Articolo 1081 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1080Articolo 1051
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9 ottobre 2010
Art. 1081. Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia 1. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.
2, Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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