Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18242
CASS
Sentenza 3 luglio 2008

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Quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello, Analogamente, il provvedimento del giudice monocratico che dichiara estinto il giudizio di appello, così definendolo, può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, senza che l'eventuale adozione della forma dell'ordinanza valga a modificare il decorso dei termini ordinari di impugnazione.

Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l'assicuratore del responsabile, il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga impugnata solo nei confronti dell'assicuratore e del proprietario, ed il giudice d'appello ordini la notificazione del gravame anche al conducente, tale ordine deve ritenersi impartito in base all'art. 332 cod. proc. civ., e non in base all'art. 331 dello stesso codice, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale ordine, non può essere pronunziata l'estinzione dell'intero giudizio, ma, in applicazione del secondo comma del suddetto art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all'appello.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18242
Data del deposito : 3 luglio 2008

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