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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 86/2024 R.G.
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Quinto Bertano;
- RICORRENTE –
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Gabriele Comito;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8 gennaio 2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.1.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con Controparte_1
a Crotone il 25.4.1997, dalla cui unione erano nati i figli ed ormai maggiorenni e Per_1 Per_2
, ancora minorenne (classe 2010), disponendo l'affidamento congiunto del minore ai Persona_3 genitori con domicilio presso la casa paterna, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quale proprietaria esclusiva e l'obbligo a carico della resistente di corrispondergli un assegno mensile di € 150,00 quale contributo al mantenimento del minore oltre 50% delle spese straordinarie. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con decreto del Tribunale di Crotone del
22.1.2019 era stata omologata la loro separazione consensuale;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi le condizioni della separazione vigenti tra le parti. All'esito dell'udienza di comparizione del 22.5.2024, lo scrivente confermava, in via provvisoria, le condizioni della separazione vigenti tra le parti e disponeva il prosieguo istruttorio della causa.
Con note depositate l'1.10.2024 (ricorrente) e il 30.9.2024 (resistente) i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, che veniva depositato unitamente alle predette note. Dopo due rinvii interlocutori della causa per la modifica parziale dell'accordo, ai fini della sua omologabilità (verb. ud.
2.10.2024 e ord. 25.11.2024), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro
1 matrimonio alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 12.12.2024 e depositato il 7.1.2025 (da entrambe) e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 9.1.2025. 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione in atti emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le condizioni pattuite dalle parti con la convenzione depositata il 7.1.2025 sono conformi a legge e, quindi, possono essere recepite in sentenza, dovendosi intendere integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez.
U. n. 642/2015).
Inoltre, poiché tale convenzione è conforme agli interessi della prole minorenne, ne deriva la manifesta superfluità della relativa audizione.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 25.4.1997 tra e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 47, p. II, serie A, anno 1997, alle condizioni di cui alla convenzione depositata il
7.1.2025;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 9 gennaio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 86/2024 R.G.
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Quinto Bertano;
- RICORRENTE –
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Gabriele Comito;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8 gennaio 2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.1.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con Controparte_1
a Crotone il 25.4.1997, dalla cui unione erano nati i figli ed ormai maggiorenni e Per_1 Per_2
, ancora minorenne (classe 2010), disponendo l'affidamento congiunto del minore ai Persona_3 genitori con domicilio presso la casa paterna, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quale proprietaria esclusiva e l'obbligo a carico della resistente di corrispondergli un assegno mensile di € 150,00 quale contributo al mantenimento del minore oltre 50% delle spese straordinarie. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con decreto del Tribunale di Crotone del
22.1.2019 era stata omologata la loro separazione consensuale;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi le condizioni della separazione vigenti tra le parti. All'esito dell'udienza di comparizione del 22.5.2024, lo scrivente confermava, in via provvisoria, le condizioni della separazione vigenti tra le parti e disponeva il prosieguo istruttorio della causa.
Con note depositate l'1.10.2024 (ricorrente) e il 30.9.2024 (resistente) i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, che veniva depositato unitamente alle predette note. Dopo due rinvii interlocutori della causa per la modifica parziale dell'accordo, ai fini della sua omologabilità (verb. ud.
2.10.2024 e ord. 25.11.2024), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro
1 matrimonio alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 12.12.2024 e depositato il 7.1.2025 (da entrambe) e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 9.1.2025. 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione in atti emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le condizioni pattuite dalle parti con la convenzione depositata il 7.1.2025 sono conformi a legge e, quindi, possono essere recepite in sentenza, dovendosi intendere integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez.
U. n. 642/2015).
Inoltre, poiché tale convenzione è conforme agli interessi della prole minorenne, ne deriva la manifesta superfluità della relativa audizione.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 25.4.1997 tra e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 47, p. II, serie A, anno 1997, alle condizioni di cui alla convenzione depositata il
7.1.2025;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 9 gennaio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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