Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4860 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Parte_1
Rosadini, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello, come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e per essa la mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele G. Discepolo e Gabriele
Pravettoni Farinelli, come da mandato in atti.
Terza intervenuta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 2-4-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, “conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24 marzo 2025”;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha Pt_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 897/2021, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze ha condannato la medesima al pagamento di euro 71.567,12, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di (cfr. Controparte_4
doc. 1 fascicolo di parte attrice opponente), in forza della fideiussione rilasciata dalla stessa (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) a garanzia del contratto di locazione finanziaria n. 538440 del 12-12-
2008 concluso tra Centro SI S.p.A. (che ha ceduto i crediti all'opposta) e IL ES s.r.l. (società di cui l'opponente è legale rappresentante) (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
L'attrice, in particolare, ha contestato:
- l'anomalia dell'ammontare debitorio maturato in capo alla debitrice principale per il periodo tra l'1-12-2010 (data del primo insoluto) e il
29-7-2011, risultante in euro 10.862,82 dagli estratti conto inviati all'opponente (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice opponente) e nel diverso ammontare di euro 17.566,14 dagli estratti conto depositati in sede monitoria;
- la mancata presa in considerazione dell'adesione da parte della
IL ES s.r.l. all'accordo ABI / Ministero dell'economia e delle finanze del 3-8-2009 di cui al d.l. 78/2009, convertito con l.
102/2009, suscettivo di sospendere il pagamento della quota capitale ma non degli interessi, regolarmente pagati dall'opponente,
2 e di prolungare il piano di ammortamento (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo di parte attrice opponente);
- l'erronea mancata decurtazione dal residuo ammontare debitorio del prezzo di vendita del veicolo oggetto di leasing (euro 27.500,00, cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice opponente);
- l'erronea mancata decurtazione dal residuo ammontare debitorio degli acconti versati dalla debitrice principale negli anni 2008-2010.
Parte opponente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “A)
In via preliminare: che il Tribunale dichiari che non è dovuta dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto per estinzione del credito per intervenuta compensazione e, per l'effetto, dichiari l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 897/2021 del 03/03/2021 in quanto emesso in assenza dei requisiti di cui agli articoli 633 e segg. c.p.c., con le relative statuizioni in ordine alle spese liquidate in tale sede.
Nel merito: In tesi: che il Tribunale revochi in ogni sua parte
l'opposto decreto ingiuntivo n. 897/2021 del 03/03/2021 per carenza dei presupposti di legge e dichiari infondata la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato, con la condanna altresì della convenuta- opposta alle spese, diritti e onorari tutti del presente giudizio di opposizione e opposta fin d'ora l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo di pagamento in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta Respinga in ogni caso tutte le domande proposte dalla controparte. In tesi subordinata: che il Tribunale adito, qualora ritenga di non dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, provveda a effettuare l'eventuale compensazione tra le somme reciprocamente dovute. In ogni caso
3 con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio di opposizione”.
Si è, quindi, costituita in giudizio in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo:
- l'assoluta genericità e sulla carenza probatoria dell'opposizione avversaria;
- il difetto di alcuna rilevanza contabile degli estratti conto alla data del 29-7-2011 prodotti dall'opponente, in quanto privi di qualsivoglia intestazione o dettaglio contabile;
- il computo del prezzo di vendita nella richiesta monitoria avanzata;
- l'obbligo di pagamento dei canoni di leasing, pur a fronte dell'ammissione della moratoria ABI;
- la natura autonoma della garanzia rilasciata e la conseguente inopponibilità delle eccezioni promosse.
Si è costituita, poi, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito oggetto di causa, riportandosi alle conclusioni dell'opposta.
La causa, dopo essere stata trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo, è stata istruita mediante CTU contabile.
2. In via preliminare devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul punto, deve essere ribadita l'irrilevanza della prova orale articolata da parte attrice opponente in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (cfr. anche ordinanza del 22-11-2022: “ritenute superflue ai fini del decidere la richiesta di prove costituende”).
3. Tanto premesso, l'opposizione promossa dalla sig.ra Pt_1
risulta fondata unicamente nei limiti di seguito esposti.
4 In merito, occorre preliminarmente qualificare l'atto di “fideiussione” rilasciato dalla sig.ra , azionato in via monitoria (cfr. doc. 5 Pt_1
fascicolo monitorio), in termini di contratto autonomo di garanzia, alla luce della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” ivi rinvenibile.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di ribadire che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, pur se l'assenza di formule come la predetta non è invero elemento decisivo per escludere la qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonoma in presenza di elementi deponenti per la sussistenza dei suindicati caratteri e finalità propri del medesimo
(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/01/2025, n.660).
Trattasi dell'ipotesi che ricorre nel caso di specie e ciò in ragione dell'obbligo assunto dalla garante di pagare “immediatamente” quanto richiestole dalla creditrice principale (art. 2: “Mi riconosco tenuto a pagare immediatamente alla Parte_2
dietro semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto alla stessa dovuto in base al precedente n.
1. Per la determinazione del debito garantito fanno prova, anche nei miei confronti eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili della Parte_2
la quale peraltro, non sarà tenuta ad effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione a me fidejussore, in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore”), senza avvalersi delle
5 eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. (art. 8: “Rinunciamo, altresì, espressamente ad avvalerci nei Vostri confronti della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.”).
A conforto della ricostruzione della garanzia in analisi in termini di autonomia, inoltre, depongono ulteriori elementi negoziali, quali:
- la previsione della persistenza dell'obbligo del garante anche al cospetto dell'annullamento o della revoca dei pagamenti effettuati
(art. 1);
- la deroga all'art. 1957 c.c. (art. 5);
- la rinuncia ad avvalersi di eccezioni in caso di recesso del locatore dal contratto garantito (art. 8).
Gli elementi da ultimo richiamati, in uno con la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” previamente menzionata e con l'assenza di indici di segno contrario, confermano l'intenzione negoziale di addivenire ad una garanzia non accessoria.
Dalla qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma discende la consequenziale limitazione per il garante nel sollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito.
Specifica, sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che il garante autonomo è legittimato ad opporre esclusivamente le doglianze inerenti al rapporto di garanzia, e non al rapporto principale, con i soli limiti dell'esecuzione fraudolenta o abusiva - a fronte della quale il garante può opporre la cd. "exceptio doli" - e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sull'inesistenza o sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 29/12/2024, n.34876).
6 Ebbene, nell'ipotesi di specie, una condotta “fraudolenta” di parte convenuta opposta, nell'escussione della garanzia rilasciata da parte attrice opponente, può essere riscontrata esclusivamente nella mancata comunicazione della prima alla seconda dell'intervenuta vendita del bene originariamente oggetto di leasing e nella conseguente mancata decurtazione del prezzo di vendita di quest'ultimo dall'importo richiesto in via monitoria.
Pertanto, ferma l'inammissibilità degli ulteriori rilievi sollevati dall'opponente (anomala determinazione dell'ammontare debitorio al 29-7-2011; intervenuto pagamento degli interessi moratori;
decurtazione acconti), l'eccezione di compensazione sollevata dalla sig.ra può essere accolta limitatamente al profilo inerente Pt_1
al prezzo di vendita del veicolo concesso in godimento.
A quest'ultimo proposito, il CTU Dott. incaricato Persona_1
di ricostruire la regolarità dei conteggi afferenti al contratto di leasing in esame (“CTU tecnico contabile volta all'accertamento della regolarità dei conteggi in quota capitale e interessi della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto sulla base del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria n. 538440 del
12/12/2008 e alla indicazione del reale valore economico, al momento della effettiva data di vendita, del veicolo autocarro Iveco
Trakker AD380T450, telaio WJME3TTS40C222099 completo di gancio di traino e betoniera marca CIF ), ha evidenziato C.F._1
che:
- i conteggi, effettuati da parte ricorrente in relazione ai canoni scaduti e a scadere al 31-5-2015 (ferma la mancata richiesta monitoria dei canoini per il periodo dall'1-8-2013 all'1-5-2014), risultano corretti (cfr. tabella allegata all'elaborato peritale, pp. 24-
7 25; cfr. deposito del CTU in data 6-3-2025: “Si conferma il credito richiesto da parte convenuta pari Euro 71.567,12 (importo risultante da decreto ingiuntivo supportato dall'estratto conto debitorio in relazione al quale non sono stati disattesi i mancati pagamenti); la ricostruzione dell'importo indicato è stata riportata alle pag.ne 24 e
25 della CTU depositata”);
- tenuto conto della decurtazione del prezzo di vendita del bene dato in leasing e del tasso di attualizzazione da applicare ai canoni a scadere pari al 1,61%, l'importo richiedibile dall'opposta ammonta ad euro 65.918,73 (cfr. CTU, p. 28: euro 19.051,90 per canoni scaduti al 27-7-2011; euro 893,31 per mora su canoni scaduti;
euro
190,64 per spese incasso / altro su canoni scaduti;
euro 73.087,71 per canoni a scadere attualizzati;
euro 75,98 per mora su canoni a scadere attualizzati;
euro 119,19 per spese incasso / altro su canoni a scadere attualizzati;
euro 93.418,73 quale totale a debito;
-
27.500,00 per importo vendita del bene).
Alla luce delle risultanze peritali e del minor ammontare ivi individuato rispetto a quello fatto valere in via monitoria (euro
71.567,12), se, per un verso, deve, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, per altro verso, la sig.ra deve Pt_1
essere condannata al pagamento di euro 65.918,73, oltre interessi di mora al tasso contrattuale a partire dal 16 novembre 2020 (data di ricezione da parte dell'attrice della diffida del 16-11-2020 sub doc.6 fasc.- proc. monitorio), in favore di Controparte_1
Né, in senso contrario rispetto alla conclusione da ultimo declinata, possono venire in rilievo le contestazioni di parte attrice opponente in ordine al reale valore economico, al momento della effettiva data di vendita, del veicolo autocarro Iveco Trakker AD380T450, telaio
8 WJME3TTS40C222099 completo di gancio di traino e betoniera marca CIF SRY 1100
Sul punto il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni di parte attrice opponente sollevate nella nota di trattazione scritta di parte attrice opponente del 26-9-2024 (“..appare una lacuna della
c.t.u. la circostanza che non si sia arrivati a dare neppure un valore
“indicativo” del bene in oggetto sulla base dei valori medi di mercato dell'epoca”), rilevando, con ragionamento congruo, che tale prezzo
è adeguato alla luce delle condizioni di mercato (cfr. CTU, p. 28-29:
“Si precisa che il prezzo di vendita di un bene risente delle condizioni del bene stesso, delle condizioni del mercato vigente illo tempore e dei fattori soggettivi della domanda e dell'offerta. Infatti un bene può essere venduto ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto a seguito, ad esempio, d'interventi ripristinatori che potrebbero farne incrementare il suo valore. In relazione ai beni oggetto del citato contratto di locazione finanziaria, al di là dei dati derivanti dal contratto del 12/12/2008 e dal certificato cronologico del PRA, non sono stati riscontrati elementi relativi allo stato dei beni
e se su di essi vi fossero stati effettuati interventi di manutenzione/sostituzione. Inoltre il lasso temporale rispetto alla presente consulenza (2024-2014) rende non fattibile un'oggettiva verifica in merito;
di fatto la società , da Parte_2
quanto riscontrabile, ha incassato il prezzo di vendita pari ad Euro
27.500,00”).
4. Quanto al rapporto processuale tra attrice e convenuta, le spese di lite debbono essere compensate per 1/10, stante il riconoscimento del credito vantato dall'opposta in misura inferiore all'importo azionato in via monitoria
9 La restante quota di 9/10, liquidata come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, deve essere posta a carico dell'attrice opponente, in ragione della soccombenza prevalente della stessa (cfr. Corte di Cassazione, 23.02.2024,
n.4860: “In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”).
In applicazione dei medesimi principi:
- le spese del giudizio monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo, rimangono a carico dell'opposta per la quota di 1/10, mentre la restante quota di 9/10 deve essere posta a carico di parte opponente.
- le spese di lite sostenute dalla terza intervenuta, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, devono essere compensate per la quota di 1/10, mentre la restante quota di 9/10 deve essere posta a carico della attrice opponente.
Stante l'esito della CTU, la relativa spesa, come già liquidata con provvedimento in data 10-8-2024, deve essere posta definitivamente a carico di parte attrice opponente e parte convenuta opposta per la quota di ½ ciascuna.
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PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta di euro 65.918,73, oltre interessi di mora al tasso contrattuale a partire dal 16 novembre 2020;
3. compensa le spese di lite tra parte attrice opponente e parte convenuta opposta per la quota di 1/10;
4. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della restante quota delle spese di lite di 9/10, che si liquida in euro 12.692,70 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
5. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della quota di 9/10 delle spese del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo;
6. compensa le spese di lite tra parte attrice opponente e la terza intervenuta opposta per la quota di 1/10;
7. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della terza intervenuta della restante quota delle spese di lite di 9/10, che si liquida in euro 1.530,90 per compensi, oltre rimborso spese al 15
%, Iva e CPA, come per legge;
8. pone le spese di CTU, come liquidate con provvedimento in data
10-8-2024, definitivamente a carico di parte attrice opponente e di parte convenuta opposta per la quota di ½ ciascuna.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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