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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2653/2024 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RIVA VALENTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BALDACCINI ELISA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio con allegazione di fatti di violenza domestica e richiesta di emissione di ordine di protezione
Conclusioni
Come da verbale d'udienza del 15/04/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – (02/07/1994), residente a [...], con ricorso Parte_1
depositato il 23/05/2024, ha chiesto nei confronti di (03/04/1988) la Controparte_1
regolamentazione di affidamento e mantenimento della figlia minorenne Persona_1
pagina 1 di 4 (08/01/2020), nata dalla loro relazione, e l'emissione di ordine di protezione contro gli abusi familiari nonché di altri provvedimenti urgenti.
Con decreto del 24/5/2024 e successiva ordinanza del 14/6/2024 è stato emesso e poi confermato ordine di protezione per la durata di mesi quattro.
E' stato regolamentato in via temporanea ed urgente affidamento e mantenimento di e posto a Per_1
carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' stato incaricato il Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli in collaborazione con il Servizio sociale dell' di vigilare sulle frequentazioni padre e figlia e di stabilire Parte_2
con le parti un calendario con previsione di ampliamento progressivo. I due Servizi sociali sono stati incaricati anche di svolgere una indagine in ordine alle condizioni della minore , alle condizioni Per_1
dei genitori ed alla loro relazione con la figlia;
a predisporre se necessario in favore dei genitori un percorso di sostegno delle capacità genitoriali;
evidenziare eventuali situazioni di pregiudizio della minore;
fornire gli elementi necessari per valutare le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione da attuare. Sono state depositate relazioni del 9/9 e 4/11/2024.
Vi è stata una evoluzione positiva dei rapporti tra le parti ed un miglioramento delle relazioni tra padre e figlia.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento ma non sulla parte economica.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore Per_2
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo (v. verbale d'udienza del 26/11/2024):
- affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- frequentazione con il padre sino a novembre 2025: settimana A il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 circa dopo cena e il sabato dalle ore 12.00 alle ore 21.30 della domenica;
settimana B il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola alle 21.30;
- frequentazione con il padre da novembre 2025:
- viene introdotto un pernottamento nella settimana B dal mercoledì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina;
FESTIVITA':
pagina 2 di 4 la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il Natale o la vigilia di natale così come capodanno
o il primo dell'anno.
VACANZE ESTIVE: la minore trascorrerà due settimane con ciascuno dei genitori da concordare entro il 31 maggio.
Ritiene il collegio che tale accordo possa essere recepito in quanto rispondente all'interesse della figlia minore Per_2
Ciò trova conferma nelle indicazioni del Servizio sociale.
In particolare nella relazione del 4/11/2024 il Servizio indica che “i genitori si sono organizzati in maniera autonoma per la gestione degli incontri tra padre e figlia e mantenimento della loro relazione.
Ad oggi non sono emersi elementi di conflittualità tali da pregiudicare il mancato accordo”. Aggiunge di condividere la scelta di lasciare in capo ai genitori l'autonomia di gestione della calendarizzazione degli incontri, ritenendo necessario il loro intervento solo nel caso in cui venga meno tale collaborazione.
Va incaricato il Servizio sociale di vigilare sulle frequentazioni padre – figlia e di inviare una relazione al Giudice tutelare a novembre 2025.
3. – Mantenimento della figlia minore Per_2
Il padre lavora con stipendio di euro 1.500, che può aumentare con lo svolgimento di lavoro CP_1
straordinario. La situazione non si è modificata in corso di causa. Non sostiene oneri abitativi perché dopo la cessazione della convivenza con la ricorrente è andato a vivere con la madre. All'udienza del
15/4/2025 ha dichiarato che, anche se è sua intenzione farlo, non ha ancora reperito un immobile in locazione perché i canoni in zona sono molto alti.
La madre durante la convivenza lavorava come barista, con stipendio di euro 1.600 in parte Pt_1
“fuori busta”. Ha smesso dopo la nascita di perché riteneva gli orari di lavoro non compatibili Per_2
con l'accudimento della figlia. Al momento dell'inizio della causa era disoccupata. Ha poi iniziato un lavoro in prova in un ente pubblico (dichiarazioni in udienza 11/6/2024). Ha quindi iniziato un tirocinio presso una agenzia di con un compenso mensile di euro 750,00 (v. dichiarazioni CP_2 CP_3
in udienza 26/11/2024). Dal 7/2/2025 ha aperto la partita IVA, per mantenere il posto di lavoro –che le piace- iniziato nell'ambito del tirocinio (sub-agente assicurativo) e ha dichiarato di non avere ancora idea su quali potranno essere i redditi (udienza 15/4/2025). Percepisce integralmente l'assegno unico per la figlia.
La ricorrente chiede un aumento del contributo ordinario ad euro 500 mensili. Il convenuto chiede di mantenere il contributo disposto in via provvisoria.
pagina 3 di 4 Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili per la figlia, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – recepisce gli accordi delle parti in ordine all'affidamento della figlia minore riportati in Per_2
motivazione; incarica il Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli di vigilare sulle frequentazioni padre – figlia e di inviare una relazione al Giudice tutelare a novembre 2025.
II – Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti, al P.M. in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2653/2024 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RIVA VALENTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BALDACCINI ELISA
CONVENUTO con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio con allegazione di fatti di violenza domestica e richiesta di emissione di ordine di protezione
Conclusioni
Come da verbale d'udienza del 15/04/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – (02/07/1994), residente a [...], con ricorso Parte_1
depositato il 23/05/2024, ha chiesto nei confronti di (03/04/1988) la Controparte_1
regolamentazione di affidamento e mantenimento della figlia minorenne Persona_1
pagina 1 di 4 (08/01/2020), nata dalla loro relazione, e l'emissione di ordine di protezione contro gli abusi familiari nonché di altri provvedimenti urgenti.
Con decreto del 24/5/2024 e successiva ordinanza del 14/6/2024 è stato emesso e poi confermato ordine di protezione per la durata di mesi quattro.
E' stato regolamentato in via temporanea ed urgente affidamento e mantenimento di e posto a Per_1
carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' stato incaricato il Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli in collaborazione con il Servizio sociale dell' di vigilare sulle frequentazioni padre e figlia e di stabilire Parte_2
con le parti un calendario con previsione di ampliamento progressivo. I due Servizi sociali sono stati incaricati anche di svolgere una indagine in ordine alle condizioni della minore , alle condizioni Per_1
dei genitori ed alla loro relazione con la figlia;
a predisporre se necessario in favore dei genitori un percorso di sostegno delle capacità genitoriali;
evidenziare eventuali situazioni di pregiudizio della minore;
fornire gli elementi necessari per valutare le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione da attuare. Sono state depositate relazioni del 9/9 e 4/11/2024.
Vi è stata una evoluzione positiva dei rapporti tra le parti ed un miglioramento delle relazioni tra padre e figlia.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento ma non sulla parte economica.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore Per_2
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo (v. verbale d'udienza del 26/11/2024):
- affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- frequentazione con il padre sino a novembre 2025: settimana A il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.30 circa dopo cena e il sabato dalle ore 12.00 alle ore 21.30 della domenica;
settimana B il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola alle 21.30;
- frequentazione con il padre da novembre 2025:
- viene introdotto un pernottamento nella settimana B dal mercoledì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina;
FESTIVITA':
pagina 2 di 4 la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il Natale o la vigilia di natale così come capodanno
o il primo dell'anno.
VACANZE ESTIVE: la minore trascorrerà due settimane con ciascuno dei genitori da concordare entro il 31 maggio.
Ritiene il collegio che tale accordo possa essere recepito in quanto rispondente all'interesse della figlia minore Per_2
Ciò trova conferma nelle indicazioni del Servizio sociale.
In particolare nella relazione del 4/11/2024 il Servizio indica che “i genitori si sono organizzati in maniera autonoma per la gestione degli incontri tra padre e figlia e mantenimento della loro relazione.
Ad oggi non sono emersi elementi di conflittualità tali da pregiudicare il mancato accordo”. Aggiunge di condividere la scelta di lasciare in capo ai genitori l'autonomia di gestione della calendarizzazione degli incontri, ritenendo necessario il loro intervento solo nel caso in cui venga meno tale collaborazione.
Va incaricato il Servizio sociale di vigilare sulle frequentazioni padre – figlia e di inviare una relazione al Giudice tutelare a novembre 2025.
3. – Mantenimento della figlia minore Per_2
Il padre lavora con stipendio di euro 1.500, che può aumentare con lo svolgimento di lavoro CP_1
straordinario. La situazione non si è modificata in corso di causa. Non sostiene oneri abitativi perché dopo la cessazione della convivenza con la ricorrente è andato a vivere con la madre. All'udienza del
15/4/2025 ha dichiarato che, anche se è sua intenzione farlo, non ha ancora reperito un immobile in locazione perché i canoni in zona sono molto alti.
La madre durante la convivenza lavorava come barista, con stipendio di euro 1.600 in parte Pt_1
“fuori busta”. Ha smesso dopo la nascita di perché riteneva gli orari di lavoro non compatibili Per_2
con l'accudimento della figlia. Al momento dell'inizio della causa era disoccupata. Ha poi iniziato un lavoro in prova in un ente pubblico (dichiarazioni in udienza 11/6/2024). Ha quindi iniziato un tirocinio presso una agenzia di con un compenso mensile di euro 750,00 (v. dichiarazioni CP_2 CP_3
in udienza 26/11/2024). Dal 7/2/2025 ha aperto la partita IVA, per mantenere il posto di lavoro –che le piace- iniziato nell'ambito del tirocinio (sub-agente assicurativo) e ha dichiarato di non avere ancora idea su quali potranno essere i redditi (udienza 15/4/2025). Percepisce integralmente l'assegno unico per la figlia.
La ricorrente chiede un aumento del contributo ordinario ad euro 500 mensili. Il convenuto chiede di mantenere il contributo disposto in via provvisoria.
pagina 3 di 4 Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili per la figlia, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – recepisce gli accordi delle parti in ordine all'affidamento della figlia minore riportati in Per_2
motivazione; incarica il Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli di vigilare sulle frequentazioni padre – figlia e di inviare una relazione al Giudice tutelare a novembre 2025.
II – Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti, al P.M. in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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