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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Stefano Mior presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
CHIEDE all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, affinché, previa eventuale nomina del Giudice
Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis n. 14 c.p.c., voglia fissare l'udienza di prima comparizione ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 49 c.p.c.,
CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della
Legge 01 dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Nichelino, il Parte_1 Controparte_1
14/07/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 9.12.2024 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, visto l'art. 473-bis.49 cpc,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 4.02.2025
pagina 2 di 3 Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Stefano Mior presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
CHIEDE all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, affinché, previa eventuale nomina del Giudice
Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis n. 14 c.p.c., voglia fissare l'udienza di prima comparizione ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 49 c.p.c.,
CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della
Legge 01 dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Nichelino, il Parte_1 Controparte_1
14/07/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 9.12.2024 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, visto l'art. 473-bis.49 cpc,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 4.02.2025
pagina 2 di 3 Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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