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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8726 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 14004/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14004/2025 promossa da:
Parte
, n. il 02/12/1985 a ST ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISCOPO ANTONIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cautelare, il ricorrente ha domandato, in via cautelare e Parte_1
d'urgenza, che l a fosse ordinata di fissare con la Controparte_1 CP_1 massima celerità un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie e dei figli minori Parte_3
e In via principale, ha richiesto Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare e l'ordine giudiziale di rilascio immediato del visto d'ingresso, o, in subordine, la condanna alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso. Ha altresì chiesto la condanna alle spese di lite.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio, chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza al fine di comunicare l'esito di un nuovo procedimento amministrativo in corso, ovvero la fissazione di un appuntamento per il visto. In caso di decisione immediata, ha domandato il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, sostenendo che la lesione del diritto all'unità familiare richiamata dal ricorrente fosse
1 generica e intrinseca a tutti i procedimenti di ricongiungimento. In via gradata, ha richiesto la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione delle difficoltà organizzative e del complesso contesto operativo dell . Nel corso del CP_1 procedimento, solo a seguito della notifica del ricorso, l a Controparte_1 CP_1 ha comunicato via PEC, in data 19 aprile 2025, che un appuntamento per il visto è stato fissato in favore di , e per Parte_3 Persona_1 Persona_4 Persona_5 il giorno 17 luglio 2025 alle ore 12:30 presso la sede dell'Ambasciata
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per la formalizzazione della Controparte_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_1 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 14004/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 11/06/2025
Il Giudice
MA CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 14004/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14004/2025 promossa da:
Parte
, n. il 02/12/1985 a ST ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISCOPO ANTONIO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cautelare, il ricorrente ha domandato, in via cautelare e Parte_1
d'urgenza, che l a fosse ordinata di fissare con la Controparte_1 CP_1 massima celerità un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie e dei figli minori Parte_3
e In via principale, ha richiesto Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare e l'ordine giudiziale di rilascio immediato del visto d'ingresso, o, in subordine, la condanna alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso. Ha altresì chiesto la condanna alle spese di lite.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio, chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza al fine di comunicare l'esito di un nuovo procedimento amministrativo in corso, ovvero la fissazione di un appuntamento per il visto. In caso di decisione immediata, ha domandato il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, sostenendo che la lesione del diritto all'unità familiare richiamata dal ricorrente fosse
1 generica e intrinseca a tutti i procedimenti di ricongiungimento. In via gradata, ha richiesto la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione delle difficoltà organizzative e del complesso contesto operativo dell . Nel corso del CP_1 procedimento, solo a seguito della notifica del ricorso, l a Controparte_1 CP_1 ha comunicato via PEC, in data 19 aprile 2025, che un appuntamento per il visto è stato fissato in favore di , e per Parte_3 Persona_1 Persona_4 Persona_5 il giorno 17 luglio 2025 alle ore 12:30 presso la sede dell'Ambasciata
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per la formalizzazione della Controparte_1 domanda di visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_1 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 14004/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 11/06/2025
Il Giudice
MA CA
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