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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 383/2020 RGAC
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. , (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Parte_14
, in proprio e in qualità di rappresentante di C.F._14 CP_1
(C.F. e (C.F. , C.F._15 Parte_15 C.F._16 rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Zotta e , in virtù di mandati in Parte_16 calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zotta sito in Potenza, alla via Cavour n. 27.
appellanti
e
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avv.ti Salvatore Pagliuca e Rosanna Faraone, giusta delibera comunale G.M. n. 20/2008 e conseguente determinazione dirigenziale n. 50/Sett. 1° del 29/02/2008 e delibera del Commissario Straordinario n. 73 del 12/11/2008 e per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori.
1 appellato
in persona del curatore fallimentare Controparte_3
p.t.
appellata contumace
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni – Appello avverso la sentenza n. 221/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica.
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 02.02.2008 gli attori convenivano in giudizio il
, in persona del p.t. e la , in persona del Controparte_2 CP_4 CP_5
l.r.p.t. per sentire dichiarare la nullità dei ruoli e degli avvisi di accertamento relativi ai canoni enfiteutici meglio specificati in atti o, nel merito, dichiarare le somme non dovute, dichiarare estinti i canoni enfiteutici relativi all'anno 2002 e accertare, mediante c.t.u., l'erroneità dei canoni come quantificati dal CP_2
Assumevano a tale scopo la carenza di potere in capo alla in merito CP_5
alla riscossione dei canoni enfiteutici in favore del e la nullità degli avvisi di CP_2
accertamento, anche se inquadrati come avvisi di pagamento.
Nel merito, lamentavano l'erroneità dei dati contenuti negli avvisi e l'infondatezza delle pretese economiche, anche per prescrizione o maturata usucapione.
Con comparsa depositata il 04.06.2008 si costituiva il , in Controparte_2
persona del Sindaco p.t., impugnando l'atto introduttivo e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese o, in subordine, condanna della SER. al ristoro delle spese in favore del Comune. CP_6
Eccepiva che il attraverso la SER. si era limitato a notificare agli CP_2 CP_6
odierni opponenti avvisi di pagamento e non avvisi di accertamento, cioè avvisi di natura endoprocedimentale. Pertanto, la fattispecie integrava un'ipotesi di riscossione coattiva di entrate non tributarie, effettuata con la procedura di cui al R.D.
2 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente o affidata ai soggetti menzionati dall'art. 52, co. 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, diversi dal concessionario del servizio nazionale.
Il processo veniva definito con la sentenza n. 221/2020, pubblicata il 22.02.2020, con cui il Tribunale di Potenza rigettava le domande attoree revocando l'ordinanza di sospensione degli avvisi di pagamento impugnati e compensando le spese di lite.
In particolare, dichiarata la contumacia della Controparte_7
ed acclarata la giurisdizione del giudice ordinario, classificava gli atti impugnati come avvisi di accertamento.
Nel merito, escludeva rilevanza invalidante alla scelta del Controparte_2
di conferire l'incarico ad un tecnico di fiducia, sanciva la legittimità della pretesa avanzata dal e rigettava la domanda di usucapione nonché l'eccezione di CP_2
prescrizione.
Infine, con riferimento alla determinazione del canone in ossequio alla L.R.
57/2000, tenuto conto della distinzione tra terre allodiali o abusivamente occupate, rilevava che per le prime, l'art. 9 della L.R. 57/2000 prevedeva due criteri di determinazione del canone e non già un unico criterio;
per le seconde, invece, trattandosi di indennità, l'art. 9 non era applicabile.
Avvero tale sentenza hanno proposto appello gli attori chiedendone la riforma.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'atto di appello, Controparte_2
perché infondato.
Avvero tale sentenza hanno proposto appello gli attori chiedendone la riforma.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'atto di appello, Controparte_2
perché infondato.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2022, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale questa Corte ha accolto l'appello proposto da
[...]
e con riguardo alle pretese Parte_17 Parte_18
creditorie relative alle terre arbitrariamente occupate. Ancora, in accoglimento del 3 gravame, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati dalle predette appellanti e relativi alle somme pretese a titolo di usurpo non affrancabile.
Infine, quanto alle somme richieste dall'ente locale e relative al c.d. allodio affrancabile, riconosciuta la fondatezza dell'appello quanto al criterio di determinazione delle somme dovute, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio allo scopo di svolgere un accertamento tecnico volto alla determinazione del canone enfiteutico dovuto sulla scorta del reddito dominicale dei terreni oggetto di causa.
Con specifico riguardo alla posizione dell'appellante ha annullato Parte_3
l'avviso di accertamento impugnato ed avente ad oggetto le particelle specificatamente indicate catastalmente nella sentenza non definitiva.
Svolta l'integrazione peritale suddetta la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Va premesso che la presente decisione non può inoltrarsi in una revisione della decisione già assunta con la sentenza non definitiva.
Con esclusivo riguardo perciò alla determinazione del canone enfiteutico, la Corte ritiene di poter far proprie le conclusioni del CTU che, con argomentazioni logiche, ha concluso statuendo che: “Alla luce delle considerazioni appena esposte, quindi, lo scrivente ha redatto una tabella, riportata in calce quale allegato A, in cui per ogni appellante vengono riportate le caratteristiche delle particelle in esame e la relativa quota di possesso. In questo modo si riesce a determinare i valori del canone annuale imputabili al singolo appellante calcolati sulla scorta del R.D. originario.
Successivamente tali valori sono stati moltiplicati per la relativa quota di diritto detenuta sulla particella all'epoca dei fatti” (p. 5 della relazione peritale).
Va peraltro sottolineato le parti non abbiano reiterato osservazioni alla consulenza né critiche specifiche alle conclusioni cui il tecnico è pervenuto.
Pertanto, sulla scorta della tabella A allegata alla CTU le somme dovute a titolo di canone enfiteutico calcolato in base al reddito dominicale vanno così rideterminate in capo a ciascun appellante: per la somma di euro 48,24; Parte_1 Pt_2
4 per la somma di euro 42,57; per la somma di euro 866,44; Parte_2 Parte_3
per la somma di euro 111,35; per la Parte_4 Parte_5
somma di euro 167,67; per la somma di euro 50,61; Parte_6 Pt_7
per la somma di euro 75,04; per la somma di euro 177,67;
[...] Parte_8
per la somma di euro 68,12; per la somma Parte_9 Parte_10
di euro 23,26; per la somma di euro 45,99; per la Parte_11 Parte_12
somma di euro 288,69, per la somma di euro 91,29, Parte_13 Pt_15
per la somma di euro 32,09, per la somma di euro
[...] CP_1
124,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono gli appellanti vanno perciò condannati al pagamento, in favore del appellato delle somme così CP_2
rideterminate.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del riconoscimento di una residua pretesa creditoria in capo all'ente locale, sono poste a definitivo carico degli appellanti, in solido tra loro, per il primo e secondo grado di giudizio avendo riguardo, quanto al valore della controversia, alla complessiva somma riconosciuta,
Sono poste a definitivo carico delle parti appellanti ed appellata, per metà ciascuna, le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellanti al pagamento del canone enfiteutico in favore del Comune appellato nella misura che segue:
2. per la somma di euro 48,24; per la somma di Parte_1 Parte_2
euro 42,57; per la somma di euro 866,44; per la Parte_3 Parte_4
somma di euro 111,35; per la somma di euro 167,67; Parte_5
per la somma di euro 50,61; per la somma di Parte_6 Parte_7
5 euro 75,04; per la somma di euro 177,67 per Parte_8 Parte_9
la somma di euro 68,12; per la somma di euro 23,26; Parte_10 Pt_11
per la somma di euro 45,99; per la somma di euro 288,69,
[...] Parte_12
per la somma di euro 61,29, per la somma di Parte_13 Parte_15
euro 32,09Lucia GAROFALO per la somma di euro 124,00;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore del che si liquidano in euro 1.278,00 Controparte_2
per il primo grado di giudizio ed euro 1.458,00 per il presente giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellante e della parte appellata per metà ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto in data 11 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 383/2020 RGAC
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. , (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Parte_14
, in proprio e in qualità di rappresentante di C.F._14 CP_1
(C.F. e (C.F. , C.F._15 Parte_15 C.F._16 rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Zotta e , in virtù di mandati in Parte_16 calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zotta sito in Potenza, alla via Cavour n. 27.
appellanti
e
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dagli avv.ti Salvatore Pagliuca e Rosanna Faraone, giusta delibera comunale G.M. n. 20/2008 e conseguente determinazione dirigenziale n. 50/Sett. 1° del 29/02/2008 e delibera del Commissario Straordinario n. 73 del 12/11/2008 e per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC dei difensori.
1 appellato
in persona del curatore fallimentare Controparte_3
p.t.
appellata contumace
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni – Appello avverso la sentenza n. 221/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica.
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 02.02.2008 gli attori convenivano in giudizio il
, in persona del p.t. e la , in persona del Controparte_2 CP_4 CP_5
l.r.p.t. per sentire dichiarare la nullità dei ruoli e degli avvisi di accertamento relativi ai canoni enfiteutici meglio specificati in atti o, nel merito, dichiarare le somme non dovute, dichiarare estinti i canoni enfiteutici relativi all'anno 2002 e accertare, mediante c.t.u., l'erroneità dei canoni come quantificati dal CP_2
Assumevano a tale scopo la carenza di potere in capo alla in merito CP_5
alla riscossione dei canoni enfiteutici in favore del e la nullità degli avvisi di CP_2
accertamento, anche se inquadrati come avvisi di pagamento.
Nel merito, lamentavano l'erroneità dei dati contenuti negli avvisi e l'infondatezza delle pretese economiche, anche per prescrizione o maturata usucapione.
Con comparsa depositata il 04.06.2008 si costituiva il , in Controparte_2
persona del Sindaco p.t., impugnando l'atto introduttivo e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese o, in subordine, condanna della SER. al ristoro delle spese in favore del Comune. CP_6
Eccepiva che il attraverso la SER. si era limitato a notificare agli CP_2 CP_6
odierni opponenti avvisi di pagamento e non avvisi di accertamento, cioè avvisi di natura endoprocedimentale. Pertanto, la fattispecie integrava un'ipotesi di riscossione coattiva di entrate non tributarie, effettuata con la procedura di cui al R.D.
2 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente o affidata ai soggetti menzionati dall'art. 52, co. 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, diversi dal concessionario del servizio nazionale.
Il processo veniva definito con la sentenza n. 221/2020, pubblicata il 22.02.2020, con cui il Tribunale di Potenza rigettava le domande attoree revocando l'ordinanza di sospensione degli avvisi di pagamento impugnati e compensando le spese di lite.
In particolare, dichiarata la contumacia della Controparte_7
ed acclarata la giurisdizione del giudice ordinario, classificava gli atti impugnati come avvisi di accertamento.
Nel merito, escludeva rilevanza invalidante alla scelta del Controparte_2
di conferire l'incarico ad un tecnico di fiducia, sanciva la legittimità della pretesa avanzata dal e rigettava la domanda di usucapione nonché l'eccezione di CP_2
prescrizione.
Infine, con riferimento alla determinazione del canone in ossequio alla L.R.
57/2000, tenuto conto della distinzione tra terre allodiali o abusivamente occupate, rilevava che per le prime, l'art. 9 della L.R. 57/2000 prevedeva due criteri di determinazione del canone e non già un unico criterio;
per le seconde, invece, trattandosi di indennità, l'art. 9 non era applicabile.
Avvero tale sentenza hanno proposto appello gli attori chiedendone la riforma.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'atto di appello, Controparte_2
perché infondato.
Avvero tale sentenza hanno proposto appello gli attori chiedendone la riforma.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'atto di appello, Controparte_2
perché infondato.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2022, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale questa Corte ha accolto l'appello proposto da
[...]
e con riguardo alle pretese Parte_17 Parte_18
creditorie relative alle terre arbitrariamente occupate. Ancora, in accoglimento del 3 gravame, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati dalle predette appellanti e relativi alle somme pretese a titolo di usurpo non affrancabile.
Infine, quanto alle somme richieste dall'ente locale e relative al c.d. allodio affrancabile, riconosciuta la fondatezza dell'appello quanto al criterio di determinazione delle somme dovute, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio allo scopo di svolgere un accertamento tecnico volto alla determinazione del canone enfiteutico dovuto sulla scorta del reddito dominicale dei terreni oggetto di causa.
Con specifico riguardo alla posizione dell'appellante ha annullato Parte_3
l'avviso di accertamento impugnato ed avente ad oggetto le particelle specificatamente indicate catastalmente nella sentenza non definitiva.
Svolta l'integrazione peritale suddetta la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Va premesso che la presente decisione non può inoltrarsi in una revisione della decisione già assunta con la sentenza non definitiva.
Con esclusivo riguardo perciò alla determinazione del canone enfiteutico, la Corte ritiene di poter far proprie le conclusioni del CTU che, con argomentazioni logiche, ha concluso statuendo che: “Alla luce delle considerazioni appena esposte, quindi, lo scrivente ha redatto una tabella, riportata in calce quale allegato A, in cui per ogni appellante vengono riportate le caratteristiche delle particelle in esame e la relativa quota di possesso. In questo modo si riesce a determinare i valori del canone annuale imputabili al singolo appellante calcolati sulla scorta del R.D. originario.
Successivamente tali valori sono stati moltiplicati per la relativa quota di diritto detenuta sulla particella all'epoca dei fatti” (p. 5 della relazione peritale).
Va peraltro sottolineato le parti non abbiano reiterato osservazioni alla consulenza né critiche specifiche alle conclusioni cui il tecnico è pervenuto.
Pertanto, sulla scorta della tabella A allegata alla CTU le somme dovute a titolo di canone enfiteutico calcolato in base al reddito dominicale vanno così rideterminate in capo a ciascun appellante: per la somma di euro 48,24; Parte_1 Pt_2
4 per la somma di euro 42,57; per la somma di euro 866,44; Parte_2 Parte_3
per la somma di euro 111,35; per la Parte_4 Parte_5
somma di euro 167,67; per la somma di euro 50,61; Parte_6 Pt_7
per la somma di euro 75,04; per la somma di euro 177,67;
[...] Parte_8
per la somma di euro 68,12; per la somma Parte_9 Parte_10
di euro 23,26; per la somma di euro 45,99; per la Parte_11 Parte_12
somma di euro 288,69, per la somma di euro 91,29, Parte_13 Pt_15
per la somma di euro 32,09, per la somma di euro
[...] CP_1
124,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono gli appellanti vanno perciò condannati al pagamento, in favore del appellato delle somme così CP_2
rideterminate.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del riconoscimento di una residua pretesa creditoria in capo all'ente locale, sono poste a definitivo carico degli appellanti, in solido tra loro, per il primo e secondo grado di giudizio avendo riguardo, quanto al valore della controversia, alla complessiva somma riconosciuta,
Sono poste a definitivo carico delle parti appellanti ed appellata, per metà ciascuna, le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellanti al pagamento del canone enfiteutico in favore del Comune appellato nella misura che segue:
2. per la somma di euro 48,24; per la somma di Parte_1 Parte_2
euro 42,57; per la somma di euro 866,44; per la Parte_3 Parte_4
somma di euro 111,35; per la somma di euro 167,67; Parte_5
per la somma di euro 50,61; per la somma di Parte_6 Parte_7
5 euro 75,04; per la somma di euro 177,67 per Parte_8 Parte_9
la somma di euro 68,12; per la somma di euro 23,26; Parte_10 Pt_11
per la somma di euro 45,99; per la somma di euro 288,69,
[...] Parte_12
per la somma di euro 61,29, per la somma di Parte_13 Parte_15
euro 32,09Lucia GAROFALO per la somma di euro 124,00;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore del che si liquidano in euro 1.278,00 Controparte_2
per il primo grado di giudizio ed euro 1.458,00 per il presente giudizio d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte appellante e della parte appellata per metà ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto in data 11 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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