Articolo 84 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 83Articolo 85
Versione
15 gennaio 1977
Art. 84.
Lo stanziamento destinato alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facolta' e per il loro funzionamento, e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in L. 25.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977