di locazione relativo allo specifico contratto, anticipatamente risolto, si chiede procedersi alla liquidazione sulla scorta dei criteri e dati elaborati in sede istruttoria, sempre con riferimento all'intero periodo succitato e sempre oltre interessi, anche con specifico riferimento al quarto comma dell'art.
1284 c.c., e rivalutazione dalla nascita della obbligazione all'effettivo soddisfo;
5) confermata la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, accertare e dichiarare
l'applicabilità del D.M. n. 55 del 2014, che nella fattispecie lo scaglione della Tariffa da utilizzare per la liquidazione delle spese legali non è quello relativo alle cause di valore inferiore ad Euro 260.000,0, bensì quello – tenendo conto anche della porzione di lite riguardante la messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi – relativo alle cause di valore non inferiore ad Euro 1.000.000,00 o del diverso valore che dovesse emergere in seguito alla espletanda istruttoria o che, comunque, sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto quantifichi le spese di lite relative al primo grado di giudizio recependo la relativa nota versata in atti o nella diversa misura che sarà, comunque, ritenuta di giustizia;
6) condannare, in ogni caso, il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_3
pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio di appello, gravati di spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 14.12.2021 al all'indirizzo Parte_3
di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Carla Castelli.
L'appellato era convenuto per il giorno 21.03.2022 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 24.12.2021.
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Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.02.2022, si costituiva in giudizio il che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello Parte_3
proposto, con vittoria di spese e competenze, oltre oneri riflessi.
Con comparsa di costituzione, depositata il 31.07.2024, si costituiva per l'appellato, quale nuovo difensore, in aggiunta ai precedenti, per il prosieguo del giudizio, l'avv. Vanessa
Cioffi dell'Avvocatura Comunale di Napoli, che si riportava a tutte le difese, ragioni ed eccezioni, già spiegate nella comparsa di costituzione del chiedendo Parte_3
l'accoglimento delle sue richieste.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 14.12.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 14.05.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2017. Pacifica è, infatti, l'applicabilità al suddetto termine di decadenza dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
5. L'impugnazione proposta è solo in parte fondata, apparendo meritevole di accoglimento, in ragione degli argomenti di seguito esposti, esclusivamente il secondo motivo di gravame.
Merita in primo luogo di essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2934, 2937, 2943, 2944 e 2947 c.c., denunciando “l'illegittimo accoglimento dell'eccezione di prescrizione”, “attesa la configurabilità di validi suoi atti interruttivi e/o di riconoscimento dei diritti azionati e, comunque, di un illecito di carattere permanente”.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe illegittimamente accolto l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati a titolo di risarcimento del lucro cessante, avendo erroneamente ritenuto che una richiesta di pagamento delle somme dovute potesse reputarsi contenuta solo nell'atto di citazione, e che non fossero validi atti interruttivi della prescrizione le numerose lettere di messa in mora depositate in atti.
Ha reiterato la contestazione di tardività della suddetta eccezione che sarebbe stata sollevata dal solo in giudizio, ma non con riferimento alle singole lettere di messa Parte_3
in mora ricevute che, pertanto, avrebbero conseguito il loro effetto interruttivo della prescrizione.
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Ha protestato di avere provato per tabulas che i termini di prescrizione o decadenza erano stati ritualmente interrotti sin dal 17 luglio 1998, ossia da quando aveva messo in mora, con raccomandata con avviso di ricevimento, il che aveva riscontrato tale Parte_3
missiva in data 04.08.1998; che anche tutte le successive lettere di messa in mora, in atti – e cioè quella del 1 settembre 1998, quella del 5 novembre 1998, quella del 4 luglio 2003, riscontrata in data 9 luglio 2003, quella del 18 giugno 2013, cui erano seguite le diffide del del 1 e 6 luglio 2013 e del 13 maggio 2014 a non praticare i luoghi, del Parte_3
10 luglio 2013, del 19 maggio 2014, del 27 novembre 2014, del 18 marzo 2015, del 28 agosto 2015, riscontrata in data 16 novembre 2015, del 5 agosto 2016, riscontrata in data 12
e 17 settembre 2016 - integrerebbero atti interruttivi della prescrizione;
peraltro, anche la corrispondenza intercorsa tra le parti, non contestata, proverebbe la configurabilità di validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione.
Ha denunciato che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare le comunicazioni, in atti - relative alla necessità di eliminare lo stato pericolo interessante il parapetto in oggetto - con le quali il avrebbe espressamente riconosciuto, ai sensi e Parte_3 per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., e quindi con portata interruttiva della prescrizione, i diritti azionati.
Ha protestato che l'effetto interruttivo della prescrizione dovrebbe essere attribuito anche al comportamento del che aveva spontaneamente eseguito i lavori in corso di causa, Pt_3
senza alcuna riserva, trattandosi di atto di riconoscimento dei diritti azionati.
Ha infine dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale, senza considerare che, essendo configurabili i reati di crollo costruzioni, disastro ambientale ed omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ex artt. 434, 452 quater e 677 c.p., in applicazione dell'art. 2947, 3° co.,
c.c., nella fattispecie in esame avrebbe dovuto applicarsi il termine di prescrizione di dodici anni, previsto dal codice penale.
Ha protestato che il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato alla fattispecie in esame la normativa sugli illeciti istantanei, trattandosi di un illecito permanente, individuando il dies
a quo, per il calcolo della prescrizione, nella data di notifica della citazione, anziché in quella di cessazione della condotta dannosa, caratterizzata dall'omessa custodia e manutenzione del muraglione che è stato oggetto dei lavori di messa in sicurezza solo nell'estate 2020, individuando erroneamente il termine di prescrizione limitato al quinquennio antecedente l'instaurazione del giudizio.
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A dire dell'impugnante, inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionati non inizi a decorrere dalla cessazione dei comportamenti contestati, ossia dell'illecito permanente.
Ha, dunque, invocato la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni con decorrenza dalla prima messa in mora del 01.09.1998, o dalla diversa data risultante dall'espletanda istruttoria, fino alla data di cessazione della loro causa.
I rilievi che precedono non appaiono in alcun modo condivisibili.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Tribunale partenopeo, nel ritenere prescritto il credito risarcitorio da lucro cessante con riferimento ai danni prodottisi prima del quinquennio antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, reputa questa Corte distrettuale - anche all'esito di una rinnovata valutazione della documentazione versata in atti, nell'assunto dell'impugnante munita di portata interruttiva della prescrizione - pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure, nello scrutinio della predetta eccezione preliminare di merito.
Pienamente condivisibile è in primo luogo la premessa da cui ha preso le mosse il
Tribunale che, qualificato l'illecito dedotto in giudizio come illecito permanente, come invero ribadito anche dall'odierna appellante, ha precisato che in tal caso, come ripetutamente affermato anche dalla Corte nomofilattica (Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
14/11/2011, n. 23763 ez. 3, Sentenza n. 9711 del 22/04/2013 Sez. 3, Sentenza n. 13201 del
28/05/2013 Sez. L - , Sentenza n. 9318 del 16/04/2018 Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del
11/02/2020), protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Infatti, come pure affermato dalla Corte di legittimità, allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza
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che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano ( Cass. sez. 3, sentenza n. 4677 del 15/02/2023; Cass sez. 3, sentenza n. 5831 del 13/03/2007).
Da ciò l'evidente correttezza del ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere la decorrenza della prescrizione “de die in diem”, via via che i danni si sono prodotti.
Parimenti condivisibile, poi, alla luce degli orientamenti raggiunti in argomento da una giurisprudenza di legittimità che può definirsi consolidata, è l'interpretazione che delle missive versate in atti ha offerto il Giudice di prime cure, negandone una valenza interruttiva della prescrizione.
Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato ( elemento soggettivo),
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità ( Cass. sez. lav., ordinanza n. 279 del
04/01/2024 Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Ne consegue che, come pure chiarito dalla Suprema Corte, non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore ( Cass.sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018) e che non determina l'interruzione della prescrizione la riserva di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. ( Cass. sez. lav., ordinanza n. 279 del 04/01/2024).
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Sulla scorta di tali pacifici principi, non può che convenirsi con quanto affermato dal
Tribunale partenopeo che, all'esito dello scrutinio della documentazione versata in atti, è giunto alla conclusione che il primo atto munito di portata interruttiva della prescrizione fosse la notificazione dell'atto di citazione.
Le missive versate in atti, infatti, contengono indubitabilmente delle intimazioni volte all'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal muraglione, ma non contengono alcuna richiesta di risarcimento dei danni oggetto del gravame in esame, che non vengono neppure indicati.
In particolare, se il tenore delle missive del 17 luglio 1998 e del 1.9.1998 è meramente ipotetico, non ponendo riferimento a danni già prodottisi, con la lettera del 13.6.2003, risalente ad una data pacificamente successiva alla dedotta risoluzione del contratto di locazione con la si chiedeva ancora una volta la messa in sicurezza del Parte_4 muraglione, affermandosi che in mancanza l'amministrazione sarebbe stata ritenuta responsabile dei danni.
Nessun riferimento ai danni, poi, si rinviene nella missiva del 4 luglio 2003, mentre in quella del 18.6.2013, nel sollecitare ancora una volta un intervento di messa in sicurezza, per il pericolo di danni alle persone conseguenti alla precarietà del muro di sostegno, si aggiunge di ritenere l'amministrazione responsabile dei danni sofferti, in alcun modo indicati né richiesti;
alcun riferimento ai danni oggetto di causa contiene, poi, anche la diffida del 10 luglio 2013, che ribadisce la richiesta di immediata messa in sicurezza del costone, per il pericolo di distacco di massi.
Parimenti, le diffide del 23.5.2014, del 19.5.2014, del 25.11.2014, del 18.3.2015, del
28.8.2015 e del 5.8.2016 contengono ulteriori solleciti a provvedere all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, aggiungendosi, genericamente: in quella del 25.11.2014 ( ricevuta il 27.11.2014), di ritenere l'amministrazione “responsabile dei danni”, non richiesti;
in quella del 19.5.2014 di essere fiduciosi di un rapido intervento “per
l'eliminazione del pericolo avendo sopportato e sopportiamo, gravi danni”; in quella del
18.3.2015 che la società sarebbe esposta ad un “notevole danno che saremo costretti a rivolgere all'amministrazione per essere sollevati dal pregiudizio sofferto”; e in quelle del
28.8.2015 e del 5.8.2016, una dichiarazione di riserva “di ripetere i danni sofferti”.
Come appare evidente, al di là di dichiarazioni di riserva di chiedere i danni, meramente ipotetiche e generiche, tali missive non contengono alcuna esplicitazione di una pretesa né tanto meno una richiesta di adempimento qualificabile nei termini di una messa in mora,
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idonea a rendere univocamente nota la volontà di far valere un diritto;
da ciò la motivata esclusione della loro portata interruttiva della prescrizione.
Peraltro, a fronte del tenore di tali missive, pure gli atti ricognitivi, adottati dell'odierno appellato – in disparte della contestazione della loro provenienza dal soggetto legittimato a disporre dei diritti in contesa- e il successivo intervento di messa in sicurezza, non possono spiegare alcuna efficacia interruttiva, con riferimento ai diritti risarcitori in contestazione, in quanto pacificamente si riferiscono esclusivamente alla necessità degli interventi di ripristino delle condizioni statiche del muro .
Né infine coglie nel segno l'ulteriore deduzione svolta dall'appellante, con riferimento all'applicabilità di un più lungo termine prescrizionale, rispetto a quello quinquennale, ex art. 2947, terzo comma, c.c., in ragione della rilevanza penale della condotta ascritta alla parte appellata, che sarebbe inquadrabile nei reati di crollo costruzioni, disastro ambientale ed omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina, ai sensi degli artt. 434,
452 quater e 677 c.p.
Mentre infatti, la prima fattispecie delittuosa ( art. 432 c.p.c.) punisce chi “commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro”, evenienza non ravvisabile nella fattispecie, a fronte di una mera omissione di intervento, neppure appare astrattamente applicabile l'art. 452 quater che sanziona
“chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale”, integrato alternativamente quando si verifichi: “1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2)
l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.”
Come correttamente osservato anche dalla parte appellata, l'unica ipotesi di reato astrattamente ravvisabile è quella di cui all'art. 677 c.p. che, appunto, introducendo un'ipotesi contravvenzionale, sanziona “il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo”, fattispecie per la quale comunque opera, come affermato anche dalla Suprema Corte, il termine prescrizionale quinquennale ( Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38349 depositata il 15 ottobre 2019).
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6. Appare per converso meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di riconoscerle i danni incrementali, ossia quelli relativi al periodo successivo alla data di notifica dell'atto di citazione, fino alla loro cessazione.
Ha denunciato che il Giudice di prime cure, nel condannare il al risarcimento dei Pt_3
danni, avrebbe illegittimamente limitato l'arco temporale al quale fare riferimento per la relativa liquidazione, riconoscendo il risarcimento da lucro cessante per le intere annualità
2013, 2014, 2015 e 2016, e computando per gli anni 2012 e 2017 solo sei mesi mensilità di canone, ritenendo, per errore, che non sarebbe “possibile una condanna in futuro” rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Ha al riguardo richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la domanda di risarcimento comprende anche il danno che si produrrà nel corso del giudizio o l'aggravamento dei danni già maturatisi, purché sia identico il fatto generatore degli stessi, evidenziando che la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sopravvenuti in corso di causa.
Ha, dunque, denunciato la mancata liquidazione, da parte del Giudice di prime cure, dei cd. danni incrementali, sopravvenuti in corso di causa, dopo la notifica dell'atto introduttivo, ma connessi all'unitario fatto generatore dedotto. Ha invocato la condanna della controparte al risarcimento di tali danni, con riferimento a tutto il periodo nel quale, e finché, sussistono, oltre interessi, anche con riferimento all'art. 1284, 4° co., c.c., e rivalutazione dal sorgere dell'obbligazione all'effettivo soddisfo.
I rilievi che precedono sono indubitabilmente condivisibili.
Non erra infatti l'impugnante nel denunciare l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il
Giudice di prime cure, laddove, sul presupposto di non poter emettere condanne in futuro, ha ritenuto di negare il risarcimento dei danni verificatisi in corso di causa, dalla data di notificazione dell'atto di citazione fino alla data di cessazione della causa generatrice degli stessi.
Al riguardo soccorre infatti l'orientamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 3, sentenza n. 11789 del 12/05/2017), alla cui stregua, nell'ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente.
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Inoltre, secondo ulteriori pronunce della Corte di Cassazione, invocate dalla stessa società impugnante (Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 25631 del 15/10/2018; Cass. sez.
3 - ordinanza n.
2533 del 26/01/2024), in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio espresso in massima, la pronuncia della S.C. n. 25631 del 15/10/2018 ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, aveva ritenuto che l'esistenza e l'ammontare del danno andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti).
Orbene, nel caso di specie, l'odierna appellante aveva, fin dall'introduzione del giudizio, espressamente domandato il risarcimento dei danni prodottisi e a prodursi fino alla cessazione della causa generatrice, testualmente allegando, alle pagg. 8 e 9 dell'atto di citazione, che “b) il lucro cessante invece si quantifica nella somma di Euro 72.000,00
(importo corrispondente al canone di locazione delle unità immobiliari costituenti il fabbricato in cui si trova l'unità immobiliare interessata all'evacuazione, pattuito nel contratto stipulato con la ed anticipatamente risolto), oltre interessi e Pt_4 rivalutazione dalla nascita delle singole obbligazioni dall'effettivo soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in seguito alla espletanda istruttoria, ovvero che l'adito Giudice riterrà, comunque, di giustizia secondo il suo prudente apprezzamento, per ogni singola annualità a decorrere dal 1998 - data in cui è stato contestato al Comune lo stato di pericolo del muraglione - e fino alla data in cui, cessato lo stato pericolo, tutti gli immobili di proprietà ritorneranno nella completa disponibilità dell'istante, a titolo del mancato incasso delle pigioni od indennità previste dal contratto di locazione anticipatamente risolto con la senza alcun preavviso in Pt_4 conseguenza dell'adozione e permanenza del provvedimento di “sgombero” da cui è dipesa oggi l'impossibilità, materiale e giuridica, di poter liberamente godere e disporre dei propri beni”, e ponendo poi riferimento, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, alla precedente quantificazione.
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Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9 marzo 2021, aveva poi ulteriormente precisato tale domanda, instando per la condanna al pagamento del predetto importo di “Euro 72.000,00 per ogni singola annualità dal 1998 (per un totale complessivo, ad oggi, Euro 1.584.000,00 oltre interessi e rivalutazione) fino alla data di revoca di provvedimenti inibitori emessi dal ovvero quantificati nella diversa Parte_3
somma, minore o maggiore che dovesse risultare in seguito alla ulteriore istruttoria o che, comunque, l'adito Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, condanni ex art. 2051 c.c., ovvero subordinatamente ex art. 2043 c.c. od, in via ulteriormente gradata, ex art. 2041 c.c., il
in persona del suo Sindaco p.t., al loro integrale risarcimento, il tutto Parte_3 oltre interessi e rivalutazione dalla nascita dell'obbligazione all'effettivo soddisfo”.
Appare pertanto meritevole di accoglimento la domanda volta a veder riconoscere il risarcimento del danno da lucro cessante, fino alla cessazione della causa impeditiva del godimento, verificatasi in corso di causa.
Per l'effetto, avendo il Comune appellato provveduto alla riconsegna dell'area esterna dell'immobile in data 25 settembre 2020 - all'esito del sopralluogo congiunto del 10.9.2020, in cui veniva constatata l'esecuzione dei lavori di ripristino - il risarcimento del danno, come determinato dall'ausiliario nella relazione integrativa depositata in data 5 maggio
2021, tenendo conto del canone locativo di mercato, andrà riconosciuto, nell'importo mensile di € 3.813,79, per ulteriori sei mensilità del 2017, per gli anni 2018 e 2019 e, infine, per ulteriori nove mensilità dell'anno 2020 ( e cioè fino alla riconsegna del
25.9.2020).
Il dovrà, pertanto, essere condannato al pagamento dell'ulteriore Parte_3 importo, rispetto a quello liquidato nella sentenza impugnata, di € 148.737,81, importo da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale, da calcolarsi sul quantum progressivamente rivalutato, dalla data di maturazione delle singole poste creditorie alla data di pubblicazione della presente sentenza, e oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo ( cfr. Cass. SU n. 1712/1995).
7. E' infatti infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui la società appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale quantificato i danni da lucro cessante, parametrandoli al valore locativo medio stimato dall'ausiliario, pari ad euro 226.569,90 - derivante dalle somme relative alle intere annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, valutando per gli anni 2012 e 2017 solo sei mesi - anziché all'effettivo mancato incasso delle pigioni,
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dovute in base al contratto, anticipatamente risolto per cause imputabili solo al Parte_3
[...]
A dire dell'impugnante, infatti, anche il c.t.u., nell'elaborato principale, depositato il
04.12.2018, aveva quantificato il danno da lucro cessante, per il mancato incasso delle pigioni, nel canone di euro 72.000,00 annui, di cui al contratto risolto.
La censura non appare condivisibile.
Per un verso, invero, la parte impugnante, nell'invocare l'utilizzazione, ai fini della stima del danno, del maggior canone indicato nel contratto di locazione intercorso con la Pt_4
anticipatamente risolto per effetto dei dissesti oggetto di causa, non ha specificamente
[...] censurato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui tale canone non era univocamente riferibile all'immobile oggetto di causa, per incertezza sul subalterno indicato nel contratto.
Peraltro, va rilevato, con notazione munita di carattere assorbente, che, una volta riconosciuti, in considerazione della parziale prescrizione, i danni da mancato utilizzo maturati solo dall'anno 2012, il predetto canone contrattuale – che non tiene peraltro conto della destinazione abitativa catastalmente attribuita all'appartamento, come riscontrata dall'ausiliario – non integra un attendibile parametro di riferimento, riferendosi ad un contratto stipulato, per una durata di sei anni, in data 1 luglio 1991.
In buona sostanza, quello riconosciuto e di cui si discute non è un danno da anticipata risoluzione di un determinato contratto di locazione, la cui quantificazione non avrebbe potuto prescindere dalla misura del canone concordato, ma un danno da mancato utilizzo di un immobile, prodottosi in epoca notevolmente successiva alla scadenza contrattuale, la cui stima è stata correttamente operata considerandosi, quale parametro di riferimento, il valore locativo di mercato per immobili con caratteristiche analoghe, motivatamente determinato dall'ausiliario tecnico sulla scorta delle quotazioni aggiornate, relative all'anno 2020, dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) e del Borsino Immobiliare.
8. Parimenti infondato, infine è il quarto motivo di gravame, con cui la società appellante ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale avrebbe ingiustamente denegato l'ammissione dei mezzi istruttori, ritualmente articolati.
La parte impugnante ha al riguardo protestato che, se fossero stati espletati tali mezzi istruttori, sarebbe stata rigettata l'eccezione di prescrizione e sarebbero stati liquidati gli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni.
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Ha denunciato che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto superflui l'interrogatorio formale, la prova per testi, la richiesta di esibizione e consegna ex artt. 210,
212 e/o 213 c.p.c. di perizie, rilievi, ordini di lavoro e della documentazione, esistente presso il relativa alla corrispondenza intercorsa, alla manutenzione del Parte_3
muraglione, alla descrizione degli interventi preventivati e di quelli eseguiti e da eseguirsi.
Ha, pertanto, invocato l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
La doglianza di cui al quarto motivo appare evidentemente infondata.
Questa Corte distrettuale condivide infatti pienamente il giudizio di superfluità dell'ulteriore istruttoria, anche orale, di cui aveva fatto richiesta la società appellante.
Per un verso, infatti, la documentazione versata in atti e l'istruttoria tecnica, anche di tipo percipiente, hanno consentito un compiuto accertamento dello stato dei luoghi e delle cause dei dissesti, tanto da indurre all'adozione, proprio in corso di causa, dei necessari interventi risolutivi.
Quanto poi alla prova dell'interruzione della prescrizione – che all'esito dell'esame della copiosa documentazione prodotta non può ritenersi raggiunta - deve senz'altro escludersi che una tale prova possa essere fornita ammettendo le istanze istruttorie genericamente reiterate nell'atto di impugnazione, ed in particolar modo le istanze di prova orale, in ragione della necessità che gli atti interruttivi della prescrizione rivestano la forma scritta ad validitatem ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021).
Giammai poi, una tale prova avrebbe potuto derivare, come preteso dall'appellante, da
“perizie, rilievi, ordini di lavoro e della documentazione, esistente presso il Comune di
Napoli, relativa alla corrispondenza intercorsa, alla manutenzione del muraglione, alla descrizione degli interventi preventivati e di quelli eseguiti e da eseguirsi”, di cui, del tutto genericamente, si è chiesto di ordinare l'esibizione alla parte appellata.
9. Per effetto del parziale accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado, con conseguente assorbimento del quinto motivo di impugnazione, con cui la società appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione del D.M. n. 55/2014, in combinato disposto con gli artt. 10 e 12
c.p.c., e per la conseguente erronea liquidazione delle spese, operata in base al richiamo ad una normativa non più vigente, senza tenere conto del valore dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, nonché della nota depositata il 28.09.2020, e facendo riferimento ad uno scaglione diverso da quello applicabile e ad un criterio, immotivatamente, inferiore ai valori medi tariffari.
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Al riguardo, se – tenuto conto del riconoscimento dell'ulteriore importo liquidato nel presente grado, e dell'originaria proposizione anche della domanda di ripristino, in ordine alla quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere- la controversia appare riconducibile allo scaglione previsto per le controversie di valore da € 260.000,00 ad
€ 520.000,00, in virtù dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, si giustifica altresì, considerati l'accoglimento dell'eccezione di parziale prescrizione e l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura sensibilmente inferiore all'importo reclamato, una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, che, applicati i compensi medi e tenuto conto delle fasi in cui l'attività professionale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore della parte appellante, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, possono restare definitivamente a carico del essendosi gli accertamenti tecnici resi Parte_3 necessari per la perdurante condotta omissiva dell'ente locale appellato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, n. 4588/2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore Parte_3
della società appellante, dell'ulteriore importo, rispetto a quello già liquidato dal
Giudice di prime cure, di € 148.737,81, a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale, da calcolarsi su tale importo progressivamente rivalutato, dalla data di maturazione delle singole poste creditorie alla data di pubblicazione della presente sentenza, e oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Compensa le spese del doppio grado nella misura della metà;
4) Condanna l'appellato alla refusione in favore della società Parte_3
appellante della residua metà delle spese di lite relative al doppio grado che, in tale
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percentuale, liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 300,00 per esborsi ed € 11.228,5 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 388,5 per esborsi ed € 7.119,5 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Lorenzo Zampaglione, dichiaratosi anticipatario;
5) Pone le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico del Parte_3
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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