Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2835 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessio Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mameli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/04/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Dolianova.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/04/2006 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Dolianova, anno 2006, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01 aprile 2006, matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Dolianova (SU), al numero 2, parte II, serie A, anno 2006, disponendo le rituali annotazioni presso i relativi registri, alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 4 Per_ 1) fissare residenza abituale della IA presso l'abitazione materna sita in
NI (SU) nella Via Is Bovidas.
2) La casa coniugale, sita in NI (SU) nella Via Is Bovidas, di proprietà dei genitori della NO , con tutti gli arredi e le suppellettili che la Pt_1 compongono, verrà assegnata alla NO , che vi dimorerà con la Pt_1 Per_ IA .
Per_ 3) Stabilire che , ormai prossima al compimento della maggiore età, possa concordare direttamente con il padre le modalità di esercizio del diritto di visita, secondo i tempi, i giorni ed orari che riterranno più opportuni, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi di quest'ultima.
4) Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, perlomeno la somma di € 150,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese;
somma che dovrà essere rivalutata annualmente, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Per_ 5) L'assegno unico relativo a verrà attribuito, nella misura del 100%, alla NO . Pt_1
6) Disporre, a carico del padre e della madre, l'obbligo di corrispondere ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie, per le spese sanitarie, spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ricreative e sportive, per la cui regolamentazione si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee
Guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense, così come di seguito specificate:
- Spese straordinarie extra - assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, comprendenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili
(sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- Spese straordinarie extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise in:
a) Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o per la preparazione di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e
Pag. 3 di 4 d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica, tra le quali rientrano: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dei costi dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
c) Spese medico sanitarie, comprendenti: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
d) Spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla IA.
7) I coniugi si rilasciano fin d'ora il reciproco consenso per l'espatrio.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi autosufficienti e di non avere,
l'uno nei confronti dell'altro, nessuna altra pretesa patrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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