Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 feb- braio 2025, iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Garibaldi n. 6, presso lo stu- dio dell'Avv. Chiara Grosselli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 17 febbraio 2025 ed integrato in sede d'udienza il 6 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 16 luglio 2005 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bagnaia (VT), parte II, serie
A, n. 5); che dalla loro unione è nato il figlio a Terni (TR) il 24 Persona_1
novembre 2008; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale. Il figlio minore nato a [...] il [...], Per_1
resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiunta- mente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria am- ministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. L'unico figlio della coppia continuerà a vivere Per_1
presso la abitazione che fu coniugale con possibilità di trascorrere del tempo con il padre almeno per due pomeriggi la settimana e a fine settimana alternati nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche e con le modalità che, di volta in volta, il mede- simo minore, stante la sua età, concorderà direttamente con il padre quale genitore non collocatario. Per le ferie natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con la madre ed il Natale con il padre e, viceversa, così come per le festività pasquali ove alterneranno la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore dalle ore 10 del giorno di competenza fino alle ore 10 del giorno succes- sivo. Per la notte di San Silvestro e il primo dell'anno e per il giorno dell'Epifania
Nicolo, ad anni alterni, trascorrerà la notte di San Silvestro e il primo dell'anno con pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
un genitore e l'epifania con l'altro. Per le altre festività: 1° novembre, 8 dicembre,
25 aprile, 2 giugno, 15 agosto salvo diverso accordo tra i genitori il figlio continuerà la frequentazione con l'uno o l'altro genitore nel rispetto della turnazione stabilità per i periodi ordinari. Per le vacanze estive si prevede un periodo di 15 giorni o di
2 settimane separate di vacanze da concordare entro il mese di maggio-giugno di ogni anno. Per i compleanni del ragazzo i genitori si accorderanno di anno in anno rispettando le inclinazioni e la volontà del medesimo. Inoltre, i genitori provvede- ranno al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori che verranno ripar- tite nella misura del 50% a carico del Sig e del 50% a carico della sig.ra Pt_2
; rispetto a dette spese, ed anche rispetto a quelle ordinarie, i coniugi Parte_1
rimandano per intero a quanto dettato in materia dal “Protocollo per la regolamen- tazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggio- renni non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi,
e nei procedimenti in materia di famiglia dinnanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita” prot. 1961 del 11 set- tembre 2018.
4. Assegno di mantenimento per il minorenne e per il coniuge. Il Sig. Parte_3
corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio e della moglie ver-
[...]
sando, entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo mensile di € 350 (euro trecento- cinquanta/00) di cui € 150 (euro centocinquanta/00) per il figlio ed € 200 (due- cento/00) per la moglie;
importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, sul numero IBAN intestato alla Sig.ra n. IT81 V030 6973 2701 0000 Parte_1
0003 839. L'assegno unico continuerà ed essere erogato nella misura del 100% in favore del Sig Pt_2
5. I coniugi, sin d'ora e senza riserve, si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio;
6. I coniugi provvederanno nella misura del 50% al pagamento dei finanziamenti accessi in costanza di matrimonio [(mutuo per la ristrutturazione della abitazione con un debito residuo ad oggi di € 12.642,72 (euro pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dodicimilaseicentoquarantadue/72) e una rata mensile di € 270.55 (euro duecento- settanta/55) mensile;
finanziamento con un debito ad oggi di € 24.826,87 (euro ven- tiquattromilaottocentoventisei/00) ed una rata mensile di € 356,74, (euro trecento- cinquantasei/74); finanziamento fiditalia per un debito ad oggi di € 12.250,11 (euro dodicimiladuecentocinquanta/11) ed una rata mensile di € 250.99 (euro duecento- cinquanta/99) ] fino ad integrale estinzione dei medesimi mediante il versamento sul conto corrente n. 1000/1506 cointestato ad entrambi i coniugi, aperto presso la
Intesa San Paolo, e che i medesimi manterranno aperto, ivi versando mensilmente la quota necessaria a coprire le tre rate nella misura del 50% ciascuno;
7. La sig.ra continuerà ad abitare, unita- CP_1 Parte_1
mente al figlio minore, nell'immobile sito in Soriano Nel Cimino (VT), alla Via
Donatori di Sangue n. 6”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bagnaia
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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