Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 2
Quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello, Analogamente, il provvedimento del giudice monocratico che dichiara estinto il giudizio di appello, così definendolo, può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, senza che l'eventuale adozione della forma dell'ordinanza valga a modificare il decorso dei termini ordinari di impugnazione.
Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l'assicuratore del responsabile, il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga impugnata solo nei confronti dell'assicuratore e del proprietario, ed il giudice d'appello ordini la notificazione del gravame anche al conducente, tale ordine deve ritenersi impartito in base all'art. 332 cod. proc. civ., e non in base all'art. 331 dello stesso codice, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale ordine, non può essere pronunziata l'estinzione dell'intero giudizio, ma, in applicazione del secondo comma del suddetto art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18242 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente -
Dott. MASSERA IZ - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell'avvocato PROSPERINI Alberto, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI "HELVETIA", in persona del procuratore Dr. Signò Giordano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato TASSONI FRANCESCO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IN & D'NO PELLETTERIE SNC, in persona dei legali rappresentanti PA IO e D'OS IZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato GERMANO D'INNOCENZO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 24/12/03, R.G. 23519/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/06/08 dal Presidente Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Alberto PROSPERINI;
udito l'Avvocato Francesco TASSONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per la rinnovazione di notifica alla società PA e l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - AN IF, con la citazione notificata il 20.9.1999, ha convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace di Roma, le società VE UR e PA e D'OS TE s.n.c., oltre a IO PA.
In loro confronto ha proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da circolazione stradale: ciò in relazione ad un incidente avvenuto il 18.6.1998.
2. - Il giudice di pace ha dichiarato che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva di IO PA, conducente del veicolo di proprietà della società PA e D'OS TE ed ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno. La sentenza è stata tuttavia impugnata dall'attore. Nel giudizio di appello si è costituita la società VE, ma non la società PA e D'OS TE ne' IO PA, il terzo convenuto.
In confronto di quest'ultimo il tribunale ha ordinato che fosse integrato il contraddittorio.
L'integrazione è mancata ed il tribunale, con ordinanza del 24.12.2003, ha dichiarato estinto l'intero giudizio. 3. - L'attore ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato alle due società il 2.2.2005. Vi ha resistito la società VE con controricorso del 7.3.2005, poi illustrato da memoria.
Non ha notificato controricorso la società PA e D'OS TE.
4. - La corte, nell'adunanza del 15.12.2006, ha ordinato di rinnovare alla società PA e D'OS TE la notifica del ricorso, di cui ha dichiarato la nullità e questo perché la notificazione era stata eseguita alla parte, rimasta contumace in appello, presso il difensore costituito in primo grado: per provvedervi ha assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
La rinnovazione è stata chiesta il 21.2.2007 ed eseguita il 27.2.2007; la PA e D'OS TE ha resistito con controricorso notificato il 16.3.2007.
Sono state depositate memorie dal ricorrente e dalla VE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene due motivi.
La cassazione della sentenza vi è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all'art. 307 c.p.c., comma 3, e art. 331 c.p.c., col primo motivo, ed in relazione all'art. 307 cod. proc. civ., comma 3, e art.101 cod. proc. civ., col secondo motivo).
IO PA - sostiene il ricorrente - in quanto era il conducente del veicolo che lo aveva investito non aveva qualità di litisconsorte necessario, sicché il processo di appello poteva essere se mai dichiarato estinto nei suoi confronti, ma non anche in confronto degli altri convenuti, nei cui confronti l'appello era stato notificato;
aggiunge, però, che l'appello a IO PA neppure era stato notificato.
2. - I resistenti hanno sollevato più questioni d'inammissibilità del ricorso.
2.1. - La VE ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, fatta presso il difensore, mentre la PA e D'OS TE era rimasta contumace in appello.
La notificazione del ricorso per Cassazione, fatta presso il difensore costituito in primo grado di parte rimasta contumace in appello non è però inesistente, ma nulla, perché non è compiuta mediante consegna a persona che non abbia alcun collegamento con il destinatario dell'atto (Sez. Un. 29 aprile 2008 n. 10817). Ne può dunque essere ordinata la rinnovazione e resta sanata se la rinnovazione, come nel caso, è tempestivamente eseguita. Del resto, nei processi a litisconsorzio necessario, come è quello relativo all'azione diretta proposta dal danneggiato contro l'assicuratore ed il responsabile del danno, se il primo notifica il ricorso ad una almeno delle altre parti, sino a quando non sia ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte cui la notificazione sia mancata per inesistenza giuridica, la nullità del ricorso che dipende dall'essere stato notificato ad uno solo dei contraddittori necessari può essere sanata mediante spontanea integrazione del contraddittorio.
2.2. - La VE ha ancora rilevato che il ricorso non è stato affatto notificato al convenuto IO PA.
Ma non doveva esserlo, perché il ricorrente non ha inteso che la cassazione della sentenza, chiesta con l'impugnazione, avesse effetti anche in confronto di quello e perché, come si vedrà in sede di esame del fondo dei motivi di ricorso, il conducente non ha la posizione di litisconsorte necessario nella causa in cui è proposta dal danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile e contro il responsabile del danno, perché la figura di responsabile è rivestita, in questo tipo di azione, dal proprietario del veicolo investitore, non dal conducente. 2.3. - La PA e D'OS TE ha dal canto suo sostenuto che il ricorso è inammissibile per il fatto di non presentare ne' conclusioni ne' specifici motivi di ricorso.
Ma nell'atto di rinnovazione della notifica del ricorso ne è stato riprodotto l'originale che, da un lato contiene motivi specifici, quelli che sono stati sopra riassunti, dall'altro si conclude col chiedere la cassazione della sentenza.
3. - La VE ha posto ancora una duplice questione relativa alla ammissibilità del ricorso.
Ha sostenuto che, nei giudizi di appello davanti al tribunale, il provvedimento monocratico con cui è dichiarata la estinzione del processo ha natura di ordinanza reclamabile al collegio e non di sentenza impugnabile e però, se gli dovesse essere riconosciuta natura di sentenza e non di ordinanza, allora dovrebbe essere impugnato nello stesso termine di dieci giorni che l'art. 357 cod. proc. civ., comma 1, prevedeva per il reclamo.
Questi argomenti sono anch'essi infondati.
3.1. - L'art. 357 cod. proc. civ., è stato abrogato con decorrenza 30 aprile 1995 dalla della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89: non può essere perciò applicato in un giudizio che è iniziato con citazione notificata il 20.9.1999.
Orbene, dispone l'art. 350 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito dalla L. n. 353 del 1990, art. 55, che davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico, sicché, in base all'art. 359 c.p.c., nei giudizi di appello che si svolgono davanti al tribunale debbono trovare applicazione le norme che disciplinano il giudizio che in tribunale si svolge davanti al giudice monocratico.
Dall'art. 178 cod. proc. civ., comma 2, nel testo applicabile in questo processo, si trae che solo quando il giudice istruttore non opera come giudice monocratico l'ordinanza con cui è dichiarata l'estinzione del processo è soggetta a reclamo.
Perciò e per converso, quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza.
Dunque, il provvedimento del giudice monocratico che dichiara estinto il giudizio di appello e così definisce il giudizio può essere impugnato solo con ricorso per cassazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14592; 17 maggio 2007 n. 11434; 18 gennaio 2005 n. 950; 28 aprile 2004 n. 8092). Nè la forma della ordinanza con cui sia stato adottato vale a modificare il decorso dei termini di impugnazione (Sez. Un. 8 giugno 1998 n. 5615). In conclusione è ammissibile e tempestivo il ricorso per cassazione proposto nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., come nel caso è avvenuto, se, come pure è avvenuto nel caso l'ordinanza non sia stata notificata al soccombente ad istanza d'una delle parti vittoriose.
4. - Il primo motivo di ricorso è fondato.
Parti necessarie dell'azione diretta prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - applicabile per ragioni di tempo nel giudizio in esame - sono la società che ha prestato assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo ed il suo proprietario.
Non anche il conducente (Cass. 22 maggio 2007 n. 11885; 7 maggio 2007 n. 10304; 8 febbraio 2006 n. 2685; 25 settembre 1998 n. 9592). Verso il conducente, parte contumace del giudizio di appello e destinatario di autonoma domanda di condanna, avrebbe potuto e dovuto dunque essere emesso l'ordine di notificazione previsto dall'art. 332 cod. proc. civ., non quello di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.. Mancata l'osservanza dell'ordine e trascorso il tempo indicato dall'art. 332 c.p.c., comma 2, non già si sarebbe dovuta ordinare l'estinzione dell'intero giudizio, ma si sarebbe dovuto prendere atto che la sentenza di primo grado era passata in giudicato contro l'originario convenuto IO PA e si sarebbe dovuto proseguire nell'esame dell'appello proposto in confronto delle altre parti.
4.1. - Il giudizio avente ad oggetto una pluralità di cause scindibili può essere dichiarato estinto relativamente ad una delle domande e non ad altre (Cass. 6 settembre 2007 n. 18714; 23 luglio 2003 n. 11455). La cassazione della sentenza nella parte in cui dichiara che il giudizio di appello è stato dichiarato estinto anche riguardo all'azione diretta ed alle parti di questa, non è impedita dalla conferma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato estinto il giudizio di appello sulla domanda proposta contro la terza parte, il conducente IO PA, nei cui confronti il ricorso non è stato proposto.
4.2. - Per la ragione appena esposta il secondo motivo è inammissibile.
5. - Del ricorso è accolto il primo motivo, mentre il secondo è dichiarato inammissibile.
È cassato il capo della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro le società VE UR e PA e D'OS TE.
La cassazione è pronunziata in base al seguente principio di diritto: - "Se la sentenza del giudice di pace, che accoglie una domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità civile da circolazione stradale e condanna in solido, oltre all'assicuratore della responsabilità civile ed al proprietario del veicolo il suo conducente, non è impugnata in confronto di questi, siccome il conducente non è un litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta e la domanda proposta in suo confronto da luogo ad una seconda domanda scindibile dalla prima, la notificazione dell'appello al conducente la si deve considerare ordinata in base all'art. 332 cod. proc. civ. e non all'art. 331 c.p.c., e, mancata l'ottemperanza all'ordine, non può essere pronunziata l'estinzione dell'intero giudizio, ma, applicato l'art. 332 c.p.c., comma 2, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all'appello".
Il giudice di rinvio provvedere anche alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo;
cassa il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato estinto il giudizio di appello in confronto delle società VE ora Compagnia Svizzera di UR VE e PA e D'OS TE e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale ordinario Di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008