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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7550/2023 vertente
TRA
, nato il [...] in Gravina in [...] ed ivi Parte_1 residente alla Contrada Scarpara case sparse, C.F.
C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Maria Arcangela Colonna
) C.F._2
Ricorrente
1 E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2023 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta non si costituiva in giudizio, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_2 CP_3 Per_2 Per_3
dott. , , dott.sse e -, la causa veniva Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
decisa.
2 Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Società in qualità di Controparte_1
Operatore di Esercizio dal 15.11.1993 al 02.12.2019 (cfr. busta paga dicembre 2019 -All 1 fascicolo parte ricorrente). Il lavoratore è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni e qualifica di Operatore di Esercizio (ex Conducente di Linea livello
6°,) a cui va applicato il CCNL Autoferrotranvieri del 2000 e successivi contratti (cfr. all. 2 fascicolo parte ricorrente). L'istante deduce che dal mese di dicembre 2009 al 31.12.2019 nei cedolini paga veniva riscontrata un'anomalia riveniente dall'applicazione dell'istituto contrattuale - Trattamento Sostitutivo - come segnalato dallo stesso ricorrente con lettera A/R del 25.10.2021 (cfr. all. 3 fascicolo parte ricorrente).
Ebbene, il C.C.N.L. del 23 Novembre 2000 all'art. 3 modificava la struttura della retribuzione nei vari istituti contrattuali
(Retribuzione Tabellare, Contingenza, Aumento periodico di
Anzianità, Trattamento Sostitutivo, Trattamento distinto della
Retribuzione, Indennità di Mensa, cfr. all. 4 fascicolo parte ricorrente).
All'istante, inquadrato nel profilo professionale di Operatore di
Esercizio (ex conducente di linea livello 6°), veniva erroneamente applicato dalla il Trattamento Sostitutivo con un Controparte_1 importo inferiore pari ad € 1,88 ( £ 3.640 ), rispetto a quello previsto dal parametro di riferimento, pari ad € 37,27 ( £ 72.165).
La struttura della retribuzione, invero, riviene dall'applicazione dell'accordo Nazionale del 25 Luglio 1997 che all'art. 4 recita “… il nuovo terzo elemento salariale è soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalle tabelle retributive allegati numeri da 2/A a 2/E…, confluiscono, ……, nei trattamenti
3 sostitutivi ..… e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto”, (cfr. all. 5 fascicolo parte riscorrente) laddove veniva trasferito il Nuovo 3° Elemento (£. 72.165 / €. 37,27) nel
Trattamento Sostitutivo, così come previsto dall'Accordo Nazionale del 02/10/1989 (all. 6). In virtù di tanto, e con l'applicazione del
C.C.N.L. 27 Novembre 2000, l'istituto contrattuale in questione
(Trattamento Sostitutivo) sarebbe dovuto rimanere invariato (€
37,27). In altri termini, l'attribuzione dei vari parametri maturati (
158, 175 e 183), legati all'anzianità di servizio, non avrebbe dovuto comportare la variazione economica dell'istituto contrattuale in questione (Trattamento Sostitutivo pari ad € 37,27). Ne deriva il diritto del ricorrente al ricalcolo delle retribuzioni maturate con decorrenza dal 01.12.2009 sino al 31.12.2019, oltre accessori come per legge.
Venendo al quantum della pretesa, dai conteggi facenti parte integrante del ricorso introduttivo di lite, redatti correttamente sulla scorta delle buste paga di dicembre 2009-dicembre 2019 (cfr.all.7 fascicolo parte ricorrente), le differenze retributive per i titoli di cui al ricorso ammontano ad € 12.251,46 (differenze retributive €
5025,38; Competenze: Diarie e trasferte + magg. per € CP_4
2.659,46; T.F.R. € 4.566,62, cfr. all. 8 fascicolo parte ricorrente).
Ne deriva che la società convenuta va condannata a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 12.251,46 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.
Tali sono i motivi della presente decisione.
4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- condannala parte convenuta a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 12.251,46 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte convenuta a pagare, in favore del ricorrente, le spese di lite che liquida in euro 2.109,00, oltre accessori come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7550/2023 vertente
TRA
, nato il [...] in Gravina in [...] ed ivi Parte_1 residente alla Contrada Scarpara case sparse, C.F.
C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Maria Arcangela Colonna
) C.F._2
Ricorrente
1 E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2023 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta non si costituiva in giudizio, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_2 CP_3 Per_2 Per_3
dott. , , dott.sse e -, la causa veniva Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
decisa.
2 Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Società in qualità di Controparte_1
Operatore di Esercizio dal 15.11.1993 al 02.12.2019 (cfr. busta paga dicembre 2019 -All 1 fascicolo parte ricorrente). Il lavoratore è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni e qualifica di Operatore di Esercizio (ex Conducente di Linea livello
6°,) a cui va applicato il CCNL Autoferrotranvieri del 2000 e successivi contratti (cfr. all. 2 fascicolo parte ricorrente). L'istante deduce che dal mese di dicembre 2009 al 31.12.2019 nei cedolini paga veniva riscontrata un'anomalia riveniente dall'applicazione dell'istituto contrattuale - Trattamento Sostitutivo - come segnalato dallo stesso ricorrente con lettera A/R del 25.10.2021 (cfr. all. 3 fascicolo parte ricorrente).
Ebbene, il C.C.N.L. del 23 Novembre 2000 all'art. 3 modificava la struttura della retribuzione nei vari istituti contrattuali
(Retribuzione Tabellare, Contingenza, Aumento periodico di
Anzianità, Trattamento Sostitutivo, Trattamento distinto della
Retribuzione, Indennità di Mensa, cfr. all. 4 fascicolo parte ricorrente).
All'istante, inquadrato nel profilo professionale di Operatore di
Esercizio (ex conducente di linea livello 6°), veniva erroneamente applicato dalla il Trattamento Sostitutivo con un Controparte_1 importo inferiore pari ad € 1,88 ( £ 3.640 ), rispetto a quello previsto dal parametro di riferimento, pari ad € 37,27 ( £ 72.165).
La struttura della retribuzione, invero, riviene dall'applicazione dell'accordo Nazionale del 25 Luglio 1997 che all'art. 4 recita “… il nuovo terzo elemento salariale è soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalle tabelle retributive allegati numeri da 2/A a 2/E…, confluiscono, ……, nei trattamenti
3 sostitutivi ..… e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto”, (cfr. all. 5 fascicolo parte riscorrente) laddove veniva trasferito il Nuovo 3° Elemento (£. 72.165 / €. 37,27) nel
Trattamento Sostitutivo, così come previsto dall'Accordo Nazionale del 02/10/1989 (all. 6). In virtù di tanto, e con l'applicazione del
C.C.N.L. 27 Novembre 2000, l'istituto contrattuale in questione
(Trattamento Sostitutivo) sarebbe dovuto rimanere invariato (€
37,27). In altri termini, l'attribuzione dei vari parametri maturati (
158, 175 e 183), legati all'anzianità di servizio, non avrebbe dovuto comportare la variazione economica dell'istituto contrattuale in questione (Trattamento Sostitutivo pari ad € 37,27). Ne deriva il diritto del ricorrente al ricalcolo delle retribuzioni maturate con decorrenza dal 01.12.2009 sino al 31.12.2019, oltre accessori come per legge.
Venendo al quantum della pretesa, dai conteggi facenti parte integrante del ricorso introduttivo di lite, redatti correttamente sulla scorta delle buste paga di dicembre 2009-dicembre 2019 (cfr.all.7 fascicolo parte ricorrente), le differenze retributive per i titoli di cui al ricorso ammontano ad € 12.251,46 (differenze retributive €
5025,38; Competenze: Diarie e trasferte + magg. per € CP_4
2.659,46; T.F.R. € 4.566,62, cfr. all. 8 fascicolo parte ricorrente).
Ne deriva che la società convenuta va condannata a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 12.251,46 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.
Tali sono i motivi della presente decisione.
4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- condannala parte convenuta a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 12.251,46 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte convenuta a pagare, in favore del ricorrente, le spese di lite che liquida in euro 2.109,00, oltre accessori come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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